CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 marzo 2024
Cassazione n. 08538/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29378/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - Ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 1/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -Controricorrente e Ricorrente incidentale - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -Intimato - avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di CATANIA n. 1511/2021 depositata il 12/07/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. S [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:SOCIETA]. convenne dinnanzi al Tribunale di Catania la società L.S.I., oggi G.M.C., per sentirla condannare al pagamento in proprio favore della somma di euro 187.104,47, oltre interessi, in conseguenza del furto di un carico di vergella di rame affidato per il trasporto alla convenuta, ritenuta dalla società attrice responsabile del fatto per avere lasciato incustodito il carico. 2. Costituendosi in giudizio, L.S.I. eccepì che trattavasi di contratto di trasporto e non di spedizione, e che l’evento si era verificato in conseguenza del mancato sollecito ritiro, da parte della società attrice, dei rimorchi contenenti la merce, e ciò nonostante i solleciti alla stessa inoltrati. 3. Durante l ’ istruttoria la società L.S.I., dopo avere appreso che la società attrice [OSCURATO:SOCIETA] era stata indennizzata del danno da [OSCURATO:PERSONA], ma aveva omesso di dichiarare in giudizio la circostanza, deferì sull’argomento giuramento decisorio al legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA] il quale, dinanzi al giudice, ammise l’avvenuto pagamento del risarcimento. Alla stessa udienza si costituì con intervento volontario [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., chiedendo la condanna di L.S.I. in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. 4. Frattanto, essendo stato dichiarato interrotto il giudizio per effetto del fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. provvide alla riassunzione, chiedendo che il risarcimento le venisse corrisposto direttamente, essendosi surrogata, a seguito del pagamento, nei diritti della propria assicurata. 5. La G.M.C. [OSCURATO:PERSONA], in concordato preventivo, società incorporante la L.S.I., eccepì l’inammissibilità dell’atto di riassunzione, sia perché l’intervento, spiegato ad adiuvandum , avrebbe dovuto seguire le sorti della domanda della parte adiuvata, come detto, fallita, sia perché la richiesta di condanna in proprio spiegata dalla compagnia era stata formulata in violazione del divieto di mutatio libelli. 6. Con sentenza n. 4494/2017 il Tribunale di Catania condannò G.M.C. al pagamento in favore del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. della somma di euro 21.774,15, a titolo di risarcimento del danno conseguente al furto dei due semirimorchi con la merce, previa compensazione del minor credito vantato dal G.M.C per il pagamento dei servizi resi, e detratta la somma di euro 127.398,32, già corrisposta da [OSCURATO:SOCIETA]. alla danneggiata. Il Tribunale condannò inoltre G.M.C. al rimborso in favore di [OSCURATO:SOCIETA] dell’importo di euro 127.398,32, già corrisposto da [OSCURATO:SOCIETA] alla propria assicurata Cavicontol. 7. Avverso tale pronuncia G.M.C. interpose gravame dinanzi alla Corte d’Appello di Catania. Con un primo motivo, reiterò l’eccezione di carenza di autonomia processuale della posizione della [OSCURATO:SOCIETA]., eccependo, altresì, la mancanza di prova della notifica dell’atto di riassunzione nei confronti della curatela, censurando, ancora, la domanda di condanna in proprio favore formulata dalla compagnia, ritenuta in contrasto con il divieto di mutatio libelli, atteso che con l’atto di intervento la compagnia aveva aderito alla domanda di [OSCURATO:SOCIETA] di condanna di LSI in favore della stessa, mentre con l’atto di riassunzione aveva chiesto la condanna diretta di LSI a proprio favore. Con un secondo motivo, G.M.C. eccepì che il contratto stipulato tra le due società originariamente parte del rapporto, doveva essere qualificato come contratto di trasporto e non di spedizione. Con un terzo motivo, contestò la quantificazione del danno liquidato dal primo giudice, sulla base di un “prospetto merce”privo di efficacia probatoria. 8. Con sentenza n. 1511/2021, depositata in data 12/07/2021, oggetto di ricorso, la Corte d’Appello di Catania: (i) ha rigettato l’appello proposto da G.M.C. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione e in concordato preventivo nei riguardi del fallimento di [OSCURATO:SOCIETA].; (ii) in parziale accoglimento del gravame nei riguardi di [OSCURATO:SOCIETA]. e a parziale modifica della sentenza n. 4494/2017 del Tribunale di Catania, ha annullato la statuizione di condanna in favore di [OSCURATO:SOCIETA], mentre ha accolto la domanda di [OSCURATO:SOCIETA] nel senso di dichiarare tenuta G.M.C. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione e in concordato preventivo tenuta a rimborsare alla predetta compagnia di assicurazione la somma di euro 127.398,32, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo; (iii) ha condannato l’appellante alla refusione delle spese del giudizio in favore del fallimento appellato, liquidate quali compensi in euro 9.000,00 oltre IVA, CPA e spese generali; (iv) ha condannato l’appellante al rimborso di metà delle spese del giudizio di primo e secondo grado liquidate per l’intero quali compensi quanto al primo grado in euro 7.000,00, quanto al secondo grado in euro 9.000,00 oltre IVA, CPA e spese generali e ha compensato la restante metà. 9. Avverso la predetta sentenza G.M.C. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione ed in concordato preventivo propone ricorso affidato a quattro motivi, cui [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso con ricorso incidentalebasato su un unico motivo. 10. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ’ art. 380 - bis 1 c.p.c. M [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo , la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., nn. 4 e 5, c.p.c., “Violazione dell’art. 156 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 e 5 c.p.c.”. Il motivo si articola in tre distinti profili. Con il primo, si denuncia la erroneità della qualificazione dell’intervento della compagnia assicuratrice come autonomo anziché come adesivo/dipendente. Con il secondo, si lamenta la mancanza di prova della notifica del ricorso e del decreto di riassunzione al fallimento. Con il terzo, viene reiterata la censura di mutatio libelli, ribadendo che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nel giudizio riassunto, non avrebbe potuto richiedere la condanna in proprio della L.S.I. Viene denunciata la nullità radicale della sentenza per contrasto tra la motivazione (che ha annullato la parte della sentenza del Tribunale che ha posto a carico di G.M.C. il pagamento in favore di [OSCURATO:SOCIETA] dell’importo di euro 127.398,32) ed il dispositivo, dove invece si prevede la condanna di G.M.C. a rimborsare a [OSCURATO:SOCIETA] il predetto importo. 2. Per quanto specificamente attiene alla qualifica dell ’ intervento di [OSCURATO:PERSONA] quale autonomo, la sentenza gravata ha fornito congrua e corretta motivazione. Vi si legge infatti: “l’intervento spiegato nel corso del giudizio di primo grado dalla [OSCURATO:PERSONA], anche considerato il petitum, non può qualificarsi come intervento dipendente posto che nell’atto di intervento si fa esplicito richiamo sia alla disciplina di cui all’art. 1916 c.c. che riguarda la surroga che alla cessione del credito per il risarcimento che [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe ottenuto dalla L.S.I. configurando in capo alla interveniente l’esercizio di un proprio diritto autonomo da quello delle parti principali del giudizio. Invero, qualora nel pendente giudizio avente ad oggetto il risarcimento del danno promosso dal danneggiato nei riguardi del danneggiante, spieghi intervento la compagnia di assicurazione del danneggiato che abbia risarcito il danno al proprio assicurato, facendo valere l’azione in surroga ex art. 1916 c.c. e/o la cessione del credito dell’assicurato avvenuta al momento della corresponsione dell’indennizzo da parte dell’assicurazione ed in favore di quest’ultima, l’intervento nel processo è regolato dall’art. 111 c.p.c. e non ai sensi dell’art. 105 c.p.c. (cfr. di recente Cass. Civ. Sez. 3^, 2.3.2018 n. 4934). Ne consegue che la predetta ben poteva riassumere il giudizio una volta interrotto a causa della dichiarazione di fallimento della [OSCURATO:SOCIETA] a cui è stato notificato l’atto di riassunzione come notificato dalla difesa del fallimento” (così da p. 3, ultimo §, a p. 4, 2° § della sentenza). 2.1 Quanto al primo profilo, i l motivo è inammissibile , in quanto non individua specifici errori di diritto in punto di qualificazione dell’intervento, e quindi non censura in modo adeguato quanto affermato dalla Corte territoriale circa la sua natura autonoma. Circa la ritualità della notificadel ricorso in riassunzione al [OSCURATO:PERSONA], il motivodifetta di autosufficienza circa le modalità con cui venne effettuata la riassunzione e non palesa l’interesse della ricorrente alla censura in relazione all’integrità del contraddittorio che non è stata lamentata dal Fallimento interessato. Quanto al terzo profilo, il motivo non coglie la ratio decidendi della pronuncia, non rendendosi conto che il dispositivo è in realtà conforme alla motivazione, che ha revocato la pronuncia di condanna sostituendola con una pronuncia di accertamento, dichiarativa dell’essere “ tenuta ” la G.M.C . a rimborsare la compagnia assicuratrice la somma di 127.398,32 euro. Pertanto, non sussiste il denunciato contrasto tra motivazione e dispositivo. 3. Con il secondo motivo , la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., “Violazione dell’art.1678 c.c. ed errata applicazione dell’art.1737 c.c. Violazione dell’art. 189 c.p.c. In relazione all’art.360 n. 3 c.p.c. Errata e falsa applicazione delle norme di diritto”, censurando due profili della sentenza. Il primo riguarda la qualificazione del contratto intercorso tra le parti come spedizione e non come trasporto. Il secondo riguarda la decadenza dalla prova testimoniale richiesta dalla ricorrente, rigettata dalla Corte territoriale in quanto, non essendo stata reiterata all’udienza di precisazione delle conclusioni, doveva intendersi rinunciata e non più proponibile in appello. 4. Per quanto concerne la qualificazione del contratto, le censure della ricorrente non pongono realmente un problema interpretativo delle norme di diritto denunciate come violate, né di falsa applicazione della legge, consistente nella sussunzione della fattispecie concreta in una qualificazione giuridica che non le si addica, perché la fattispecie astratta da essa prevista non sia idonea a regolarla, oppure nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che ne contraddicano la pur corretta interpretazione (tra molte: Cass., n. 10320 del 2018; Cass. , n. 23851 del 2019); quanto, piuttosto, denunciano un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, esterna all ’ esatta interpretazione della norma e inerente alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione (Cass.n. 195 del 2016; Cass. n. 24155 del 2017), oggi peraltro nei rigorosi limiti del novellato art. 360, 1° comma, n. 5, c.p.c. (così Cass., sez. Lav., ord. 28/07/2023, n. 23110). 4.1 La sentenza gravata motiva che: “ … la stipula del contratto tra la L.S.I. e il sub vettore -nella specie Trenitalia- non è elemento distintivo che escluda la sussistenza fra le parti di un contratto di trasporto acclarando di contro tale elemento che le parti abbiano concluso un contratto di spedizione, come affermato dal Tribunale, contratto con il quale lo spedizioniere si impegna in qualità di mandatario ad organizzare una serie di operazioni destinate al trasporto. Tuttavia, il tribunale oltre che tale elemento, come già detto da solo ininfluente, ha preso in considerazione da un canto la testuale definizione contenuta nel contratto stipulato fra le parti e dall’altra il suo concreto contenuto non limitato al solo trasporto ma anche al compimento di operazioni ulteriori ed accessorie che lo qualificano come contratto di spedizione. Su tale statuizione alcuna censura è stata avanzata limitandosi l’appellante a sostenere che il trasportatore non aveva l’obbligo di custodire la merce giacché la [OSCURATO:SOCIETA] era a conoscenza degli orari di arrivo dei treni. (…) Come affermato anche di recente dalla Suprema Corte (sentenza 20/04/2018 n° 9813) “l’esecuzione del contratto di trasporto non si esaurisce nel trasferimento dellamerce da un luogo ad un altro, ma prevede l’adempimento di tutte le obbligazioni necessarie per il raggiungimento del fine pratico perseguito dalle parti. Pertanto, per integrare la consegna delle merci, non è sufficiente l’attività unilaterale del vettore di “ messa a disposizione ” delle cose trasportate, ma occorre la ricezione materiale delle cose da parte del destinatario. La responsabilità ex recepto del vettore, in ordine al dovere di conservazione e custodia della merce trasportata, non viene meno neppure con l’arrivo delle stesse in un magazzino e con la loro messa a disposizione, ma soltanto con la consegna materiale delle cose al destinatario ex art. 1687 c.c.” Tale principio è stato confermato con altro recente arresto (Cassazione 29/05/2018 n° 13374) proprio in materia di sub-trasporto secondo cui il vettore che si obbliga ad eseguire il trasporto di cose servendosi di altro vettore, con il quale conclude un contratto in nome e per conto proprio, “risponde della regolarità dell’intero trasporto nei confronti del caricatore e del mittente, restando obbligato anche per il ritardo, la perdita o l’avaria imputabili al sub-vettore”(così da p. 5, 5° §, a p. 6, penultimo §, della sentenza). 4.2 In presenza di siffatta motivazione, la decisione del giudice di merito -in realtà implicante, nell’accertamento di una quaestio facti, l’esatta ricostruzione della volontà delle parti - non può essere sindacata nella presente sede di legittimità. 4.3 Per quanto concerne la decadenza dalla prova testimoniale, il motivo è inammissibile in quanto argomenta facendo riferimento ad un’udienza di precisazione delle conclusioni (11/01/2016) diversa da quella (19/06/2017) indicata in sentenza, e perché non censura il passaggio della sentenza (“In ogni caso, anche qualora il contratto fosse qualificato come trasporto, a differenza di quanto assume la difesa dell’appellante, che esclude in capo al trasportatore un obbligo di custodia della merce in assenza di uno specifico obbligo in tal senso espressamente pattuito, va rilevato che incombe sul trasportatore l’obbligo della riconsegna delle merci, obbligo al quale è collegato quello della custodia, che si deve intendere adempiuto attraverso la ricezione materiale della merce da parte del cliente non essendo sufficiente la messa a disposizione delle cose trasportate” (così a p. 6, 3° §, della sentenza) in cui si sostiene che anche nel trasporto l’obbligo di custodia cessa con la materiale consegna della merce, con affermazione che comporta dunque una valutazione di irrilevanza delle prove dedotte. 5. Con il terzo motivo , la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., “Violazione dell’art. 167 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. Errata e falsa applicazione delle norme di diritto”, censurando la sentenza gravata per aver confermato la pronuncia di primo grado in relazione alla quantificazione del danno. 6. Dalla sentenza gravata risulta che la condanna in favore del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]., rimasto contumace dopo la riassunzione del giudizio dichiarato interrotto, non è stata oggetto di gravame, essendosi limitata l ’ appellante a prendere atto della giurisprudenza citata dal giudice di prime curein relazione all ’ ipotesi di contumacia della parte non costituita dopo la riassunzione, non implicante un abbandono delle domande in precedenza proposte, sicché sul punto la sentenza è passata in giudicato. Il gravame è stato dunque limitat o alla quantificazione del danno riconosciuto all’appellata e, al riguardo, la Corte di Appello ha osservato che, a fronte di una liquidazione che il primo giudice aveva effettuato applicando il principio di non contestazione, «nessun motivo di gravame per contestare la statuizione sul punto è stata mossa dall’appellante rendendo il motivo inammissibile». Una siffatta rationon risulta adeguatamente censurata dall’odierna ricorrente, che non ha dedotto e provato -come necessario-di avere proposto uno specifico motivo di appello per contestare l’applicazione del principio di non contestazione. Ne consegue l’inammissibilità del motivo. 7. Con il quarto motivo , la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., “Violazione dell’art. 91 c.p.c. in relazione al’art. 360 n. 3. Errata e falsa applicazione delle norme di diritto”, lamentando che la Corte territoriale ha errato nel procedere ad una nuova regolazione delle spese di lite, non tenendo conto, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dell’accoglimento del primo motivo di appello relativo al divieto di mutatio libelli, ed inoltre, nei confronti del fallimento [OSCURATO:SOCIETA], non tenendo conto della tabella relativa alla condanna pari ad euro 21.774,15. 8. Il motivo è infondato, in quanto la Corte ha tenuto conto del parziale accoglimento delle censure svolte contro [OSCURATO:SOCIETA], compensando le spese per la metà; quanto alla posizione del fallimento [OSCURATO:SOCIETA], la Corte territoriale ha correttamente liquidato le spese in relazione al solo grado di appello e per un importo riferito al valore complessivo del credito controverso. 9. Per le ragioni sopra esposte , il ricorso principale va dunque rigettato. 10. L ’ unico motivo del ricorso incidentale di [OSCURATO:SOCIETA] è formulato nei seguenti termini: “Perché la Corte d’appello ha affermato la violazione della mutatio libelli annullando la pronuncia di condanna in favore di [OSCURATO:SOCIETA] –Violazione dell’art. 183 c.p.c. - art. 360 n. 3 c.p.c.”. La ricorrente incidentale lamenta che la Corte territoriale ha accolto l’eccezione di violazione del divieto di mutatio libelli sollevata, per la prima volta in appello, dalla società appellante, odierna ricorrente. A parte il fatto che l’eccezione non avrebbe potuto essere accolta perché tardivamente proposta, la ricorrente incidentale assume che nessuna mutatio libelliè mai stata compiuta da [OSCURATO:SOCIETA]. Ciò in quanto la statuizione di condanna di LSI al pagamento della somma richiesta da [OSCURATO:SOCIETA] è stata la necessitata conseguenza degli elementi di fatto prospettati dalla Compagnia in seno all’atto di intervento volontario e, segnatamente, della domanda volta a dichiarare l’esclusiva legittimazione della Compagnia a ricevere dal responsabile del danno (L.S.I.) il risarcimento dovuto in favore di [OSCURATO:SOCIETA], nonché la necessitata conseguenza delle vicende che hanno coinvolto, poi, l’assicurata. Considerata la natura autonoma dell’intervento volontario della Compagnia, il motivo sostiene per la domanda di condanna diretta era lecita ed ammissibile. 11. Il motivo è infondato, nella parte in cui lamenta che l ’ eccezione di mutatio libellinon avrebbe potuto essere accolta perché tardiva, e ciò in quanto il vizio conseguente alla mutatio libelli può essere rilevato anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento (Cass., n. 1057/2001). Il motivo è inammissibile per il resto, in quanto meramente assertivo e privo di idoneo apparato argomentativo. 12. La reciproca soccombenza giustifica l’integrale compensazione delle spese di legittimità. 13. Sussistono, in relazione ad entrambi i ricorsi, le condizioni per l’applicazione dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte rigetta sia il ricorso principale che quello incidentale. Compensa le spese del presente giudizio. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà a