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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 maggio 1989

Cassazione n. 26069/2024

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a seguente ORDINANZA o sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/05/1989 avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di BARI- dato avviso alle parti• udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] propone personalmente ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, che ne ha confermato la condanna per il reato di lesioni aggravate; Ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto sottoscritto personalmente dall'imputato, anziché da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (v., per tutti, Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 - 01: «il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod.proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione»).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5 bis, cod. proc. pen.; consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA o sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/05/1989 avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di BARI- dato avviso alle parti• udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] propone personalmente ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, che ne ha confermato la condanna per il reato di lesioni aggravate; Ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto sottoscritto personalmente dall'imputato, anziché da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (v., per tutti, Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 - 01: «il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod.proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione»). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5 bis, cod. proc. pen.; consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Co
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