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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 luglio 2022

Cassazione n. 32463/2022

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[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sulricorso 31346/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]Francesco, domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dell’[OSCURATO:PERSONA] pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 611/2018 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, pubblicata il 25/06/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/07/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza depositata il 25 giugno 201 8 la Corte d’Appello di Messina ha rigettato l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 300/2012, depositata il 4.10.2012, con cui il Tribunale di Patti ha rigettato la domanda proposta dallo stesso Germanotta di condanna di [OSCURATO:SOCIETA]. al risarcimento di tutti di danni subiti alla propria immagine, all’attività commerciale ed alla propria reputazione, quantificati nella somma di € 550.000,00, per avere tale istituto di credito provveduto all’illegittimo protesto dell’assegno n. 0280153758, tratto sul suo co nto corrente , con la motivazione “firma apocrifa denunciato smarrito”.

Il giudice di secondo grado ha evidenziato la necessità del protesto al fine di conservare integre le ragioni dei giranti nei confronti degli obbligati di regresso.

Né il protesto poteva elevarsi a carico di un soggetto terzo e non identificato, potendolo essere solo a carico del correntista.

Avverso la predetta sentenza h a proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA],affidandolo a cinque motivi. [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato la memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivoè stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 45RD n. 1736/1933 nonchè l’omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ..

Lamenta il ricorrente che il giudice d’appello non ha esaminato le specifiche ed articolate deduzioni dallo stesso formulate con il primo motivo d’appello, nel quale aveva evidenziato che il regresso presuppone una assegno valido e non una firma falsa, oltre alla non riferibilità esteriore della firma al titolare del conto corrente.

In particolare, doveva essere esclusa la riferibilità nominativa della firma di traenza al correntista dato che “il falsario pasticcione non aveva neanche capito che il nome del correntista era quello presente nel timbro a secco già apposto”.

In conclusione, la grafia del falsario non conduceva al nominativo “[OSCURATO:PERSONA]”.

Inoltre, la banca era a già conosceva o avrebbe dovuto sapere, usando l’ordinaria diligenza che le firme apposte sul titolo erano false.

2. Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.

Va osservato che, anche recentemente, questa Corte ha ribadito il principio di diritto (Cass. n. 23719/2019) già enunciato da tempo risalente (vedi Cass. 2936/1974) secondo cui, in tema di assegno bancario, solo nel caso di sottoscrizione dell'assegno con un nome chiaramente e totalmente diverso da quello del titolare del conto il protesto va levato a nome di detto traente inesistente, essendo ciò sufficiente nei rapporti fra giratari per la tutela dei rispettivi diritti, mentre nell'ipotesi di semplice contraffazione della firma del titolare del conto il protesto va levato con riferimento a quest'ultimo (vedi sul punto anche Cass. 16617/2010; Cass. n. 18316/2007).

Una tale interpretazione è conforme al contenuto dell'art. 4 della circolare 838/c del 3 maggio 1955 del Ministero dell'industria e del commercio recante istruzioni per l'uniforme applicazione della legge 12 febbraio 1955, n. 77, sulla pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari), che prescrive, in caso di nominativo diverso del firmatario dell’assegno da quello del correntista, l’indicazione nel protesto del nominativo dell’emittente, anche apparente dell’assegno non pagato, mentre prescrive che il protesto sia levato a carico del correntista nel caso di firma apocrifa, contraffatta o illeggibile.

Nel caso di specie, la Corte d’appello ha dato atto, avallandola, che nella motivazione del protesto la Banca aveva specificato che si trattava di firma apocrifa apposta sul titolo e che il protesto non poteva elevarsi a carico di non soggetto non identificato.

Ne consegue che il giudice di secondo grado ha implicitamente risposto (in termini negativi) alla censura del ricorrente, già appellante, in ordine alla presunta non riferibilità nominativa della firma apposta sul titolo al soggetto titolare del conto corrente.

D’altra parte, il ricorrente si è solo limitato genericamente a dedurre che la grafia del falsario non conduceva al suo nominativo, non solo non allegandoa quale nominativo “chiaramente e totalmente diverso” tale sottoscrizione fosse allora riconducibile , ma senza neppure precisare quali segni riconoscibili (estranei al suo nome) fossero eventualmente individuabili in quella firma.

Ne consegue che le deduzioni del ricorrente in ordine alla non riferibilità a sé della firma apposta sul titolo sono inammissibili in quanto di merito, essendo finalizzate a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dalla Corte d’Appello.

Infine, del tutto irrilevante è la circostanza che la banca fosse già a conoscenza della falsità delle firme, in quanto allertata dalla denuncia di smarrimento.Sul punto, questa Corte ( vedi Cass. n. 11557/2019 ) ha già affermato che, anche in ipotesi di smarrimento o sottrazione del titolo, la normativa impone la levata del protesto, atteso che il titolo non perde la sua efficacia in presenza di una mera denuncia del correntista(quanto alla non decisività, ai fini della levata del protesto, della preventiva denuncia di furto del "carnet" di assegni, vedi anche la già citata Cass. n. 23719/2019).

3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 comma 1° n. 4 cod. proc. civ. nonché l’ultrapetizione in ordine alla liquidazione del danno.

Espone il ricorrente che con il secondo motivo d’appello non si era lamentato della mancata liquidazione del danno (profilo ritenuto assorbito dalla Corte d’Appello per effetto del mancato accertamento del presupposto dell’inadempimento della banca), ma del fatto che la Corte non aveva provveduto sulle domande ed eccezioni contenute nel primo motivo d’appello.

4. Il motivo è inammissibile per genericità.

Il ricorrente non ha avuto cura di illustrare adeguatamente il motivo, che si configura quindi come non intellegibile.

5. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 1223, 2059e 2697 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ..

6. Con il quarto motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 132 comma 2° n. 4 in relazione all’art. 360 comma 1° n. 4 cod. proc. civ. nonché l’omesso esame della prova testimoniale in ordine al danno non patrimoniale.

7. Il terzo ed il quarto motivo, nei quali il ricorrente invoca il risarcimento del danno da illegittimo protesto, sono inammissibili, riguardando questioni (correttamente) non esaminate dalla Corte d’Appello in quanto assorbite nella statuizione di insussistenza del diritto risarcitorio e che, pertanto, non sono attinenti alla sentenza impugnata. 8.Con il quinto motivo è stata dedotta la violazione dei parametri del D.M. . 140/2012 nella liquidazione delle spese di lite del giudizio di primo gradoe l’omessa pronuncia.

Espone il ricorrente di aver dedotto nell’atto di appello che il Tribunale non poteva liquidare le spese di lite secondo le tariffe previgenti, atteso che la sentenza era stata depositata in data 4.10.2012 quando il D.M. n. 140/2012 era già entrato in vigore, con conseguente eliminazione dei diritti di procuratore e del rimborso delle spese generali.

La Corte d’Appello aveva del tutto omesso l’esame di tale censura, contenuta nel terzo motivo d’appello.

9. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.

Il ricorrente non ha neppure indicato le modalità di formulazione di tale censura nel terzo motivo d’appello, riportandone quantomeno i passaggi essenziali, di talchè non è dato sapere se tale questione fosse stata o meno sottoposta all’esame del giudice di secondo grado negli stessi termini cui è stata prospettata in questa sede di legittimità.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrent e al pagamento delle spese processuali che liquida in € 9.200, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’u

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sulricorso 31346/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]Francesco, domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dell’[OSCURATO:PERSONA] pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 611/2018 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, pubblicata il 25/06/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/07/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza depositata il 25 giugno 201 8 la Corte d’Appello di Messina ha rigettato l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 300/2012, depositata il 4.10.2012, con cui il Tribunale di Patti ha rigettato la domanda proposta dallo stesso Germanotta di condanna di [OSCURATO:SOCIETA]. al risarcimento di tutti di danni subiti alla propria immagine, all’attività commerciale ed alla propria reputazione, quantificati nella somma di € 550.000,00, per avere tale istituto di credito provveduto all’illegittimo protesto dell’assegno n. 0280153758, tratto sul suo co nto corrente , con la motivazione “firma apocrifa denunciato smarrito”. Il giudice di secondo grado ha evidenziato la necessità del protesto al fine di conservare integre le ragioni dei giranti nei confronti degli obbligati di regresso. Né il protesto poteva elevarsi a carico di un soggetto terzo e non identificato, potendolo essere solo a carico del correntista. Avverso la predetta sentenza h a proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA],affidandolo a cinque motivi. [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato la memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivoè stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 45RD n. 1736/1933 nonchè l’omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ.. Lamenta il ricorrente che il giudice d’appello non ha esaminato le specifiche ed articolate deduzioni dallo stesso formulate con il primo motivo d’appello, nel quale aveva evidenziato che il regresso presuppone una assegno valido e non una firma falsa, oltre alla non riferibilità esteriore della firma al titolare del conto corrente. In particolare, doveva essere esclusa la riferibilità nominativa della firma di traenza al correntista dato che “il falsario pasticcione non aveva neanche capito che il nome del correntista era quello presente nel timbro a secco già apposto”. In conclusione, la grafia del falsario non conduceva al nominativo “[OSCURATO:PERSONA]”. Inoltre, la banca era a già conosceva o avrebbe dovuto sapere, usando l’ordinaria diligenza che le firme apposte sul titolo erano false. 2. Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile. Va osservato che, anche recentemente, questa Corte ha ribadito il principio di diritto (Cass. n. 23719/2019) già enunciato da tempo risalente (vedi Cass. 2936/1974) secondo cui, in tema di assegno bancario, solo nel caso di sottoscrizione dell'assegno con un nome chiaramente e totalmente diverso da quello del titolare del conto il protesto va levato a nome di detto traente inesistente, essendo ciò sufficiente nei rapporti fra giratari per la tutela dei rispettivi diritti, mentre nell'ipotesi di semplice contraffazione della firma del titolare del conto il protesto va levato con riferimento a quest'ultimo (vedi sul punto anche Cass. 16617/2010; Cass. n. 18316/2007). Una tale interpretazione è conforme al contenuto dell'art. 4 della circolare 838/c del 3 maggio 1955 del Ministero dell'industria e del commercio recante istruzioni per l'uniforme applicazione della legge 12 febbraio 1955, n. 77, sulla pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari), che prescrive, in caso di nominativo diverso del firmatario dell’assegno da quello del correntista, l’indicazione nel protesto del nominativo dell’emittente, anche apparente dell’assegno non pagato, mentre prescrive che il protesto sia levato a carico del correntista nel caso di firma apocrifa, contraffatta o illeggibile. Nel caso di specie, la Corte d’appello ha dato atto, avallandola, che nella motivazione del protesto la Banca aveva specificato che si trattava di firma apocrifa apposta sul titolo e che il protesto non poteva elevarsi a carico di non soggetto non identificato. Ne consegue che il giudice di secondo grado ha implicitamente risposto (in termini negativi) alla censura del ricorrente, già appellante, in ordine alla presunta non riferibilità nominativa della firma apposta sul titolo al soggetto titolare del conto corrente. D’altra parte, il ricorrente si è solo limitato genericamente a dedurre che la grafia del falsario non conduceva al suo nominativo, non solo non allegandoa quale nominativo “chiaramente e totalmente diverso” tale sottoscrizione fosse allora riconducibile , ma senza neppure precisare quali segni riconoscibili (estranei al suo nome) fossero eventualmente individuabili in quella firma. Ne consegue che le deduzioni del ricorrente in ordine alla non riferibilità a sé della firma apposta sul titolo sono inammissibili in quanto di merito, essendo finalizzate a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dalla Corte d’Appello. Infine, del tutto irrilevante è la circostanza che la banca fosse già a conoscenza della falsità delle firme, in quanto allertata dalla denuncia di smarrimento.Sul punto, questa Corte ( vedi Cass. n. 11557/2019 ) ha già affermato che, anche in ipotesi di smarrimento o sottrazione del titolo, la normativa impone la levata del protesto, atteso che il titolo non perde la sua efficacia in presenza di una mera denuncia del correntista(quanto alla non decisività, ai fini della levata del protesto, della preventiva denuncia di furto del "carnet" di assegni, vedi anche la già citata Cass. n. 23719/2019). 3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 comma 1° n. 4 cod. proc. civ. nonché l’ultrapetizione in ordine alla liquidazione del danno. Espone il ricorrente che con il secondo motivo d’appello non si era lamentato della mancata liquidazione del danno (profilo ritenuto assorbito dalla Corte d’Appello per effetto del mancato accertamento del presupposto dell’inadempimento della banca), ma del fatto che la Corte non aveva provveduto sulle domande ed eccezioni contenute nel primo motivo d’appello. 4. Il motivo è inammissibile per genericità. Il ricorrente non ha avuto cura di illustrare adeguatamente il motivo, che si configura quindi come non intellegibile. 5. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 1223, 2059e 2697 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ.. 6. Con il quarto motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 132 comma 2° n. 4 in relazione all’art. 360 comma 1° n. 4 cod. proc. civ. nonché l’omesso esame della prova testimoniale in ordine al danno non patrimoniale. 7. Il terzo ed il quarto motivo, nei quali il ricorrente invoca il risarcimento del danno da illegittimo protesto, sono inammissibili, riguardando questioni (correttamente) non esaminate dalla Corte d’Appello in quanto assorbite nella statuizione di insussistenza del diritto risarcitorio e che, pertanto, non sono attinenti alla sentenza impugnata. 8.Con il quinto motivo è stata dedotta la violazione dei parametri del D.M. . 140/2012 nella liquidazione delle spese di lite del giudizio di primo gradoe l’omessa pronuncia. Espone il ricorrente di aver dedotto nell’atto di appello che il Tribunale non poteva liquidare le spese di lite secondo le tariffe previgenti, atteso che la sentenza era stata depositata in data 4.10.2012 quando il D.M. n. 140/2012 era già entrato in vigore, con conseguente eliminazione dei diritti di procuratore e del rimborso delle spese generali. La Corte d’Appello aveva del tutto omesso l’esame di tale censura, contenuta nel terzo motivo d’appello. 9. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza. Il ricorrente non ha neppure indicato le modalità di formulazione di tale censura nel terzo motivo d’appello, riportandone quantomeno i passaggi essenziali, di talchè non è dato sapere se tale questione fosse stata o meno sottoposta all’esame del giudice di secondo grado negli stessi termini cui è stata prospettata in questa sede di legittimità. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrent e al pagamento delle spese processuali che liquida in € 9.200, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’u