CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 45622/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catania, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Catania, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari personali, ha confermato le ordinanze del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, emesse il 9 e 15 maggio 2024, che avevano applicato al ricorrente la custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di più violazione fiscali, reimpiego di danaro di provenienza illecita ai sensi dell'art. 648er cod.pen. e riciclaggio. 2. Ricorre per cassazione l'indagato, deducendo violazione di legge in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato di riciclaggio e vizio della motivazione quanto alle esigenze cautelari. Si dà atto che nell'interesse del ricorrente è stata depositata in cancelleria rituale rinuncia al ricorso che, per questo, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così d