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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 maggio 2025

Cassazione n. 20886/2025

Testo disponibile della fonte

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iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] , avverso la sentenza del 23/09/2024 della Corte d'appello di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsil’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello diCatanzaro ha confermato la condannadi [OSCURATO:PERSONA] per il reato ex art. 377 cod. pen . descritto nella imputazione decisa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] a conclusione di un giudizio abbreviato.

2. Nel ricorso presentato daldifensore di Carusosi chiede l’annullamento del la sentenza.

2.1. Con il primo motivo si deducemanifesta illogicità della motivazione nel ravvisare il reatoex art. 377 cod. pen . trascurando che questo ricorre in relazione a dich iara zioni da rendere alla Autorità giudiziaria o delegata dalla autorità giudiziaria, mentre, nella fattispecie , Caruso sollecitò Petti na to a recarsi dalla Polizia giudiziariache agiva senza alcuna delega del Pubblico ministero e , per altro verso, non ha mai assunto la qualità di testimone, stante la scelta processuale dell’imputato di essere giudicato nelle forme del giudizio abbreviato.

Si evidenzia che il nostro ordinamento non prevede i l reato di false dichiarazionialla Polizia giudiziaria e si osserva che a questa conclusione giunge anche la sentenza dellaCorte costituzionale n. 60 del 1995 nella parte in cui, nel dichiararela illegittimità costituiate dell’art. 513, comma 1, cod. pen. non prevede che, ricorrendone le co ndizi oni, il giudice disponga che sia data lettura del le dichiarazioni rese dall’imputatoalla polizia giudiziaria che n on siano state assunte su delegadel Pubblico ministero.

Si aggiunge che, affinché sia integrato il reato di subornazionedi testimone, occorre che il destinatario dell’offerta illecita prevista dalla disposizione , abbia già assunto la qualità di testimone a seguito di un provvedimentodel giudice che ne ammetta la testimonianza .

Si considera, quindi, che la qualità di testimone si acquisisce ne l momento i n cui giudice autorizza la citazionedella persona quale testimone e viene meno con il termine del processo .

Si osservache quando, come nella fattispecie, si procede con il rito abbreviato è inibita qualsiasi attività istruttoria , compresa la possibilità di citare testimoni , sicché, anche configurando il reato ex art. 377 cod. pen . come r ea to di pericolo nel caso concretonessun pericolo, nemmeno astratto, era configurabile , tanto più che proprio Caruso ha chiesto di procedersi con giudizio abbreviato, così accettando di difendersi sulla base di quanto da Pettinato già dichiarato , sulla scorta diuna conversazione telefonica registrat a sia da Pettinato , sia da C a ruso.

2.2. Con ilsecondo motiv o di ricorso di deduce vizio della motivazione ne l negarela Corte, senza appello del Pubblico ministero, la sospensione condizionale della pena, pur avendo il Tribunale formulato una prognosi favorevole circa l’astenersi di C aruso da futuri reati, e sol o perché l’ imputato ha già due volte beneficiatodella sospensione condizionale del la pen e, ma trascurando che tra i due reati in sededi esecuzione, èstato riconosciuto il vincolo del la continuazione : l’ avere effettuato una valutazione sulla meritevolezza del beneficio, già vagliata dal Tribunale, viola, in assenza di impugnazione da parte del Pubblico ministero, ildivieto di reformatio in peius. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Deve ribadirsi, infatti, che integrail delitto di intralcio alla giustizia ex art.377 cod. pen. la condotta di chi compie pressioni o minacce sulla persona che ha reso dichiarazioni accusatorie in fase di indagini preliminari per indurla alla ritrattazione in detta fase o in prospettiva del successivo dibattimento (Sez. 2, n. 27382 del 08/02/2023, Rv. 284866; Sez. 6, n. 17665 del 17/02/2016, Rv. 266796; Sez. 6, n. 50008 del 20/10/2015, Rv. 266040).

Il delitto di «intralcio alla giustizia», introdottodalla legge 16 marzo 2006, n. 146, ha sostituito la precedente figura di reato della subornazione, prevista dal previgente art. 377 cod. pen., modificandone il nomen juris e punendo , oltre all'ipotesi originaria della promessa o offerta di denaro o altra utilità, comportamenti di violenza o minaccia.

Pertanto, è rimasta inalterata la struttura della fattispecie di reato dipericolo (Sez.

U, n. 37503 del 30/10/2002, Vanone, Rv.222348; Sez. 6, n. 34667 del 05/05/2016, Rv. 267704).

Ne consegue quindi, relativamente anche all'ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 377 cod. pen., che è irrilevante che l'azione realizzi o meno un effettivo condizionamento delle dichiarazioni del destinatario dell'azione aggressiva o intimidatoria, perché la norma intende realizzare una tutela anticipata del bene giuridico dell'amministrazione della giustizia: quel che rileva è che la condotta al momento in cui fu resa siastata potenzialmente idonea, in base ad un giudizio ex ante,a raggiungere il suo scopo Sez. 6, n. 45002 del 06/07/2018, Rv. 274222).

2. Il secondo motivo di ricorso èinfondato.

Il Tribunale non aveva concesso la sospensione condizionale dellapena, tant’è che la mancata concessione ha costituito uno dei motivi di appelloe il ricorso non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata.

La Corte di appello non ha negato la concessione della sospensione condizionale dellapena per la presenza di due precedenti sospensioni , ma perché ─ valutate specificamente le condotte oggetto dell’im p utazioni e la p ersonalit à dell’imputato, desunta dai precedenti penali ─ non ha ravvisato elementi per formulareuna prognosi positiva circa l’astensione da ulteriori reati.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 22/05/2025 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] , avverso la sentenza del 23/09/2024 della Corte d'appello di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsil’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello diCatanzaro ha confermato la condannadi [OSCURATO:PERSONA] per il reato ex art. 377 cod. pen . descritto nella imputazione decisa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] a conclusione di un giudizio abbreviato. 2. Nel ricorso presentato daldifensore di Carusosi chiede l’annullamento del la sentenza. 2.1. Con il primo motivo si deducemanifesta illogicità della motivazione nel ravvisare il reatoex art. 377 cod. pen . trascurando che questo ricorre in relazione a dich iara zioni da rendere alla Autorità giudiziaria o delegata dalla autorità giudiziaria, mentre, nella fattispecie , Caruso sollecitò Petti na to a recarsi dalla Polizia giudiziariache agiva senza alcuna delega del Pubblico ministero e , per altro verso, non ha mai assunto la qualità di testimone, stante la scelta processuale dell’imputato di essere giudicato nelle forme del giudizio abbreviato. Si evidenzia che il nostro ordinamento non prevede i l reato di false dichiarazionialla Polizia giudiziaria e si osserva che a questa conclusione giunge anche la sentenza dellaCorte costituzionale n. 60 del 1995 nella parte in cui, nel dichiararela illegittimità costituiate dell’art. 513, comma 1, cod. pen. non prevede che, ricorrendone le co ndizi oni, il giudice disponga che sia data lettura del le dichiarazioni rese dall’imputatoalla polizia giudiziaria che n on siano state assunte su delegadel Pubblico ministero. Si aggiunge che, affinché sia integrato il reato di subornazionedi testimone, occorre che il destinatario dell’offerta illecita prevista dalla disposizione , abbia già assunto la qualità di testimone a seguito di un provvedimentodel giudice che ne ammetta la testimonianza . Si considera, quindi, che la qualità di testimone si acquisisce ne l momento i n cui giudice autorizza la citazionedella persona quale testimone e viene meno con il termine del processo . Si osservache quando, come nella fattispecie, si procede con il rito abbreviato è inibita qualsiasi attività istruttoria , compresa la possibilità di citare testimoni , sicché, anche configurando il reato ex art. 377 cod. pen . come r ea to di pericolo nel caso concretonessun pericolo, nemmeno astratto, era configurabile , tanto più che proprio Caruso ha chiesto di procedersi con giudizio abbreviato, così accettando di difendersi sulla base di quanto da Pettinato già dichiarato , sulla scorta diuna conversazione telefonica registrat a sia da Pettinato , sia da C a ruso. 2.2. Con ilsecondo motiv o di ricorso di deduce vizio della motivazione ne l negarela Corte, senza appello del Pubblico ministero, la sospensione condizionale della pena, pur avendo il Tribunale formulato una prognosi favorevole circa l’astenersi di C aruso da futuri reati, e sol o perché l’ imputato ha già due volte beneficiatodella sospensione condizionale del la pen e, ma trascurando che tra i due reati in sededi esecuzione, èstato riconosciuto il vincolo del la continuazione : l’ avere effettuato una valutazione sulla meritevolezza del beneficio, già vagliata dal Tribunale, viola, in assenza di impugnazione da parte del Pubblico ministero, ildivieto di reformatio in peius. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Deve ribadirsi, infatti, che integrail delitto di intralcio alla giustizia ex art.377 cod. pen. la condotta di chi compie pressioni o minacce sulla persona che ha reso dichiarazioni accusatorie in fase di indagini preliminari per indurla alla ritrattazione in detta fase o in prospettiva del successivo dibattimento (Sez. 2, n. 27382 del 08/02/2023, Rv. 284866; Sez. 6, n. 17665 del 17/02/2016, Rv. 266796; Sez. 6, n. 50008 del 20/10/2015, Rv. 266040). Il delitto di «intralcio alla giustizia», introdottodalla legge 16 marzo 2006, n. 146, ha sostituito la precedente figura di reato della subornazione, prevista dal previgente art. 377 cod. pen., modificandone il nomen juris e punendo , oltre all'ipotesi originaria della promessa o offerta di denaro o altra utilità, comportamenti di violenza o minaccia. Pertanto, è rimasta inalterata la struttura della fattispecie di reato dipericolo (Sez. U, n. 37503 del 30/10/2002, Vanone, Rv.222348; Sez. 6, n. 34667 del 05/05/2016, Rv. 267704). Ne consegue quindi, relativamente anche all'ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 377 cod. pen., che è irrilevante che l'azione realizzi o meno un effettivo condizionamento delle dichiarazioni del destinatario dell'azione aggressiva o intimidatoria, perché la norma intende realizzare una tutela anticipata del bene giuridico dell'amministrazione della giustizia: quel che rileva è che la condotta al momento in cui fu resa siastata potenzialmente idonea, in base ad un giudizio ex ante,a raggiungere il suo scopo Sez. 6, n. 45002 del 06/07/2018, Rv. 274222). 2. Il secondo motivo di ricorso èinfondato. Il Tribunale non aveva concesso la sospensione condizionale dellapena, tant’è che la mancata concessione ha costituito uno dei motivi di appelloe il ricorso non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte di appello non ha negato la concessione della sospensione condizionale dellapena per la presenza di due precedenti sospensioni , ma perché ─ valutate specificamente le condotte oggetto dell’im p utazioni e la p ersonalit à dell’imputato, desunta dai precedenti penali ─ non ha ravvisato elementi per formulareuna prognosi positiva circa l’astensione da ulteriori reati. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 22/05/2025 I
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