CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026
Cassazione n. 32408/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orte di appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA],Rilevato che, con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art.598-bis, comma 2, cod. proc. pen. assumendo che la Corte di appello abbiaerroneamente celebrato il giudizio nelle forme cartolari;Rilevato che si sostiene che, trattandosi di giudizio di rinvio conseguenteall’annullamento pronunciato dalla Corte di cassazione della sentenza della Cortedi appello di Napoli del 26 giugno 2024, emessa all’esito di udienza celebrata conla presenza delle parti, il nuovo giudizio di appello avrebbe dovuto svolgersi nellemedesime forme partecipate, in quanto, secondo il ricorrente, la regressione delprocedimento determinata dalla pronuncia rescindente avrebbe reso superfluauna nuova richiesta della difesa di trattazione orale nell’ambito del giudizio dirinvio;[OSCURATO:PERSONA] che il motivo è manifestamente infondato atteso che l'istanza ditrattazione orale presentata dal difensore dell'imputato, nel giudizio di appelloconcluso con sentenza annullata con rinvio, deve essere riproposta nel giudiziorescissorio conseguente, non conservando validità la precedente richiesta,formulata con riguardo ad uno specifico procedimento già instaurato e non adaltri futuri ed eventuali (Sez. 6, n. 6725 del 08/01/2025, Mouhamed, Rv.287625-01; Sez. 2, n. 26213 del 07/05/2026, Romeo, non mass.);Rilevato, conseguentemente, che il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualie della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]