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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 maggio 2020

Cassazione n. 17617/2026

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dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Tedesco ed el. dom. presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] sito inMilano, [OSCURATO:PERSONA] n. 4/A, 4° piano, indi domiciliata ex lege inRoma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di cassazione-ricorrente-controAgenzia delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-resistente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Milano n.809/2020 depositata il 27/05/2020Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 1131/2021Numero sezionale 1452/2026Numero di raccolta generale 17617/2026Data pubblicazione 03/06/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali.

Nondimeno, nulla è a statuirsi alriguardo, stante il mancato esercizio di attività processuale da partedell’Agenzia.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, il 2/6/2026Andrea [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Tedesco ed el. dom. presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] sito inMilano, [OSCURATO:PERSONA] n. 4/A, 4° piano, indi domiciliata ex lege inRoma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di cassazione-ricorrente-controAgenzia delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-resistente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Milano n.809/2020 depositata il 27/05/2020Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 1131/2021Numero sezionale 1452/2026Numero di raccolta generale 17617/2026Data pubblicazione 03/06/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali. Nondimeno, nulla è a statuirsi alriguardo, stante il mancato esercizio di attività processuale da partedell’Agenzia. P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, il 2/6/2026Andrea [OSCURATO:PERSONA]
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