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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 marzo 2022

Cassazione n. 06867/2022

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o la seguente ORDINANZA sui ricorsi riuniti iscritti al n. 5157/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Cos- seria, n. 2, presso lo studio del Dott. [OSCURATO:PERSONA]; – ricorrente e controricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Valsavaranche, n. 46, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; – ricorrenti e controricorrenti – e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]; – intimato – avverso le sentenze della Corte d'appello di Torino n. 885/14, depositata il 13 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 5157/2016 Numero sezionale 4849/2021 Numero di raccolta generale 6867/2022 Data pubblicazione 02/03/2022 maggio 2014, e n. 1426/15, depositata il 20 luglio 2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 novembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Dario, Luigi e [OSCURATO:PERSONA], proprietari di un'area della superficie di 342,82 mq. sita in Domodossola, e riportata in Catasto al foglio 33, parti- celle 6/b, 7/b, 8/b e 10/b, convennero in giudizio il Comune di Domodossola, per sentirlo condannare al risarcimento dei danni cagionati dall'occupazione di fatto del suolo, non seguita dall'espropriazione.

Premesso che l'occupazione, avvenuta il 1° luglio 1972, era stata seguita dalla destinazione dell'area a parcheggio pubblico a pagamento, gli attori esposero che con sentenza del 18 novembre 2006, n. 129, il Tribunale di Verbania, Sezione distaccata di Domodossola, aveva condannato il Comune al rilascio del fondo, avvenuto il 7 febbraio 2007.

Si costituì il Comune, ed eccepì la prescrizione del credito azionato, so- stenendo inoltre che l'area era soggetta ad una servitù di uso pubblico, costi- tuitasi per usucapione, uso ab immemorabili o dicatio ad patriam; chiese per- tanto il rigetto della domanda, ed in via riconvenzionale l'accertamento della servitù, con la condanna degli attori alla rimozione delle barriere apposte alla area.

1.1. Con sentenza del 30 novembre 2012, il Tribunale di Verbania accolse la domanda principale e rigettò la domanda riconvenzionale, ritenendo che l'accertamento della servitù di uso pubblico fosse precluso dal giudicato for- matosi in ordine al rilascio dell'area, condannando il Comune al pagamento della somma di Euro 280.000,00, a titolo di risarcimento del danno per il periodo compreso tra il 7 giugno 1989 ed il 7 febbraio 2007, e dichiarando prescritto il diritto al risarcimento per il periodo anteriore.

2. Sulle impugnazioni proposte da entrambe le parti, la Corte d'appello di Torino, con sentenza non definitiva del 13 maggio 2014, ha rigettato l'ecce- zione di giudicato sollevata dagli attori in ordine all'insussistenza di una ser- vitù di uso pubblico. 2 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 5157/2016 Numero sezionale 4849/2021 Numero di raccolta generale 6867/2022 Premesso che nella sentenza n. 126 del 2006 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva ritenuto pacifica la destinazione dell'area a parcheggio, dando atto della mancata allegazione di un titolo a sostegno di tale uso e reputando irri- levante la sussistenza della servitù, in quanto non implicante l'autorizzazione ad utilizzare il bene sine titulo, la Corte ha evidenziato la contraddittorietà di tali affermazioni, rilevando che il titolo era costituito proprio dalla servitù co- stituitasi per usucapione o dicatio ad patriam, idonea ad impedire la destina- zione del bene ad usi incompatibili, e concludendo che l'unica statuizione comprensibile della sentenza consisteva nella condanna del Comune alla re- stituzione dell'area, mentre l'esistenza della servitù era rimasta indetermi- nata.

2.1. Con sentenza definitiva del 20 luglio 2015, la Corte d'appello ha poi accolto parzialmente gli altri motivi di gravame, condannando il Comune al pagamento della somma di Euro 39.314,27 in favore di Dario e [OSCURATO:PERSONA], nonché di [OSCURATO:PERSONA], Silvio ed [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA].

Premesso che la prescrizione del diritto al risarcimento aveva cominciato a decorrere fin dalla data dell'occupazione, e ritenuto applicabile il termine quinquennale di cui all'art. 2947, primo comma, cod. civ., in quanto il danno consisteva nell'impossibilità di godere dell'immobile ritraendone i frutti, la Corte ha escluso l'efficacia interruttiva delle lettere ripetutamente inviate da- gli attori al Comune, osservando che dalle stesse non emergeva in alcun mo- do una costituzione in mora di quest'ultimo; rilevato infatti che le stesse non contenevano una richiesta precisa o un'intimazione di pagamento, ha affer- mato che il primo atto interruttivo coincideva con la notificazione dell'atto di citazione, avvenuta il 19 marzo 2010, ed ha pertanto concluso che il diritto al risarcimento risultava prescritto per il periodo anteriore al 19 marzo 2005.

Nel merito, rilevato che il c.t.u. nominato nel corso del giudizio di appello aveva stimato il valore complessivo dell'area occupata in Euro 206.900,00, sulla base della destinazione a parcheggio e del canone di parcheggio dovuto per otto posti auto, ha ritenuto che il valore di utilizzo dell'immobile dovesse essere parametrato a quello di un parcheggio di massimo utilizzo, costituito da dieci posti auto, ed ha pertanto aumentato ad Euro 249.900,00 il valore 3 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 5157/2016 Numero sezionale 4849/2021 Numero di raccolta generale 6867/2022 Data pubblicazione 02/03/2022 stimato dal c.t.u.

Ha affermato inoltre che il risarcimento doveva essere li- quidato in base al criterio previsto dall'art. 50, comma primo, del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, che, in quanto fondato sul riferimento al canone annuo ritraibile dallo sfruttamento del fondo, risultava il più adeguato al caso con- creto, caratterizzato da un'occupazione abusiva trentennale da parte di un soggetto che avrebbe dovuto attenersi a canoni di legalità.

Ha ritenuto infon- date le critiche mosse dalle parti all'operato del c.t.u., osservando che l'ine- sistenza di un mercato a concorrenza perfetta, per una delle particelle rimasta interclusa, costituiva il risultato del trentennale abuso commesso dal Co- mune, mentre altre particelle, oltre ad essere insuscettibili di autonoma uti- lizzazione, per le loro dimensioni, risultavano sottoposte a rilevanti vincoli pubblicistici.

La Corte ha infine escluso la necessità di statuire in ordine agl'interessi ed alla rivalutazione monetaria, rilevando che gli appellati non li avevano ri- chiesti, avendo costantemente qualificato la somma dovuta come indennità, che la sentenza di primo grado non aveva disposto nulla, e che in proposito non era stato proposto appello incidentale.

3. Avverso le predette sentenze hanno proposto ricorso per cassazione Dario, Luigi e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per sei motivi, illustrati an- che con memoria.

Il Comune ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso per cassazione avverso la sentenza definitiva, per tre motivi, al quale gli Zanetta e la Fanchini hanno resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]- netta non ha svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente va disposta, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., la riunione dei due ricorsi, proposti separatamente, ma aventi ad oggetto l'im- pugnazione di sentenze emesse nel medesimo giudizio.

2. Con il primo motivo d'impugnazione, gli Zanetta e la Fanchini denun- ciano la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 2909 cod. civ. e dell'art. 111, sesto comma, Cost., nonché il difetto di motivazione, censurando la sen- tenza non definitiva per aver escluso l'avvenuta formazione del giudicato in ordine all'esistenza della servitù di uso pubblico, senza considerare che, nel 4 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 5157/2016 Numero sezionale 4849/2021 Numero di raccolta generale 6867/2022 condannare il Comune al rilascio dell'area, la sentenza n. 129 del 2006 aveva Data pubblicazione 02/03/2022 risolto espressamente la questione concernente l'esistenza di pesi sull'area occupata, avendo rilevato la mancanza di un titolo che legittimasse la desti- nazione impressa all'immobile.

3. Con il secondo motivo, gli Zanetta e la Fanchini deducono la nullità della sentenza definitiva per violazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4 e 156 cod. proc. civ. e dell'art. 111, sesto comma, Cost., nonché per difetto e/o apparenza della motivazione, rilevando che la Corte d'appello ha omesso di esaminare il motivo dell'appello incidentale con cui era stata fatta valere la decorrenza della prescrizione dal rilascio dell'area occupata.

4. Con il terzo motivo, gli Zanetta e la Fanchini lamentano la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 2934, 2935 e 2947, primo comma, cod. proc. civ. e dell'art. 1 del [OSCURATO:PERSONA] addizionale alla CEDU, assumendo che la prescrizione del diritto al risarcimento avrebbe dovuto essere fatta de- correre dal rilascio dell'area occupata, per effetto della quale era cessata la permanenza della condotta illecita.

Premesso che, alla luce dell'acclarato con- trasto tra l'istituto dell'occupazione appropriativa ed i principi sanciti dalla CEDU, l'occupazione senza titolo di un immobile da parte della [OSCURATO:PERSONA]- ministrazione non è più configurabile come un illecito istantaneo ad effetti permanenti, ma come un illecito a carattere permanente, destinato a cessare soltanto per effetto della restituzione o di un accordo transattivo o della pro- posizione della domanda di risarcimento, incompatibile con la conservazione del diritto dominicale da parte del proprietario, affermano che il termine di prescrizione del diritto al risarcimento dev'essere ancorato a quest'ultima data, non essendo sufficiente, ai fini della sua decorrenza, la mera consape- volezza dell'illegittimità dell'occupazione, ma occorrendo che il danneggiato si trovi nella possibilità di apprezzarne le conseguenze lesive.

Sostengono che tale principio, enunciato in riferimento alla domanda di riconoscimento del controvalore dell'immobile, dev'essere esteso anche al risarcimento del danno derivante dal mancato godimento, non potendosi anticipare la decorrenza della prescrizione ad un momento in cui il danno non è effettivamente perce- pibile e riconoscibile da parte del proprietario.

5. Con il quarto motivo, gli Zanetta e la Fanchini denunciano la violazione 5 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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6. Con il quinto motivo, gli Zanetta e la Fanchini deducono la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 32 e 50 del d.P.R. n. 327 del 2001, nonché dell'art. 111, sesto comma, Cost., per difetto di motivazione, censurando la sentenza definitiva nella parte in cui, ai fini della liquidazione del danno, ha aderito alla stima compiuta dal c.t.u., il quale aveva tenuto conto degli effetti del vincolo preordinato all'esproprio ed aveva accertato il valore del fondo in riferimento alla data di ultimazione dei lavori da parte del Comune, anziché a quella dell'immissione dello stesso nel possesso dell'immobile a seguito dell'e- spropriazione.

Aggiungono che il valore commerciale del fondo avrebbe do- vuto essere determinato considerando il reddito derivante dalla destinazione a parcheggio privato a pagamento, trattandosi di un'utilizzazione compatibile con la classificazione prevista dal piano regolatore, e non richiedente l'esecu- zione di opere edilizie.

7. Con il sesto motivo, gli Zanetta e la Fanchini lamentano la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 2043 e 2056 cod. civ., nonché dell'art. 111, sesto comma, Cost. per difetto di motivazione, censurando la sentenza impugnata per aver negato il riconoscimento degl'interessi compensativi e della rivalutazione monetaria, senza tener conto della natura risarcitoria della obbligazione, configurabile come debito di valore, rispetto al quale gl'interessi e la rivalutazione svolgono una funzione reintegrativa del danno derivante dal ritardo nel pagamento, e possono quindi essere riconosciuti anche in man- canza di una specifica richiesta di parte.

8. Con il primo motivo del suo ricorso, il Comune denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2967 cod. civ. e dell'art. 244 cod. proc. civ., 6 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Ag- giunge che, nel rilevare la mancata produzione di una planimetria dei luoghi, l'ordinanza non aveva tenuto conto dell'avvenuto deposito di una copia dell'e- stratto cartografico del piano regolatore generale, che rappresentava l'area in questione e quella circostante.

9. Con il secondo motivo, il Comune deduce la violazione e la falsa appli- cazione dell'art. 32, comma primo, del d.P.R. n. 327 del 2001 e dell'art. 2909 cod. civ., osservando che, nel fare propria la stima del fondo compiuta dal c.t.u., la sentenza definitiva ha ritenuto per un verso irrilevante la destina- zione dell'area a viabilità, in quanto conforme alla naturale destinazione dello immobile, valorizzandola per altro verso proprio ai fini dell'individuazione del valore di mercato.

Premesso che il vincolo preordinato all'esproprio non può incidere in alcun modo sul valore del bene da tenere in conto ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione, rileva che la sentenza impu- gnata non ha preso in considerazione le caratteristiche intrinseche dell'area, ma all'uso concreto cui era stato adibito, in tal modo attribuendole un valore superiore a quello effettivo.

Aggiunge che il criterio utilizzato per la liquida- zione, che fa riferimento alla destinazione dell'area a parcheggio, si pone in contrasto con il giudicato interno formatosi per effetto della mancata impu- gnazione della sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva ritenuto irri- levanti gl'introiti derivanti dalla gestione del parcheggio.

10. Con il terzo motivo, il Comune lamenta la violazione e la falsa appli- cazione degli artt. 43 e 50 del d.P.R. n. 327 del 2001, censurando la sentenza definitiva per aver liquidato il risarcimento in base al canone annuo ritraibile dallo sfruttamento del fondo, anziché agl'interessi legali sul valore di mercato del bene.

Premesso infatti che le diverse modalità di calcolo previste dalle predette disposizioni sono correlate alla differente natura dell'obbligazione, avente carattere indennitario nel caso dell'occupazione legittima, e risarcito- rio nel caso di occupazione illegittima, sostiene che il secondo criterio risul- 7 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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11. Il primo motivo del ricorso proposto dai proprietari è inammissibile, per difetto d'interesse. [OSCURATO:PERSONA] e la Fanchini non possono infatti ritenersi soccombenti in or- dine alla questione riguardante l'intervenuta formazione del giudicato sull'e- sistenza della servitù pubblica, sollevata in primo grado dal Comune e dallo stesso riproposta con il terzo motivo di gravame, avendo la Corte d'appello escluso, con la sentenza non definitiva, la possibilità di desumere con certezza dalla sentenza di condanna al rilascio dell'area occupata, precedentemente pronunciata dal Tribunale di Verbania e divenuta definitiva, un accertamento in ordine all'esistenza della servitù, idoneo a precludere la riproposizione della questione nel presente giudizio.

La stessa Corte d'appello, peraltro, pur aven- do espressamente precisato, in quella sede, che il rigetto dell'eccezione di giudicato non comportava l'affermazione dell'insussistenza della servitù, do- vendosi procedere all'accertamento del prospettato acquisto della stessa per usucapione o per dicatio ad patriam, ha successivamente omesso qualsiasi pronuncia al riguardo, e non ha comunque tenuto conto dell'incidenza della servitù ai fini della liquidazione del danno derivante dall'occupazione illegit- tima del fondo, con la conseguenza che, anche sotto tale profilo, i ricorrenti non hanno alcun interesse ad impugnare la sentenza non definitiva.

12. Per analoghi motivi, va dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso proposto dal Comune, da esaminarsi prioritariamente rispetto alle al- tre censure proposte dalle parti, avendo lo stesso ad oggetto la mancata am- missione della prova testimoniale dedotta a sostegno della domanda ricon- venzionale di accertamento della servitù proposta in primo grado e riproposta in appello.

La mancanza di qualsiasi statuizione in ordine alla predetta domanda, non menzionata in alcun modo nella sentenza definitiva, nonostante la preci- sazione contenuta in quella non definitiva, è rimasta infatti incensurata in questa sede, essendosi il Comune limitato a dolersi dell'immotivato rigetto delle istanze istruttorie formulate ai fini della prova della servitù, richiamando la precedente ordinanza che le aveva prese in esame, senza far valere il vizio 8 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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13. In ordine logico, vanno quindi esaminati il secondo ed il terzo motivo del ricorso proposto dai proprietari, aventi ad oggetto l'omesso esame della questione concernente la decorrenza della prescrizione e la riconducibilità della stessa alla data di rilascio del fondo occupato, anziché a quella in cui ebbe inizio l'occupazione.

Si osserva al riguardo che la sentenza impugnata non ha affatto omesso di pronunciare in ordine al primo motivo di appello incidentale, con cui i ri- correnti avevano individuato la data di rilascio del fondo occupato come dies a quo della prescrizione, facendo valere l'illegittimità originaria dell'occupa- zione, non sorretta da una dichiarazione di pubblica utilità, e la conseguente natura permanente dell'illecito, cessato soltanto a seguito della restituzione dell'immobile.

La Corte d'appello ha infatti riconosciuto espressamente la na- tura permanente dell'illecito, osservando che, in quanto derivante dall'impos- sibilità di godere dell'immobile ritraendone i frutti, il danno aveva cominciato a prodursi dal momento in cui aveva avuto inizio l'occupazione senza titolo e si era protratto fino al momento della restituzione del fondo; precisato peral- tro che il termine di prescrizione applicabile era quello quinquennale di cui all'art. 2947, primo comma, cod. civ., ha affermato che, proprio in virtù del carattere permanente dell'illecito, destinato a rinnovarsi continuamente fino al momento di cessazione dell'occupazione, il termine doveva considerarsi decorrente di giorno in giorno.

13.1. Tale affermazione si pone perfettamente in linea con l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'occupazione ille- gittima costituisce una condotta antigiuridica configurabile come illecito a ca- rattere permanente, che si protrae nel tempo, a partire dall'iniziale appren- sione del bene, e determina un pregiudizio destinato a rinnovarsi continua- mente, in relazione alla privazione del godimento ed alla perdita dei frutti dell'immobile, con la conseguenza che il diritto del proprietario al risarcimento sorge in ogni momento, in relazione al danno già verificatosi, e nello stesso momento comincia a decorrere il relativo termine di prescrizione quinquen- 9 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 5157/2016 Numero sezionale 4849/2021 Numero di raccolta generale 6867/2022 Data pubblicazione 02/03/2022 nale, la cui maturazione impedisce il riconoscimento del diritto in questione per il periodo anteriore al quinquennio che precede la proposizione della do- manda, a meno che il danneggiato non abbia nel frattempo compiuto validi atti interruttivi (cfr. Cass., Sez.

I, 30/09/2021, n. 26592; 7/03/2011, n. 5381; 29/10/2008, n. 25983).

Non può condividersi, in contrario, il richiamo della difesa dei ricorrenti al principio, enunciato da questa Corte in riferimento all'ipotesi in cui l'immobile occupato sia stato irreversibile trasformato per effetto della realizzazione dell'opera pubblica, secondo cui, ai fini della decorrenza del termine di pre- scrizione dell'azione risarcitoria, non è sufficiente la mera consapevolezza di aver subito un'occupazione e/o una manipolazione senza titolo dell'immobile, ma occorre che il danneggiato si trovi nella possibilità di apprezzare la gravità delle conseguenze lesive per il suo diritto dominicale anche con riferimento alla loro rilevanza giuridica (cfr. Cass., Sez.

I, 17/04/2014, n. 8965).

Com'è noto, tale principio trae origine dal richiamo all'orientamento della Corte EDU che ha affermato la contrarietà dell'istituto dell'espropriazione indiretta allo art. 1 del [OSCURATO:PERSONA] addizionale alla CEDU (cfr. per tutte, sent. 30/05/ 2000, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; [OSCURATO:DATA_NASCITA], Carbonara e Ventura), in tal modo aprendo la strada al successivo revirement di questa Corte che ha escluso la possibilità di ricollegare alla trasformazione irreversibile del fondo, anche se preceduta dalla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, l'acquisto della proprietà dell'immobile da parte dell'Amministrazione e l'insorgenza del diritto al risarcimento, ravvisando in tale fattispecie, non diversamente da quanto accadeva precedentemente in caso di mancanza della predetta dichia- razione, un illecito a carattere permanente, destinato a cessare soltanto per effetto della restituzione dell'immobile, della stipulazione di un accordo tran- sattivo, del compimento dell'usucapione in favore dell'occupante o della ri- nuncia del proprietario al suo diritto, implicita nella richiesta di risarcimento dei danni per equivalente (cfr. Cass., Sez.

Un., 19/01/2015, n. 735; Cass., Sez.

I, 29/09/2017, n. 22929; Cass., Sez.

II, 14/01/2013, n. 705).

Il principio invocato dai ricorrenti trova la sua giustificazione nelle incertezze insorte, già in epoca anteriore al segnalato mutamento giurisprudenziale, relativamente alla decorrenza del termine di prescrizione dell'azione risarcitoria per il danno 10 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 5157/2016 Numero sezionale 4849/2021 Numero di raccolta generale 6867/2022 Data pubblicazione 02/03/2022 derivante dalla perdita della proprietà, a causa della difficoltà d'individuare in concreto il momento in cui il fondo avesse perso i suoi caratteri originari e subìto quella trasformazione idonea ad imprimergli la nuova destinazione pubblicistica; era stato proprio questo, d'altronde, uno degl'inconvenienti dell'istituto dell'espropriazione indiretta stigmatizzati dalla Corte EDU, la quale aveva evidenziato la menomazione che ne conseguiva per un'efficace tutela del proprietario, il cui diritto restava esposto, per effetto della qualifi- cazione della fattispecie come illecito istantaneo ad effetti permanenti, al de- corso del termine quinquennale di cui all'art. 2947, primo comma, cod. civ., decorrente dalla data della trasformazione irreversibile.

Tali incertezze sono peraltro venute meno per effetto del nuovo orientamento giurisprudenziale, che, affermando l'inidoneità della trasformazione a determinare la perdita del diritto di proprietà, ricollega l'insorgenza del diritto al risarcimento all'abban- dono del bene conseguente alla proposizione della domanda di riconosci- mento dell'equivalente pecuniario, in tal modo escludendo in radice la possi- bilità della decorrenza del termine di prescrizione; in ogni caso, esse non sono riferibili alla diversa ipotesi in cui, come nella specie, l'azione risarcitoria abbia ad oggetto il danno derivante non già dalla perdita della proprietà, ma dalla privazione del godimento e dalla mancata percezione dei frutti del fondo, trat- tandosi di un pregiudizio che si verifica per effetto non già della trasforma- zione, ma dell'apprensione del fondo da parte dell'Amministrazione, si rinnova di momento in momento, dalla data dell'immissione in possesso fino a quella della cessazione dell'occupazione, ed è immediatamente e perfettamente per- cepibile da parte del proprietario, nella sua dimensione sia economica che giuridica, con la conseguente possibilità di attivarsi tempestivamente per la tutela dei propri diritti.

Non merita pertanto censura la sentenza impugnata, nella parte in cui, rilevato che l'occupazione del fondo si era protratta dal 17 luglio 1972 al 7 febbraio 2007, ha escluso la possibilità di ancorare il termine di prescrizione alla data di rilascio del fondo o a quella di notificazione dell'atto di citazione, affermandone la decorrenza de die in diem, e dichiarando quindi prescritto il diritto al risarcimento per il periodo anteriore al quinquennio che aveva pre- ceduto la proposizione della domanda. 11 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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14. E' poi inammissibile il quarto motivo del ricorso proposto dagli Za- netta e dalla Fanchini, concernente l'efficacia interruttiva delle lettere da loro inviate al Comune negli anni anteriori al quinquennio precedente alla notifi- cazione dell'atto di citazione.

L'esclusione della predetta efficacia trova conforto nel consolidato orien- tamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ai fini dell'idoneità di un atto ad interrompere la prescrizione, è necessario che lo stesso sia posto in essere in forma scritta e contenga, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, in modo tale da manifestare inequivocabilmente la volontà dell'autore di far valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il destinatario.

La valutazione in ordine alla sussistenza dei tali requi- siti costituisce un giudizio di fatto, rimesso al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità esclusivamente per vizio di motivazione (cfr. Cass., Sez.

II, 31/05/2021, n. 15140; Cass., Sez. lav., 21/11/2018, n. 30125; Cass., Sez.

III, 18/09/2007, n. 19359).

Tale apprezzamento nella specie non può ritenersi validamente censu- rato, essendosi i ricorrenti limitati ad insistere sulla non necessarietà dell'uso di formule solenni o dell'osservanza di particolari adempimenti, non richiesti in alcun modo dalla sentenza impugnata, senza indicare le lacune argomen- tative o le carenze logiche del ragionamento seguito dalla Corte d'appello, in tal modo dimostrando di voler sollecitare, attraverso l'apparente deduzione dei vizi di violazione di legge e difetto di motivazione, una nuova valutazione dei fatti, non consentita a questa Corte, alla quale non spetta il compito di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di controllare la cor- rettezza giuridica delle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, non- ché la coerenza logico-formale delle stesse, nei limiti in cui le relative ano- malie sono ancora deducibili con il ricorso per cassazione, a seguito della riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5 cit. ad opera dell'art. 54, comma primo, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifi- cazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (cfr. Cass., Sez.

I, 13/01/ 2020, n. 331; Cass., Sez.

II, 29/10/2018, n. 27415; Cass., Sez.

V, 4/08/ 2017, n. 19547). 12 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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15. Sono invece infondati il quinto motivo del ricorso dei proprietari ed il secondo del ricorso del Comune, da esaminarsi congiuntamente, in quanto aventi entrambi ad oggetto la stima del fondo occupato.

E' infatti pacifico tra le parti che la destinazione concretamente attribuita dal Comune al fondo occupato, utilizzato come parcheggio a pagamento, cor- risponde a quella prevista dallo strumento urbanistico vigente, nell'ambito del quale lo stesso è incluso in una zona destinata a viabilità, in tal modo risul- tando assoggettato ad un vincolo che preclude qualsiasi forma di sfrutta- mento del suolo riconducibile alla nozione tecnica di edificazione, quale estrin- secazione dello jus aedificandi connesso con il diritto di proprietà ovvero con l'edilizia privata esprimibile dal proprietario dell'area; non risulta d'altronde dedotto che tale vincolo sia stato imposto a titolo particolare, in funzione della localizzazione lenticolare di un'opera pubblica, anziché in via generale, quale riflesso della ripartizione del territorio comunale in zone omogenee, prevista dal piano regolatore generale in funzione dello sviluppo urbanistico dell'area, sicché non può condividersi la sentenza impugnata, nella parte in cui ha fatto propria la valutazione compiuta dal c.t.u., che aveva attribuito al vincolo na- tura espropriativa, in contrasto con un principio più volte ribadito da questa Corte in tema di liquidazione sia dell'indennità di espropriazione che del risar- cimento del danno per occupazione illegittima (cfr. Cass., Sez.

I, 7/07/2011, n. 15007; 6/11/2008, n. 26615; 5/04/2006, n. 7892).

Tale erroneo apprez- zamento, pur avendo indotto il c.t.u. ad escludere la possibilità di tenere conto del vincolo nella determinazione del valore del fondo, è rimasto peraltro privo di conseguenze, proprio in virtù del rilievo conferito alla destinazione di fatto del fondo, corrispondente alla sua classificazione urbanistica, anziché ad astratte potenzialità edificatorie, nella specie d'altronde, per quanto risulta, neppure allegate.

In quest'ottica, nessuna concreta contraddizione è riscon- trabile tra l'assoggettamento del fondo al vincolo d'inedificabilità e il risalto allo stesso conferito ai fini della determinazione del valore di mercato dell'im- mobile: se è vero, infatti, che ai fini dell'accertamento dell'edificabilità di un fondo occorre attribuire un ruolo primario alle possibilità legali di edificazione collegate alla classificazione prevista dallo strumento urbanistico, configuran- dosi la c.d. edificabilità di fatto come un criterio meramente suppletivo e com- 13 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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I, 6/03/2019, n. 6527; 19/07/2018, n. 19295; Cass., Sez.

VI, 1/02/ 2019, n. 3168).

15.1. Quanto poi ai criteri adottati per la determinazione del valore del fondo, non è condivisibile la tesi sostenuta dalla difesa del Comune, secondo cui il riferimento al reddito derivante dalla destinazione a parcheggio doveva ritenersi precluso dal giudicato formatosi in ordine all'osservazione del Giu- dice di primo grado, secondo cui le somme incassate dal Comune nel periodo di occupazione non potevano considerarsi indicative di analoghe potenzialità reddituali da parte di soggetti privati: tale rilievo aveva costituito infatti og- getto di specifica impugnazione da parte dei proprietari, i quali, nel contestare i criteri seguiti dal Tribunale, con il secondo motivo di appello incidentale, avevano insistito sulla redditività dell'area, collegata alla sua destinazione ur- banistica, ponendo ancora una volta in risalto gl'introiti percepiti dal Comune mediante l'installazione di parcometri.

Inammissibili risultano invece le cen- sure sollevate dalla difesa dei proprietari in ordine all'individuazione della data di riferimento della stima dell'immobile e alla natura del parcheggio da pren- dere in considerazione ai fini della determinazione della redditività, trattan- dosi di questioni che implicano indagini di fatto, non menzionate nella sen- tenza impugnata e quindi non proponibili in questa sede, non essendo stato precisato in quale fase ed in quale atto del giudizio di merito le stesse siano state sollevate (cfr. Cass., Sez.

VI, 13/12/2019, n. 32804; Cass., Sez.

II, 24/01/2019, n. 2038; 9/08/2018, n. 20694).

16. E' altresì infondato il terzo motivo del ricorso proposto dal Comune, concernente il criterio utilizzato per la liquidazione del risarcimento.

In proposito, la Corte d'appello ha richiamato a titolo meramente orien- 14 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Un., 20/07/2021, n. 20691).

Nel prescegliere il metodo di cui all'art. 50 cit., la Corte d'appello ha peraltro spiegato chiaramente le ragioni per cui lo riteneva più adeguato alle caratteristiche concrete della fattispecie, evidenziando l'a- busività dell'occupazione, assimilabile a quella posta in essere da un privato, e l'equivalenza del ristoro al canone annuo ritraibile dallo sfruttamento del fondo.

Tale ragionamento trova conforto nell'orientamento della giurispru- denza di legittimità in tema di occupazione sine titulo, secondo cui la perdita della disponibilità di un immobile consente di ritenere sussistente, in base ad una presunzione juris tantum fondata sulla natura normalmente fruttifera del bene, un danno connesso alla impossibilità di trarne tutte le utilità, giustifi- cando quindi, in assenza di uno specifico criterio di legge, la liquidazione in via equitativa del pregiudizio derivante dallo spossessamento; a tal fine, è stata ritenuta applicabile tanto la disciplina dettata per l'occupazione tempo- ranea quanto quella prevista dall'art. 1591 cod. civ., che costituisce espres- sione di un principio generale applicabile a tutte le ipotesi di utilizzazione del bene oltre la scadenza del termine finale previsto dal contratto con cui sia stato concesso in godimento, non escludendosi neppure la possibilità di far ricorso al criterio degl'interessi legali, a condizione che la quantificazione del danno non risulti manifestamente incongrua in relazione alle caratteristiche del caso concreto (cfr. Cass., Sez.

II, 22/11/2019, n. 30549; Cass., Sez.

I, 20/11/2018, n. 29990). 15 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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17. E' invece fondato il sesto motivo del ricorso proposto dai proprietari, avente ad oggetto il mancato riconoscimento della rivalutazione monetaria e degl'interessi legali sulla somma liquidata a titolo di risarcimento.

Non può infatti condividersi la sentenza impugnata, nella parte in cui ha escluso la necessità di un'apposita statuizione al riguardo, rilevando che gli appellati non ne avevano fatto richiesta, né avevano impugnato la sentenza di primo grado, nella parte in cui nulla aveva disposto in ordine a tali voci di danno, implicitamente negandone il riconoscimento.

Gl'interessi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno da fatto illecito hanno fondamento e natura differenti da quelli moratori, regolati dall'art. 1224 cod. civ., essendo volti a compensare il pregiudizio subìto dal creditore per il ritardo nel conse- guimento dell'equivalente pecuniario del danno subito, del quale costituiscono quindi una necessaria componente, al pari di quella rappresentata dalla somma attribuita a titolo di rivalutazione monetaria; quest'ultima non costi- tuisce a sua volta il risarcimento di un danno maggiore e distinto, ma soltanto una diversa espressione monetaria del danno medesimo, che, per rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, deve risultare ade- guata al mutato valore del denaro nel momento in cui viene emanata la pro- nuncia giudiziale.

Nella domanda di risarcimento del danno per fatto illecito deve pertanto ritenersi implicitamente inclusa anche la richiesta di riconosci- mento delle predette voci, quali componenti indispensabili del risarcimento, che il giudice di merito deve attribuire anche se non espressamente richieste, pure in grado di appello, senza incorrere per ciò solo in ultrapetizione (cfr. Cass., Sez.

III, 4/11/2020, n. 24468; 16/12/2014, n. 26374; Cass., Sez.

I, 17/09/2015, n. 18243).

18. La sentenza impugnata va pertanto cassata, nei limiti segnati dal motivo accolto, e, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con il riconoscimento in favore dei proprietari della rivaluta- zione monetaria sulla somma liquidata a titolo di risarcimento, da calcolarsi secondo gl'indici Istat fino alla data della decisione, nonché degl'interessi le- gali sulla medesima somma rivalutata anno per anno, con decorrenza dalla data di cessazione dell'occupazione. 16 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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19. Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza, e si liqui- dano come dal dispositivo, mentre quelle del giudizio di legittimità vanno compensate integralmente tra le parti, in considerazione dell'accoglimento soltanto parziale del ricorso proposto dagli Zanetta e dalla Fanchini.

P.Q.M. riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso proposto dal Comune di Domodossola e i primi cinque motivi del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], Luigi e Andrea e [OSCURATO:PERSONA], accoglie il sesto motivo del medesimo ricorso, cassa la sentenza im- pugnata, e, decidendo nel merito, condanna il Comune di Domodossola al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA], Luigi e Andrea e [OSCURATO:PERSONA] della rivalutazione monetaria sulla somma di Euro 39.314,27, da calcolarsi secondo gl'indici Istat fino alla data della decisione, e degl'interessi legali sulla mede- sima somma rivalutata anno per anno, con decorrenza dal 7 febbraio 2007.

Condanna il Comune di Domodossola al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA]- rio, Luigi e Andrea e [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di appello, che liquida in Euro 8.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Compensa integralmente le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sui ricorsi riuniti iscritti al n. 5157/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Cos- seria, n. 2, presso lo studio del Dott. [OSCURATO:PERSONA]; – ricorrente e controricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Valsavaranche, n. 46, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; – ricorrenti e controricorrenti – e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]; – intimato – avverso le sentenze della Corte d'appello di Torino n. 885/14, depositata il 13 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 5157/2016 Numero sezionale 4849/2021 Numero di raccolta generale 6867/2022 Data pubblicazione 02/03/2022 maggio 2014, e n. 1426/15, depositata il 20 luglio 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 novembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Dario, Luigi e [OSCURATO:PERSONA], proprietari di un'area della superficie di 342,82 mq. sita in Domodossola, e riportata in Catasto al foglio 33, parti- celle 6/b, 7/b, 8/b e 10/b, convennero in giudizio il Comune di Domodossola, per sentirlo condannare al risarcimento dei danni cagionati dall'occupazione di fatto del suolo, non seguita dall'espropriazione. Premesso che l'occupazione, avvenuta il 1° luglio 1972, era stata seguita dalla destinazione dell'area a parcheggio pubblico a pagamento, gli attori esposero che con sentenza del 18 novembre 2006, n. 129, il Tribunale di Verbania, Sezione distaccata di Domodossola, aveva condannato il Comune al rilascio del fondo, avvenuto il 7 febbraio 2007. Si costituì il Comune, ed eccepì la prescrizione del credito azionato, so- stenendo inoltre che l'area era soggetta ad una servitù di uso pubblico, costi- tuitasi per usucapione, uso ab immemorabili o dicatio ad patriam; chiese per- tanto il rigetto della domanda, ed in via riconvenzionale l'accertamento della servitù, con la condanna degli attori alla rimozione delle barriere apposte alla area. 1.1. Con sentenza del 30 novembre 2012, il Tribunale di Verbania accolse la domanda principale e rigettò la domanda riconvenzionale, ritenendo che l'accertamento della servitù di uso pubblico fosse precluso dal giudicato for- matosi in ordine al rilascio dell'area, condannando il Comune al pagamento della somma di Euro 280.000,00, a titolo di risarcimento del danno per il periodo compreso tra il 7 giugno 1989 ed il 7 febbraio 2007, e dichiarando prescritto il diritto al risarcimento per il periodo anteriore. 2. Sulle impugnazioni proposte da entrambe le parti, la Corte d'appello di Torino, con sentenza non definitiva del 13 maggio 2014, ha rigettato l'ecce- zione di giudicato sollevata dagli attori in ordine all'insussistenza di una ser- vitù di uso pubblico. 2 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 5157/2016 Numero sezionale 4849/2021 Numero di raccolta generale 6867/2022 Premesso che nella sentenza n. 126 del 2006 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva ritenuto pacifica la destinazione dell'area a parcheggio, dando atto della mancata allegazione di un titolo a sostegno di tale uso e reputando irri- levante la sussistenza della servitù, in quanto non implicante l'autorizzazione ad utilizzare il bene sine titulo, la Corte ha evidenziato la contraddittorietà di tali affermazioni, rilevando che il titolo era costituito proprio dalla servitù co- stituitasi per usucapione o dicatio ad patriam, idonea ad impedire la destina- zione del bene ad usi incompatibili, e concludendo che l'unica statuizione comprensibile della sentenza consisteva nella condanna del Comune alla re- stituzione dell'area, mentre l'esistenza della servitù era rimasta indetermi- nata. 2.1. Con sentenza definitiva del 20 luglio 2015, la Corte d'appello ha poi accolto parzialmente gli altri motivi di gravame, condannando il Comune al pagamento della somma di Euro 39.314,27 in favore di Dario e [OSCURATO:PERSONA], nonché di [OSCURATO:PERSONA], Silvio ed [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]. Premesso che la prescrizione del diritto al risarcimento aveva cominciato a decorrere fin dalla data dell'occupazione, e ritenuto applicabile il termine quinquennale di cui all'art. 2947, primo comma, cod. civ., in quanto il danno consisteva nell'impossibilità di godere dell'immobile ritraendone i frutti, la Corte ha escluso l'efficacia interruttiva delle lettere ripetutamente inviate da- gli attori al Comune, osservando che dalle stesse non emergeva in alcun mo- do una costituzione in mora di quest'ultimo; rilevato infatti che le stesse non contenevano una richiesta precisa o un'intimazione di pagamento, ha affer- mato che il primo atto interruttivo coincideva con la notificazione dell'atto di citazione, avvenuta il 19 marzo 2010, ed ha pertanto concluso che il diritto al risarcimento risultava prescritto per il periodo anteriore al 19 marzo 2005. Nel merito, rilevato che il c.t.u. nominato nel corso del giudizio di appello aveva stimato il valore complessivo dell'area occupata in Euro 206.900,00, sulla base della destinazione a parcheggio e del canone di parcheggio dovuto per otto posti auto, ha ritenuto che il valore di utilizzo dell'immobile dovesse essere parametrato a quello di un parcheggio di massimo utilizzo, costituito da dieci posti auto, ed ha pertanto aumentato ad Euro 249.900,00 il valore 3 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 5157/2016 Numero sezionale 4849/2021 Numero di raccolta generale 6867/2022 Data pubblicazione 02/03/2022 stimato dal c.t.u. Ha affermato inoltre che il risarcimento doveva essere li- quidato in base al criterio previsto dall'art. 50, comma primo, del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, che, in quanto fondato sul riferimento al canone annuo ritraibile dallo sfruttamento del fondo, risultava il più adeguato al caso con- creto, caratterizzato da un'occupazione abusiva trentennale da parte di un soggetto che avrebbe dovuto attenersi a canoni di legalità. Ha ritenuto infon- date le critiche mosse dalle parti all'operato del c.t.u., osservando che l'ine- sistenza di un mercato a concorrenza perfetta, per una delle particelle rimasta interclusa, costituiva il risultato del trentennale abuso commesso dal Co- mune, mentre altre particelle, oltre ad essere insuscettibili di autonoma uti- lizzazione, per le loro dimensioni, risultavano sottoposte a rilevanti vincoli pubblicistici. La Corte ha infine escluso la necessità di statuire in ordine agl'interessi ed alla rivalutazione monetaria, rilevando che gli appellati non li avevano ri- chiesti, avendo costantemente qualificato la somma dovuta come indennità, che la sentenza di primo grado non aveva disposto nulla, e che in proposito non era stato proposto appello incidentale. 3. Avverso le predette sentenze hanno proposto ricorso per cassazione Dario, Luigi e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per sei motivi, illustrati an- che con memoria. Il Comune ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso per cassazione avverso la sentenza definitiva, per tre motivi, al quale gli Zanetta e la Fanchini hanno resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]- netta non ha svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente va disposta, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., la riunione dei due ricorsi, proposti separatamente, ma aventi ad oggetto l'im- pugnazione di sentenze emesse nel medesimo giudizio. 2. Con il primo motivo d'impugnazione, gli Zanetta e la Fanchini denun- ciano la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 2909 cod. civ. e dell'art. 111, sesto comma, Cost., nonché il difetto di motivazione, censurando la sen- tenza non definitiva per aver escluso l'avvenuta formazione del giudicato in ordine all'esistenza della servitù di uso pubblico, senza considerare che, nel 4 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 5157/2016 Numero sezionale 4849/2021 Numero di raccolta generale 6867/2022 condannare il Comune al rilascio dell'area, la sentenza n. 129 del 2006 aveva Data pubblicazione 02/03/2022 risolto espressamente la questione concernente l'esistenza di pesi sull'area occupata, avendo rilevato la mancanza di un titolo che legittimasse la desti- nazione impressa all'immobile. 3. Con il secondo motivo, gli Zanetta e la Fanchini deducono la nullità della sentenza definitiva per violazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4 e 156 cod. proc. civ. e dell'art. 111, sesto comma, Cost., nonché per difetto e/o apparenza della motivazione, rilevando che la Corte d'appello ha omesso di esaminare il motivo dell'appello incidentale con cui era stata fatta valere la decorrenza della prescrizione dal rilascio dell'area occupata. 4. Con il terzo motivo, gli Zanetta e la Fanchini lamentano la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 2934, 2935 e 2947, primo comma, cod. proc. civ. e dell'art. 1 del [OSCURATO:PERSONA] addizionale alla CEDU, assumendo che la prescrizione del diritto al risarcimento avrebbe dovuto essere fatta de- correre dal rilascio dell'area occupata, per effetto della quale era cessata la permanenza della condotta illecita. Premesso che, alla luce dell'acclarato con- trasto tra l'istituto dell'occupazione appropriativa ed i principi sanciti dalla CEDU, l'occupazione senza titolo di un immobile da parte della [OSCURATO:PERSONA]- ministrazione non è più configurabile come un illecito istantaneo ad effetti permanenti, ma come un illecito a carattere permanente, destinato a cessare soltanto per effetto della restituzione o di un accordo transattivo o della pro- posizione della domanda di risarcimento, incompatibile con la conservazione del diritto dominicale da parte del proprietario, affermano che il termine di prescrizione del diritto al risarcimento dev'essere ancorato a quest'ultima data, non essendo sufficiente, ai fini della sua decorrenza, la mera consape- volezza dell'illegittimità dell'occupazione, ma occorrendo che il danneggiato si trovi nella possibilità di apprezzarne le conseguenze lesive. Sostengono che tale principio, enunciato in riferimento alla domanda di riconoscimento del controvalore dell'immobile, dev'essere esteso anche al risarcimento del danno derivante dal mancato godimento, non potendosi anticipare la decorrenza della prescrizione ad un momento in cui il danno non è effettivamente perce- pibile e riconoscibile da parte del proprietario. 5. Con il quarto motivo, gli Zanetta e la Fanchini denunciano la violazione 5 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 5157/2016 Numero sezionale 4849/2021 Numero di raccolta generale 6867/2022 e/o la falsa applicazione degli artt. 2934, 2935, 2943, 2944 e 2945 cod. civ., Data pubblicazione 02/03/2022 nonché dell'art. 111, sesto comma, Cost., per difetto di motivazione, censu- rando la sentenza definitiva per aver escluso l'efficacia interruttiva delle let- tere da loro inviate al Comune ed al riscontro fornito da quest'ultimo, senza con- siderare che a tal fine sono sufficienti l'indicazione del soggetto obbligato ed una richiesta di pagamento, mentre non sono richieste forme particolari o l'impiego di formule solenni, né l'indicazione dell'ammontare del credito o di specifiche modalità di esecuzione. 6. Con il quinto motivo, gli Zanetta e la Fanchini deducono la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 32 e 50 del d.P.R. n. 327 del 2001, nonché dell'art. 111, sesto comma, Cost., per difetto di motivazione, censurando la sentenza definitiva nella parte in cui, ai fini della liquidazione del danno, ha aderito alla stima compiuta dal c.t.u., il quale aveva tenuto conto degli effetti del vincolo preordinato all'esproprio ed aveva accertato il valore del fondo in riferimento alla data di ultimazione dei lavori da parte del Comune, anziché a quella dell'immissione dello stesso nel possesso dell'immobile a seguito dell'e- spropriazione. Aggiungono che il valore commerciale del fondo avrebbe do- vuto essere determinato considerando il reddito derivante dalla destinazione a parcheggio privato a pagamento, trattandosi di un'utilizzazione compatibile con la classificazione prevista dal piano regolatore, e non richiedente l'esecu- zione di opere edilizie. 7. Con il sesto motivo, gli Zanetta e la Fanchini lamentano la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 2043 e 2056 cod. civ., nonché dell'art. 111, sesto comma, Cost. per difetto di motivazione, censurando la sentenza impugnata per aver negato il riconoscimento degl'interessi compensativi e della rivalutazione monetaria, senza tener conto della natura risarcitoria della obbligazione, configurabile come debito di valore, rispetto al quale gl'interessi e la rivalutazione svolgono una funzione reintegrativa del danno derivante dal ritardo nel pagamento, e possono quindi essere riconosciuti anche in man- canza di una specifica richiesta di parte. 8. Con il primo motivo del suo ricorso, il Comune denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2967 cod. civ. e dell'art. 244 cod. proc. civ., 6 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 5157/2016 Numero sezionale 4849/2021 Numero di raccolta generale 6867/2022 censurando la sentenza non definitiva per aver confermato immotivatamente Data pubblicazione 02/03/2022 una precedente ordinanza che aveva ritenuto inammissibili, in quanto gene- riche, le prove testimoniali dedotte in primo grado e riproposte in appello ai fini dell'accertamento della servitù di uso pubblico, senza valutarne il conte- nuto in relazione alla documentazione richiamata nei relativi capitoli. Ag- giunge che, nel rilevare la mancata produzione di una planimetria dei luoghi, l'ordinanza non aveva tenuto conto dell'avvenuto deposito di una copia dell'e- stratto cartografico del piano regolatore generale, che rappresentava l'area in questione e quella circostante. 9. Con il secondo motivo, il Comune deduce la violazione e la falsa appli- cazione dell'art. 32, comma primo, del d.P.R. n. 327 del 2001 e dell'art. 2909 cod. civ., osservando che, nel fare propria la stima del fondo compiuta dal c.t.u., la sentenza definitiva ha ritenuto per un verso irrilevante la destina- zione dell'area a viabilità, in quanto conforme alla naturale destinazione dello immobile, valorizzandola per altro verso proprio ai fini dell'individuazione del valore di mercato. Premesso che il vincolo preordinato all'esproprio non può incidere in alcun modo sul valore del bene da tenere in conto ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione, rileva che la sentenza impu- gnata non ha preso in considerazione le caratteristiche intrinseche dell'area, ma all'uso concreto cui era stato adibito, in tal modo attribuendole un valore superiore a quello effettivo. Aggiunge che il criterio utilizzato per la liquida- zione, che fa riferimento alla destinazione dell'area a parcheggio, si pone in contrasto con il giudicato interno formatosi per effetto della mancata impu- gnazione della sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva ritenuto irri- levanti gl'introiti derivanti dalla gestione del parcheggio. 10. Con il terzo motivo, il Comune lamenta la violazione e la falsa appli- cazione degli artt. 43 e 50 del d.P.R. n. 327 del 2001, censurando la sentenza definitiva per aver liquidato il risarcimento in base al canone annuo ritraibile dallo sfruttamento del fondo, anziché agl'interessi legali sul valore di mercato del bene. Premesso infatti che le diverse modalità di calcolo previste dalle predette disposizioni sono correlate alla differente natura dell'obbligazione, avente carattere indennitario nel caso dell'occupazione legittima, e risarcito- rio nel caso di occupazione illegittima, sostiene che il secondo criterio risul- 7 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 5157/2016 Numero sezionale 4849/2021 Numero di raccolta generale 6867/2022 Data pubblicazione 02/03/2022 tava più aderente alla fattispecie in esame, caratterizzata dall'illiceità dell'oc- cupazione. 11. Il primo motivo del ricorso proposto dai proprietari è inammissibile, per difetto d'interesse. [OSCURATO:PERSONA] e la Fanchini non possono infatti ritenersi soccombenti in or- dine alla questione riguardante l'intervenuta formazione del giudicato sull'e- sistenza della servitù pubblica, sollevata in primo grado dal Comune e dallo stesso riproposta con il terzo motivo di gravame, avendo la Corte d'appello escluso, con la sentenza non definitiva, la possibilità di desumere con certezza dalla sentenza di condanna al rilascio dell'area occupata, precedentemente pronunciata dal Tribunale di Verbania e divenuta definitiva, un accertamento in ordine all'esistenza della servitù, idoneo a precludere la riproposizione della questione nel presente giudizio. La stessa Corte d'appello, peraltro, pur aven- do espressamente precisato, in quella sede, che il rigetto dell'eccezione di giudicato non comportava l'affermazione dell'insussistenza della servitù, do- vendosi procedere all'accertamento del prospettato acquisto della stessa per usucapione o per dicatio ad patriam, ha successivamente omesso qualsiasi pronuncia al riguardo, e non ha comunque tenuto conto dell'incidenza della servitù ai fini della liquidazione del danno derivante dall'occupazione illegit- tima del fondo, con la conseguenza che, anche sotto tale profilo, i ricorrenti non hanno alcun interesse ad impugnare la sentenza non definitiva. 12. Per analoghi motivi, va dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso proposto dal Comune, da esaminarsi prioritariamente rispetto alle al- tre censure proposte dalle parti, avendo lo stesso ad oggetto la mancata am- missione della prova testimoniale dedotta a sostegno della domanda ricon- venzionale di accertamento della servitù proposta in primo grado e riproposta in appello. La mancanza di qualsiasi statuizione in ordine alla predetta domanda, non menzionata in alcun modo nella sentenza definitiva, nonostante la preci- sazione contenuta in quella non definitiva, è rimasta infatti incensurata in questa sede, essendosi il Comune limitato a dolersi dell'immotivato rigetto delle istanze istruttorie formulate ai fini della prova della servitù, richiamando la precedente ordinanza che le aveva prese in esame, senza far valere il vizio 8 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 5157/2016 Numero sezionale 4849/2021 Numero di raccolta generale 6867/2022 Data pubblicazione 02/03/2022 di omessa pronuncia in ordine alla domanda cui erano strumentali, con la conseguenza che, rispetto al mancato accoglimento delle stesse, non è con- figurabile un autonomo interesse all'impugnazione. 13. In ordine logico, vanno quindi esaminati il secondo ed il terzo motivo del ricorso proposto dai proprietari, aventi ad oggetto l'omesso esame della questione concernente la decorrenza della prescrizione e la riconducibilità della stessa alla data di rilascio del fondo occupato, anziché a quella in cui ebbe inizio l'occupazione. Si osserva al riguardo che la sentenza impugnata non ha affatto omesso di pronunciare in ordine al primo motivo di appello incidentale, con cui i ri- correnti avevano individuato la data di rilascio del fondo occupato come dies a quo della prescrizione, facendo valere l'illegittimità originaria dell'occupa- zione, non sorretta da una dichiarazione di pubblica utilità, e la conseguente natura permanente dell'illecito, cessato soltanto a seguito della restituzione dell'immobile. La Corte d'appello ha infatti riconosciuto espressamente la na- tura permanente dell'illecito, osservando che, in quanto derivante dall'impos- sibilità di godere dell'immobile ritraendone i frutti, il danno aveva cominciato a prodursi dal momento in cui aveva avuto inizio l'occupazione senza titolo e si era protratto fino al momento della restituzione del fondo; precisato peral- tro che il termine di prescrizione applicabile era quello quinquennale di cui all'art. 2947, primo comma, cod. civ., ha affermato che, proprio in virtù del carattere permanente dell'illecito, destinato a rinnovarsi continuamente fino al momento di cessazione dell'occupazione, il termine doveva considerarsi decorrente di giorno in giorno. 13.1. Tale affermazione si pone perfettamente in linea con l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'occupazione ille- gittima costituisce una condotta antigiuridica configurabile come illecito a ca- rattere permanente, che si protrae nel tempo, a partire dall'iniziale appren- sione del bene, e determina un pregiudizio destinato a rinnovarsi continua- mente, in relazione alla privazione del godimento ed alla perdita dei frutti dell'immobile, con la conseguenza che il diritto del proprietario al risarcimento sorge in ogni momento, in relazione al danno già verificatosi, e nello stesso momento comincia a decorrere il relativo termine di prescrizione quinquen- 9 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 5157/2016 Numero sezionale 4849/2021 Numero di raccolta generale 6867/2022 Data pubblicazione 02/03/2022 nale, la cui maturazione impedisce il riconoscimento del diritto in questione per il periodo anteriore al quinquennio che precede la proposizione della do- manda, a meno che il danneggiato non abbia nel frattempo compiuto validi atti interruttivi (cfr. Cass., Sez. I, 30/09/2021, n. 26592; 7/03/2011, n. 5381; 29/10/2008, n. 25983). Non può condividersi, in contrario, il richiamo della difesa dei ricorrenti al principio, enunciato da questa Corte in riferimento all'ipotesi in cui l'immobile occupato sia stato irreversibile trasformato per effetto della realizzazione dell'opera pubblica, secondo cui, ai fini della decorrenza del termine di pre- scrizione dell'azione risarcitoria, non è sufficiente la mera consapevolezza di aver subito un'occupazione e/o una manipolazione senza titolo dell'immobile, ma occorre che il danneggiato si trovi nella possibilità di apprezzare la gravità delle conseguenze lesive per il suo diritto dominicale anche con riferimento alla loro rilevanza giuridica (cfr. Cass., Sez. I, 17/04/2014, n. 8965). Com'è noto, tale principio trae origine dal richiamo all'orientamento della Corte EDU che ha affermato la contrarietà dell'istituto dell'espropriazione indiretta allo art. 1 del [OSCURATO:PERSONA] addizionale alla CEDU (cfr. per tutte, sent. 30/05/ 2000, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; [OSCURATO:DATA_NASCITA], Carbonara e Ventura), in tal modo aprendo la strada al successivo revirement di questa Corte che ha escluso la possibilità di ricollegare alla trasformazione irreversibile del fondo, anche se preceduta dalla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, l'acquisto della proprietà dell'immobile da parte dell'Amministrazione e l'insorgenza del diritto al risarcimento, ravvisando in tale fattispecie, non diversamente da quanto accadeva precedentemente in caso di mancanza della predetta dichia- razione, un illecito a carattere permanente, destinato a cessare soltanto per effetto della restituzione dell'immobile, della stipulazione di un accordo tran- sattivo, del compimento dell'usucapione in favore dell'occupante o della ri- nuncia del proprietario al suo diritto, implicita nella richiesta di risarcimento dei danni per equivalente (cfr. Cass., Sez. Un., 19/01/2015, n. 735; Cass., Sez. I, 29/09/2017, n. 22929; Cass., Sez. II, 14/01/2013, n. 705). Il principio invocato dai ricorrenti trova la sua giustificazione nelle incertezze insorte, già in epoca anteriore al segnalato mutamento giurisprudenziale, relativamente alla decorrenza del termine di prescrizione dell'azione risarcitoria per il danno 10 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 5157/2016 Numero sezionale 4849/2021 Numero di raccolta generale 6867/2022 Data pubblicazione 02/03/2022 derivante dalla perdita della proprietà, a causa della difficoltà d'individuare in concreto il momento in cui il fondo avesse perso i suoi caratteri originari e subìto quella trasformazione idonea ad imprimergli la nuova destinazione pubblicistica; era stato proprio questo, d'altronde, uno degl'inconvenienti dell'istituto dell'espropriazione indiretta stigmatizzati dalla Corte EDU, la quale aveva evidenziato la menomazione che ne conseguiva per un'efficace tutela del proprietario, il cui diritto restava esposto, per effetto della qualifi- cazione della fattispecie come illecito istantaneo ad effetti permanenti, al de- corso del termine quinquennale di cui all'art. 2947, primo comma, cod. civ., decorrente dalla data della trasformazione irreversibile. Tali incertezze sono peraltro venute meno per effetto del nuovo orientamento giurisprudenziale, che, affermando l'inidoneità della trasformazione a determinare la perdita del diritto di proprietà, ricollega l'insorgenza del diritto al risarcimento all'abban- dono del bene conseguente alla proposizione della domanda di riconosci- mento dell'equivalente pecuniario, in tal modo escludendo in radice la possi- bilità della decorrenza del termine di prescrizione; in ogni caso, esse non sono riferibili alla diversa ipotesi in cui, come nella specie, l'azione risarcitoria abbia ad oggetto il danno derivante non già dalla perdita della proprietà, ma dalla privazione del godimento e dalla mancata percezione dei frutti del fondo, trat- tandosi di un pregiudizio che si verifica per effetto non già della trasforma- zione, ma dell'apprensione del fondo da parte dell'Amministrazione, si rinnova di momento in momento, dalla data dell'immissione in possesso fino a quella della cessazione dell'occupazione, ed è immediatamente e perfettamente per- cepibile da parte del proprietario, nella sua dimensione sia economica che giuridica, con la conseguente possibilità di attivarsi tempestivamente per la tutela dei propri diritti. Non merita pertanto censura la sentenza impugnata, nella parte in cui, rilevato che l'occupazione del fondo si era protratta dal 17 luglio 1972 al 7 febbraio 2007, ha escluso la possibilità di ancorare il termine di prescrizione alla data di rilascio del fondo o a quella di notificazione dell'atto di citazione, affermandone la decorrenza de die in diem, e dichiarando quindi prescritto il diritto al risarcimento per il periodo anteriore al quinquennio che aveva pre- ceduto la proposizione della domanda. 11 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 5157/2016 Numero sezionale 4849/2021 Numero di raccolta generale 6867/2022 Data pubblicazione 02/03/2022 14. E' poi inammissibile il quarto motivo del ricorso proposto dagli Za- netta e dalla Fanchini, concernente l'efficacia interruttiva delle lettere da loro inviate al Comune negli anni anteriori al quinquennio precedente alla notifi- cazione dell'atto di citazione. L'esclusione della predetta efficacia trova conforto nel consolidato orien- tamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ai fini dell'idoneità di un atto ad interrompere la prescrizione, è necessario che lo stesso sia posto in essere in forma scritta e contenga, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, in modo tale da manifestare inequivocabilmente la volontà dell'autore di far valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il destinatario. La valutazione in ordine alla sussistenza dei tali requi- siti costituisce un giudizio di fatto, rimesso al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità esclusivamente per vizio di motivazione (cfr. Cass., Sez. II, 31/05/2021, n. 15140; Cass., Sez. lav., 21/11/2018, n. 30125; Cass., Sez. III, 18/09/2007, n. 19359). Tale apprezzamento nella specie non può ritenersi validamente censu- rato, essendosi i ricorrenti limitati ad insistere sulla non necessarietà dell'uso di formule solenni o dell'osservanza di particolari adempimenti, non richiesti in alcun modo dalla sentenza impugnata, senza indicare le lacune argomen- tative o le carenze logiche del ragionamento seguito dalla Corte d'appello, in tal modo dimostrando di voler sollecitare, attraverso l'apparente deduzione dei vizi di violazione di legge e difetto di motivazione, una nuova valutazione dei fatti, non consentita a questa Corte, alla quale non spetta il compito di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di controllare la cor- rettezza giuridica delle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, non- ché la coerenza logico-formale delle stesse, nei limiti in cui le relative ano- malie sono ancora deducibili con il ricorso per cassazione, a seguito della riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5 cit. ad opera dell'art. 54, comma primo, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifi- cazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (cfr. Cass., Sez. I, 13/01/ 2020, n. 331; Cass., Sez. II, 29/10/2018, n. 27415; Cass., Sez. V, 4/08/ 2017, n. 19547). 12 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 5157/2016 Numero sezionale 4849/2021 Numero di raccolta generale 6867/2022 Data pubblicazione 02/03/2022 15. Sono invece infondati il quinto motivo del ricorso dei proprietari ed il secondo del ricorso del Comune, da esaminarsi congiuntamente, in quanto aventi entrambi ad oggetto la stima del fondo occupato. E' infatti pacifico tra le parti che la destinazione concretamente attribuita dal Comune al fondo occupato, utilizzato come parcheggio a pagamento, cor- risponde a quella prevista dallo strumento urbanistico vigente, nell'ambito del quale lo stesso è incluso in una zona destinata a viabilità, in tal modo risul- tando assoggettato ad un vincolo che preclude qualsiasi forma di sfrutta- mento del suolo riconducibile alla nozione tecnica di edificazione, quale estrin- secazione dello jus aedificandi connesso con il diritto di proprietà ovvero con l'edilizia privata esprimibile dal proprietario dell'area; non risulta d'altronde dedotto che tale vincolo sia stato imposto a titolo particolare, in funzione della localizzazione lenticolare di un'opera pubblica, anziché in via generale, quale riflesso della ripartizione del territorio comunale in zone omogenee, prevista dal piano regolatore generale in funzione dello sviluppo urbanistico dell'area, sicché non può condividersi la sentenza impugnata, nella parte in cui ha fatto propria la valutazione compiuta dal c.t.u., che aveva attribuito al vincolo na- tura espropriativa, in contrasto con un principio più volte ribadito da questa Corte in tema di liquidazione sia dell'indennità di espropriazione che del risar- cimento del danno per occupazione illegittima (cfr. Cass., Sez. I, 7/07/2011, n. 15007; 6/11/2008, n. 26615; 5/04/2006, n. 7892). Tale erroneo apprez- zamento, pur avendo indotto il c.t.u. ad escludere la possibilità di tenere conto del vincolo nella determinazione del valore del fondo, è rimasto peraltro privo di conseguenze, proprio in virtù del rilievo conferito alla destinazione di fatto del fondo, corrispondente alla sua classificazione urbanistica, anziché ad astratte potenzialità edificatorie, nella specie d'altronde, per quanto risulta, neppure allegate. In quest'ottica, nessuna concreta contraddizione è riscon- trabile tra l'assoggettamento del fondo al vincolo d'inedificabilità e il risalto allo stesso conferito ai fini della determinazione del valore di mercato dell'im- mobile: se è vero, infatti, che ai fini dell'accertamento dell'edificabilità di un fondo occorre attribuire un ruolo primario alle possibilità legali di edificazione collegate alla classificazione prevista dallo strumento urbanistico, configuran- dosi la c.d. edificabilità di fatto come un criterio meramente suppletivo e com- 13 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 5157/2016 Numero sezionale 4849/2021 Numero di raccolta generale 6867/2022 Data pubblicazione 02/03/2022 plementare, utilizzabile in assenza di strumenti urbanistici o ai fini della de- terminazione del concreto valore del suolo, è anche vero, però, che nulla im- pedisce di conferire rilievo, anche nella stima di aree non edificabili, ad even- tuali forme di sfruttamento diverse da quella agricola (ad esempio, parcheggi, depositi, attività sportive e ricreative etc.), purché compatibili con le previ- sioni urbanistiche, ove le stesse, pur senza raggiungere il livello dell'edifica- torietà, consentano di pervenire all'individuazione di un valore di mercato conforme alle effettive possibilità di utilizzazione dell'immobile (cfr. Cass., Sez. I, 6/03/2019, n. 6527; 19/07/2018, n. 19295; Cass., Sez. VI, 1/02/ 2019, n. 3168). 15.1. Quanto poi ai criteri adottati per la determinazione del valore del fondo, non è condivisibile la tesi sostenuta dalla difesa del Comune, secondo cui il riferimento al reddito derivante dalla destinazione a parcheggio doveva ritenersi precluso dal giudicato formatosi in ordine all'osservazione del Giu- dice di primo grado, secondo cui le somme incassate dal Comune nel periodo di occupazione non potevano considerarsi indicative di analoghe potenzialità reddituali da parte di soggetti privati: tale rilievo aveva costituito infatti og- getto di specifica impugnazione da parte dei proprietari, i quali, nel contestare i criteri seguiti dal Tribunale, con il secondo motivo di appello incidentale, avevano insistito sulla redditività dell'area, collegata alla sua destinazione ur- banistica, ponendo ancora una volta in risalto gl'introiti percepiti dal Comune mediante l'installazione di parcometri. Inammissibili risultano invece le cen- sure sollevate dalla difesa dei proprietari in ordine all'individuazione della data di riferimento della stima dell'immobile e alla natura del parcheggio da pren- dere in considerazione ai fini della determinazione della redditività, trattan- dosi di questioni che implicano indagini di fatto, non menzionate nella sen- tenza impugnata e quindi non proponibili in questa sede, non essendo stato precisato in quale fase ed in quale atto del giudizio di merito le stesse siano state sollevate (cfr. Cass., Sez. VI, 13/12/2019, n. 32804; Cass., Sez. II, 24/01/2019, n. 2038; 9/08/2018, n. 20694). 16. E' altresì infondato il terzo motivo del ricorso proposto dal Comune, concernente il criterio utilizzato per la liquidazione del risarcimento. In proposito, la Corte d'appello ha richiamato a titolo meramente orien- 14 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 5157/2016 Numero sezionale 4849/2021 Numero di raccolta generale 6867/2022 tativo i criteri previsti dagli artt. 43, comma sesto, lett. b) (all'epoca già di-Data pubblicazione 02/03/2022 chiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 293 del 2010 della Corte costituzionale, e sostituito dall'art. 42-bis, introdotto dall'art. 34 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111) e 50 del d.P.R. n. 327 del 2001, ritenendoli «i più prossimi alla con- siderazione della situazione data», non riconducibile, a stretto rigore, a nes- suna delle due fattispecie contemplate dalle norme indicate: in quanto carat- terizzate rispettivamente dalla sopravvenienza di un provvedimento di acqui- sizione sanante e dalla preesistenza di un provvedimento autorizzatorio, que- ste ultime risultano infatti idonee a determinare entrambe l'insorgenza a ca- rico dell'Amministrazione di un'obbligazione indennitaria, in luogo di quella risarcitoria derivante da un'occupazione di mero fatto (cfr. Cass., Sez. Un., 20/07/2021, n. 20691). Nel prescegliere il metodo di cui all'art. 50 cit., la Corte d'appello ha peraltro spiegato chiaramente le ragioni per cui lo riteneva più adeguato alle caratteristiche concrete della fattispecie, evidenziando l'a- busività dell'occupazione, assimilabile a quella posta in essere da un privato, e l'equivalenza del ristoro al canone annuo ritraibile dallo sfruttamento del fondo. Tale ragionamento trova conforto nell'orientamento della giurispru- denza di legittimità in tema di occupazione sine titulo, secondo cui la perdita della disponibilità di un immobile consente di ritenere sussistente, in base ad una presunzione juris tantum fondata sulla natura normalmente fruttifera del bene, un danno connesso alla impossibilità di trarne tutte le utilità, giustifi- cando quindi, in assenza di uno specifico criterio di legge, la liquidazione in via equitativa del pregiudizio derivante dallo spossessamento; a tal fine, è stata ritenuta applicabile tanto la disciplina dettata per l'occupazione tempo- ranea quanto quella prevista dall'art. 1591 cod. civ., che costituisce espres- sione di un principio generale applicabile a tutte le ipotesi di utilizzazione del bene oltre la scadenza del termine finale previsto dal contratto con cui sia stato concesso in godimento, non escludendosi neppure la possibilità di far ricorso al criterio degl'interessi legali, a condizione che la quantificazione del danno non risulti manifestamente incongrua in relazione alle caratteristiche del caso concreto (cfr. Cass., Sez. II, 22/11/2019, n. 30549; Cass., Sez. I, 20/11/2018, n. 29990). 15 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 5157/2016 Numero sezionale 4849/2021 Numero di raccolta generale 6867/2022 Data pubblicazione 02/03/2022 17. E' invece fondato il sesto motivo del ricorso proposto dai proprietari, avente ad oggetto il mancato riconoscimento della rivalutazione monetaria e degl'interessi legali sulla somma liquidata a titolo di risarcimento. Non può infatti condividersi la sentenza impugnata, nella parte in cui ha escluso la necessità di un'apposita statuizione al riguardo, rilevando che gli appellati non ne avevano fatto richiesta, né avevano impugnato la sentenza di primo grado, nella parte in cui nulla aveva disposto in ordine a tali voci di danno, implicitamente negandone il riconoscimento. Gl'interessi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno da fatto illecito hanno fondamento e natura differenti da quelli moratori, regolati dall'art. 1224 cod. civ., essendo volti a compensare il pregiudizio subìto dal creditore per il ritardo nel conse- guimento dell'equivalente pecuniario del danno subito, del quale costituiscono quindi una necessaria componente, al pari di quella rappresentata dalla somma attribuita a titolo di rivalutazione monetaria; quest'ultima non costi- tuisce a sua volta il risarcimento di un danno maggiore e distinto, ma soltanto una diversa espressione monetaria del danno medesimo, che, per rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, deve risultare ade- guata al mutato valore del denaro nel momento in cui viene emanata la pro- nuncia giudiziale. Nella domanda di risarcimento del danno per fatto illecito deve pertanto ritenersi implicitamente inclusa anche la richiesta di riconosci- mento delle predette voci, quali componenti indispensabili del risarcimento, che il giudice di merito deve attribuire anche se non espressamente richieste, pure in grado di appello, senza incorrere per ciò solo in ultrapetizione (cfr. Cass., Sez. III, 4/11/2020, n. 24468; 16/12/2014, n. 26374; Cass., Sez. I, 17/09/2015, n. 18243). 18. La sentenza impugnata va pertanto cassata, nei limiti segnati dal motivo accolto, e, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con il riconoscimento in favore dei proprietari della rivaluta- zione monetaria sulla somma liquidata a titolo di risarcimento, da calcolarsi secondo gl'indici Istat fino alla data della decisione, nonché degl'interessi le- gali sulla medesima somma rivalutata anno per anno, con decorrenza dalla data di cessazione dell'occupazione. 16 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 5157/2016 Numero sezionale 4849/2021 Numero di raccolta generale 6867/2022 Data pubblicazione 02/03/2022 19. Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza, e si liqui- dano come dal dispositivo, mentre quelle del giudizio di legittimità vanno compensate integralmente tra le parti, in considerazione dell'accoglimento soltanto parziale del ricorso proposto dagli Zanetta e dalla Fanchini. P.Q.M. riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso proposto dal Comune di Domodossola e i primi cinque motivi del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], Luigi e Andrea e [OSCURATO:PERSONA], accoglie il sesto motivo del medesimo ricorso, cassa la sentenza im- pugnata, e, decidendo nel merito, condanna il Comune di Domodossola al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA], Luigi e Andrea e [OSCURATO:PERSONA] della rivalutazione monetaria sulla somma di Euro 39.314,27, da calcolarsi secondo gl'indici Istat fino alla data della decisione, e degl'interessi legali sulla mede- sima somma rivalutata anno per anno, con decorrenza dal 7 febbraio 2007. Condanna il Comune di Domodossola al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA]- rio, Luigi e Andrea e [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di appello, che liquida in Euro 8.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Compensa integralmente le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali p
Sentenza Cassazione n. 06867/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris