Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2022

ECLI:EU:C:2022:343
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62022CO0001_INF

Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 2 maggio 2022 – [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (causa C‑1/22 P) «Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Rifiuto della Commissione europea di avviare un procedimento per inadempimento – Rigetto del ricorso per irricevibilità manifesta – Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata»

1. Procedimento giurisdizionale – Motivazione delle sentenze – Portata (Statuto della Corte di giustizia, art. 36 e 53, comma 1) (v. punto 20)

2. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Rifiuto della Commissione di avviare un procedimento per inadempimento – Esclusione (Art. 258 e 263, comma 4, TFUE) (v. punti 21-24)

3. Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Identificazione dell’oggetto della controversia – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Formulazione non equivoca delle conclusioni del ricorrente – Mancanza – Irricevibilità [Statuto della Corte di giustizia, art. 21, comma 1, e 53, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, d)] (v. punto 26) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] sopporta le proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022CO0001_INF Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 2 maggio 2022 – [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (causa C‑1/22 P) «Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Rifiuto della Commissione europea di avviare un procedimento per inadempimento – Rigetto del ricorso per irricevibilità manifesta – Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata» 1. Procedimento giurisdizionale – Motivazione delle sentenze – Portata (Statuto della Corte di giustizia, art. 36 e 53, comma 1) (v. punto 20) 2. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Rifiuto della Commissione di avviare un procedimento per inadempimento – Esclusione (Art. 258 e 263, comma 4, TFUE) (v. punti 21-24) 3. Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Identificazione dell’oggetto della controversia – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Formulazione non equivoca delle conclusioni del ricorrente – Mancanza – Irricevibilità [Statuto della Corte di giustizia, art. 21, comma 1, e 53, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, d)] (v. punto 26) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] sopporta le proprie spese.
Sentenza Corte di giustizia UE/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris