CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 novembre 2021
Cassazione n. 42924/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2021 del GIP TRIBUNALE di TORINOdate-avviso atte parti; - udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione pena indicata in epigrafe. Denuncia illogicità e carenza di motivazione e solleva questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen. nella parte in cui non consente l'impugnazione personale dell'imputato in Cassazione. 2.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto personalmente dalla parte poiché, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen, come modificato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e í motivi nuovi nel giudizio per cassazione devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione ( S.U. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010). Tale sentenza, con argomentazioni condivise dal Collegio, ha anche esaminato e disatteso il denunciato sospetto di illegittimità costituzionale, riproposto, senza ulteriori argomentazioni in grado di superare le conclusioni alle quali sono pervenute le Sezioni Unite, dall'odierno ricorrente. 3.All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11 novembre 2021 Il Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]