Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 2 novembre 1993

Cassazione n. 10450/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/11/1993 avverso la sentenza del 22/06/2023 della Corte d'appello di Bari letto il ricorso, esaminati gli atti; letta la memoria depositata dal Procuratore Generale che ha concluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Bari, con la decisione indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Trani in data 11 settembre 2019, con la quale [OSCURATO:PERSONA] veniva dichiarato responsabile del reato di omicidio stradale in danno di [OSCURATO:PERSONA], e condannato alla pena di anni 2 di reclusione, con la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per anni 1 e mesi

6. Il fatto è stato così ricostruito: in data 5 aprile 2014, alle 19:50 circa, il Gattulli, percorrendo il corso Cavour di Ruvo di Puglia in direzione piazza Dante, alla guida dell'autovettura "[OSCURATO:PERSONA]", in corrispondenza del civico 76, ometteva di concedere la dovuta precedenza alla vittima che, in compagnia del figlio [OSCURATO:PERSONA], era intenta ad attraversare la sede stradale sulle strisce pedonali. [OSCURATO:PERSONA], a causa del sinistro, subiva gravi lesioni personali, versando in "stato comatoso", con prognosi riservata; lo stesso giorno veniva trasferito all'Ospedale "Casa sollievo della sofferenza" di [OSCURATO:PERSONA], dove decedeva data 12 luglio 2014.

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidandolo ai seguenti motivi. 2.1 Con il primo motivo censura la decisione impugnata per violazione di legge, lamentando l'utilizzazione a fini probatori delle sue dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 200 del Codice della strada, raccolte nel verbale di contestazione redatto il giorno del sinistro, dalle quali sarebbero emersi elementi indiziati per i fatti in contestazione.

Il Tribunale, nel riconoscere valore probatorio alle suddette dichiarazioni, evidenziava che erano state rese ai sensi dell'articolo 200 del Codice della strada, in forza del quale il trasgressore può chiedere ed ottenere la verbalizzazione; affermava che, se viene invocato il diritto alla verbalizzazione, tale diritto poi non può valere solo in bonam partem.

Il suddetto passaggio ermeneutico -prosegue il ricorrente - non coglie nel segno poiché l'utilizzazione delle dichiarazioni parola è in palese contrasto con quanto stabilito dagli articoli 63 e 350, comma 6, cod.proc.pen..

Egli infatti, al momento della verbalizzazione, avrebbe dovuto essere considerato quale soggetto sottoposto ad indagini; pertanto, in forza del principio generale stabilito dal comma 2 dell'articolo 63 citato, le dichiarazioni rese, peraltro senza aver ricevuto immediatamente gli avvertimenti di rito, risultavano inutilizzabili. 2.2 Con il secondo motivo, deduce il vizio di motivazione in ordine alla valutazione della testimonianza resa da [OSCURATO:PERSONA], da ritenersi intrinsecamente inattendibile.

Il ricorrente osserva che le dichiarazioni del suddetto testimone avrebbero dovuto esser ritenute inutili poiché il medesimo non solo non aveva assistito al presunto investimento, ma si era determinato a rilasciare la propria testimonianza dietro sollecitazione del personale dei carabinieri di Ruvo di Puglia.

La testimonianza, pertanto, non avrebbe potuto essere considerata spontanea, poiché indotta dalla mediazione della polizia giudiziaria.2 c7"-- La Corte distrettuale, nonostante specifica doglianza sul punto, non aveva fornito adeguata risposta, limitandosi ad affermare che "la deposizione è pienamente credibile, anche perché il teste non conosceva i soggetti coinvolti nell'incidente".

Non era stata data risposta alle contestazioni sollevate nell'atto d'appello, con particolare riferimento alla mancanza di credibilità delle dichiarazioni rese dal teste. 2.3 Con il terzo motivo, lamenta, sotto il profilo del vizio di motivazione, il mancato riconoscimento della circostanza attenuante contemplata dall'articolo 589 bis, comma 7, cod.pen.

Il ricorrente evidenzia la contraddittorietà della decisione.

Infatti, pur avendo prospettato la possibilità di una ricostruzione alternativa, ritenendo di non poter escludere che il figlio della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], avvedutosi della presenza di un veicolo che si dirigeva verso il padre, avesse tirato a sé il genitore, provocandone la caduta, ha tuttavia ritenuto prevalente l'ipotesi dell'investimento per colpa esclusiva dell'imputato, aderendo ad una ricostruzione che ha comportato una maggiore gravità della condotta ascritta e una pena più grave. 2.4 Con il quarto motivo, censura la decisione per l'ulteriore vizio motivazionale in ordine alla erronea affermazione del nesso causale tra la condotta colposa posta in essere dall'imputato e l'esito mortale descritto nel capo di imputazione.

Il ricorrente richiama il motivo già contenuto nell'atto di appello riguardante la disamina delle deduzioni e delle determinazioni di carattere scientifico elaborate dai consulenti della difesa.

Costoro evidenziavano che, considerate le modalità di impatto, l'assenza di rilievi fotometrici del luogo dell'incidente, la mancanza di tracce di frenata, l'assenza di qualsivoglia segno di investimento sulla carrozzeria del veicolo, sarebbe stato impossibile ritenere dimostrata, con la necessaria certezza, la dinamica fattuale rappresentata nell'imputazione e la corrispondente violazione delle norme del codice della strada da parte del conducente della autovettura.

3. Il Procuratore Generale ha depositato memoria, concludendo per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e va, dunque, respinto.

2. Il primo motivo è infondato.

Infatti, qualora si lamenti, come nel caso in esame, l'illegale assunzione di una prova, è consentito procedere, anche in sede di legittimità, alla c.d.

"prova di resistenza" e cioè valutare se gli elementi acquisiti illegittimamente abbiano avuto un peso reale sulla decisione del giudice di merito, mediante il controllo della struttura della motivazione, al fine di stabilire se la scelta di una certa soluzione sarebbe stata la stessa senza l'utilizzazione di quegli elementi, per la presenza di altre prove ritenute sufficienti (Sez. 6, n. 1255 del 28/11/2013 - dep. 14/01/2014, Pandolfi, Rv. 258007).

Nel caso di specie la menzionata verifica conduce ad escludere la inidoneità della motivazione a sostenere il giudizio di responsabilità, una volta sottratta ad essa la prova in questione.

La doglianza prospettata con il motivo di ricorso in esame è priva di decisività perché - anche a voler espungere le dichiarazioni 'autoaccusatorie' del ricorrente - la dinamica del fatto è stata ricostruita dalla Corte territoriale nei medesimi termini sulla base di altre fonti di prova, in specie le dichiarazioni rese dai testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le documentate conseguenze fisiche subite dalla vittima, la ricostruzione della dinamica effettuata dal consulente dell'accusa, confrontata con quella del consulente della difesa. 3.11 secondo motivo è infondato. 3.1 Va rammentato che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 4, n. 31224 del 16/06/2016).

Ancora, la giurisprudenza ha affermato che l'illogicità della motivazione, per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ()culi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le incongruenze logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché - come nel caso in esame - siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento (per tutte, Sez.

Un. n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794).

In particolare è stato sottolineato come, ai sensi di quanto disposto dall'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., il controllo di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 21644 del 13/02/2013, Rv. 255542).

Il sindacato demandato a questa Corte sulle ragioni giustificative della decisione ha, dunque, per esplicita scelta legislativa, un orizzonte circoscritto, risultando preclusa la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice di merito, perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa.

Queste operazioni impedirebbero alla Corte di svolgere la peculiare funzione, assegnatale dal legislatore, di organo deputato a controllare che la motivazione dei giudici di merito, a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza, rispetti uno standard di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione. 3.2 Nel caso di specie, la motivazione della Corte d'appello risulta immune da vizi logici, avendo correttamente eseguito la verifica di credibilità delle versioni fornita dai testi presenti al fatto, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e la loro utilità ai fini della ricostruzione della dinamica.

Il primo testimone, privo di interessi in quanto non costituito parte civile, riferiva di aver "visto i fari della macchina che arrivava addosso", e di non aver "fatto in tempo a dire questo non si ferma".

Il secondo, del tutto disinteressato in quanto non conosceva i soggetti coinvolti nell'incidente, dichiarava di aver visto un'auto piccola che andava in accelerazione sulla strada scivolosa, e di aver temuto che potesse provocare pericoli per chi avesse attraversato l'incrocio; aggiungeva di aver udito nel frangente un "tonfo forte".

La motivazione fornita dai giudici di merito, che hanno ritenuto di ricondurre le lesioni mortali subite dalla vittima, all'investimento del pedone da parte dell'auto condotta dal Gattulli, risulta priva di vizi logici, avendo correttamente ricostruito la dinamica secondo una corretta lettura delle risultanze probatorie.

4. Infondato è il terzo motivo.

In tema di omicidio stradale la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 589- bis, comma settimo, cod. pen. non ricorre nel caso in cui sia stato accertato un comportamento della vittima perfettamente lecito e completamente estraneo al decorso causale dell'evento colposo (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 13587 del 26/02/2019, Rv. 275873).

La Corte distrettuale ha osservato, con argomenti immuni da vizi logici, che la vittima stava regolarmente attraversando la strada sulle strisce pedonali, avendo quasi completato l'attraversamento, senza assumere alcun contegno imprevedibile, imprudente, anomalo rispetto all'ordinario svolgersi degli eventi.

E' stato pertanto logicamente affermato che il sinistro si verificò esclusivamente a causa del difetto di attenzione da parte del Gattulli, il quale non si avvide delle presenza di pedoni, che quasi erano giunti quasi alla fine dell'attraversamento zebrato, proseguendo nella marcia senza effettuare alcuna manovra di emergenza, fino all'investimento del Gattulli.

Il difetto di attenzione da parte del Gattulli, che non si avvide della presenza dei pedoni, è stato logicamente ricavato dall'accelerazione impressa al mezzo in prossimità dell'attraversamento segnalato a terra, secondo quanto attestato dal Rottame e dall'assenza di segni di frenata.

5. Inammissibile è il quarto motivo.La Corte distrettuale ha confrontato le due ipotesi inerenti la dinamica del sinistro, rispettivamente formulate dai consulenti del P.M. e della difesa.

La decisione ha privilegiato la prima, con la richiamata argomentazione suffragata dalle dichiarazioni dei testimoni, e pertanto, non si ravvisa alcuna perplessità nel percorso motivazionale.

Rispetto alla soluzione prescelta, il ricorso è generico perché non ne evidenzia profili di illogicità.

6. Per le considerazioni svolte il ricorso, infondato nelle sue deduzioni, va respinto con la conseguente condanna del proponente al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/11/1993 avverso la sentenza del 22/06/2023 della Corte d'appello di Bari letto il ricorso, esaminati gli atti; letta la memoria depositata dal Procuratore Generale che ha concluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Bari, con la decisione indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Trani in data 11 settembre 2019, con la quale [OSCURATO:PERSONA] veniva dichiarato responsabile del reato di omicidio stradale in danno di [OSCURATO:PERSONA], e condannato alla pena di anni 2 di reclusione, con la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per anni 1 e mesi 6. Il fatto è stato così ricostruito: in data 5 aprile 2014, alle 19:50 circa, il Gattulli, percorrendo il corso Cavour di Ruvo di Puglia in direzione piazza Dante, alla guida dell'autovettura "[OSCURATO:PERSONA]", in corrispondenza del civico 76, ometteva di concedere la dovuta precedenza alla vittima che, in compagnia del figlio [OSCURATO:PERSONA], era intenta ad attraversare la sede stradale sulle strisce pedonali. [OSCURATO:PERSONA], a causa del sinistro, subiva gravi lesioni personali, versando in "stato comatoso", con prognosi riservata; lo stesso giorno veniva trasferito all'Ospedale "Casa sollievo della sofferenza" di [OSCURATO:PERSONA], dove decedeva data 12 luglio 2014. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidandolo ai seguenti motivi. 2.1 Con il primo motivo censura la decisione impugnata per violazione di legge, lamentando l'utilizzazione a fini probatori delle sue dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 200 del Codice della strada, raccolte nel verbale di contestazione redatto il giorno del sinistro, dalle quali sarebbero emersi elementi indiziati per i fatti in contestazione. Il Tribunale, nel riconoscere valore probatorio alle suddette dichiarazioni, evidenziava che erano state rese ai sensi dell'articolo 200 del Codice della strada, in forza del quale il trasgressore può chiedere ed ottenere la verbalizzazione; affermava che, se viene invocato il diritto alla verbalizzazione, tale diritto poi non può valere solo in bonam partem. Il suddetto passaggio ermeneutico -prosegue il ricorrente - non coglie nel segno poiché l'utilizzazione delle dichiarazioni parola è in palese contrasto con quanto stabilito dagli articoli 63 e 350, comma 6, cod.proc.pen.. Egli infatti, al momento della verbalizzazione, avrebbe dovuto essere considerato quale soggetto sottoposto ad indagini; pertanto, in forza del principio generale stabilito dal comma 2 dell'articolo 63 citato, le dichiarazioni rese, peraltro senza aver ricevuto immediatamente gli avvertimenti di rito, risultavano inutilizzabili. 2.2 Con il secondo motivo, deduce il vizio di motivazione in ordine alla valutazione della testimonianza resa da [OSCURATO:PERSONA], da ritenersi intrinsecamente inattendibile. Il ricorrente osserva che le dichiarazioni del suddetto testimone avrebbero dovuto esser ritenute inutili poiché il medesimo non solo non aveva assistito al presunto investimento, ma si era determinato a rilasciare la propria testimonianza dietro sollecitazione del personale dei carabinieri di Ruvo di Puglia. La testimonianza, pertanto, non avrebbe potuto essere considerata spontanea, poiché indotta dalla mediazione della polizia giudiziaria.2 c7"-- La Corte distrettuale, nonostante specifica doglianza sul punto, non aveva fornito adeguata risposta, limitandosi ad affermare che "la deposizione è pienamente credibile, anche perché il teste non conosceva i soggetti coinvolti nell'incidente". Non era stata data risposta alle contestazioni sollevate nell'atto d'appello, con particolare riferimento alla mancanza di credibilità delle dichiarazioni rese dal teste. 2.3 Con il terzo motivo, lamenta, sotto il profilo del vizio di motivazione, il mancato riconoscimento della circostanza attenuante contemplata dall'articolo 589 bis, comma 7, cod.pen. Il ricorrente evidenzia la contraddittorietà della decisione. Infatti, pur avendo prospettato la possibilità di una ricostruzione alternativa, ritenendo di non poter escludere che il figlio della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], avvedutosi della presenza di un veicolo che si dirigeva verso il padre, avesse tirato a sé il genitore, provocandone la caduta, ha tuttavia ritenuto prevalente l'ipotesi dell'investimento per colpa esclusiva dell'imputato, aderendo ad una ricostruzione che ha comportato una maggiore gravità della condotta ascritta e una pena più grave. 2.4 Con il quarto motivo, censura la decisione per l'ulteriore vizio motivazionale in ordine alla erronea affermazione del nesso causale tra la condotta colposa posta in essere dall'imputato e l'esito mortale descritto nel capo di imputazione. Il ricorrente richiama il motivo già contenuto nell'atto di appello riguardante la disamina delle deduzioni e delle determinazioni di carattere scientifico elaborate dai consulenti della difesa. Costoro evidenziavano che, considerate le modalità di impatto, l'assenza di rilievi fotometrici del luogo dell'incidente, la mancanza di tracce di frenata, l'assenza di qualsivoglia segno di investimento sulla carrozzeria del veicolo, sarebbe stato impossibile ritenere dimostrata, con la necessaria certezza, la dinamica fattuale rappresentata nell'imputazione e la corrispondente violazione delle norme del codice della strada da parte del conducente della autovettura. 3. Il Procuratore Generale ha depositato memoria, concludendo per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va, dunque, respinto. 2. Il primo motivo è infondato. Infatti, qualora si lamenti, come nel caso in esame, l'illegale assunzione di una prova, è consentito procedere, anche in sede di legittimità, alla c.d. "prova di resistenza" e cioè valutare se gli elementi acquisiti illegittimamente abbiano avuto un peso reale sulla decisione del giudice di merito, mediante il controllo della struttura della motivazione, al fine di stabilire se la scelta di una certa soluzione sarebbe stata la stessa senza l'utilizzazione di quegli elementi, per la presenza di altre prove ritenute sufficienti (Sez. 6, n. 1255 del 28/11/2013 - dep. 14/01/2014, Pandolfi, Rv. 258007). Nel caso di specie la menzionata verifica conduce ad escludere la inidoneità della motivazione a sostenere il giudizio di responsabilità, una volta sottratta ad essa la prova in questione. La doglianza prospettata con il motivo di ricorso in esame è priva di decisività perché - anche a voler espungere le dichiarazioni 'autoaccusatorie' del ricorrente - la dinamica del fatto è stata ricostruita dalla Corte territoriale nei medesimi termini sulla base di altre fonti di prova, in specie le dichiarazioni rese dai testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le documentate conseguenze fisiche subite dalla vittima, la ricostruzione della dinamica effettuata dal consulente dell'accusa, confrontata con quella del consulente della difesa. 3.11 secondo motivo è infondato. 3.1 Va rammentato che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 4, n. 31224 del 16/06/2016). Ancora, la giurisprudenza ha affermato che l'illogicità della motivazione, per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ()culi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le incongruenze logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché - come nel caso in esame - siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento (per tutte, Sez. Un. n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). In particolare è stato sottolineato come, ai sensi di quanto disposto dall'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., il controllo di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 21644 del 13/02/2013, Rv. 255542). Il sindacato demandato a questa Corte sulle ragioni giustificative della decisione ha, dunque, per esplicita scelta legislativa, un orizzonte circoscritto, risultando preclusa la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice di merito, perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Queste operazioni impedirebbero alla Corte di svolgere la peculiare funzione, assegnatale dal legislatore, di organo deputato a controllare che la motivazione dei giudici di merito, a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza, rispetti uno standard di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione. 3.2 Nel caso di specie, la motivazione della Corte d'appello risulta immune da vizi logici, avendo correttamente eseguito la verifica di credibilità delle versioni fornita dai testi presenti al fatto, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e la loro utilità ai fini della ricostruzione della dinamica. Il primo testimone, privo di interessi in quanto non costituito parte civile, riferiva di aver "visto i fari della macchina che arrivava addosso", e di non aver "fatto in tempo a dire questo non si ferma". Il secondo, del tutto disinteressato in quanto non conosceva i soggetti coinvolti nell'incidente, dichiarava di aver visto un'auto piccola che andava in accelerazione sulla strada scivolosa, e di aver temuto che potesse provocare pericoli per chi avesse attraversato l'incrocio; aggiungeva di aver udito nel frangente un "tonfo forte". La motivazione fornita dai giudici di merito, che hanno ritenuto di ricondurre le lesioni mortali subite dalla vittima, all'investimento del pedone da parte dell'auto condotta dal Gattulli, risulta priva di vizi logici, avendo correttamente ricostruito la dinamica secondo una corretta lettura delle risultanze probatorie. 4. Infondato è il terzo motivo. In tema di omicidio stradale la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 589- bis, comma settimo, cod. pen. non ricorre nel caso in cui sia stato accertato un comportamento della vittima perfettamente lecito e completamente estraneo al decorso causale dell'evento colposo (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 13587 del 26/02/2019, Rv. 275873). La Corte distrettuale ha osservato, con argomenti immuni da vizi logici, che la vittima stava regolarmente attraversando la strada sulle strisce pedonali, avendo quasi completato l'attraversamento, senza assumere alcun contegno imprevedibile, imprudente, anomalo rispetto all'ordinario svolgersi degli eventi. E' stato pertanto logicamente affermato che il sinistro si verificò esclusivamente a causa del difetto di attenzione da parte del Gattulli, il quale non si avvide delle presenza di pedoni, che quasi erano giunti quasi alla fine dell'attraversamento zebrato, proseguendo nella marcia senza effettuare alcuna manovra di emergenza, fino all'investimento del Gattulli. Il difetto di attenzione da parte del Gattulli, che non si avvide della presenza dei pedoni, è stato logicamente ricavato dall'accelerazione impressa al mezzo in prossimità dell'attraversamento segnalato a terra, secondo quanto attestato dal Rottame e dall'assenza di segni di frenata. 5. Inammissibile è il quarto motivo.La Corte distrettuale ha confrontato le due ipotesi inerenti la dinamica del sinistro, rispettivamente formulate dai consulenti del P.M. e della difesa. La decisione ha privilegiato la prima, con la richiamata argomentazione suffragata dalle dichiarazioni dei testimoni, e pertanto, non si ravvisa alcuna perplessità nel percorso motivazionale. Rispetto alla soluzione prescelta, il ricorso è generico perché non ne evidenzia profili di illogicità. 6. Per le considerazioni svolte il ricorso, infondato nelle sue deduzioni, va respinto con la conseguente condanna del proponente al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il r
Sentenza Cassazione n. 10450/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris