CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 05404/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1860/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della Corte di Cassazione in [OSCURATO:PERSONA]. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. UMBRIA n. 293/02/2015, depositata in data 21maggio 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06 febbraio 2023 dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il contribuente riceveva notifica di due distinti avvisi di accertamentoai fini IRPEF, n. T3Q010101035 e n. T3Q010101042, rispettivamente per gli anni d’imposta 2007 e 2008. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 2007– rideterminava sinteticamente il reddito complessivo del detto contribuente ex art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, accertando un maggior reddito di € 8 7.459,00 per l’anno 2007 e di € 89.765,51 per l’anno 2008; la rettifica originava dal riscontro, operato dall’ufficio, della disponibilità del contribuente di beni indicativi di capacità contributiva quali, segnatamente, il possesso di un autoveicolo, di un motociclo e di un immobile gravato da mutuo nonché delle disponibilità finanziarie per l’acquisto una quota (di valore pari ad € 198.000,00) della neocostituita società [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] C. 2. Avverso detti avvisi di accertamento, il contribuente proponeva unico ricorso dinanzi alla C.t.p. di Terni, dopo un infruttuoso tentativo di accertamento con adesione esperito con l’ufficio; quest’ultimo si costituiva in giudizio , contestando i motivi di ricorso e chiedendo la conferma del proprio operato. 3. La C.t.p., con sentenza n. 162/01/2014, respingevail ricorso del contribuente e confermaval’atto impugnato, compensando le spese di lite. 4. Contro tale decisione proponeva appello il contribuente dinanzi la C.t.r. dell’Umbria; si costituiva anche l’ufficio chiedendo il rigetto dell’appello e la condanna dell’appellante alla rifusione delle spese di lite. 5. Con sentenza n. 293/02/2015, depositata in data 21 maggio 2015, la C.t.r. adita respingeva il gravame del contribuente , condannandolo alla rifusione delle spese processuali. 6. Avverso la sentenza della C.t.r. dell’Umbria, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tremotivi. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 06 febbraio 2023 per la quale il contribuente ha depositato atto di rinuncia al ricorso. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso, il contribuente ha lamentato: «Violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.». 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, il contribuente ha lamentato: «Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.». 1.3. Con il terzo motivo di ricorso, il contribuente ha lamentato: «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.». 2. Va premesso che il contribuente ha depositato in data 19 gennaio 2023 atto di rinuncia al ricorso esponendo di aver aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agenzia delle Entrate – Riscossione, ex art. 6 del d . l . 22/10/2016, n. 193 , a seguito della presentazione di istanza di condono in data 10 marzo 2017, comprendendovi anche i carichi portati dagli avvisi di accertamento n. T3Q010101035 e n. T3Q010101042 per cui è causa e di aver, nelle more pagato tutte le rate; a tal fine, dimostrava di aver notificato a mezzo posta elettronica certificata la dichiarazione di rinuncia al ricorso all’Agenzia delle Entrate. 3.Orbene, i n presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell'art. 6 del d.l n. 193 del 2016, conv. con modif. in l. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell'esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione "ex lege", qualora sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato. (Sez. 6- , Ordinanza n. 24083 del 03/10/2018, Rv. 650607 - 01) . Le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che la ha anticipate (art. 46 proc. trib.). P. Q. M. Dichiara estinto il giudizio, ai sensi dell'art. 6 del d.l n. 193 del 2016e dell’art. art. 391 c.p.c., per rinuncia del contribu