CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 aprile 2022
Cassazione n. 14705/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • D'ANGELI Rosario [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 19/01/2021 dalla Corte di Appello di Milano visti gli atti, la sentenza ed il ricorso, trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza ex art. 599 cod. proc. pen. del 19/01/2021 la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Gup del Tribunale di Milano emessa il 18/12/2019, nei confronti (anche) di D'[OSCURATO:PERSONA], rideterminava la pena sull'accordo delle parti, confermando nel resto. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il D'Angeli tramite il difensore di fiducia eccependo la violazione di legge (art. 23, comma 1, d.l. 149/2020) per l'omesso riscontro della richiesta di discussione orale, formulata dal difensore di uno dei computati e la trattazione scritta del processo di appello. Con dichiarazione firmata digitalmente, pervenuta li 16/03/2022, il difensore di fiducia del ricorrente e procuratore speciale, ha comunicato la rinuncia al ricorso in oggetto. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all'impugnazione, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende -nella misura di C 3.000,00 - in quanto l'art. 616 cod. proc. pen. non prevede distinzioni tra le ipotesi di inammissibilità previste dall'art. 606, comma terzo, cod. proc. pen. e quelle contemplate dall'art. 591 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 1 aprile 2022 Il Consigliere estensore Il sidente [OSCURATO:PERSONA] ,x) ikk