CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22765/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 192 - R.G. n. 2044/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto (con rinvio alla lettura degli atti del processo) e volte ad ottenere una rilettura del compendio probatorio su punti già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 2, sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato e sulla ricostruzione della vicenda, che veniva a disattendere la prospettiva difensiva e quindi anche la ipotizzata "condotta abnorme ed eccesiva" degli operanti, ai fini della esimente ex art. 393-bis cod. pen.) e manifestamente infondati (quanto all'aumento ex art. 81 cod. pen. cfr. Sez. U, n. 40981 del 22/02/2018, Apolloni, Rv. 273771); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17