CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 agosto 1987
Cassazione n. 10160/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 0300RMQ) nato il 02/08/1987 avverso la sentenza del 19/06/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 495 cod.pen.; considerato che il primo motivo - con il quale si lamenta la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva, alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena - è manifestamente infondato e versato in fatto, in quanto la Corte distrettuale ha espresso in maniera congrua e logica le ragioni per cui ha ritenuto il fatto in imputazione dimostrativo di un'accresciuta pericolosità dell'imputato (cfr. Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935 - 01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841 - 01), facendo riferimento non solo alle peculiari modalità dell'azione posta in essere nella specie ma anche alla prossimità di esso ad altra condotta di analogo tenore, correlandolo al suo complessivo agire criminale nel tempo a dispetto delle condanne subite; inoltre, ha dato conto - parimenti in maniera congrua e logica - degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art.133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato sia in ordine all'esclusione delle generiche e alla determinazione del trattamento sanzionatorio (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), richiamando i consistenti elementi che connotano negativamente la personalità dell'imputato (segnatamente, i numerosi precedenti anche specifici dell'imputato) e correlando la pena alla gravità dello specifico fatto dell'imputato, così rendendo un'argomentazione che non può essere in questa sede utilmente sindacata, segnatamente prospettando irritualmente un diverso apprezzamento; considerato che il secondo motivo - che assume la violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla mancata sostituzione della pena detentiva nella pena sostitutiva- è privo di specificità in quanto non contiene un'effettiva critica nei confronti del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; conf. Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01), limitandosi a contestarne la correttezza con assunti del tutto generici non riferibili puntualmente al caso in esame; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.