CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18553/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 85) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui la Corte territoriale ha confermato la pronuncia del primo giudice di penale responsabilità in relazione ai reati di cui all'imputazione, è manifestamente infondato. Contrariamente a quanto dedotto, la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo per il reato sub b), che soddisfa appieno l'obbligo motivazionale per quanto concerne l'accertamento di responsabilità nei confronti del ricorrente. La Corte territoriale ha congruamente spiegato le ragioni per cui è giunta a ritenere sussistente la responsabilità dell'imputato, sottolineando come l'essersi l'imputato introdotto nella cascina in presenza dei proprietari senza 2 Ì A1 , i 7 tt,4 1 1 preventivamente suonare alla porta chiaro intento di introdursi furtivamente i all'interno dell'abitazione. Tale condotta è causalmente idonea al conseguimento dell'obiettivo delittuoso di impossessarsi di denaro o di altri beni di valore della vittima. Quanto al trattamento sanzionatorio, i giudici hanno congruamente spiegato che l'aumento di pena si deve ritenere proporzionato alla gravità dei reati contestati, secondo una ponderata valutazione di merito incensurabile in Cassazione. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 aprile 2