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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 novembre 2023

Cassazione n. 01173/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE.

APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore v Ritenuto in fatto 1.La sentenza impugnata è della Corte d'appello di Napoli del 4 luglio 2023 che - in accoglimento del concordato ex art. 599 bis cod. proc. pen. intercorso tra il difensore di [OSCURATO:PERSONA], munito di procura speciale - rinunziante a tutti i motivi d'appello ad eccezione di quelli relativi al trattamento sanzionatorio - ed il Procuratore Generale presso la Corte d'appello - in riforma della sentenza del tribunale di Napoli, rideterminava la pena inflittagli per il delitto di cui agli artt. 81 cpv.,612 cod. pen., accertato in Napoli il 2 giugno 2016, nella misura di mesi 6 e giorni 20 di reclusione. 2.Ha proposto ricorso per cassazione Radice, che ha dedotto il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., perché la sentenza impugnata avrebbe errato nell'attribuire al fatto i connotati della "minaccia grave" in luogo di quelli della minaccia semplice.

Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge e manifestamente infondato. 1.Costituisce ius receptum, nella materia in esame, che "in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex att. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen." (ex multis, Cass. sez.2, ord. n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv.272969); ed "è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale" (sez.6, n.41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196).

La rinunzia ai motivi d'impugnazione sulla responsabilità dell'imputato - anche in relazione all'addebito di minaccia grave - e l'intervenuto accordo sulla quantificazione della pena precludono, pertanto, la deducibilità di questioni riguardanti la qualificazione giuridica del fatto. 2.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 4000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamenl:o delle spese processuali e della somma di euro 4000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 7/11/2023 Il cofsilrre e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE. APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore v Ritenuto in fatto 1.La sentenza impugnata è della Corte d'appello di Napoli del 4 luglio 2023 che - in accoglimento del concordato ex art. 599 bis cod. proc. pen. intercorso tra il difensore di [OSCURATO:PERSONA], munito di procura speciale - rinunziante a tutti i motivi d'appello ad eccezione di quelli relativi al trattamento sanzionatorio - ed il Procuratore Generale presso la Corte d'appello - in riforma della sentenza del tribunale di Napoli, rideterminava la pena inflittagli per il delitto di cui agli artt. 81 cpv.,612 cod. pen., accertato in Napoli il 2 giugno 2016, nella misura di mesi 6 e giorni 20 di reclusione. 2.Ha proposto ricorso per cassazione Radice, che ha dedotto il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., perché la sentenza impugnata avrebbe errato nell'attribuire al fatto i connotati della "minaccia grave" in luogo di quelli della minaccia semplice. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge e manifestamente infondato. 1.Costituisce ius receptum, nella materia in esame, che "in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex att. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen." (ex multis, Cass. sez.2, ord. n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv.272969); ed "è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale" (sez.6, n.41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196). La rinunzia ai motivi d'impugnazione sulla responsabilità dell'imputato - anche in relazione all'addebito di minaccia grave - e l'intervenuto accordo sulla quantificazione della pena precludono, pertanto, la deducibilità di questioni riguardanti la qualificazione giuridica del fatto. 2.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 4000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamenl:o delle spese processuali e della somma di euro 4000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7/11/2023 Il cofsilrre e