Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2006
ECLI:EU:T:2006:3
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa T‑227/01
[OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA]
e
[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] – Gobierno del [OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee
«Istanza di intervento — Associazione — Interesse alla soluzione della controversia»
Ordinanza del presidente della Quinta Sezione ampliata del Tribunale 10 gennaio 2006
Massime dell’ordinanza
1.
Procedura — Intervento — Condizioni di ricevibilità
(Statuto della Corte di giustizia, artt. 40, secondo comma, e 53, primo comma)
2.
Procedura — Intervento — Interessati
(Statuto della Corte di giustizia, art. 40, secondo comma)
1. Ai sensi dell’art. 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, che si applica al procedimento dinanzi al Tribunale
in forza dell’art. 53, primo comma, del detto Statuto, ogni persona che dimostri di avere un interesse alla soluzione di una
controversia, ad esclusione delle controversie fra Stati membri, fra istituzioni della [OSCURATO:PERSONA] ovvero fra Stati membri da
una parte e istituzioni della [OSCURATO:PERSONA] dall’altra, ha il diritto di intervenire.
L’interesse alla soluzione della controversia, ai sensi dell’art. 40 dello Statuto della Corte, è inteso come un interesse
diretto e attuale all’accoglimento delle conclusioni stesse, a sostegno delle quali è presentata l’istanza di intervento,
e non come un interesse in relazione ai motivi dedotti. Infatti, per «soluzione» della controversia occorre intendere la decisione
finale richiesta al giudice adito, così come essa sarebbe stabilita nel dispositivo della sentenza. Occorre tuttavia verificare
che l’interveniente sia colpito direttamente dall’atto impugnato e che il suo interesse alla soluzione della controversia
sia certo. Per il resto, occorre distinguere tra coloro che presentano istanza di intervento provando un interesse diretto
alla sorte riservata all’atto specifico di cui si chiede l’annullamento e coloro che dimostrano un interesse solo indiretto
alla soluzione della controversia, in ragione di similarità tra la propria situazione e quella di una delle parti.
(v. punti 4, 15)
2. È ammesso l’intervento di associazioni rappresentative che hanno la funzione di tutelare i loro aderenti in cause che sollevano
questioni di principio che possono pregiudicarli.
(v. punto 6)
ORDINANZA DEL PRESIDENTE
[OSCURATO:PERSONA] DI [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
10 gennaio 2006 (
*
)
«Istanza di intervento – Associazione – Interesse alla soluzione della controversia»
Nella causa T‑227/01,
[OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] – Gobierno del [OSCURATO:PERSONA],
rappresentati inizialmente dall’avv. R. [OSCURATO:PERSONA], successivamente dagli avv.ti M. [OSCURATO:PERSONA] e I. Sáenz-[OSCURATO:PERSONA],
ricorrenti,
sostenuti da:
[OSCURATO:PERSONA] (Confebask)
, con sede in Bilbao (Spagna) e rappresentata dall’avv. M. [OSCURATO:PERSONA],
interveniente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee,
rappresentata dal sig. J. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 11 luglio 2001, 2002/820/CE, relativa al regime
degli aiuti di Stato applicato dalla Spagna a favore di alcune imprese di [OSCURATO:PERSONA] sotto forma di credito fiscale del 45% degli
investimenti (GU 2002, L 296, pag. 1),
[OSCURATO:PERSONA]
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
ha emesso la seguente
Ordinanza
Procedimento
1 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 25 settembre 2001, i ricorrenti hanno presentato, in forza dell’art. 230,
quarto comma, CE, un ricorso mirante all’annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 11 luglio 2001, 2002/820/CE, relativa
al regime degli aiuti di Stato applicato dalla Spagna a favore di alcune imprese di [OSCURATO:PERSONA] sotto forma di credito fiscale del
45% degli investimenti (GU 2002, L 296, pag. 1).
2 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 4 gennaio 2002, il [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA]
de Comercio e Industria de [OSCURATO:PERSONA] nonché i [OSCURATO:PERSONA] de Vizcaya e de Guipúzcoa hanno chiesto di intervenire a
sostegno delle conclusioni delle ricorrenti.
3 Quest’istanza di intervento è stata notificata alle parti in causa il 10 gennaio 2002 conformemente all’art. 116, n. 1, del
regolamento di procedura del Tribunale. A differenza delle ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per il rigetto dell’istanza
di intervento del [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] e dei [OSCURATO:PERSONA] sopra menzionati. L’istanza di intervento della
[OSCURATO:PERSONA] de Comercio e Industria de [OSCURATO:PERSONA] non ha invece costituito oggetto di obiezioni.
In diritto
4 Ai sensi dell’art. 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, che si applica al procedimento dinanzi al Tribunale
in forza dell’art. 53, primo comma, del detto Statuto, ogni persona che dimostri di avere un interesse alla soluzione di una
controversia, ad esclusione delle controversie fra Stati membri, fra istituzioni della [OSCURATO:PERSONA] ovvero fra Stati membri da
una parte e istituzioni della [OSCURATO:PERSONA] dall’altra, ha il diritto di intervenire.
5 [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] sostiene di essere un’associazione di imprese che difende gli interessi dell’economia e dell’industria
del Paese basco, i quali sarebbero gravemente lesi se la restituzione degli aiuti prevista dalla decisione impugnata fosse
confermata dal Tribunale. Esso indica anche di aver partecipato al procedimento di indagine formale avviato dalla [OSCURATO:PERSONA]
ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE.
6 Secondo una giurisprudenza costante, è ammesso l’intervento di associazioni rappresentative che hanno la funzione di tutelare
i loro aderenti in cause che sollevano questioni di principio che possono pregiudicarli [ordinanza del presidente della Corte
17 giugno 1997, cause riunite C‑151/97 P(I) e C‑157/97 P(I), [OSCURATO:PERSONA] e PowerGen, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3491, punto 66, e ordinanza
del presidente del Tribunale 28 maggio 2001, causa T‑53/01 R, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1479, punto 51].
7 Nella fattispecie occorre rilevare che, in allegato all’istanza di intervento, figura un documento autenticato da un notaio
da cui risulta che il mandato conferito all’avvocato del [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] è stato regolarmente conferito da un
rappresentante a tal fine qualificato. Nel detto documento si precisa che l’associazione è disciplinata da uno statuto approvato
nel corso di un’assemblea generale costituente del 20 gennaio 1982 e registrato dinanzi ad un notaio, in base ad un atto dell’8
febbraio dello stesso anno.
8 Anche se il documento sopra indicato consente di ammettere che il [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] costituisce un’associazione
regolarmente registrata e dotata di personalità giuridica, occorre tuttavia constatare che quest’ultimo non ha presentato
il suo statuto.
9 Risulta pertanto impossibile per il Tribunale verificare la composizione esatta del soggetto che richiede l’intervento, la
sua rappresentatività e se il suo oggetto sia effettivamente quello di vigilare sulla tutela degli interessi dei suoi membri.
10 Inoltre, il semplice fatto di asserire di avere spontaneamente partecipato al procedimento di indagine formale avviato dalla
[OSCURATO:PERSONA] non è sufficiente per dimostrare l’interesse richiesto dall’art. 40 dello Statuto della Corte, come interpretato
dalla giurisprudenza richiamata supra al punto 6.
11 Infine, mentre la sua denominazione lascia intendere che esso costituisce un gruppo di persone fisiche, il soggetto che chiede
di intervenire non ha dimostrato che taluni dei suoi membri abbiano effettivamente beneficiato degli aiuti controversi. Quest’ultima
constatazione esclude l’esistenza, in capo ai membri del soggetto che chiede di intervenire, di un interesse individuale,
diretto e certo alla sorte riservata all’atto specifico di cui si chiede l’annullamento (v., in tal senso, ordinanza [OSCURATO:PERSONA] e PowerGen, cit., punto 53, e ordinanza del Tribunale 28 maggio 2004, causa T‑253/03, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑315, punto 23). Per il resto, l’interesse è del tutto indiretto e incerto per quanto
riguarda gli operatori economici, asseritamente membri del [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA], legati contrattualmente alle imprese
beneficiarie degli aiuti cui si riferisce la decisione impugnata e per i quali il soggetto che chiede di intervenire fa valere
le eventuali ripercussioni dell’obbligo di restituzione degli aiuti.
12 Occorre quindi respingere l’istanza di intervento del [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA].
13 Per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA] de Comercio e Industria de [OSCURATO:PERSONA], essa è, dal canto suo, un ente di diritto pubblico
al quale l’art. 1 della ley 22 marzo 1993, n. 3, básica de las [OSCURATO:PERSONA] de Comercio, Industria y Navegación (legge
relativa alle camere ufficiali del commercio, industria e navigazione, BOE del 23 marzo 1993) affida la tutela degli interessi
del commercio e dell’industria nel [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA]. Ora, è pacifico che questi interessi potrebbero essere lesi
rimettendo in discussione il regime fiscale, così come implica la decisione impugnata. La sua istanza di intervento deve quindi
essere accolta.
14 Poiché la comunicazione di cui all’art. 24, n. 6, del regolamento di procedura è stata pubblicata il 24 novembre 2001, l’istanza
di intervento della [OSCURATO:PERSONA] de Comercio e Industria de [OSCURATO:PERSONA] è stata presentata entro il termine stabilito dall’art. 115,
n. 1, dello stesso regolamento.
15 Per quanto riguarda la domanda di intervento dei [OSCURATO:PERSONA] de Vizcaya e de Guipúzcoa, occorre rilevare che l’interesse
alla soluzione della controversia, ai sensi dell’art. 40 dello Statuto della Corte, è inteso come un interesse diretto e attuale
all’accoglimento delle conclusioni stesse, a sostegno delle quali è presentata l’istanza di intervento, e non come un interesse
in relazione ai motivi dedotti (ordinanze della Corte 25 novembre 1964, causa 111/63, Lemmerz-Werke/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. 1965,
pag. 1018, in particolare pag. 1019; 12 aprile 1978, cause riunite 116/77, 124/77 e 143/77, Amylum e a./Consiglio e [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. 893, punti 7 e 9, e [OSCURATO:PERSONA] e PowerGen, cit., punto 53). Infatti, per «soluzione» della controversia occorre
intendere la decisione finale richiesta al giudice adito, così come essa sarebbe stabilita nel dispositivo della sentenza.
Occorre tuttavia verificare che l’interveniente sia colpito direttamente dall’atto impugnato e che il suo interesse alla soluzione
della controversia sia certo. Per il resto, occorre distinguere tra coloro che presentano istanza di intervento provando un
interesse diretto alla sorte riservata all’atto specifico di cui si chiede l’annullamento e coloro che dimostrano un interesse
solo indiretto alla soluzione della controversia, in ragione di similarità tra la propria situazione e quella di una delle
parti (ordinanza del presidente della Corte 6 marzo 2003, causa C‑186/02 P, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2415,
punto 14; ordinanza del Tribunale 25 febbraio 2003, causa T‑15/02, BASF/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑213, punti 26 e 27).
16 Nella fattispecie, i [OSCURATO:PERSONA] de Vizcaya e de Guipúzcoa basano la loro istanza di intervento, da un lato, sul
fatto che hanno essi stessi istituito regimi fiscali comparabili alle [OSCURATO:PERSONA] ritenute incompatibili con il mercato
comune dalla decisione impugnata e, dall’altro, sul fatto che anch’essi hanno presentato ricorso di annullamento contro le
decisioni similari che la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato nei confronti dei detti regimi.
17 Essi fanno valere pertanto solo un interesse indiretto alla soluzione della controversia in ragione delle similarità tra la
loro situazione e quella dei ricorrenti nella presente causa (v., in tal senso, ordinanza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
cit., punto 16). Infatti, la qualità di ricorrente in procedimenti giurisdizionali paralleli alla presente causa non è tale
da dimostrare l’esistenza di un interesse alla soluzione della controversia ai sensi dell’art. 40 dello Statuto della Corte.
18 Da quanto precede risulta che l’istanza di intervento dei [OSCURATO:PERSONA] de Vizcaya e de Guipúzcoa deve essere respinta.
Sulle spese
19 Ai sensi dell’art. 87, n. 1, del regolamento di procedura, si provvede sulle spese con la sentenza o l’ordinanza che pone
fine alla causa. La presente ordinanza pone fine alla causa per quanto riguarda il [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] e i [OSCURATO:PERSONA] de Vizcaya e de Guipúzcoa. Di conseguenza, occorre statuire sulle spese relative alla loro istanza di intervento.
20 Ai sensi dell’art. 87, n. 2, dello stesso regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese se ne è stata fatta
domanda. Nella fattispecie, in mancanza di conclusioni sulle spese, occorre ordinare che il [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA]
e i [OSCURATO:PERSONA] de Vizcaya e de Guipúzcoa sopporteranno le proprie spese. Limitatamente a questi interventi, i
ricorrenti e la convenuta sopporteranno anch’essi le proprie spese.
Per questi motivi,
[OSCURATO:PERSONA] DEL TRIBUNALE
così provvede:
1)
LA [OSCURATO:PERSONA] de Comercio e Industria de [OSCURATO:PERSONA] è ammessa a intervenire nella causa T‑227/01 a sostegno delle conclusioni
dei ricorrenti.
2)
Una copia di tutti gli atti di procedura sarà notificata, a cura del cancelliere, alla [OSCURATO:PERSONA] de Comercio e Industria
de [OSCURATO:PERSONA].
3)
[OSCURATO:PERSONA] de Comercio e Industria de [OSCURATO:PERSONA] sarà impartito un termine per esporre, per iscritto, i motivi a sostegno
delle sue conclusioni.
4)
L’istanza di intervento presentata dal [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] nonché dai [OSCURATO:PERSONA] de Vizcaya e de Guipúzcoa
è respinta.
5)
Le spese sono riservate per quanto riguarda il procedimento di intervento della [OSCURATO:PERSONA] de Comercio e Industria de
[OSCURATO:PERSONA].
6)
[OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] nonché i [OSCURATO:PERSONA] de Vizcaya e de Guipúzcoa sopporteranno le proprie spese
relative alla loro istanza di intervento. I ricorrenti e la convenuta sopporteranno anch’essi le proprie spese relative a
queste istanze di intervento.
Lussemburgo, 10 gennaio 2006
Il cancelliere
Il presidente
E. Coulon
M. Vilaras
*
Lingua processuale: lo spagnolo.