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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 26643/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3974/2019 R.G. proposto da CaYhtnillo Pascale, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, piazza Cola di Rienzo, n. 92 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di bonifica integrale comprensorio Sarno "Bacini del Sarno, dei torrenti vesuviani e dell'Irno", rappresentato e difeso dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, in [OSCURATO:PERSONA] dei Mellini, n. 17 - con troricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] tributaria della Campania, sez. distaccata di Salerno n. 5954 depositata il 18 giugno 2018.

Udita la relazione svolta nella udienza del 7 luglio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] il ricorrente propone un motivo di impugnazione avverso la sentenza in epigrafe riportata, che, riformando la sentenza di primo grado, ha ritenuto la legittimità dell'avviso di pagamento n. 4860238956 con cui il [OSCURATO:PERSONA] di bonifica integrale comprensorio Sarno "Bacini del Sarno, dei torrenti vesuviani e dell'Irno" (d'ora in poi [OSCURATO:PERSONA]) gli aveva richiesto il pagamento del contributo di bonifica per l'anno 2016 per il complessivo importo dì € 152,88; la CTR ha affermato l'efficacia e l'opponibilità del Piano di classifica e ritenuto legittima la pretesa impositiva, in mancanza di una specifica contestazione da parte del ricorrente; il [OSCURATO:PERSONA] si è costituito con controricorso; il 10 giugno 2022 il ricorrente ha presentato istanza di rinuncia al giudizio, chiedendo la compensazione delle spese. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'unico motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 36, comma 5, della I.r.

Campania 25 febbraio del 2003, n. 4.

Si duole che la sentenza Impugnata abbia ritenuto l'efficacia del Piano dì classifica approvato nel 1996, che, invece, era stato abrogato dalla

I. regionale citata.

Ritiene, in particolare che l'art. 36 della richiamata legge regionale imponeva un termine triennale per l'adeguamento del piano di classifica degli immobili.

Non essendo, nella specie, intervenuto alcun adeguamento, sarebbe stato onere del [OSCURATO:PERSONA] provare, non solo la ricomprensione dell'immobile nel perimetro di contribuenza, ma anche il beneficio apportato al fondo.

2. Il giudizio deve essere dichiarato estinto.

L'avvocato del ricorrente, munito di procura speciale, in corso di causa ha presentato un'istanza con cui ha dichiarato di volere rinunciare al giudizio.La rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo e non richiede l'accettazione delle controparti, essendo inapplicabile al giudizio di legittimità l'art. 306, comma 1, c.p.c.

Tale rinuncia, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, determina, inoltre, il venire meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass., Sez. 5, n. 10140/2020, Rv. 657723 - 01, Sez. 5, n. 11033/2019, Rv. 653545 - 01).

Le spese processuali devono essere compensate, avendo il ricorrente provveduto a notificare la rinuncia al controricorrente, il quale non avendo nulla opposto si deve ritenere abbia accettato.

P.Q.M.

Dichiara l'estinzione del giudizio.

Spese compensate.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3974/2019 R.G. proposto da CaYhtnillo Pascale, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, piazza Cola di Rienzo, n. 92 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di bonifica integrale comprensorio Sarno "Bacini del Sarno, dei torrenti vesuviani e dell'Irno", rappresentato e difeso dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, in [OSCURATO:PERSONA] dei Mellini, n. 17 - con troricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] tributaria della Campania, sez. distaccata di Salerno n. 5954 depositata il 18 giugno 2018. Udita la relazione svolta nella udienza del 7 luglio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] il ricorrente propone un motivo di impugnazione avverso la sentenza in epigrafe riportata, che, riformando la sentenza di primo grado, ha ritenuto la legittimità dell'avviso di pagamento n. 4860238956 con cui il [OSCURATO:PERSONA] di bonifica integrale comprensorio Sarno "Bacini del Sarno, dei torrenti vesuviani e dell'Irno" (d'ora in poi [OSCURATO:PERSONA]) gli aveva richiesto il pagamento del contributo di bonifica per l'anno 2016 per il complessivo importo dì € 152,88; la CTR ha affermato l'efficacia e l'opponibilità del Piano di classifica e ritenuto legittima la pretesa impositiva, in mancanza di una specifica contestazione da parte del ricorrente; il [OSCURATO:PERSONA] si è costituito con controricorso; il 10 giugno 2022 il ricorrente ha presentato istanza di rinuncia al giudizio, chiedendo la compensazione delle spese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 36, comma 5, della I.r. Campania 25 febbraio del 2003, n. 4. Si duole che la sentenza Impugnata abbia ritenuto l'efficacia del Piano dì classifica approvato nel 1996, che, invece, era stato abrogato dalla I. regionale citata. Ritiene, in particolare che l'art. 36 della richiamata legge regionale imponeva un termine triennale per l'adeguamento del piano di classifica degli immobili. Non essendo, nella specie, intervenuto alcun adeguamento, sarebbe stato onere del [OSCURATO:PERSONA] provare, non solo la ricomprensione dell'immobile nel perimetro di contribuenza, ma anche il beneficio apportato al fondo. 2. Il giudizio deve essere dichiarato estinto. L'avvocato del ricorrente, munito di procura speciale, in corso di causa ha presentato un'istanza con cui ha dichiarato di volere rinunciare al giudizio.La rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo e non richiede l'accettazione delle controparti, essendo inapplicabile al giudizio di legittimità l'art. 306, comma 1, c.p.c. Tale rinuncia, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, determina, inoltre, il venire meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass., Sez. 5, n. 10140/2020, Rv. 657723 - 01, Sez. 5, n. 11033/2019, Rv. 653545 - 01). Le spese processuali devono essere compensate, avendo il ricorrente provveduto a notificare la rinuncia al controricorrente, il quale non avendo nulla opposto si deve ritenere abbia accettato. P.Q.M. Dichiara l'estinzione del giudizio. Spese compensate.
Sentenza Cassazione n. 26643/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris