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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 15 aprile 2025

Cassazione n. 37624/2025

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale il Gip del Tribunale di Roma ha rigettato l'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, ritenendo che l'imputata avesse già beneficiato dell'istituto dei lavori di pubblica utilità e che la precedente fruizione della pena sostitutiva non consentisse, alla luce dei criteri valutativi di cui all'art. 470 quater cod.proc.pen., la idoneità del programma in relazione alla personalità dell'imputata.

Con un unico motivo deduce la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione éx art. 606, lett. b) ed e), cod.proc.pen. in relazione agli artt. 168 cod.pen. e 464 bis cod.proc.pen.

Si assume che appare palese la violazione della disciplina codicistica e dei parametri di legge di cui all'art. 133 cod.pen. che impongono al giudice la valutazione del programma di trattamento e la previsione che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati, non costituendo, invece, condizione ostativa l'aver beneficiato dei lavori di pubblica utilità.

2. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto avverso provvedimento insuscettibile di impugnazione con ricorso in cassazione.

Ed invero, come affermato da Sez.

U, n. 33216 del 31.3.2016, Rigacci, Rv. 267237, l'ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova non è immediatamente impugnabile, ma è appellabile unitamente alla sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 586 cod proc. pen., in quanto l'art. 464-quater, comma 7, cod. proc. pen., nel prevedere il ricorso per cassazione, si riferisce unicamente al provvedimento con cui il giudice, in accoglimento della richiesta dell'imputato, abbia disposto la sospensione del procedimento con la messa alla prova mentre l'istanza respinta può essere riproposta in limine al dibattimento, anche da ciò dovendosi desumere la sua

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore •della Cassa delle ammende.

Così deciso in Ro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale il Gip del Tribunale di Roma ha rigettato l'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, ritenendo che l'imputata avesse già beneficiato dell'istituto dei lavori di pubblica utilità e che la precedente fruizione della pena sostitutiva non consentisse, alla luce dei criteri valutativi di cui all'art. 470 quater cod.proc.pen., la idoneità del programma in relazione alla personalità dell'imputata. Con un unico motivo deduce la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione éx art. 606, lett. b) ed e), cod.proc.pen. in relazione agli artt. 168 cod.pen. e 464 bis cod.proc.pen. Si assume che appare palese la violazione della disciplina codicistica e dei parametri di legge di cui all'art. 133 cod.pen. che impongono al giudice la valutazione del programma di trattamento e la previsione che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati, non costituendo, invece, condizione ostativa l'aver beneficiato dei lavori di pubblica utilità. 2. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto avverso provvedimento insuscettibile di impugnazione con ricorso in cassazione. Ed invero, come affermato da Sez. U, n. 33216 del 31.3.2016, Rigacci, Rv. 267237, l'ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova non è immediatamente impugnabile, ma è appellabile unitamente alla sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 586 cod proc. pen., in quanto l'art. 464-quater, comma 7, cod. proc. pen., nel prevedere il ricorso per cassazione, si riferisce unicamente al provvedimento con cui il giudice, in accoglimento della richiesta dell'imputato, abbia disposto la sospensione del procedimento con la messa alla prova mentre l'istanza respinta può essere riproposta in limine al dibattimento, anche da ciò dovendosi desumere la sua 2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore •della Cassa delle ammende. Così deciso in Ro