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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 01965/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12151/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. SPONTINI n.11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO CATANIA n. 1126/2019, depositata il 06/12/2019, R.G. n. 663/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto che

1. Il Tribunale di Catania, con la pronuncia n. 619/2016, ha dichiarato l'inefficacia del licenziamento disposto, con effetto dal 31.10.2011, dalla [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], perché intimato senza l'osservanza della procedura prevista per i licenziamenti collettivi, pur ricorrendo i requisiti dimensionali e temporali ex lege n. 223/1991; ha condannato conseguentemente la società a reintegrare il dipendente nel posto di lavoro e a risarcirgli il danno nella misura di una indennità pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre alla regolarizzazione contributiva e previdenziale; ha, inoltre, ritenuto non provato l'espletamento del lavoro straordinario e ha respinto la domanda di corresponsione del residuo TFR avendo la società dimostrato il pagamento di tutto quanto dovuto.

2. La Corte di appello di Catania, con la sentenza n. 1126/2019, in parziale riforma della decisione di primo grado, che confermava nel resto, ha condannato la [OSCURATO:SOCIETA] al risarcimento del danno, in favore di [OSCURATO:PERSONA], mediante pagamento delle retribuzioni globali di fatto dal giorno del licenziamento fino al 2.3.2016 (data dell'esercizio del diritto di opzione), oltre accessori.

3. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA] affidato a due motivi cui ha resistito con controricorso il Catanuto.

Considerato che

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in particolare dell'art. 24 co. 1 legge n. 223/1991, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per avere erroneamente la Corte distrettuale affermato che l'impianto normativo dei licenziamenti collettivi e le relative tutele approntate ai lavoratori si applicassero alle imprese che, nel loro globale complesso, occupassero più di quindici dipendenti, sommando le varie unità locali anche se dislocate territorialmente in più province.

3. Con il secondo motivo si censura il vizio di ultra-petizione, ai sensi dell'art. 112 cpc in relazione all'art. 360 n. 4 cpc, per avere la Corte territoriale attribuito al dipendente un bene non richiesto e, specificamente, la tutela reintegratoria e risarcitoria ex art. 18 legge n. 300/1970 che non trovava corrispondenza né nella causa petendi esposta nel ricorso né nel petitum formulato nelle relative conclusioni dell'atto, ove era stata invocata unicamente la tutela obbligatoria prevista dall'art. 8 legge n. 604/1966.

4. Il primo motivo è infondato.5.

Esso, infatti, pone a fondamento della propria doglianza l'erronea supposizione secondo cui, ai fini dell'adozione o meno della tutela reale, il requisito dimensionale nella procedura di licenziamento collettivo vada valutato con riferimento alle singole articolazioni territoriali e non con riguardo all'azienda nella sua globalità, mettendo dunque sullo stesso piano le tutele 'previste in ambito di licenziamenti collettivi, ai sensi degli artt. 4 e 24

I. 223/1991, e di quelli individuali, ex art. 18

I. n. 300/1970.

6. Le argomentazioni sottese a siffatta tesi muovono dall'assunto in virtù del quale, avendo l'art. 24

I. 223/1991 fatto un rinvio alle disposizioni dell'art. 18 St.

Lav. ai fini della tutela reintegratoria, sia necessaria ed essenziale una totale sovrapposizione delle due fattispecie al fine di evitare di incorrere in una disparita di trattamento tra i lavoratori licenziati secondo la procedura ex

I. 223/1991 ed il singolo lavoratore soggetto a licenziamento individuale.

7. Quanto esposto dal ricorrente non è condivisibile.

8. Invero, in primo luogo secondo un'interpretazione letterale dell'art. 24

I. 223/1991, ai sensi dell'art. 12 prel., emerge la volontà del legislatore di mantenere distinte e separate le due fattispecie, statuendo che "Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi da 2 a 12, e 15-bis e all'articolo 5, commi da 1 a 5, .si applicano alle imprese che occupino più di quindici dipendenti",; in tal senso, l'utilizzato temine "impresa" non è da confondere con il concetto di "unità organizzativa", a cui fa riferimento l'art. 18 St.

Lav.

9. Peraltro, anche secondo una lettura combinata degli artt. 1, 4 e 24 della

I. 223/91 il requisito dimensionale va valutato non con riguardo alle articolazioni territoriali dell'impresa ma alla globalità della stessa.

Infatti, detti articoli, nel definire il loro ambito di applicazione, fanno sempre e solo uso del termine "impresa" e mai di "unità produttiva", per cui, anche da un punto di vista logico-sistematico, appare chiara la volontà del legislatore.

10. Nell'ottica di un'analisi delle diverse disposizioni normative (art. 24 legge n. 223/91 e 18 legge n. 300/1970) va sottolineato come la distinzione tra le due fattispecie sia ben delineata e trovi fondamento in ragione dei diversi interessi tutelati, nonché delle distinte esigenze che le due tipologie di •licenziamento disciplinano.

11. Invero, i licenziamenti collettivi seguono l'obiettivo non solo di tutelare il lavoratore nella sua individualità ma anche di adottare misure atte ad eliminare o ridurre l'impatto sociale del provvedimento intimato al complesso dei lavoratori.

La disciplina prevista nella

I. 223/1991 mira, infatti, alla tutela di un interesse collettivo, o più precisamente alla tutela dell'occupazione, la quale esige, dunque, procedure molto più stringenti rispetto a quelle previste per il recesso individuale.

12. L'intensità dell'impatto sociale del provvedimento espulsivo collettivo assume un rilievo tale da ritenersi, a giusta ragione, meritevole di un'autonoma e peculiare disciplina; difatti, la tutela di interessi collettivi non può essere affidata solamente all'organo giudiziario, come nei licenziamenti individuali, ma presuppone un controllo preventivo del sindacato, necessitando dunque di una verifica delle scelte del datore di lavoro e della legittimità della procedura sia ex ante che ex post.

13. Lo stesso ordinamento europeo ha ravvisato un'esigenza di uniformare le disposizioni in ambito di licenziamenti collettivi tra gli Stati membri, in ragione della pregnanza degli interessi che vengono coinvolti in siffatte procedure nonché al fine di calmierare e di evitare situazioni di crisi sociali derivanti dal numero dei lavoratori interessati dal provvedimento, non ritenendo, di converso, alcuna necessità di provvedere ad un'armonizzazione delle fattispecie relative ai licenziamenti individuali.

14. La stessa giurisprudenza di questa Corte, poi, sin dall'entrata in vigore della

I. 223/1991, ha nel corso del tempo accentuato sempre più la distinzione delle due tipologie di licenziamenti, tracciando una netta linea di demarcazione tra i due istituti tale da negare la possibilità di conversione del licenziamento collettivo in quello individuale ex art. 1424 c.c..

15. Invero, secondo il risalente e costante orientamento di questa Corte, dopo l'entrata in vigore della legge n. 223 del 1991, il licenziamento collettivo costituisce un istituto autonomo, che si distingue radicalmente dal licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, essendo caratterizzato in base alle dimensioni occupazionali dell'impresa (più di quindici dipendenti), al numero dei licenziamenti (almeno 5) e all'arco temporale (120 giorni) entro cui sono effettuati i licenziamenti ed è strettamente collegato al controllo preventivo, sindacale e pubblico, dell'operazione imprenditoriale di ridimensionamento della struttura aziendale.

Nell'ambito di questa disciplina è ultronea ogni indagine circa l'esistenza o meno di un programma di ristrutturazione aziendale e assume rilievo il mancato espletamento dell'iter procedurale delineato dall'art. 4 della legge n. 223 del 1991, che comporta l'inefficacia del licenziamento e l'applicabilità dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, mentre non è proponibile l'ipotesi di una "conversione" del licenziamento collettivo in licenziamento individuale, nemmeno ove si riscontrassero eventuali patologie nella procedura di licenziamento ex artt. 4 e 24

I. 223/1991 (Cass. n. 9045/2000; Cass. n. 5662/1999; 4970/1999; Cass. n. 12658/1998).

16. Pertanto, la comparazione nonché la sovrapposizione dei due istituti argomentata in doglianza è del tutto irragionevole, avendo le due tipologie di licenziamenti finalità ed obiettivi drasticamente opposti e ciò giustifica la diversa previsione del requisito numerico-dimensionale.

17. Il secondo motivo è infondato.

18. La violazione tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c. comporta, ai fini della sua sussistenza, una ultrapetizione da parte della Corte di merito sulle domande postulate dal ricorrente.

19. In particolare, perché sia ravvisabile detto vizio è necessario che Il giudice sostituisca, nella sua analisi, la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio dalle parti (Cass. n. 15925/2007; Cass. n. 13945 /2012; Cass. n. 5153/2019).

20. Nel caso di specie, invece, alla luce di quanto riportato nella gravata sentenza, il giudice ha qualificato la domanda nei termini di una richiesta di reintegra in totale conformità con quanto desumibile nel ricorso introduttivo in sede di giudizio di primo grado.

21. In particolare, questa Corte ha delineato ì compiti del giudice del merito, tra cui si ravvisa anche quello di definire le domande avanzate dalle parti identificando e qualificando giuridicamente i beni della vita destinati a 'formare oggetto del petitum, nonché il complesso degli elementi della fattispecie da cui derivano le pretese dedotte in giudizio.

Il giudice di appello può a sua volta procedere ad una nuova qualificazione giuridica dei suddetti elementi, ma sempre entro i limiti di fatto originariamente prospettati dalla parte e lasciando immutati il petitum e la causa petendi (Cass. n. 11199/2000; Cass. n. 2574/1999; Cass. n. 3782/1997; n. 8924/1995).

22. Nel caso di specie, la Corte distrettuale ha riportato nella penultima pagina della sentenza gravata la domanda proposta in primo grado, secondo cui "il ricorrente in primo grado ha formulato la domanda risarcitoria ex art. 18

1. n. 300/1970, chiedendo tutte le mensilità retributive maturate nel periodo in cui il ricorrente è rimasto disoccupato dal licenziamento e sino alla reiptegra", precisando che il contestuale riferimento alla tutela obbligatoria era da riferirsi alla domanda subordinata di illegittimità del licenziamento per mancanza del giustificato motivo oggettivo qualora fosse stato ritenuto che la società, sebbene sottoposta all'applicazione della legge n. 223/91, non aveva il requisito dimensionale di cui all'art. 18 St. lav.

23. Il testo così riprodotto in sentenza è assai chiaro: il lavoratore sin dal primo grado di giudizio ha sempre mirato, mediante l'introduzione del giudizio, ad una reintegra nel posto dì lavoro (salvo poi esercitare il diritto di opzìone) dì talché la Corte di merito non ha operato alcun stravolgimento della domanda, essendo, invece, la sua decisione totalmente in linea con quanto chiesto dal lavoratore che ha prospettato anche la richiesta di tutela reale.

24. Non sussiste, pertanto, l'asserita violazione del divieto di ultrapetizione ex art. 112 c.p.c..

25. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.

26. Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.

27. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

PQM La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controrícorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12151/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. SPONTINI n.11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO CATANIA n. 1126/2019, depositata il 06/12/2019, R.G. n. 663/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che 1. Il Tribunale di Catania, con la pronuncia n. 619/2016, ha dichiarato l'inefficacia del licenziamento disposto, con effetto dal 31.10.2011, dalla [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], perché intimato senza l'osservanza della procedura prevista per i licenziamenti collettivi, pur ricorrendo i requisiti dimensionali e temporali ex lege n. 223/1991; ha condannato conseguentemente la società a reintegrare il dipendente nel posto di lavoro e a risarcirgli il danno nella misura di una indennità pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre alla regolarizzazione contributiva e previdenziale; ha, inoltre, ritenuto non provato l'espletamento del lavoro straordinario e ha respinto la domanda di corresponsione del residuo TFR avendo la società dimostrato il pagamento di tutto quanto dovuto. 2. La Corte di appello di Catania, con la sentenza n. 1126/2019, in parziale riforma della decisione di primo grado, che confermava nel resto, ha condannato la [OSCURATO:SOCIETA] al risarcimento del danno, in favore di [OSCURATO:PERSONA], mediante pagamento delle retribuzioni globali di fatto dal giorno del licenziamento fino al 2.3.2016 (data dell'esercizio del diritto di opzione), oltre accessori. 3. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA] affidato a due motivi cui ha resistito con controricorso il Catanuto. Considerato che 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in particolare dell'art. 24 co. 1 legge n. 223/1991, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per avere erroneamente la Corte distrettuale affermato che l'impianto normativo dei licenziamenti collettivi e le relative tutele approntate ai lavoratori si applicassero alle imprese che, nel loro globale complesso, occupassero più di quindici dipendenti, sommando le varie unità locali anche se dislocate territorialmente in più province. 3. Con il secondo motivo si censura il vizio di ultra-petizione, ai sensi dell'art. 112 cpc in relazione all'art. 360 n. 4 cpc, per avere la Corte territoriale attribuito al dipendente un bene non richiesto e, specificamente, la tutela reintegratoria e risarcitoria ex art. 18 legge n. 300/1970 che non trovava corrispondenza né nella causa petendi esposta nel ricorso né nel petitum formulato nelle relative conclusioni dell'atto, ove era stata invocata unicamente la tutela obbligatoria prevista dall'art. 8 legge n. 604/1966. 4. Il primo motivo è infondato.5. Esso, infatti, pone a fondamento della propria doglianza l'erronea supposizione secondo cui, ai fini dell'adozione o meno della tutela reale, il requisito dimensionale nella procedura di licenziamento collettivo vada valutato con riferimento alle singole articolazioni territoriali e non con riguardo all'azienda nella sua globalità, mettendo dunque sullo stesso piano le tutele 'previste in ambito di licenziamenti collettivi, ai sensi degli artt. 4 e 24 I. 223/1991, e di quelli individuali, ex art. 18 I. n. 300/1970. 6. Le argomentazioni sottese a siffatta tesi muovono dall'assunto in virtù del quale, avendo l'art. 24 I. 223/1991 fatto un rinvio alle disposizioni dell'art. 18 St. Lav. ai fini della tutela reintegratoria, sia necessaria ed essenziale una totale sovrapposizione delle due fattispecie al fine di evitare di incorrere in una disparita di trattamento tra i lavoratori licenziati secondo la procedura ex I. 223/1991 ed il singolo lavoratore soggetto a licenziamento individuale. 7. Quanto esposto dal ricorrente non è condivisibile. 8. Invero, in primo luogo secondo un'interpretazione letterale dell'art. 24 I. 223/1991, ai sensi dell'art. 12 prel., emerge la volontà del legislatore di mantenere distinte e separate le due fattispecie, statuendo che "Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi da 2 a 12, e 15-bis e all'articolo 5, commi da 1 a 5, .si applicano alle imprese che occupino più di quindici dipendenti",; in tal senso, l'utilizzato temine "impresa" non è da confondere con il concetto di "unità organizzativa", a cui fa riferimento l'art. 18 St. Lav. 9. Peraltro, anche secondo una lettura combinata degli artt. 1, 4 e 24 della I. 223/91 il requisito dimensionale va valutato non con riguardo alle articolazioni territoriali dell'impresa ma alla globalità della stessa. Infatti, detti articoli, nel definire il loro ambito di applicazione, fanno sempre e solo uso del termine "impresa" e mai di "unità produttiva", per cui, anche da un punto di vista logico-sistematico, appare chiara la volontà del legislatore. 10. Nell'ottica di un'analisi delle diverse disposizioni normative (art. 24 legge n. 223/91 e 18 legge n. 300/1970) va sottolineato come la distinzione tra le due fattispecie sia ben delineata e trovi fondamento in ragione dei diversi interessi tutelati, nonché delle distinte esigenze che le due tipologie di •licenziamento disciplinano. 11. Invero, i licenziamenti collettivi seguono l'obiettivo non solo di tutelare il lavoratore nella sua individualità ma anche di adottare misure atte ad eliminare o ridurre l'impatto sociale del provvedimento intimato al complesso dei lavoratori. La disciplina prevista nella I. 223/1991 mira, infatti, alla tutela di un interesse collettivo, o più precisamente alla tutela dell'occupazione, la quale esige, dunque, procedure molto più stringenti rispetto a quelle previste per il recesso individuale. 12. L'intensità dell'impatto sociale del provvedimento espulsivo collettivo assume un rilievo tale da ritenersi, a giusta ragione, meritevole di un'autonoma e peculiare disciplina; difatti, la tutela di interessi collettivi non può essere affidata solamente all'organo giudiziario, come nei licenziamenti individuali, ma presuppone un controllo preventivo del sindacato, necessitando dunque di una verifica delle scelte del datore di lavoro e della legittimità della procedura sia ex ante che ex post. 13. Lo stesso ordinamento europeo ha ravvisato un'esigenza di uniformare le disposizioni in ambito di licenziamenti collettivi tra gli Stati membri, in ragione della pregnanza degli interessi che vengono coinvolti in siffatte procedure nonché al fine di calmierare e di evitare situazioni di crisi sociali derivanti dal numero dei lavoratori interessati dal provvedimento, non ritenendo, di converso, alcuna necessità di provvedere ad un'armonizzazione delle fattispecie relative ai licenziamenti individuali. 14. La stessa giurisprudenza di questa Corte, poi, sin dall'entrata in vigore della I. 223/1991, ha nel corso del tempo accentuato sempre più la distinzione delle due tipologie di licenziamenti, tracciando una netta linea di demarcazione tra i due istituti tale da negare la possibilità di conversione del licenziamento collettivo in quello individuale ex art. 1424 c.c.. 15. Invero, secondo il risalente e costante orientamento di questa Corte, dopo l'entrata in vigore della legge n. 223 del 1991, il licenziamento collettivo costituisce un istituto autonomo, che si distingue radicalmente dal licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, essendo caratterizzato in base alle dimensioni occupazionali dell'impresa (più di quindici dipendenti), al numero dei licenziamenti (almeno 5) e all'arco temporale (120 giorni) entro cui sono effettuati i licenziamenti ed è strettamente collegato al controllo preventivo, sindacale e pubblico, dell'operazione imprenditoriale di ridimensionamento della struttura aziendale. Nell'ambito di questa disciplina è ultronea ogni indagine circa l'esistenza o meno di un programma di ristrutturazione aziendale e assume rilievo il mancato espletamento dell'iter procedurale delineato dall'art. 4 della legge n. 223 del 1991, che comporta l'inefficacia del licenziamento e l'applicabilità dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, mentre non è proponibile l'ipotesi di una "conversione" del licenziamento collettivo in licenziamento individuale, nemmeno ove si riscontrassero eventuali patologie nella procedura di licenziamento ex artt. 4 e 24 I. 223/1991 (Cass. n. 9045/2000; Cass. n. 5662/1999; 4970/1999; Cass. n. 12658/1998). 16. Pertanto, la comparazione nonché la sovrapposizione dei due istituti argomentata in doglianza è del tutto irragionevole, avendo le due tipologie di licenziamenti finalità ed obiettivi drasticamente opposti e ciò giustifica la diversa previsione del requisito numerico-dimensionale. 17. Il secondo motivo è infondato. 18. La violazione tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c. comporta, ai fini della sua sussistenza, una ultrapetizione da parte della Corte di merito sulle domande postulate dal ricorrente. 19. In particolare, perché sia ravvisabile detto vizio è necessario che Il giudice sostituisca, nella sua analisi, la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio dalle parti (Cass. n. 15925/2007; Cass. n. 13945 /2012; Cass. n. 5153/2019). 20. Nel caso di specie, invece, alla luce di quanto riportato nella gravata sentenza, il giudice ha qualificato la domanda nei termini di una richiesta di reintegra in totale conformità con quanto desumibile nel ricorso introduttivo in sede di giudizio di primo grado. 21. In particolare, questa Corte ha delineato ì compiti del giudice del merito, tra cui si ravvisa anche quello di definire le domande avanzate dalle parti identificando e qualificando giuridicamente i beni della vita destinati a 'formare oggetto del petitum, nonché il complesso degli elementi della fattispecie da cui derivano le pretese dedotte in giudizio. Il giudice di appello può a sua volta procedere ad una nuova qualificazione giuridica dei suddetti elementi, ma sempre entro i limiti di fatto originariamente prospettati dalla parte e lasciando immutati il petitum e la causa petendi (Cass. n. 11199/2000; Cass. n. 2574/1999; Cass. n. 3782/1997; n. 8924/1995). 22. Nel caso di specie, la Corte distrettuale ha riportato nella penultima pagina della sentenza gravata la domanda proposta in primo grado, secondo cui "il ricorrente in primo grado ha formulato la domanda risarcitoria ex art. 18 1. n. 300/1970, chiedendo tutte le mensilità retributive maturate nel periodo in cui il ricorrente è rimasto disoccupato dal licenziamento e sino alla reiptegra", precisando che il contestuale riferimento alla tutela obbligatoria era da riferirsi alla domanda subordinata di illegittimità del licenziamento per mancanza del giustificato motivo oggettivo qualora fosse stato ritenuto che la società, sebbene sottoposta all'applicazione della legge n. 223/91, non aveva il requisito dimensionale di cui all'art. 18 St. lav. 23. Il testo così riprodotto in sentenza è assai chiaro: il lavoratore sin dal primo grado di giudizio ha sempre mirato, mediante l'introduzione del giudizio, ad una reintegra nel posto dì lavoro (salvo poi esercitare il diritto di opzìone) dì talché la Corte di merito non ha operato alcun stravolgimento della domanda, essendo, invece, la sua decisione totalmente in linea con quanto chiesto dal lavoratore che ha prospettato anche la richiesta di tutela reale. 24. Non sussiste, pertanto, l'asserita violazione del divieto di ultrapetizione ex art. 112 c.p.c.. 25. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato. 26. Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo. 27. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controrícorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari
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