CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 ottobre 2021
Cassazione n. 44412/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2021 del GIP TRIBUNALE di MILANOflato avviso alle part2 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ( [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza del G.I.P. del Tribunale di Milano in data 22/2/2021, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990. 2. Il ricorso è inammissibile, in quanto deduce profili inerenti alla determinazione della pena, non consentiti ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., che fa riferimento alla sola illegalità della pena. 3. All'inammissibilità, da dichiararsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente Massimo,[OSCURATO:PERSONA] scuolo - [OSCURATO:PERSONA] A reny k - I r1c