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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 14626/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 17 gennaio 2022 dalla Corte di appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al capo G, perché estinto per prescrizione; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata sentenza la Corte di appello di Lecce, in riforma della sentenza di condanna emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brindisi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha riqualificato il reato di cui al capo G (contestato quale concorso nel delitto di corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio) nella fattispecie di cui all'art. 323 cod. pen. ritenendo in esso assorbito il fatto di cui al capo H (concorso quale privato istigatore o cleterminatore nella rivelazione di segreto di ufficio); ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo I, in quanto estinto per prescrizione, e rideterminato il trattamento sanzionatorio in anni uno e mesi sei di reclusione, eliminando la confisca dei mezzi già sequestrati di cui ha disposto la restituzione.

2. Propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre motivi di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1 Mancanza della motivazione in merito alla responsabilità dell'imputato, benché questo avesse chiesto l'assoluzione dal reato di cui al capo G ovvero la sua riqualificazione in quello di cui all'art. 323 cod. pen. coerentemente con la sentenza di applicazione della pena nei confronti del pubblico ufficiale [OSCURATO:PERSONA]. 2.2 Mancanza di motivazione in merito al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche chiesto con l'atto di impugnazione. 2.3 Violazione di legge per l'omessa riduzione di un terzo della pena per il rito abbreviato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è fondato e ciò ha una valenza assorbente rispetto all'esame degli altri due motivi.

La sentenza impugnata non contiene, infatti, alcuna motivazione sulle ragioni per cui la Corte territoriale ha ritenuto di affermare la responsabilità dell'imputato in ordine al reato di abuso di ufficio, nel quale ha riqualificato l'iniziale contestazione di concorso in corruzione propria.

Non può, infatti, considerarsi tale il solo generico riferimento all'intervenuta sentenza di applicazione della pena emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] che ha riqualificato il reato ascritto al capo F nel reato di abuso di ufficio.

La rilevata carenza di motivazione imporrebbe l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

Rileva, tuttavia, il Collegio che, essendo ormai decorsi i termini di prescrizione del reato, tenuto conto delle sospensioni del corso della prescrizione per un periodo complessivo di 187 giorni, e non emergendo dagli atti evidenti ragioni per pervenire ad un proscioglimento nel merito dell'imputato (condannato in primo grado sia per la corruzione di [OSCURATO:PERSONA], assistente del corpo forestale in servizio presso la stazione di Brindisi, avente ad oggetto la rivelazione di notizie riservate in merito ai turni di servizio della pattuglie del Comando di appartenenza in cambio di denaro ed altre utilità, che per il concorso, quale extraneus istigatore e determinatore, nella rivelazione del segreto di ufficio posto in essere da [OSCURATO:PERSONA]), la sentenza va annullata senza rinvio perchè il reato è estinto per prescrizione (cfr. Sez.

U., n. 35490 del 28/5/2009, Tettamanti, Rv. 244274).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 17 gennaio 2022 dalla Corte di appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al capo G, perché estinto per prescrizione; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza la Corte di appello di Lecce, in riforma della sentenza di condanna emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brindisi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha riqualificato il reato di cui al capo G (contestato quale concorso nel delitto di corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio) nella fattispecie di cui all'art. 323 cod. pen. ritenendo in esso assorbito il fatto di cui al capo H (concorso quale privato istigatore o cleterminatore nella rivelazione di segreto di ufficio); ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo I, in quanto estinto per prescrizione, e rideterminato il trattamento sanzionatorio in anni uno e mesi sei di reclusione, eliminando la confisca dei mezzi già sequestrati di cui ha disposto la restituzione. 2. Propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre motivi di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1 Mancanza della motivazione in merito alla responsabilità dell'imputato, benché questo avesse chiesto l'assoluzione dal reato di cui al capo G ovvero la sua riqualificazione in quello di cui all'art. 323 cod. pen. coerentemente con la sentenza di applicazione della pena nei confronti del pubblico ufficiale [OSCURATO:PERSONA]. 2.2 Mancanza di motivazione in merito al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche chiesto con l'atto di impugnazione. 2.3 Violazione di legge per l'omessa riduzione di un terzo della pena per il rito abbreviato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato e ciò ha una valenza assorbente rispetto all'esame degli altri due motivi. La sentenza impugnata non contiene, infatti, alcuna motivazione sulle ragioni per cui la Corte territoriale ha ritenuto di affermare la responsabilità dell'imputato in ordine al reato di abuso di ufficio, nel quale ha riqualificato l'iniziale contestazione di concorso in corruzione propria. Non può, infatti, considerarsi tale il solo generico riferimento all'intervenuta sentenza di applicazione della pena emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] che ha riqualificato il reato ascritto al capo F nel reato di abuso di ufficio. La rilevata carenza di motivazione imporrebbe l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Rileva, tuttavia, il Collegio che, essendo ormai decorsi i termini di prescrizione del reato, tenuto conto delle sospensioni del corso della prescrizione per un periodo complessivo di 187 giorni, e non emergendo dagli atti evidenti ragioni per pervenire ad un proscioglimento nel merito dell'imputato (condannato in primo grado sia per la corruzione di [OSCURATO:PERSONA], assistente del corpo forestale in servizio presso la stazione di Brindisi, avente ad oggetto la rivelazione di notizie riservate in merito ai turni di servizio della pattuglie del Comando di appartenenza in cambio di denaro ed altre utilità, che per il concorso, quale extraneus istigatore e determinatore, nella rivelazione del segreto di ufficio posto in essere da [OSCURATO:PERSONA]), la sentenza va annullata senza rinvio perchè il reato è estinto per prescrizione (cfr. Sez. U., n. 35490 del 28/5/2009, Tettamanti, Rv. 244274). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così de
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