CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 ottobre 2026
Cassazione n. 35531/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Messina, in riforma dellasentenza del Tribunale di Messina del 12/06/2025, che aveva condannatoXXXXXXXXXXXXXin ordine al delitto di cui all’art. 609-bis cod. pen. alla pena dianni 3 e mesi 4 di reclusione previo riconoscimento del vizio parziale di mente,riconosciuta la diminuente di cui al terzo comma dell’articolo 609-bis cod. pen.rideterminava la pena in anni 2, mesi 2, giorni 20 di reclusione.2. Avverso tale sentenza l’imputato ha presentato ricorso per cassazionelamentando, con un primo motivo, l’omessa applicazione della diminuente delfatto di minore gravità nella sua massima estensione e, con un secondo motivo,l’omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.3. In data 28 luglio 2026 l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] di Blasi, per la parte civile ammessaal gratuito patrocinio, depositava conclusioni scritte e nota spese, in cui chiedevache il ricorso fosse dichiarato inammissibile o rigettato, con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali.4. Il ricorso è inammissibile.Quanto al primo motivo, non sussiste alcuna contraddizione, contrariamentea quanto dedotto dal ricorrente, tra la sussistenza di un «modesto grado dicoartazione», elemento che concerne il danno inferto alla persona offesa, e lemodalità particolarmente «invasive e intimidatorie» della condotta, checoncernono invece il soggetto attivo del reato.Il vizio logico denunciato, concernendo elementi tra loro eterogenei, è quindiplatealmente insussistente.Quanto al secondo motivo, non illogico appare il mancato riconoscimentodelle circostanze attenuanti generiche, denegate in ragione della gravità del fattonei suoi elementi oggettivi e dell’assenza di positivi elementi di valutazione,motivazione conforme al costante indirizzo di legittimità secondo cui «il mancatoriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamentemotivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, amaggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, pereffetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è piùsufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 4, n. 32872 del08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 – 01; Sez. 1, Sentenza n, 39566 del16/02/2017, Starace, Rv. 270986 - 01)».5. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso.Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Cortecostituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi perritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nelladeterminazione del la causa di inammissibi l i tà», al la declaratoriadell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.6. Nulla deve essere liquidato in favore della parte civile, che non haapportato alcun utile contributo.Questa Corte ritiene infatti che nel giudizio di legittimità celebrato nelleforme del rito camerale non partecipato di cui all'art. 611, comma 1, cod. proc.pen., la parte civile, pur in difetto di richiesta di trattazione orale, ha diritto diottenere la liquidazione delle spese processuali, (solo) nel caso in cui abbiaesplicato, attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversapretesa a tutela dei propri interessi di natura risarcitoria, fornendo un utilecontributo alla decisione (Sez. 4, n. 10022 del 06/02/2025, Altese, Rv. 287766 -01), circostanza non ricorrente nel caso di specie, in cui la parte civile si limita arichiamare le conclusioni del Procuratore generale, che non sono staterassegnate. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 18/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALBERTO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.