CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 maggio 2022
Cassazione n. 30818/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 12058-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro 2022 tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA 1950 TOSCANA 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente- uverso la sentenza n. 929/2015 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 13/11/2015 R.G.N. 2099/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. la Corte d'Appello di Milano ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato tutte le domande da costui formulate nei confronti del Comune di [OSCURATO:PERSONA]; 2. il ricorrente, segretario comunale dal 1°.10.2000 al 23.5.2004, aveva chiesto il riconoscimento dell'indennità per funzioni aggiuntive svolte sulla base di decreti sindacali del 2.10.2000 e del 21.5.2001, quale dirigente del [OSCURATO:PERSONA] generali, nel periodo [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 15.5.2001, indennità quantificata in misura pari a C. 19.216,78 e, per il periodo 16.5.2001/18.9.2001, a titolo di maggiorazione dell'indennità di posizione di cui all'art. 41 CCNL dei Segretari comunali, in C. 3.291,38; 3. la Corte territoriale ha condiviso le conclusioni alle quali era pervenuto il Tribunale in ordine alla maturata prescrizione, tuttavia se ne è poi discostata quanto alla norma di riferimento, che non era l'art. 2956 cod. civ., ma l'art. 2948 n. 4 cod. civ.; pertanto, considerato che il primo atto interruttivo risaliva all'[OSCURATO:DATA_NASCITA], il diritto in parola, decorso il quinquennio, si era prescritto; evidenziava infatti che si trattava di compenso di natura retributiva, da pagare ad anno o in termini più brevi, e che il primo atto interruttivo della prescrizione era intervenuto largamente dopo il quinquennio; incongruo si appalesava il richiamo alla giurisprudenza amministrativa in merito al dies a quo del termine di prescrizione, siccome riferita, invero, ad atti amministrativi e non ad atti di gestione del rapporto di lavoro (qual è indubbiamente la valutazione dell'attività del dirigente); osservava che il diritto al compenso sorgeva con l'espletamento dell'incarico dirigenziale, di guisa che era quello il dies a quo a partire dal quale il ricorrente avrebbe dovuto chiedere la liquidazione delle spettanze; 4. per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso sulla base di due motivi, ai quali ha opposto difese con tempestivo controricorso il Comune di [OSCURATO:PERSONA] il quale ha sollecitato altresì la riunione con «il parallelo giudizio pendente inter partes n. r.g. 20485/2013»; entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA]: i n. 12058/2016 R.G. Consigliere est. SPCasciaro 1. il primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2946-2948 n. 4 cod. civ., violazione dei principi in tema di prescrizione ordinaria «in relazione alla natura e alle caratteristiche di mancata predeterminazione ex lege nell'an e nel quantum debeatur del compenso dovuto al dr. Melita per l'espletamento dell'incarico di dirigente del settore Affari generali»; deduce, in sintesi, la carenza assoluta di congruità e logicità della motivazione della sentenza impugnata, che avrebbe pretermesso il dato essenziale che l'emolumento in questione è suscettibile di quantificazione solo con un provvedimento di gestione del rapporto di pertinenza del Sindaco che, previa valutazione dell'attività espletata, ne avrebbe dovuto esattamente determinare l'ammontare; 2. con la seconda censura, ricondotta anch'essa al vizio di cui all'art. 360 n. 3, cod. proc. civ., con riferimento ai parametri normativi degli artt. 1175-1375 e 2935-2946 cod. civ., oltre che degli articoli 2 e 97 Cost., denuncia che, in attesa del provvedimento sindacale di valutazione della prestazione e determinazione del compenso, il credito era privo di liquidità; il diritto del lavoratore non avrebbe potuto essere fatto valere, donde la preclusione, proprio per tale impedimento (da qualificare «giuridico» e non «di fatto»), della decorrenza del termine prescrizionale; peraltro, il diritto alla valutazione, proprio per la prodromica (ineliminabile) componente valutativa, non si racchiudeva nel solo aspetto patrimoniale, ma trasmodava nel diritto allo status, come tale soggetto a prescrizione ordinaria ex art. 2946 cod. civ.; 3. in via preliminare rispetto alla disamina dei motivi, va disattesa l'istanza di riunione con riferimento al giudizio recante n. 20485/2013 r.g. il quale risulta ormai già definito con sentenza di questa Corte (Cass. 8.2.2019, n. 3813); 4. i motivi, che ben possono essere trattati congiuntamente per l'intima connessione, sono infondati; 5. il dictum del giudice d'appello si appalesa immune da censure e conforme ai principi di diritto espressi da questa Corte, da cui non v'è ragione per discostarsi; n. 12058/2016 R.G. Consigliere est. e Casciaro 5.1 erroneamente il ricorso addebita alla sentenza impugnata violazione e falsa applicazione degli artt. 2946 e 2948 n. 4 c.c.: in riferimento al rapporto di lavoro subordinato la prescrizione breve quinquennale, prevista per i crediti periodici, dall'art. 2948 n. 4 cod. civ., riguarda non solo la retribuzione ordinaria, ma ogni altro elemento accessorio e ogni altro credito avente origine e titolo nel rapporto di lavoro, restando escluse dalla sua applicazione soltanto le erogazioni originate da cause autonome, rispetto a detto rapporto, ovvero dalla responsabilità del datore di lavoro (Cass. 13 novembre 2018, n. 29167; conf. Cass. 6522/2017, 6877/2015, 1574/2010, 15798/2008, 21377/2004); 5.2 è dunque irrilevante richiamare, rispetto (e accanto) al diritto patrimoniale al compenso accessorio, quello a conseguire la valutazione della prestazione da parte del Sindaco, perché trattasi di un profilo (i.e., quello della valutazione della prestazione) che assume rilievo come fatto giuridico rilevante ai fini della sussistenza di specifici diritti di natura patrimoniale qui esclusivamente rivendicati; oltretutto, la detta valutazione, che opera (si noti) con periodicità annuale ex art. 5 comma 2 d. Igs. 30.7.1999, n. 286, viene a integrare una determinazione negoziale assunta dall'Amministrazione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro e contro la quale (o l'omissione della quale) il dirigente, se del caso invocando le clausole generali di correttezza e buona fede (artt. 1175-1375 cod. civ.), può immediatamente agire; 5.3 è parimenti infondata la seconda censura che imputa alla sentenza di avere errato nell'ammettere il decorso della prescrizione nelle more del rapporto e prima dell'attività valutativa dell'organo preposto; ed invero, in relazione al rapporto di impiego pubblico privatizzato (quale è incontestatamente quello dedotto in giudizio) opera, infatti, la garanzia della stabilità reale prevista dall'art. 18 della L. n. 300 del 1970, tuttora applicabile ai rapporti di impiego privatizzato nel testo vigente prima delle modifiche introdotte dalla L. n. 92 del 2012 (Cass. 28891/2017, 23424/2017, 11868/2016), di guisa che la prescrizione, stante la periodicità dell'erogazione degli emolumenti de quibus, inizia a decorrere, trattandosi di rapporto stabile, n. 12058/2016 R.G. Consigliere est. Casciaro dalla data di maturazione del singolo rateo (da ultimo, cfr. Cass. 10.11.2021, n. 33272); 5.4 quanto, infine, alle ulteriori deduzioni che addebitano alla sentenza vizi di motivazione, esse sono inammissibili perché il vizio motivazionale può concernere soltanto una questione di fatto e non di diritto, posto che la violazione o falsa applicazione della norma ricorre o non ricorre a prescindere dagli argomenti posti dal giudice a fondamento della decisione (Cass. SU 28054/2008; Cass. 1648/2018); 6. alla reiezione del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo; 7. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in C 200,00 per esborsi ed C 3.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. a