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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 29 marzo 2022

Cassazione n. 48777/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inamrnissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 11 novembre 2022, la Corte dF appello di Roma ha riformato la sentenza pronunciata il 29 marzo 2022 - all'esito di giudizio abbreviato - dal Tribunale della stessa città. [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto dall'accusa di aver tentato di impossessarsi dei beni custoditi all'interno dell'autovettura Citroen targata [OSCURATO:TARGA] (fatto del quale era stato ritenuto responsabile dal giudice di primo grado che aveva riqualificato in tal senso l'imputazione, relativa a violazione degli artt. 624 e 625 nn. 2 e 7 cod. pen.). stata confermata, invece, l'affermazione della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per essersi impossessato, previa effrazione, dei beni custoditi all'interno della Peugeot targata [OSCURATO:TARGA] e della Hunday targata GF158FIK parcheggiate sulla pubblica via.

Dalla lettura della sentenza impugnata emerge che dall'abitacolo della Peugeot targata [OSCURATO:TARGA] fu sottratto un portacellulare di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e dall'abitacolo della Hunday targata [OSCURATO:TARGA] fu sottratta una giacca da uomo di colore celeste di proprietà di [OSCURATO:PERSONA].

2. L'imputato ha proposto ricorso contro la sentenza della Corte di appello per mezzo del proprio difensore

2.1. Col primo motivo, la difesa deduce vizi di motivazione con riferimento all'affermazione della penale responsabilità per il furto del portacellulare.

Rileva che [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto di aver rinvenuto il cellulare nelle vicinanze dell'auto e di averlo raccolto - ha negato dunque di aver rotto il finestrino della macchina per impossessarsi del portacellulare - e la Corte di appello ha ritenuto non credibile tale versione dei fatti con motivazione illogica perché ha osservato: in primo luogo, che [OSCURATO:PERSONA] fu tratto in arresto perché fu visto rompere il vetro della Hunday e ciò avvenne a poca distanza dal luogo in cui era parcheggiata la Peugeot e poco dopo l'effrazione del vetro di quella macchina; in secondo luogo, che l'autore dell'effrazione non avrebbe avuto ragione di abbandonare la refurtiva.

Il difensore obietta: che l'orario in cui fu danneggiata la Peugeot è ignoto (l'auto fu parcheggiata alle 14:30) e potrebbe essere di molto precedente all'arresto che avvenne circa due ore dopo, in un luogo ove, a detta degli stessi operanti, i furti in autovettura sono frequenti; che il portacellulare era rotto e, dunque, ben potrebbe essere stato abbandonato per terra, dove [OSCURATO:PERSONA] lo trovò.

2.2. Col secondo motivo, la difesa chiede che la condanna pronunciata per il furto commesso all'interno dell'autovettura Hunday targata [OSCURATO:TARGA] sia annullata ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

Osserva che, a differenza di [OSCURATO:PERSONA], il proprietario della Hunday, [OSCURATO:PERSONA], si è limitato a presentare una denuncia e non ha chiesto la punizione della persona resasi responsabile del furto.

Secondo la difesa il ricorso proposto al solo fine di rilevare l'improcedibilità dovrebbe essere considerato ammissibile in ragione della ammissibilità del primo motivo.

I due reati, infatti, sono stati ritenuti uniti dal vincolo della continuazione e il reato in danno di Grasso è stato valutato più grave (su questo reato, dunque, è stata calcolata la pena base).

Nel caso di specie, dunque, dovrebbe trovare applicazione il principio affermato da Sez. 2, n. 36376 del 23/06/2021, Cimini, Rv. 282015 secondo la quale «nel caso di ricorso per cassazione avverso una sentenza di condanna relativa a più reati unificati dal vincolo della continuazione, l'intervenuta prescrizione di uno di essi deve essere dichiarata anche se i motivi di ricorso riferiti a tale reato siano inammissibili. (La Corte ha precisato che i reati unificati con il vincolo della continuazione, diversamente dai capi di imputazione autonomi, hanno sorte processuale comune, non potendosi il relativo capo ritenersi definitivo se la pena è ancora in discussione, poiché irrogata in relazione alla ritenuta continuazione)» Se questo vale quando uno dei reati è estinto per prescrizione, osserva la difesa, deve valere anche quando - come nel caso di specie - per effetto di una modifica normativa, il reato diventa procedibile a querela.

2.3. Col terzo motivo la difesa deduce violazione di legge processuale rappresentata dalla mancata indicazione nella sentenza di appello della formula assolutoria.

Rileva che il dispositivo della sentenza impugnata recita: «assolve l'imputato dal reato relativo all'auto Citroen tg. [OSCURATO:TARGA]» ma non indica la formula di assoluzione e sostiene che [OSCURATO:PERSONA] ha interesse ad impugnare per ottenere che l'assoluzione sia pronunciata con la formula «per non aver commesso il fatto» che, ai sensi dell'art. 652 cod. proc. pen., avrebbe effetti favorevoli in un eventuale giudizio civile promosso dal danneggiato per il risarcimento del danno.

3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità.

2. Dalla lettura della sentenza impugnata emerge che [OSCURATO:PERSONA] fu tratto in arresto intorno alle 16:30 del 29 marzo 2022 dai Carabinieri della stazione [OSCURATO:PERSONA].

Gli operanti, in servizio sul [OSCURATO:PERSONA] da Brescia, notarono due auto in sosta: una Citroen e una Peugeot con i vetri rotti e, poco distante, un uomo, poi identificato in [OSCURATO:PERSONA], che si aggirava tra le auto parcheggiate.

Lo videro poi sferrare un colpo al vetro dello sportello posteriore della Hyundai targata [OSCURATO:TARGA], introdursi nell'abitacolo, prelevare un oggetto e cercare di allontanarsi.

Bloccato e perquisito, [OSCURATO:PERSONA] fu trovato in possesso di una giacca azzurra che risultò essere stata sottratta nella Hyundai e di un portacellulare che risultò essere stato sottratto nella Peugeot.

Secondo la Corte di appello, la tesi difensiva secondo la quale il portacellulare sarebbe stato trovato in strada non è credibile: in primo luogo, perché [OSCURATO:PERSONA] fu visto rompere il vetro di un'altra auto che era parcheggiata vicino alla Peugeot; in secondo luogo, perché la tesi secondo la quale l'effrazione di quest'auto potrebbe essere stata compiuta da altri è meramente congetturale; infine, perché non è logico ipotizzare che l'autore dell'effrazione abbia abbandonato a terra il porta cellulare; secondo quanto riferito dalla persona offesa, infatti, si trattava dell'unico oggetto asportato dall'abitacolo.

La motivazione è congrua, non presenta profili di contraddittorietà o manifesta illogicità e non è dunque censurabile in questa sede.

Esula, infatti, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945).

3. Poiché il primo motivo è inammissibile, lo è anche il secondo.

A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022, che ha modificato l'art. 624, comma 3, cod. pen., i furti come quelli oggetto del procedimento, aggravati per essere stati commessi con violenza sulle cose e su cose esposte alla pubblica fede, sono procedibili a querela di parte.

Nel caso di specie, l'unica querela in atti è quella sporta da [OSCURATO:PERSONA] che aveva la disponibilità della Peugeot targata [OSCURATO:TARGA]. [OSCURATO:PERSONA], invece, non ha sporto querela per il furto della giacca, né risulta che abbia avanzato istanza di punizione nei tre mesi dalla entrata in vigore del d.lgs. 150/2022.

Il secondo motivo del ricorso sottolinea queste circostanze e, invocando l'art. 2 cod. pen., sostiene che le nuove norme in materia di procedibilità dovrebbero comunque essere applicate.

Sollecita dunque questo giudice di legittimità a valutare se, nel caso di specie, sia possibile procedere ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. anche a prescindere dall'ammissibilità degli altri motivi.

Ad avviso del collegio la risposta deve essere negativa.

Trovano, infatti, applicazione i principi che furono affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36.

Con la sentenza n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551, le Sezioni unite affermarono facendo ampio riferimento a canoni ermeneutici consolidati in altre decisioni precedenti (in particolare Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819) - «che l'art. 129 cod. proc. pen. non attribuisce al giudice un potere di giudizio ulteriore ed autonomo rispetto a quello già riconosciutogli dalle specifiche norme che regolano l'epilogo del processo, ma enuncia una regola di condotta rivolta al giudice che presuppone il pieno esercizio della giurisdizione.

Non riveste, cioè, per quanto qui interessa, una valenza prioritaria rispetto alla disciplina della inammissibilità, attribuendo al giudice dell'impugnazione un autonomo spazio decisorio svincolato dalle forme e dalle regole che presidiano i diversi segmenti processuali, ma enuncia una regola di giudizio che deve essere adattata alla struttura del processo e che presuppone la proposizione di una valida impugnazione» (così testualmente pag. 15 della motivazione).

L'argomentazione si attaglia perfettamente anche al caso in esame perché consente di escludere che il procedimento sia "pendente" in presenza di un ricorso inammissibile.

Come sottolineato anche dalla sentenza n. 12602/2015, Ricci, tale affermazione non è in contrasto con i diritti fondamentali sul giusto processo garantiti dalla CEDU.

È onere della parte interessata, infatti, attivare correttamente il rapporto processuale di impugnazione, con la conseguenza che il mancato rispetto delle regole processuali paralizza i poteri cognitivi del giudice e non vengono perciò in considerazione l'equità o la razionalità del processo.

La sopravvenienza della procedibilità a querela, peraltro, ha valore ben diverso dalla "abolitio criminis" e la giurisprudenza ha costantemente escluso che il giudice dell'esecuzione possa revocare la condanna rilevando la mancata integrazione del presupposto di procedibilità (in tal senso, da ultimo: Sez. 1, n. 1628 del 03/12/2019, dep. 2020, Cela, Rv. 277925; sull'argomento anche: Sez. 2, n. 14987 del 09/01/2020, Pravadelli, Rv. 279197).

Come opportunamente sottolineato dalla sentenza n. 40150/2018, Salatino, inoltre, la mancanza della condizione di procedibilità viene comunemente trattata nel giudizio di legittimità come una questione di fatto, soggetta alle regole della autosufficienza del ricorso (cfr. Sez. 6, n. 44774 del 08/10/2015, Raggi, Rv. 265343) e ai limiti dei poteri di accertamento della Cassazione (cfr. Sez. 3, n. 39188 del 14/10/2010, S., Rv. 248568), sicché non può dirsi che la declaratoria di inammissibilità sia destinata ad essere messa in crisi da una ipotetica, incondizionata necessità di verifica dello stato della condizione di procedibilità come richiesta dalla normativa subentrata (in tal senso Sez.

U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551, pag. 16 della motivazione).In sintesi: la disciplina codicistica dei mutamenti normativi favorevoli diversi dalla "abolitio criminis" e dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale non consente di sostenere che, nel rapporto tra ricorso inammissibile e innovazioni normative che introducono la procedibilità a querela, debbano applicarsi regole diverse da quelle che, in base alla giurisprudenza assolutamente prevalente, si applicano nei rapporti tra ricorso inammissibile e mutamenti normativi favorevoli in materia di cause di non punibilità e, in particolare, di cause estintive del reato, aventi natura più marcatamente sostanziale.

Ne consegue che le innovazioni in materia di procedibilità a querela possono operare retroattivamente, ma tale retroattività incontra un limite nella presentazione di un ricorso inammissibile.

L'inammissibilità, infatti, anche se dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e rende irrilevante la mancata proposizione della querela.

3.1. [OSCURATO:PERSONA] non ignora che alcune recenti decisioni di questa Corte sono giunte a conclusioni diverse sostenendo che «un ricorso, successivo all'entrata in vigore del mutato regime di procedibilità e calibrato proprio sulla richiesta di applicazione della disciplina sopravvenuta più favorevole prevista dalla c.d.

"riforma Cartabia", di cui al d.lgs. n. 150 del 2022» non può essere valutato inammissibile senza determinare una «impermeabilità alla novella normativa» delle questioni di improcedibilità sopravvenuta, ciò che contrasterebbe con «la natura mista, sostanziale e processuale, della querela» (Sez. 5, n. 43628 del 21/09/2023, Lauro, non massimata pag. 3 della motivazione; nello stesso senso Sez. 5, n. 42404 del 26/09/2023, Bodlli, non massimata; Sez. 7, n. 43019 del 04/10/2023, Capriati, non massimata).

A questo orientamento, tuttavia, il Collegio ritiene di non dover aderire.

Le decisioni citate, infatti, pur indicando tra i precedenti la sentenza n. 40150/2018, Salatino, non si confrontano col contenuto di questa decisione, secondo la quale (pag. 13 e 14 defila motivazione) «la pronuncia di inammissibilità ha sempre natura dichiarativa ed è meramente ricognitiva della mancata instaurazione del giudizio di cassazione poiché rileva un vizio che affligge geneticamente l'atto».

Tale constatazione - sottolinea la sentenza in esame - «si compendia nella rilevazione che la proposizione di un atto di impugnazione non consentito dà luogo alla formazione di un giudicato che attende di essere formalizzato con le modalità previste dall'articolo 648 cod. proc. pen. e, per distinguersi da questo, viene definito "sostanziale" ma che, ciò nondimeno, produce l'effetto di rendere giuridicamente indifferenti fatti processuali come l'integrazione di cause di non punibilità precedentemente non rilevate perché non dedotte oppure integrate successivamente al giudicato stesso».

Da tali principi si desume che è geneticamente viziato, e dunque inidoneo a far venire meno il "giudicato sostanziale", un ricorso che miri a far valere vicende normative sopravvenute al formarsi di questo giudicato diverse dalla abolitio criminis o dalla dichiarazione di illegittimil:à costituzionale.

Ed invero, l'ammissibilità del ricorso si determina quando la sentenza impugnata è censurata per vizi suoi propri, con motivi anche infondati purché non inammissibili e una sentenza di condanna relativa ad un reato che, al momento della pronuncia, era procedibile non è portatrice di vizi sol perché successivamente il regime di procedibilità è mutato.

Ciò non comporta affatto - come si vorrebbe sostenere - «l'impermeabilità alla novella normativa» delle questioni di improcedibilità sopravvenuta.

Il nuovo regime di procedibilità, infatti, proprio in ragione della natura mista, sostanziale e processuale, della querela, deve trovare applicazione ogniqualvolta il "giudicato sostanziale" non si sia formato per essere stato fatto valere, con ricorso non inammissibile, un vizio della sentenza.

Questo non è avvenuto nel caso in esame e pertanto la disposizione di cui all'art. 129 cod. proc. pen. non può trovare applicazione.

3.2. È opinione del collegio che una rigorosa applicazione dei principi illustrati non consenta di ritenere ammissibile un ricorso imperniato esclusivamente sul sopravvenuto mutamento del regime di procedibilità del reato oggetto di imputazione.

Come illustrato, infatti, una sentenza di condanna pronunciata per un reato procedibile d'ufficio non è viziata per il solo mutamento sopravvenuto del regime di procedibilità.

Un motivo formulato su questo presupposto, dunque, si traduce in una mera sollecitazione rivolta al giudice di legittimità affinché eserciti il potere officioso previsto dal.l'art. 129 cod. proc. pen.; ma l'esercizio di questo potere è condizionato alla corretta instaurazione del rapporto processuale e, quindi, proprio alla ammissibilità del ricorso.

Le sentenze che hanno ritenuto ammissibili ricorsi fondati esclusivamente sulla modifica normativa (Sez. 5, n. 43628 del 21/09/2023, Lauro, non massimata pag. 3 della motivazione; nello stesso senso Sez. 5, n. 42404 del 26/09/2023, Bodlli, non massimata; Sez. 7, n. 43019 del 04/10/2023, Capriati, non massimata) non sciolgono questo nodo.

Né lo scioglie la sentenza Sez. 5, n. 22658 del 10/5/2023, [OSCURATO:PERSONA]. 284698, che ritiene non inammissibile la questione della sopravvenuta procedibilità a querela del delitto oggetto del ricorso, ma non motiva sul punto, e si concentra soprattutto sulle modalità con le quali deve essere verificato in sede di legittimità se la querela sia o non sia stata proposta.

In tutte le sentenze citate, la sostenuta ammissibilità di ricorsi proposti dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 150/2022 - e calibrati sulla richiesta di applicazione della, più favorevole, disciplina sopravvenuta - resta, nella sostanza, inesplicata salvo che per il riferimento alla necessità di evitare «l'impermeabilità alla novella normativa» delle questioni di improcedibilità sopravvenuta; impermeabilità che, come già chiarito, non consegue affatto all'applicazione dei principi della sentenza n. 40150/2018, Salatino, in base ai quali il nuovo regime di procedibilità trova piena applicazione quando il ricorso non è inammissibile e il "giudicato sostanziale" non si è formato.

Le decisioni qui criticate, per vero, non contrastano in termini espliciti la sentenza Salatino: al contrario, fanno riferimento ad essa indicandone gli estremi.

Come illustrato, però, a questa indicazione non si accompagna un approfondito confronto col contenuto di quella decisione e anche i riferimenti ad altri precedenti giurisprudenziali appaiono non pertinenti.

Tutte le sentenze richiamate nelle decisioni qui criticate, infatti, hanno valutato inammissibili i motivi proposti e hanno ritenuto che il mutato regime di procedibilità non consentisse di applicare d'ufficio la disposizione prevista dall'art. 129 cod. proc. pen..

In tal senso si è pronunciata Sez. 4, n. 2658 del 11/1/2023, Saitta, Rv. 284155; nello stesso senso, Sez. 5, n. 5223 del 17/1/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284176 ed è appena il caso di rilevare che, se il motivo sulla sopraggiunta improcedibilità del reato fosse di per se solo ammissibile, allora l'inammissibilità di altri motivi non potrebbe avere rilievo.

Anche la quinta sezione, peraltro, in una pronuncia precedente a quelle qui criticate, la n. 11229 del 10/1/2023, Popa, Rv. 284542 (che richiama il contenuto della sentenza n. 40150/2018, Salatino, e non si limita a citarla) ha sostenuto: da un lato, che «la sopravvenienza della procedibilità a querela non prevale sulla inammissibilità del ricorso, poiché, a differenza dell'ipotesi di aboliti() criminis, non è idonea a incidere sul c.d.

"giudic:ato sostanziale"»; dall'altro, che è doveroso distinguere «tra l'ipotesi di "mancanza" della condizione di procedibilità (quale quella che consegue al mancato esercizio del diritto di parte successivo al mutato regime di procedibilità per l'intervento innovativo del legislatore) e quella di "remissione" della querela proposta sin dall'inizio relativamente a reati soggetti a tale regime di procedibilità non officiosa» (pag. 9 della motivazione).

Non è inutile sottolineare che, per quanto qui interessa, la sentenza Sez. 5, n. 22641 del 21/04/2023, P., Rv. 284749 non ha particolare rilievo.

Questa sentenza, infatti, ha ritenuto applicabili retroattivamente le modifiche del regime di procedibilità introdotte dal d.lgs. n. 150/2022 ai sensi dell'art. 2, comma 4, cod. pen., ma lo ha fatto dopo aver valutato la non inammissibilità del ricorso.

3.3. In sintesi, e conclusivamente, il Collegio ritiene che, quando ci si trovi in presenza di sentenze di condanna emesse in data anteriore al 30 dicembre 2022 in relazione a reati per i quali il regime di procedibilità sia mutato ai sensi del d.lgs. n. 150/2022, l'applicabilità della nuova normativa sia subordinata alla "pendenza" del procedimento, che si ha soltanto se il "giudicato sostanziale" non si è formato e, quindi, soltanto se, con un ricorso non inammissibile è stato fatto valere un vizio della sentenza.

Poiché non è viziata una sentenza che omette di applicare una legge non ancora in vigore, la richiesta di valutare la sopravvenuta improcedibilità è inammissibile sia che tale richiesta costituisca unico motivo di ricorso sia che si accompagni ad altri motivi a loro volta inammissibili per differenti ragioni.

4. Col terzo motivo la difesa si duole che nel dispositivo della sentenza d'appello con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto dall'accusa di aver tentato un furto a bordo della Citroen targata [OSCURATO:TARGA], sia stata omessa la formula assolutoria.

Basta in proposito rilevare che, come il ricorrente riconosce, dal contenuto della motivazione è agevole comprendere la formula assolutoria, sicché l'omissione della quale il ricorrente si duole appare frutto clli errore materiale.

Alla luce di tali considerazioni, nel caso di specie, trova applicazione il principio secondo il quale «la previsione dell'art. 619 cod. proc. pen. non ha carattere speciale e derogatorio rispetto a quella di cui all'art. 130 cod. proc. pen., che, ove il provvedimento da emendare sia impugnato, prevede la competenza del giudice dell'impugnazione, a condizione che quest'ultima non sia dichiarata inammissibile» (in tal senso, da ultimo, Sez. 4, n. 40112 del 20/06/2023, Pozzi, Rv. 285067).

Ne consegue che l'istanza di correzione di errore materiale dovrà essere proposta al Corte di appello di Roma.

5. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissib

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inamrnissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 11 novembre 2022, la Corte dF appello di Roma ha riformato la sentenza pronunciata il 29 marzo 2022 - all'esito di giudizio abbreviato - dal Tribunale della stessa città. [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto dall'accusa di aver tentato di impossessarsi dei beni custoditi all'interno dell'autovettura Citroen targata [OSCURATO:TARGA] (fatto del quale era stato ritenuto responsabile dal giudice di primo grado che aveva riqualificato in tal senso l'imputazione, relativa a violazione degli artt. 624 e 625 nn. 2 e 7 cod. pen.). stata confermata, invece, l'affermazione della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per essersi impossessato, previa effrazione, dei beni custoditi all'interno della Peugeot targata [OSCURATO:TARGA] e della Hunday targata GF158FIK parcheggiate sulla pubblica via. Dalla lettura della sentenza impugnata emerge che dall'abitacolo della Peugeot targata [OSCURATO:TARGA] fu sottratto un portacellulare di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e dall'abitacolo della Hunday targata [OSCURATO:TARGA] fu sottratta una giacca da uomo di colore celeste di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]. 2. L'imputato ha proposto ricorso contro la sentenza della Corte di appello per mezzo del proprio difensore 2.1. Col primo motivo, la difesa deduce vizi di motivazione con riferimento all'affermazione della penale responsabilità per il furto del portacellulare. Rileva che [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto di aver rinvenuto il cellulare nelle vicinanze dell'auto e di averlo raccolto - ha negato dunque di aver rotto il finestrino della macchina per impossessarsi del portacellulare - e la Corte di appello ha ritenuto non credibile tale versione dei fatti con motivazione illogica perché ha osservato: in primo luogo, che [OSCURATO:PERSONA] fu tratto in arresto perché fu visto rompere il vetro della Hunday e ciò avvenne a poca distanza dal luogo in cui era parcheggiata la Peugeot e poco dopo l'effrazione del vetro di quella macchina; in secondo luogo, che l'autore dell'effrazione non avrebbe avuto ragione di abbandonare la refurtiva. Il difensore obietta: che l'orario in cui fu danneggiata la Peugeot è ignoto (l'auto fu parcheggiata alle 14:30) e potrebbe essere di molto precedente all'arresto che avvenne circa due ore dopo, in un luogo ove, a detta degli stessi operanti, i furti in autovettura sono frequenti; che il portacellulare era rotto e, dunque, ben potrebbe essere stato abbandonato per terra, dove [OSCURATO:PERSONA] lo trovò. 2.2. Col secondo motivo, la difesa chiede che la condanna pronunciata per il furto commesso all'interno dell'autovettura Hunday targata [OSCURATO:TARGA] sia annullata ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Osserva che, a differenza di [OSCURATO:PERSONA], il proprietario della Hunday, [OSCURATO:PERSONA], si è limitato a presentare una denuncia e non ha chiesto la punizione della persona resasi responsabile del furto. Secondo la difesa il ricorso proposto al solo fine di rilevare l'improcedibilità dovrebbe essere considerato ammissibile in ragione della ammissibilità del primo motivo. I due reati, infatti, sono stati ritenuti uniti dal vincolo della continuazione e il reato in danno di Grasso è stato valutato più grave (su questo reato, dunque, è stata calcolata la pena base). Nel caso di specie, dunque, dovrebbe trovare applicazione il principio affermato da Sez. 2, n. 36376 del 23/06/2021, Cimini, Rv. 282015 secondo la quale «nel caso di ricorso per cassazione avverso una sentenza di condanna relativa a più reati unificati dal vincolo della continuazione, l'intervenuta prescrizione di uno di essi deve essere dichiarata anche se i motivi di ricorso riferiti a tale reato siano inammissibili. (La Corte ha precisato che i reati unificati con il vincolo della continuazione, diversamente dai capi di imputazione autonomi, hanno sorte processuale comune, non potendosi il relativo capo ritenersi definitivo se la pena è ancora in discussione, poiché irrogata in relazione alla ritenuta continuazione)» Se questo vale quando uno dei reati è estinto per prescrizione, osserva la difesa, deve valere anche quando - come nel caso di specie - per effetto di una modifica normativa, il reato diventa procedibile a querela. 2.3. Col terzo motivo la difesa deduce violazione di legge processuale rappresentata dalla mancata indicazione nella sentenza di appello della formula assolutoria. Rileva che il dispositivo della sentenza impugnata recita: «assolve l'imputato dal reato relativo all'auto Citroen tg. [OSCURATO:TARGA]» ma non indica la formula di assoluzione e sostiene che [OSCURATO:PERSONA] ha interesse ad impugnare per ottenere che l'assoluzione sia pronunciata con la formula «per non aver commesso il fatto» che, ai sensi dell'art. 652 cod. proc. pen., avrebbe effetti favorevoli in un eventuale giudizio civile promosso dal danneggiato per il risarcimento del danno. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità. 2. Dalla lettura della sentenza impugnata emerge che [OSCURATO:PERSONA] fu tratto in arresto intorno alle 16:30 del 29 marzo 2022 dai Carabinieri della stazione [OSCURATO:PERSONA]. Gli operanti, in servizio sul [OSCURATO:PERSONA] da Brescia, notarono due auto in sosta: una Citroen e una Peugeot con i vetri rotti e, poco distante, un uomo, poi identificato in [OSCURATO:PERSONA], che si aggirava tra le auto parcheggiate. Lo videro poi sferrare un colpo al vetro dello sportello posteriore della Hyundai targata [OSCURATO:TARGA], introdursi nell'abitacolo, prelevare un oggetto e cercare di allontanarsi. Bloccato e perquisito, [OSCURATO:PERSONA] fu trovato in possesso di una giacca azzurra che risultò essere stata sottratta nella Hyundai e di un portacellulare che risultò essere stato sottratto nella Peugeot. Secondo la Corte di appello, la tesi difensiva secondo la quale il portacellulare sarebbe stato trovato in strada non è credibile: in primo luogo, perché [OSCURATO:PERSONA] fu visto rompere il vetro di un'altra auto che era parcheggiata vicino alla Peugeot; in secondo luogo, perché la tesi secondo la quale l'effrazione di quest'auto potrebbe essere stata compiuta da altri è meramente congetturale; infine, perché non è logico ipotizzare che l'autore dell'effrazione abbia abbandonato a terra il porta cellulare; secondo quanto riferito dalla persona offesa, infatti, si trattava dell'unico oggetto asportato dall'abitacolo. La motivazione è congrua, non presenta profili di contraddittorietà o manifesta illogicità e non è dunque censurabile in questa sede. Esula, infatti, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945). 3. Poiché il primo motivo è inammissibile, lo è anche il secondo. A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022, che ha modificato l'art. 624, comma 3, cod. pen., i furti come quelli oggetto del procedimento, aggravati per essere stati commessi con violenza sulle cose e su cose esposte alla pubblica fede, sono procedibili a querela di parte. Nel caso di specie, l'unica querela in atti è quella sporta da [OSCURATO:PERSONA] che aveva la disponibilità della Peugeot targata [OSCURATO:TARGA]. [OSCURATO:PERSONA], invece, non ha sporto querela per il furto della giacca, né risulta che abbia avanzato istanza di punizione nei tre mesi dalla entrata in vigore del d.lgs. 150/2022. Il secondo motivo del ricorso sottolinea queste circostanze e, invocando l'art. 2 cod. pen., sostiene che le nuove norme in materia di procedibilità dovrebbero comunque essere applicate. Sollecita dunque questo giudice di legittimità a valutare se, nel caso di specie, sia possibile procedere ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. anche a prescindere dall'ammissibilità degli altri motivi. Ad avviso del collegio la risposta deve essere negativa. Trovano, infatti, applicazione i principi che furono affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36. Con la sentenza n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551, le Sezioni unite affermarono facendo ampio riferimento a canoni ermeneutici consolidati in altre decisioni precedenti (in particolare Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819) - «che l'art. 129 cod. proc. pen. non attribuisce al giudice un potere di giudizio ulteriore ed autonomo rispetto a quello già riconosciutogli dalle specifiche norme che regolano l'epilogo del processo, ma enuncia una regola di condotta rivolta al giudice che presuppone il pieno esercizio della giurisdizione. Non riveste, cioè, per quanto qui interessa, una valenza prioritaria rispetto alla disciplina della inammissibilità, attribuendo al giudice dell'impugnazione un autonomo spazio decisorio svincolato dalle forme e dalle regole che presidiano i diversi segmenti processuali, ma enuncia una regola di giudizio che deve essere adattata alla struttura del processo e che presuppone la proposizione di una valida impugnazione» (così testualmente pag. 15 della motivazione). L'argomentazione si attaglia perfettamente anche al caso in esame perché consente di escludere che il procedimento sia "pendente" in presenza di un ricorso inammissibile. Come sottolineato anche dalla sentenza n. 12602/2015, Ricci, tale affermazione non è in contrasto con i diritti fondamentali sul giusto processo garantiti dalla CEDU. È onere della parte interessata, infatti, attivare correttamente il rapporto processuale di impugnazione, con la conseguenza che il mancato rispetto delle regole processuali paralizza i poteri cognitivi del giudice e non vengono perciò in considerazione l'equità o la razionalità del processo. La sopravvenienza della procedibilità a querela, peraltro, ha valore ben diverso dalla "abolitio criminis" e la giurisprudenza ha costantemente escluso che il giudice dell'esecuzione possa revocare la condanna rilevando la mancata integrazione del presupposto di procedibilità (in tal senso, da ultimo: Sez. 1, n. 1628 del 03/12/2019, dep. 2020, Cela, Rv. 277925; sull'argomento anche: Sez. 2, n. 14987 del 09/01/2020, Pravadelli, Rv. 279197). Come opportunamente sottolineato dalla sentenza n. 40150/2018, Salatino, inoltre, la mancanza della condizione di procedibilità viene comunemente trattata nel giudizio di legittimità come una questione di fatto, soggetta alle regole della autosufficienza del ricorso (cfr. Sez. 6, n. 44774 del 08/10/2015, Raggi, Rv. 265343) e ai limiti dei poteri di accertamento della Cassazione (cfr. Sez. 3, n. 39188 del 14/10/2010, S., Rv. 248568), sicché non può dirsi che la declaratoria di inammissibilità sia destinata ad essere messa in crisi da una ipotetica, incondizionata necessità di verifica dello stato della condizione di procedibilità come richiesta dalla normativa subentrata (in tal senso Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551, pag. 16 della motivazione).In sintesi: la disciplina codicistica dei mutamenti normativi favorevoli diversi dalla "abolitio criminis" e dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale non consente di sostenere che, nel rapporto tra ricorso inammissibile e innovazioni normative che introducono la procedibilità a querela, debbano applicarsi regole diverse da quelle che, in base alla giurisprudenza assolutamente prevalente, si applicano nei rapporti tra ricorso inammissibile e mutamenti normativi favorevoli in materia di cause di non punibilità e, in particolare, di cause estintive del reato, aventi natura più marcatamente sostanziale. Ne consegue che le innovazioni in materia di procedibilità a querela possono operare retroattivamente, ma tale retroattività incontra un limite nella presentazione di un ricorso inammissibile. L'inammissibilità, infatti, anche se dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e rende irrilevante la mancata proposizione della querela. 3.1. [OSCURATO:PERSONA] non ignora che alcune recenti decisioni di questa Corte sono giunte a conclusioni diverse sostenendo che «un ricorso, successivo all'entrata in vigore del mutato regime di procedibilità e calibrato proprio sulla richiesta di applicazione della disciplina sopravvenuta più favorevole prevista dalla c.d. "riforma Cartabia", di cui al d.lgs. n. 150 del 2022» non può essere valutato inammissibile senza determinare una «impermeabilità alla novella normativa» delle questioni di improcedibilità sopravvenuta, ciò che contrasterebbe con «la natura mista, sostanziale e processuale, della querela» (Sez. 5, n. 43628 del 21/09/2023, Lauro, non massimata pag. 3 della motivazione; nello stesso senso Sez. 5, n. 42404 del 26/09/2023, Bodlli, non massimata; Sez. 7, n. 43019 del 04/10/2023, Capriati, non massimata). A questo orientamento, tuttavia, il Collegio ritiene di non dover aderire. Le decisioni citate, infatti, pur indicando tra i precedenti la sentenza n. 40150/2018, Salatino, non si confrontano col contenuto di questa decisione, secondo la quale (pag. 13 e 14 defila motivazione) «la pronuncia di inammissibilità ha sempre natura dichiarativa ed è meramente ricognitiva della mancata instaurazione del giudizio di cassazione poiché rileva un vizio che affligge geneticamente l'atto». Tale constatazione - sottolinea la sentenza in esame - «si compendia nella rilevazione che la proposizione di un atto di impugnazione non consentito dà luogo alla formazione di un giudicato che attende di essere formalizzato con le modalità previste dall'articolo 648 cod. proc. pen. e, per distinguersi da questo, viene definito "sostanziale" ma che, ciò nondimeno, produce l'effetto di rendere giuridicamente indifferenti fatti processuali come l'integrazione di cause di non punibilità precedentemente non rilevate perché non dedotte oppure integrate successivamente al giudicato stesso». Da tali principi si desume che è geneticamente viziato, e dunque inidoneo a far venire meno il "giudicato sostanziale", un ricorso che miri a far valere vicende normative sopravvenute al formarsi di questo giudicato diverse dalla abolitio criminis o dalla dichiarazione di illegittimil:à costituzionale. Ed invero, l'ammissibilità del ricorso si determina quando la sentenza impugnata è censurata per vizi suoi propri, con motivi anche infondati purché non inammissibili e una sentenza di condanna relativa ad un reato che, al momento della pronuncia, era procedibile non è portatrice di vizi sol perché successivamente il regime di procedibilità è mutato. Ciò non comporta affatto - come si vorrebbe sostenere - «l'impermeabilità alla novella normativa» delle questioni di improcedibilità sopravvenuta. Il nuovo regime di procedibilità, infatti, proprio in ragione della natura mista, sostanziale e processuale, della querela, deve trovare applicazione ogniqualvolta il "giudicato sostanziale" non si sia formato per essere stato fatto valere, con ricorso non inammissibile, un vizio della sentenza. Questo non è avvenuto nel caso in esame e pertanto la disposizione di cui all'art. 129 cod. proc. pen. non può trovare applicazione. 3.2. È opinione del collegio che una rigorosa applicazione dei principi illustrati non consenta di ritenere ammissibile un ricorso imperniato esclusivamente sul sopravvenuto mutamento del regime di procedibilità del reato oggetto di imputazione. Come illustrato, infatti, una sentenza di condanna pronunciata per un reato procedibile d'ufficio non è viziata per il solo mutamento sopravvenuto del regime di procedibilità. Un motivo formulato su questo presupposto, dunque, si traduce in una mera sollecitazione rivolta al giudice di legittimità affinché eserciti il potere officioso previsto dal.l'art. 129 cod. proc. pen.; ma l'esercizio di questo potere è condizionato alla corretta instaurazione del rapporto processuale e, quindi, proprio alla ammissibilità del ricorso. Le sentenze che hanno ritenuto ammissibili ricorsi fondati esclusivamente sulla modifica normativa (Sez. 5, n. 43628 del 21/09/2023, Lauro, non massimata pag. 3 della motivazione; nello stesso senso Sez. 5, n. 42404 del 26/09/2023, Bodlli, non massimata; Sez. 7, n. 43019 del 04/10/2023, Capriati, non massimata) non sciolgono questo nodo. Né lo scioglie la sentenza Sez. 5, n. 22658 del 10/5/2023, [OSCURATO:PERSONA]. 284698, che ritiene non inammissibile la questione della sopravvenuta procedibilità a querela del delitto oggetto del ricorso, ma non motiva sul punto, e si concentra soprattutto sulle modalità con le quali deve essere verificato in sede di legittimità se la querela sia o non sia stata proposta. In tutte le sentenze citate, la sostenuta ammissibilità di ricorsi proposti dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 150/2022 - e calibrati sulla richiesta di applicazione della, più favorevole, disciplina sopravvenuta - resta, nella sostanza, inesplicata salvo che per il riferimento alla necessità di evitare «l'impermeabilità alla novella normativa» delle questioni di improcedibilità sopravvenuta; impermeabilità che, come già chiarito, non consegue affatto all'applicazione dei principi della sentenza n. 40150/2018, Salatino, in base ai quali il nuovo regime di procedibilità trova piena applicazione quando il ricorso non è inammissibile e il "giudicato sostanziale" non si è formato. Le decisioni qui criticate, per vero, non contrastano in termini espliciti la sentenza Salatino: al contrario, fanno riferimento ad essa indicandone gli estremi. Come illustrato, però, a questa indicazione non si accompagna un approfondito confronto col contenuto di quella decisione e anche i riferimenti ad altri precedenti giurisprudenziali appaiono non pertinenti. Tutte le sentenze richiamate nelle decisioni qui criticate, infatti, hanno valutato inammissibili i motivi proposti e hanno ritenuto che il mutato regime di procedibilità non consentisse di applicare d'ufficio la disposizione prevista dall'art. 129 cod. proc. pen.. In tal senso si è pronunciata Sez. 4, n. 2658 del 11/1/2023, Saitta, Rv. 284155; nello stesso senso, Sez. 5, n. 5223 del 17/1/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284176 ed è appena il caso di rilevare che, se il motivo sulla sopraggiunta improcedibilità del reato fosse di per se solo ammissibile, allora l'inammissibilità di altri motivi non potrebbe avere rilievo. Anche la quinta sezione, peraltro, in una pronuncia precedente a quelle qui criticate, la n. 11229 del 10/1/2023, Popa, Rv. 284542 (che richiama il contenuto della sentenza n. 40150/2018, Salatino, e non si limita a citarla) ha sostenuto: da un lato, che «la sopravvenienza della procedibilità a querela non prevale sulla inammissibilità del ricorso, poiché, a differenza dell'ipotesi di aboliti() criminis, non è idonea a incidere sul c.d. "giudic:ato sostanziale"»; dall'altro, che è doveroso distinguere «tra l'ipotesi di "mancanza" della condizione di procedibilità (quale quella che consegue al mancato esercizio del diritto di parte successivo al mutato regime di procedibilità per l'intervento innovativo del legislatore) e quella di "remissione" della querela proposta sin dall'inizio relativamente a reati soggetti a tale regime di procedibilità non officiosa» (pag. 9 della motivazione). Non è inutile sottolineare che, per quanto qui interessa, la sentenza Sez. 5, n. 22641 del 21/04/2023, P., Rv. 284749 non ha particolare rilievo. Questa sentenza, infatti, ha ritenuto applicabili retroattivamente le modifiche del regime di procedibilità introdotte dal d.lgs. n. 150/2022 ai sensi dell'art. 2, comma 4, cod. pen., ma lo ha fatto dopo aver valutato la non inammissibilità del ricorso. 3.3. In sintesi, e conclusivamente, il Collegio ritiene che, quando ci si trovi in presenza di sentenze di condanna emesse in data anteriore al 30 dicembre 2022 in relazione a reati per i quali il regime di procedibilità sia mutato ai sensi del d.lgs. n. 150/2022, l'applicabilità della nuova normativa sia subordinata alla "pendenza" del procedimento, che si ha soltanto se il "giudicato sostanziale" non si è formato e, quindi, soltanto se, con un ricorso non inammissibile è stato fatto valere un vizio della sentenza. Poiché non è viziata una sentenza che omette di applicare una legge non ancora in vigore, la richiesta di valutare la sopravvenuta improcedibilità è inammissibile sia che tale richiesta costituisca unico motivo di ricorso sia che si accompagni ad altri motivi a loro volta inammissibili per differenti ragioni. 4. Col terzo motivo la difesa si duole che nel dispositivo della sentenza d'appello con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto dall'accusa di aver tentato un furto a bordo della Citroen targata [OSCURATO:TARGA], sia stata omessa la formula assolutoria. Basta in proposito rilevare che, come il ricorrente riconosce, dal contenuto della motivazione è agevole comprendere la formula assolutoria, sicché l'omissione della quale il ricorrente si duole appare frutto clli errore materiale. Alla luce di tali considerazioni, nel caso di specie, trova applicazione il principio secondo il quale «la previsione dell'art. 619 cod. proc. pen. non ha carattere speciale e derogatorio rispetto a quella di cui all'art. 130 cod. proc. pen., che, ove il provvedimento da emendare sia impugnato, prevede la competenza del giudice dell'impugnazione, a condizione che quest'ultima non sia dichiarata inammissibile» (in tal senso, da ultimo, Sez. 4, n. 40112 del 20/06/2023, Pozzi, Rv. 285067). Ne consegue che l'istanza di correzione di errore materiale dovrà essere proposta al Corte di appello di Roma. 5. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissib
Sentenza Cassazione n. 48777/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris