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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 23623/2023

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Consigliere ha pronunciato ORDINANZA sul ricorso 31088/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliatomediante in cancelleria della Corte di Cassazione; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] C.,[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 3034/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, pubblicata il 7 settembre 2020;Rilevatoche: 31088 /20 20 Il Tribunale di Nola, con sentenza del 7 ottobre 2015, condannava [OSCURATO:PERSONA] a risarcire il [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. nella misura di euro 23.281, oltre a rivalutazione ed interessi, nonché a spese di lite. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello principale e il fallimento appello incidentale.

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 7 settembre 2020, ha rigettato entrambi i gravami compensando le spese.

Ha presentato ricorso, sulla base di un unico motivo, MassimoOranges; non si è difesa controparte.

Considerato che:

1. L’unico motivo del ricorso denuncia, in riferimento all’articolo 370, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1199-1218- 1223-2697-2709-2710-2729 c.c., 115 c.p.c.e 3 - 6 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633 per avere il giudice d’appello riconosciuto alla controparte del ricorrente una “danno emergente” di euro 7862,40, in difetto di “reale e rituale” prova.

La corte territoriale si sarebbe avvalsa, per ritenere provata la debenza, solo di una “pro-forma” di fattura, non sostenendola con altra dimostrazione, come, per esempio, una prova testimoniale.

D’altronde, non apporterebbe elemento favorevole neppure una fattura di acconto prodotta da controparte, in carenza di sua esplicita quietanza.

2. Il ricorso è palesemente inammissibile per violazione dell’articolo 366, primo comma, n.3 c.p.c., norma che imponela presenza nel ricorso della “esposizione sommaria dei fatti della causa”, e che è appunto presidiata espressamente dalla inammissibilità nel suo incipit.

Invero, in quello che il ricorso definisce “Fatto”, viene offerta una ricostruzione dei fatti processuali estremamente scarna, che non consente neppure di conoscere in che cosa sarebbe consistita la responsabilità professionale da cui sarebbe derivata la domanda attorea, proposta in primo grado, di condanna al risarcimento di danni, né è possibile percepire quali siano state le argomentazioni di difesa dell’allora convenuto [OSCURATO:PERSONA].

Della sentenza di primo grado si riporta soltanto l’affermazione radicalmente insufficiente che, “seguendo un iter (il)logico-argomentativo, opinabile e tutt’altro che condivisibile, … accoglieva la domanda attorea”.

Per quanto concerne poi il contenuto dell’atto d’appello che l’attuale ricorrente proponeva, nulla è reso noto, in quanto detto gravame viene descritto esclusivamente nella generica frase seguente: “gravame essenzialmente basato sull’opinabilità del provvedimento del Giudice di prime cure nella parte in cuiha ritenuto sussistente la responsabilità professionale dell’Oranges, così come la comminatoria risarcitoria infertagli”.

È ben noto che il ricorso non può essere sostenuto, per raggiungere la necessaria autosufficienza, dal contenuto di altri atti processuali, tra cui la stessa sentenza impugnata; l’articolo 366, infatti, impone inequivocamente della sussistenza dei requisiti ivi previsti come parte costitutiva del ricorso stesso.

Considerata anche la recente sentenza della Corte di Strasburgo, Sez. 1, 28 ottobre 2021 n. 55064, Succi e altri c.

Italia (la quale peraltro, in relazione all’articolo 6 CEDU, non ha in effetti censurato il principio di autosufficienza del ricorso, bensì ha riconosciuto che tale autonomia “mira a semplificare l’attività della Corte di cassazione e a garantire al tempo stesso la certezza (sècuritè) giuridica e la buona amministrazione della giustizia” –così si esprime al § 75; e cfr. pure § 78-79 -; al riguardo v.

Cass. sez. 3, ord. 4 marzo 2022 n. 7186 e S.U. ord. 18 marzo 2022 n. 8950), è il caso di ricordare che il requisito configurato dall’articolo 366, primo comma, n.3 c.p.c. per il ricorso costituisce, secondo una classica definizione, un requisito di contenuto-forma, in quanto è diretto a garantire al giudice di legittimità una chiara e integrale cognizione del fatto sostanziale da cui è sorta la controversia e altresì del fatto processuale, senza che occorra attingere ad altre fonti o ad altri atti, rendendo così realmente autosufficiente/autonomo il ricorso (v.

S.U. 18 maggio 2006 n. 11653, e sulla sua linea, ex plurimis, Cass. sez. 3, 8 luglio 2014 n. 15478, Cass. sez. 6-3, 2 agosto 2016 n. 16103, Cass. sez. 2, 24 aprile 2018 n. 10072 e Cass. sez. 6-3, ord. 28 maggio 2018 n. 13312; e cfr. pure S.U. 17 luglio 2009 n. 16628, S.U. 11 aprile 2012 n. 5698, S.U. ord. 24 febbraio 2014 n. 4324 e S.U. 22 maggio 2014 n. 11308).

Il ricorso, pertanto, attraverso l’autosufficienza non viene “protetto” mediante uno strumento di formalismo, bensì viene conformato in modo inequivoco e funzionale, così da rendere completamente comprensibile il suo contenuto; e da ciò deriva, per agevole logica, che l’assenza di tale requisito appunto di forma/contenuto depriva il ricorso della sua ontologica conformazione di strumento di denuncia al giudice di legittimità di quanto è avvenuto e di quel che costituirebbe violazione conseguente di legge, così impedendogli di veicolare il suo obiettivo per arrestarlo invece nella negativa figura della inammissibilità.

3. Il ricorso, in conclusione, è inammissibile, assorbito ogni altro profilo; non vi è luogo a pronuncia sulle spese non essendosene difesa la controparte.

Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e non luogo a provvedere sulle spese processuali.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente , dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Consigliere ha pronunciato ORDINANZA sul ricorso 31088/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliatomediante in cancelleria della Corte di Cassazione; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] C.,[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 3034/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, pubblicata il 7 settembre 2020;Rilevatoche: 31088 /20 20 Il Tribunale di Nola, con sentenza del 7 ottobre 2015, condannava [OSCURATO:PERSONA] a risarcire il [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. nella misura di euro 23.281, oltre a rivalutazione ed interessi, nonché a spese di lite. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello principale e il fallimento appello incidentale. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 7 settembre 2020, ha rigettato entrambi i gravami compensando le spese. Ha presentato ricorso, sulla base di un unico motivo, MassimoOranges; non si è difesa controparte. Considerato che: 1. L’unico motivo del ricorso denuncia, in riferimento all’articolo 370, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1199-1218- 1223-2697-2709-2710-2729 c.c., 115 c.p.c.e 3 - 6 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633 per avere il giudice d’appello riconosciuto alla controparte del ricorrente una “danno emergente” di euro 7862,40, in difetto di “reale e rituale” prova. La corte territoriale si sarebbe avvalsa, per ritenere provata la debenza, solo di una “pro-forma” di fattura, non sostenendola con altra dimostrazione, come, per esempio, una prova testimoniale. D’altronde, non apporterebbe elemento favorevole neppure una fattura di acconto prodotta da controparte, in carenza di sua esplicita quietanza. 2. Il ricorso è palesemente inammissibile per violazione dell’articolo 366, primo comma, n.3 c.p.c., norma che imponela presenza nel ricorso della “esposizione sommaria dei fatti della causa”, e che è appunto presidiata espressamente dalla inammissibilità nel suo incipit. Invero, in quello che il ricorso definisce “Fatto”, viene offerta una ricostruzione dei fatti processuali estremamente scarna, che non consente neppure di conoscere in che cosa sarebbe consistita la responsabilità professionale da cui sarebbe derivata la domanda attorea, proposta in primo grado, di condanna al risarcimento di danni, né è possibile percepire quali siano state le argomentazioni di difesa dell’allora convenuto [OSCURATO:PERSONA]. Della sentenza di primo grado si riporta soltanto l’affermazione radicalmente insufficiente che, “seguendo un iter (il)logico-argomentativo, opinabile e tutt’altro che condivisibile, … accoglieva la domanda attorea”. Per quanto concerne poi il contenuto dell’atto d’appello che l’attuale ricorrente proponeva, nulla è reso noto, in quanto detto gravame viene descritto esclusivamente nella generica frase seguente: “gravame essenzialmente basato sull’opinabilità del provvedimento del Giudice di prime cure nella parte in cuiha ritenuto sussistente la responsabilità professionale dell’Oranges, così come la comminatoria risarcitoria infertagli”. È ben noto che il ricorso non può essere sostenuto, per raggiungere la necessaria autosufficienza, dal contenuto di altri atti processuali, tra cui la stessa sentenza impugnata; l’articolo 366, infatti, impone inequivocamente della sussistenza dei requisiti ivi previsti come parte costitutiva del ricorso stesso. Considerata anche la recente sentenza della Corte di Strasburgo, Sez. 1, 28 ottobre 2021 n. 55064, Succi e altri c. Italia (la quale peraltro, in relazione all’articolo 6 CEDU, non ha in effetti censurato il principio di autosufficienza del ricorso, bensì ha riconosciuto che tale autonomia “mira a semplificare l’attività della Corte di cassazione e a garantire al tempo stesso la certezza (sècuritè) giuridica e la buona amministrazione della giustizia” –così si esprime al § 75; e cfr. pure § 78-79 -; al riguardo v. Cass. sez. 3, ord. 4 marzo 2022 n. 7186 e S.U. ord. 18 marzo 2022 n. 8950), è il caso di ricordare che il requisito configurato dall’articolo 366, primo comma, n.3 c.p.c. per il ricorso costituisce, secondo una classica definizione, un requisito di contenuto-forma, in quanto è diretto a garantire al giudice di legittimità una chiara e integrale cognizione del fatto sostanziale da cui è sorta la controversia e altresì del fatto processuale, senza che occorra attingere ad altre fonti o ad altri atti, rendendo così realmente autosufficiente/autonomo il ricorso (v. S.U. 18 maggio 2006 n. 11653, e sulla sua linea, ex plurimis, Cass. sez. 3, 8 luglio 2014 n. 15478, Cass. sez. 6-3, 2 agosto 2016 n. 16103, Cass. sez. 2, 24 aprile 2018 n. 10072 e Cass. sez. 6-3, ord. 28 maggio 2018 n. 13312; e cfr. pure S.U. 17 luglio 2009 n. 16628, S.U. 11 aprile 2012 n. 5698, S.U. ord. 24 febbraio 2014 n. 4324 e S.U. 22 maggio 2014 n. 11308). Il ricorso, pertanto, attraverso l’autosufficienza non viene “protetto” mediante uno strumento di formalismo, bensì viene conformato in modo inequivoco e funzionale, così da rendere completamente comprensibile il suo contenuto; e da ciò deriva, per agevole logica, che l’assenza di tale requisito appunto di forma/contenuto depriva il ricorso della sua ontologica conformazione di strumento di denuncia al giudice di legittimità di quanto è avvenuto e di quel che costituirebbe violazione conseguente di legge, così impedendogli di veicolare il suo obiettivo per arrestarlo invece nella negativa figura della inammissibilità. 3. Il ricorso, in conclusione, è inammissibile, assorbito ogni altro profilo; non vi è luogo a pronuncia sulle spese non essendosene difesa la controparte. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e non luogo a provvedere sulle spese processuali. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente , dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il
Sentenza Cassazione n. 23623/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris