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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 giugno 2026

Cassazione n. 20719/2026

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ente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale exlege;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocatiMirella Allocco, [OSCURATO:PERSONA] con domicilio digitale ex lege;-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso l’ordinanza del Tribunale di Cuneo n. 537/2017 depositata il28/05/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 22488/2020Numero sezionale 1316/2026Numero di raccolta generale 20719/2026Data pubblicazione 18/06/20261.

L’avv. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale diCuneo, nelle forme ordinarie, l’[OSCURATO:SOCIETA]., richiedendo il pagamentodei propri compensi professionali di avvocato per l’attività svolta in favoredella suddetta società, consistita in prestazioni di natura stragiudiziale egiudiziale sulla base di specifici mandati difensivi.Più precisamente, la parte attrice sosteneva di aver ricevuto dallaIdrocentro distinte procure per promuovere giudizi nei confronti di diversiistituti bancari, sulla base di perizie tecniche precedentemente elaboratedalla [OSCURATO:SOCIETA]: in relazione ad una delle posizioni veniva svoltaanche assistenza nel procedimento di mediazione ed assistenza giudiziale.Per tale attività professionale, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] richiedeva la liquidazione deicompensi professionali (D.M. n. 55/2014), per un totale complessivo di euro8.417,38, a lordo di oneri fiscali ed accessori di legge, oltre ad euro5.553,81 per le prestazioni di natura stragiudiziale.L’[OSCURATO:SOCIETA], costituendosi, eccepiva l’inoperatività dei parametri di cuial DM n. 55 del 2014, in quanto la determinazione dei compensiprofessionali risultava espressamente pattuita tra le parti, come dacontratto sottoscritto in data 18.12.2015 con la società [OSCURATO:SOCIETA],per cui l’attività stragiudiziale e di mediazione erano da ritenersi incluse nelprezzo della perizia contabile e la quantificazione dei compensi perl’avvocato, individuato per la difesa del contenzioso bancario si sarebbedovuta trattare direttamente con il cliente, indicando in convenzione,comunque, un importo pari ad euro 700,00 per ogni posizione giudiziale.La convenuta chiedeva preliminarmente di chiamare in causa la SDLCentrostudi, al fine di essere tenuta indenne e manlevata da tutte le preteseavanzate dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che avessero trovato accoglimento, secondo lepattuizioni di cui al contratto GOLD, intercorso tra le parti in data18.12.2015; instava altresì, in via riconvenzionale, per la restituzione degliNumero registro generale 22488/2020Numero sezionale 1316/2026Numero di raccolta generale 20719/2026Data pubblicazione 18/06/2026importi versati in eccesso, rispetto a quanto convenzionalmente pattuito,invocando la manleva della società terza [OSCURATO:SOCIETA].Il Tribunale disponeva il mutamento di rito da ordinario a quello adistruzione sommaria, di cui all’art. 14 d.lgs. 150/2011, con assegnazionedei termini per il deposito di memorie istruttorie.La chiamata Centrostudi SDL, costituitasi, eccepiva in via preliminarel’inammissibilità della domanda di manleva per difetto del titolo nonchél’incompetenza territoriale del Tribunale di Cuneo, essendo competente invia esclusiva il Tribunale di Brescia, in base alla clausola della convenzionedi deroga alla competenza per territorio contenuta nel contratto del18.12.2015.

Nel merito contestava, per quanto qui interessa, l’infondatezzadell’avversa domanda e richiedeva, altresì, in via riconvenzionale, accertarsiil grave inadempimento dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rispetto agli obblighi previsti inconvenzione, con condanna al pagamento di euro 15.000,00 per ognipratica gestita per conto della convenuta.La parte ricorrente invocava l’estromissione della terza chiamata,difettando il fondamento della manleva, trattandosi di garanzia impropria.2.

Il Tribunale, in composizione collegiale, in base agli artt. 14 D.Lgs. n.150/2011 e 702-ter c.p.c., accoglieva parzialmente la domanda dell’attore,dichiarando la convenuta [OSCURATO:SOCIETA]. tenuta al pagamento dellasomma di euro 700,00 per compensi oltre euro 500,00 per spese dicontributo unificato, come da convenzione del 18 dicembre 2015;dichiarava, altresì, inammissibile le domande riconvenzionali svolte neiconfronti dell’attore, rispettivamente dalla convenuta e dalla chiamata incausa.

Condannava l’attore alla rifusione delle spese di lite sia nei confrontidella convenuta, nella misura dei tre quarti, compensando il residuo quarto,sia in favore della terza, nella misura della metà, compensandone l’altromezzo.3.

Avverso la decisione del Tribunale di Cuneo propone ricorso l’avv.[OSCURATO:PERSONA] sulla scorta di sette motivi.Numero registro generale 22488/2020Numero sezionale 1316/2026Numero di raccolta generale 20719/2026Data pubblicazione 18/06/2026Resiste con controricorso l’[OSCURATO:SOCIETA]., mentre è rimasta intimatala [OSCURATO:SOCIETA]Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendorigettarsi il ricorso.Il ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo si deduce, ex articolo 360, comma 1, n. 3 c.p.c.,la violazione e/o falsa applicazione della disposizione di cui agli artt. 43comma 3 e 161, comma 7, legge fallimentare, per omessa declaratoria diinterruzione del procedimento e conseguente nullità dell’ordinanza ex art.14 D.Lgs. n. 150/2011.Il ricorrente lamenta l’omessa declaratoria di interruzione delprocedimento e la conseguente nullità dell’ordinanza ex art. 14 d.lgs. n. 150del 2011, in ragione del disposto di cui all’art. 43 comma 3, della leggefallimentare, a seguito della presentazione dell’istanza di concordatopreventivo da parte della società terza chiamata del 2.10.2019 presso ilTribunale di Brescia, autorizzata il 03.10.2019.1.1.

Il motivo è infondato.La censura, che si basa sull’applicazione analogica dell’art. 43 cit. (cheprevede l’interruzione automatica del processo, in caso di fallimento), nonmerita adesione, in quanto l'ammissione alla procedura di concordatopreventivo non determina l'interruzione del processo, poiché il debitoreconserva intatta la sua capacità di agire, restando unicamente soggetto alpotere di vigilanza del commissario giudiziale (Cass. Sez. 3, n. 4551 del1978).

Tale principio è stato, da ultimo, affermato anche da Sez.

U. n.10080 del 2020, secondo cui l’imprenditore che abbia presentato istanzadi ammissione al concordato non perde la capacità di stare in giudizio, comenon la perde l'imprenditore che sia stato ammesso al concordato ; edanche ove il concordato preveda la cessione dei beni ai creditori, il debitoremantiene, oltre alla proprietà dei beni, anche la legittimazione processuale,Numero registro generale 22488/2020Numero sezionale 1316/2026Numero di raccolta generale 20719/2026Data pubblicazione 18/06/2026mentre quella del liquidatore è circoscritta al perimetro delle prerogativeliquidatorie e distributive che fanno capo allo stesso (Cass. n. 11601 del03/05/2025), ipotesi che esula dall’oggetto del presente giudizio.2.

Con il secondo motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell’articolo 360comma 1, n. 2 c.p.c., della violazione delle norme sulla competenzaterritoriale in riferimento alle disposizioni di cui agli artt. 28, 29 e 32 c.p.c..Si deduce, in sostanza, l’incompetenza del Tribunale di Como, dovutaall’allargamento del thema decidendum per la chiamata in causa della terzaSDL Centrostudi, a seguito di cui l’intero giudizio avrebbe dovuto trattarsidinanzi al Tribunale di Brescia, quale foro convenzionalmente stabilitonell’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA].2.1.

Il motivo è inammissibile.In primis, si sottolinea come l’individuazione del giudice, che ha poi hadeciso la controversia, sia conseguenza diretta dell’atto introduttivo delgiudizio proposto dall’odierno ricorrente.Per quanto attiene alla domanda riconvenzionale spiegata dal terzo neiconfronti dell’attore, la stessa è stata dichiarata inammissibiledall’ordinanza impugnata ed il giudice di merito ha chiarito di essere,comunque incompetente a vagliare siffatta domanda, in considerazionedella competenza inderogabile del Tribunale di Brescia.Per quanto concerne la domanda di manleva, formulata dalla convenutaIdrocentro nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA], il ricorrente se ne duole, inconcreto, non ai fini della competenza, ma solo per lamentare la scelta delrito applicato, di cui all’art. 14 del d.lgs. 150/2011.3.

Con il terzo motivo, si deduce, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., laviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, inordine alla richiesta di liquidazione dei compensi professionali per le attivitàstragiudiziali; nonché l’omessa pronuncia su un fatto decisivo rilevante aisensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.Numero registro generale 22488/2020Numero sezionale 1316/2026Numero di raccolta generale 20719/2026Data pubblicazione 18/06/2026In sintesi, in relazione alle attività stragiudiziali, non collegate a quellegiudiziali, il Tribunale avrebbe, da un lato omesso qualsiasi valutazione edaccertamento in relazione a dette attività, dall’altro avrebbe erroneamentetrattato il giudizio sui compensi dovuti per dette attività non con il ritoordinario (previa eventuale separazione dei giudizi), bensì con il rito di cuiall’art. 14 del d.lgs. 150 del 2011, applicabile, al contrario, solo in relazionealle attività giudiziarie ed a quelle stragiudiziali, strettamente connesse alleprime.3.1.

La Corte ritiene che sia logicamente e giuridicamente prioritaria laquestione relativa alla correttezza del rito applicato.Sotto questo profilo il motivo è fondato, nei termini appresso chiariti.È fuor di dubbio che oggetto del giudizio dinanzi al Tribunale siano statianche i compensi per le attività, meramente stragiudiziali (non strettamenteconnesse a quelle giudiziali) compiute dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA].L’art. 28 della l. n. 794 del 1942, disciplina la forma dell’istanza diliquidazione degli onorari, diritti e spese dell’avvocato nei confronti delproprio cliente; in seguito alle modifiche di cui al d.lgs. n. 150 del 2011, ladisciplina, nella formulazione applicabile ratione temporis, prevede chel’avvocato per ottenere le liquidazioni suddette, ove non intenda seguire ilprocedimento ex artt. 633 e ss c.p.c. (oppure ove intenda proporreopposizione al decreto ingiuntivo così emesso), deve procedere nelle formedi cui all’art. 14 del d.lgs. 150 del 2011, ossia in quelle del rito sommariodi cognizione (disciplinato, ratione temporis, nelle forme di cui agli artt.702-bis e ss. c.p.c.), proponendo la domanda all’ufficio giudiziale di merito(che decide in composizione collegiale, ove competente sia il Tribunale), incui l’avvocato ha prestato la propria opera, con decisione non appellabile(art. 14, comma 4, dell’art. 14 cit.).Sulla norma è poi intervenuto il d.lgs. n. 149 del 2022 (applicabile aiprocedimenti instaurati dal 1° marzo 2023), che ha eliminato il riferimentoal rito sommario di cognizione (in considerazione dell’abrogazione delleNumero registro generale 22488/2020Numero sezionale 1316/2026Numero di raccolta generale 20719/2026Data pubblicazione 18/06/2026norme di cui all’art. 702-bis e ss. c.p.c.), sostituendolo con il richiamo alrito semplificato di cognizione (art. 281-decies e ss. c.p.c.), prevedendo,inoltre, che il tribunale decida in forma monocratica e non più collegiale.3.2.

Questa Corte ha chiarito che, in seguito dell'entrata in vigoredell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, la controversia di cui all'art. 28 dellal. n. 794 del 1942, può essere introdotta: a) con un ricorso ai sensi dell'art.702-bis c.p.c., che dà luogo ad un procedimento sommario "speciale"disciplinato dagli artt. 3, 4 e 14 del menzionato d.lgs.; oppure: b) ai sensidegli artt. 633 e ss. c.p.c., fermo restando che la successiva eventualeopposizione deve essere proposta ai sensi dell'art. 702-bis segg. c.p.c.,integrato dalla sopraindicata disciplina speciale e con applicazione degli artt.648, 649, 653 e 654 c.p.c., e deve essere decisa in composizione collegiale,in base alla riserva prevista per i procedimenti in camera di consiglio dall'art.50-bis, comma 2, c. p.c., come peraltro confermato dall'art. 14, comma 2,del ridetto d. lgs. 1° settembre 2011, n. 150, per i procedimenti instauratisuccessivamente alla data di entrata in vigore dello stesso (Cass., Sez. 2,18/9/2019, n. 23259; Cass., Sez. 6-1, 20/6/2018, n. 16186; Cass., Sez.

U,20/7/2012, n. 12609), mentre è esclusa la possibilità di introdurre l'azionesia con il rito ordinario codicistico, sia con quello del procedimentosommario ordinario codicistico, disciplinato esclusivamente dagli artt. 702bis e segg. c.p.c. (Cass., Sez.

U, 23/2/2018, n. 4485, nello stesso senso,Sez. 2, n. 29896 del 12/11/2025).È stato però anche più volte ribadito come tali principi valgano per i soligiudizi concernenti la liquidazione di compensi per prestazioni giudiziali resein materia civile, ma non anche per quelli volti al conseguimento dicompensi per prestazioni professionali rese in ambito stragiudiziale e noninscindibilmente collegate alla difesa in giudizio (Cass., Sez.

L, 13/2/2023,n. 4330; Cass., Sez. 2, 31/8/2023, n. 25543), rispetto ai quali, sia nelregime precedente all’introduzione dell’art. 14 d.lgs. 150/2011, sia, comeper il caso in esame, nella vigenza di quest’ultimo, è applicabile non il ritoNumero registro generale 22488/2020Numero sezionale 1316/2026Numero di raccolta generale 20719/2026Data pubblicazione 18/06/2026speciale della liquidazione dei compensi di avvocato, ma il rito ordinario dicognizione ovvero, in alternativa, il procedimento sommario di cognizioneex art. 702-bis c.p.c., innanzi al tribunale in composizione monocratica(Cass., Sez. 2, 23/11/2022, n. 34501; Cass. Sez. 6 - 2, 11/03/2021, n.6817; Cass. Sez. 2, 27/09/2016, n. 19025).In sintesi, in seguito all’entrata in vigore dell'art. 14 del d.lgs. n. 150del 2011, il rito applicabile per ottenere i compensi per attività giudiziale ostragiudiziale, strettamente connessa a quella giudiziale, è, oltre al ritomonitorio, quello previsto dal suddetto art 14. del d.lgs. n. 150 del 2011(che si svolge, ratione temporis, nelle forme dell’art. 702-bis c.p.c., ma conl’applicazione della disciplina speciale prevista dal citato art. 14).

Alcontrario, per i compensi dovuti per (tutte le altre) attività stragiudiziali ilrito applicabile è quello ordinario di cognizione, o in alternativa, anche lostesso procedimento sommario di cognizione, ma “puramente esemplicemente”, ossia senza applicazione della disciplina speciale, previstadall’art. 14 cit.3.3.

Nel caso di specie, il Tribunale di Cuneo non ha fatto buon governodei principi qui richiamati, avendo deciso, erroneamente, sull’insieme delleall’attività giudiziaria) secondo il rito speciale di cui all’art. 14 del d.lgs. n.150 del 2011, previo mutamento del rito, a cura dello stesso Tribunale, darito ordinario in speciale.Infatti, ove la domanda di pagamento del compenso, riguardicumulativamente prestazioni per attività giudiziali civili e per attivitàstragiudiziali non inscindibilmente collegate alla difesa in giudizio, sia nelregime precedente all’introduzione dell’art. 14 d.lgs. 150/2011, che inquello in vigore, si deve ritenere applicabile non il rito speciale dellaliquidazione dei compensi di avvocato, ma il rito ordinario di cognizione, cheè il solo consentito per le prestazioni meramente stragiudiziali.

Rito cheprevale, per ragioni di connessione, su quello speciale, ed il procedimentoNumero registro generale 22488/2020Numero sezionale 1316/2026Numero di raccolta generale 20719/2026Data pubblicazione 18/06/2026va definito con sentenza, soggetta all'appello e non al ricorso straordinarioper cassazione (Cass. Sez. 2, n. 25543 del 31/08/2023, in motivazione,Cass. n. 19025 del 27/09/2016, in caso di richiesta di liquidazione deglionorari di avvocato in materia penale, anche se chiesti cumulativamente aquelli civili nel medesimo giudizio; Sez. 2, Sentenza n. 5700 del 2001, perla formulazione antecedente all’introduzione dell’art. 14 cit.).Le stesse conclusioni non divergono, tra l’altro, a seguito della novelladi cui al d.lgs. n. 149 del 2022, che non ha intaccato i presupposti applicatividella disciplina speciale.Al contrario, non può farsi applicazione dei principi esplicitati da Cass.,Sez.

U, n. 4485 del 23/2/2018, secondo cui la controversia di cui all'art.28 della l. n. 794 del 1942, resta soggetta al rito di cui all'art. 14 del d.lgs.n. 150 del 2011 qualora l’oggetto del giudizio, ampliato dal convenuto, sipresti ad una istruttoria sommaria, con il rito sommario (congiuntamente aquella proposta in base al citato art. 14) , in quanto, in caso di prestazioni“meramente” stragiudiziali richieste cumulativamente dall’avvocato che haintrodotto il giudizio, tale oggetto di valutazione non può subire la visÈ doveroso sottolineare che l’errore nella scelta del rito è rilevanteperché non è privo di conseguenze per le parti in relazione al regime diimpugnazione, atteso che, mentre l'ordinanza collegiale che conclude ilprocedimento speciale è ricorribile per cassazione, in base all'art. 14,comma 4, del menzionato decreto, la sentenza pronunciata col rito ordinarioè impugnabile con l'appello (vedi Cass., Sez. 2, 9/1/2020, n. 186).

Neconsegue che la violazione procedurale si traduce nella perdita di un gradodi giudizio.

Come già è stato sottolineato da questa Corte, infatti, nel casodi domanda di liquidazione dei compensi maturati per prestazioniprofessionali rese da un avvocato in ambito stragiudiziale e noninscindibilmente collegate alla difesa processuale, l’erronea scelta, da partedei giudici del merito, del rito previsto dall'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011,Numero registro generale 22488/2020Numero sezionale 1316/2026Numero di raccolta generale 20719/2026Data pubblicazione 18/06/2026in luogo del rito ordinario di cognizione, determina il pregiudizio dellaperdita di un grado di giudizio, denunciabile per cassazione (ordinanza 31luglio 2025, n. 22151, ma in tal senso v. già l’ordinanza 12 luglio 2024, n.19228).4.

L’accoglimento del terzo motivo determina l’assorbimento degliulteriori motivi quarto, quinto, sesto e settimo.5.

In conclusione, sono rigettati il primo ed il secondo motivo di ricorso,è accolto il terzo e sono assorbiti il quarto, il quinto, il sesto ed il settimo.L’ordinanza impugnata è cassata, con rinvio al Tribunale di Cuneo incomposizione monocratica, in persona di un diverso Magistrato, perché,sulla base del presente decisum, provveda al riesame della domanda delricorrente, facendo applicazione del rito ordinario e statuendo anche inrelazione alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.MRigetta il primo ed il secondo motivo di ricorso, accoglie il terzo, dichiaraassorbiti gli ulteriori motivi di ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinviaal Tribunale di Cuneo, in composizione monocratica e in persona di undiverso Magistrato, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/05/2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale exlege;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocatiMirella Allocco, [OSCURATO:PERSONA] con domicilio digitale ex lege;-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso l’ordinanza del Tribunale di Cuneo n. 537/2017 depositata il28/05/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 22488/2020Numero sezionale 1316/2026Numero di raccolta generale 20719/2026Data pubblicazione 18/06/20261. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale diCuneo, nelle forme ordinarie, l’[OSCURATO:SOCIETA]., richiedendo il pagamentodei propri compensi professionali di avvocato per l’attività svolta in favoredella suddetta società, consistita in prestazioni di natura stragiudiziale egiudiziale sulla base di specifici mandati difensivi.Più precisamente, la parte attrice sosteneva di aver ricevuto dallaIdrocentro distinte procure per promuovere giudizi nei confronti di diversiistituti bancari, sulla base di perizie tecniche precedentemente elaboratedalla [OSCURATO:SOCIETA]: in relazione ad una delle posizioni veniva svoltaanche assistenza nel procedimento di mediazione ed assistenza giudiziale.Per tale attività professionale, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] richiedeva la liquidazione deicompensi professionali (D.M. n. 55/2014), per un totale complessivo di euro8.417,38, a lordo di oneri fiscali ed accessori di legge, oltre ad euro5.553,81 per le prestazioni di natura stragiudiziale.L’[OSCURATO:SOCIETA], costituendosi, eccepiva l’inoperatività dei parametri di cuial DM n. 55 del 2014, in quanto la determinazione dei compensiprofessionali risultava espressamente pattuita tra le parti, come dacontratto sottoscritto in data 18.12.2015 con la società [OSCURATO:SOCIETA],per cui l’attività stragiudiziale e di mediazione erano da ritenersi incluse nelprezzo della perizia contabile e la quantificazione dei compensi perl’avvocato, individuato per la difesa del contenzioso bancario si sarebbedovuta trattare direttamente con il cliente, indicando in convenzione,comunque, un importo pari ad euro 700,00 per ogni posizione giudiziale.La convenuta chiedeva preliminarmente di chiamare in causa la SDLCentrostudi, al fine di essere tenuta indenne e manlevata da tutte le preteseavanzate dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che avessero trovato accoglimento, secondo lepattuizioni di cui al contratto GOLD, intercorso tra le parti in data18.12.2015; instava altresì, in via riconvenzionale, per la restituzione degliNumero registro generale 22488/2020Numero sezionale 1316/2026Numero di raccolta generale 20719/2026Data pubblicazione 18/06/2026importi versati in eccesso, rispetto a quanto convenzionalmente pattuito,invocando la manleva della società terza [OSCURATO:SOCIETA].Il Tribunale disponeva il mutamento di rito da ordinario a quello adistruzione sommaria, di cui all’art. 14 d.lgs. 150/2011, con assegnazionedei termini per il deposito di memorie istruttorie.La chiamata Centrostudi SDL, costituitasi, eccepiva in via preliminarel’inammissibilità della domanda di manleva per difetto del titolo nonchél’incompetenza territoriale del Tribunale di Cuneo, essendo competente invia esclusiva il Tribunale di Brescia, in base alla clausola della convenzionedi deroga alla competenza per territorio contenuta nel contratto del18.12.2015. Nel merito contestava, per quanto qui interessa, l’infondatezzadell’avversa domanda e richiedeva, altresì, in via riconvenzionale, accertarsiil grave inadempimento dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rispetto agli obblighi previsti inconvenzione, con condanna al pagamento di euro 15.000,00 per ognipratica gestita per conto della convenuta.La parte ricorrente invocava l’estromissione della terza chiamata,difettando il fondamento della manleva, trattandosi di garanzia impropria.2. Il Tribunale, in composizione collegiale, in base agli artt. 14 D.Lgs. n.150/2011 e 702-ter c.p.c., accoglieva parzialmente la domanda dell’attore,dichiarando la convenuta [OSCURATO:SOCIETA]. tenuta al pagamento dellasomma di euro 700,00 per compensi oltre euro 500,00 per spese dicontributo unificato, come da convenzione del 18 dicembre 2015;dichiarava, altresì, inammissibile le domande riconvenzionali svolte neiconfronti dell’attore, rispettivamente dalla convenuta e dalla chiamata incausa. Condannava l’attore alla rifusione delle spese di lite sia nei confrontidella convenuta, nella misura dei tre quarti, compensando il residuo quarto,sia in favore della terza, nella misura della metà, compensandone l’altromezzo.3. Avverso la decisione del Tribunale di Cuneo propone ricorso l’avv.[OSCURATO:PERSONA] sulla scorta di sette motivi.Numero registro generale 22488/2020Numero sezionale 1316/2026Numero di raccolta generale 20719/2026Data pubblicazione 18/06/2026Resiste con controricorso l’[OSCURATO:SOCIETA]., mentre è rimasta intimatala [OSCURATO:SOCIETA]Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendorigettarsi il ricorso.Il ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce, ex articolo 360, comma 1, n. 3 c.p.c.,la violazione e/o falsa applicazione della disposizione di cui agli artt. 43comma 3 e 161, comma 7, legge fallimentare, per omessa declaratoria diinterruzione del procedimento e conseguente nullità dell’ordinanza ex art.14 D.Lgs. n. 150/2011.Il ricorrente lamenta l’omessa declaratoria di interruzione delprocedimento e la conseguente nullità dell’ordinanza ex art. 14 d.lgs. n. 150del 2011, in ragione del disposto di cui all’art. 43 comma 3, della leggefallimentare, a seguito della presentazione dell’istanza di concordatopreventivo da parte della società terza chiamata del 2.10.2019 presso ilTribunale di Brescia, autorizzata il 03.10.2019.1.1. Il motivo è infondato.La censura, che si basa sull’applicazione analogica dell’art. 43 cit. (cheprevede l’interruzione automatica del processo, in caso di fallimento), nonmerita adesione, in quanto l'ammissione alla procedura di concordatopreventivo non determina l'interruzione del processo, poiché il debitoreconserva intatta la sua capacità di agire, restando unicamente soggetto alpotere di vigilanza del commissario giudiziale (Cass. Sez. 3, n. 4551 del1978). Tale principio è stato, da ultimo, affermato anche da Sez. U. n.10080 del 2020, secondo cui l’imprenditore che abbia presentato istanzadi ammissione al concordato non perde la capacità di stare in giudizio, comenon la perde l'imprenditore che sia stato ammesso al concordato ; edanche ove il concordato preveda la cessione dei beni ai creditori, il debitoremantiene, oltre alla proprietà dei beni, anche la legittimazione processuale,Numero registro generale 22488/2020Numero sezionale 1316/2026Numero di raccolta generale 20719/2026Data pubblicazione 18/06/2026mentre quella del liquidatore è circoscritta al perimetro delle prerogativeliquidatorie e distributive che fanno capo allo stesso (Cass. n. 11601 del03/05/2025), ipotesi che esula dall’oggetto del presente giudizio.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell’articolo 360comma 1, n. 2 c.p.c., della violazione delle norme sulla competenzaterritoriale in riferimento alle disposizioni di cui agli artt. 28, 29 e 32 c.p.c..Si deduce, in sostanza, l’incompetenza del Tribunale di Como, dovutaall’allargamento del thema decidendum per la chiamata in causa della terzaSDL Centrostudi, a seguito di cui l’intero giudizio avrebbe dovuto trattarsidinanzi al Tribunale di Brescia, quale foro convenzionalmente stabilitonell’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA].2.1. Il motivo è inammissibile.In primis, si sottolinea come l’individuazione del giudice, che ha poi hadeciso la controversia, sia conseguenza diretta dell’atto introduttivo delgiudizio proposto dall’odierno ricorrente.Per quanto attiene alla domanda riconvenzionale spiegata dal terzo neiconfronti dell’attore, la stessa è stata dichiarata inammissibiledall’ordinanza impugnata ed il giudice di merito ha chiarito di essere,comunque incompetente a vagliare siffatta domanda, in considerazionedella competenza inderogabile del Tribunale di Brescia.Per quanto concerne la domanda di manleva, formulata dalla convenutaIdrocentro nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA], il ricorrente se ne duole, inconcreto, non ai fini della competenza, ma solo per lamentare la scelta delrito applicato, di cui all’art. 14 del d.lgs. 150/2011.3. Con il terzo motivo, si deduce, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., laviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, inordine alla richiesta di liquidazione dei compensi professionali per le attivitàstragiudiziali; nonché l’omessa pronuncia su un fatto decisivo rilevante aisensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.Numero registro generale 22488/2020Numero sezionale 1316/2026Numero di raccolta generale 20719/2026Data pubblicazione 18/06/2026In sintesi, in relazione alle attività stragiudiziali, non collegate a quellegiudiziali, il Tribunale avrebbe, da un lato omesso qualsiasi valutazione edaccertamento in relazione a dette attività, dall’altro avrebbe erroneamentetrattato il giudizio sui compensi dovuti per dette attività non con il ritoordinario (previa eventuale separazione dei giudizi), bensì con il rito di cuiall’art. 14 del d.lgs. 150 del 2011, applicabile, al contrario, solo in relazionealle attività giudiziarie ed a quelle stragiudiziali, strettamente connesse alleprime.3.1. La Corte ritiene che sia logicamente e giuridicamente prioritaria laquestione relativa alla correttezza del rito applicato.Sotto questo profilo il motivo è fondato, nei termini appresso chiariti.È fuor di dubbio che oggetto del giudizio dinanzi al Tribunale siano statianche i compensi per le attività, meramente stragiudiziali (non strettamenteconnesse a quelle giudiziali) compiute dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA].L’art. 28 della l. n. 794 del 1942, disciplina la forma dell’istanza diliquidazione degli onorari, diritti e spese dell’avvocato nei confronti delproprio cliente; in seguito alle modifiche di cui al d.lgs. n. 150 del 2011, ladisciplina, nella formulazione applicabile ratione temporis, prevede chel’avvocato per ottenere le liquidazioni suddette, ove non intenda seguire ilprocedimento ex artt. 633 e ss c.p.c. (oppure ove intenda proporreopposizione al decreto ingiuntivo così emesso), deve procedere nelle formedi cui all’art. 14 del d.lgs. 150 del 2011, ossia in quelle del rito sommariodi cognizione (disciplinato, ratione temporis, nelle forme di cui agli artt.702-bis e ss. c.p.c.), proponendo la domanda all’ufficio giudiziale di merito(che decide in composizione collegiale, ove competente sia il Tribunale), incui l’avvocato ha prestato la propria opera, con decisione non appellabile(art. 14, comma 4, dell’art. 14 cit.).Sulla norma è poi intervenuto il d.lgs. n. 149 del 2022 (applicabile aiprocedimenti instaurati dal 1° marzo 2023), che ha eliminato il riferimentoal rito sommario di cognizione (in considerazione dell’abrogazione delleNumero registro generale 22488/2020Numero sezionale 1316/2026Numero di raccolta generale 20719/2026Data pubblicazione 18/06/2026norme di cui all’art. 702-bis e ss. c.p.c.), sostituendolo con il richiamo alrito semplificato di cognizione (art. 281-decies e ss. c.p.c.), prevedendo,inoltre, che il tribunale decida in forma monocratica e non più collegiale.3.2. Questa Corte ha chiarito che, in seguito dell'entrata in vigoredell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, la controversia di cui all'art. 28 dellal. n. 794 del 1942, può essere introdotta: a) con un ricorso ai sensi dell'art.702-bis c.p.c., che dà luogo ad un procedimento sommario "speciale"disciplinato dagli artt. 3, 4 e 14 del menzionato d.lgs.; oppure: b) ai sensidegli artt. 633 e ss. c.p.c., fermo restando che la successiva eventualeopposizione deve essere proposta ai sensi dell'art. 702-bis segg. c.p.c.,integrato dalla sopraindicata disciplina speciale e con applicazione degli artt.648, 649, 653 e 654 c.p.c., e deve essere decisa in composizione collegiale,in base alla riserva prevista per i procedimenti in camera di consiglio dall'art.50-bis, comma 2, c. p.c., come peraltro confermato dall'art. 14, comma 2,del ridetto d. lgs. 1° settembre 2011, n. 150, per i procedimenti instauratisuccessivamente alla data di entrata in vigore dello stesso (Cass., Sez. 2,18/9/2019, n. 23259; Cass., Sez. 6-1, 20/6/2018, n. 16186; Cass., Sez. U,20/7/2012, n. 12609), mentre è esclusa la possibilità di introdurre l'azionesia con il rito ordinario codicistico, sia con quello del procedimentosommario ordinario codicistico, disciplinato esclusivamente dagli artt. 702bis e segg. c.p.c. (Cass., Sez. U, 23/2/2018, n. 4485, nello stesso senso,Sez. 2, n. 29896 del 12/11/2025).È stato però anche più volte ribadito come tali principi valgano per i soligiudizi concernenti la liquidazione di compensi per prestazioni giudiziali resein materia civile, ma non anche per quelli volti al conseguimento dicompensi per prestazioni professionali rese in ambito stragiudiziale e noninscindibilmente collegate alla difesa in giudizio (Cass., Sez. L, 13/2/2023,n. 4330; Cass., Sez. 2, 31/8/2023, n. 25543), rispetto ai quali, sia nelregime precedente all’introduzione dell’art. 14 d.lgs. 150/2011, sia, comeper il caso in esame, nella vigenza di quest’ultimo, è applicabile non il ritoNumero registro generale 22488/2020Numero sezionale 1316/2026Numero di raccolta generale 20719/2026Data pubblicazione 18/06/2026speciale della liquidazione dei compensi di avvocato, ma il rito ordinario dicognizione ovvero, in alternativa, il procedimento sommario di cognizioneex art. 702-bis c.p.c., innanzi al tribunale in composizione monocratica(Cass., Sez. 2, 23/11/2022, n. 34501; Cass. Sez. 6 - 2, 11/03/2021, n.6817; Cass. Sez. 2, 27/09/2016, n. 19025).In sintesi, in seguito all’entrata in vigore dell'art. 14 del d.lgs. n. 150del 2011, il rito applicabile per ottenere i compensi per attività giudiziale ostragiudiziale, strettamente connessa a quella giudiziale, è, oltre al ritomonitorio, quello previsto dal suddetto art 14. del d.lgs. n. 150 del 2011(che si svolge, ratione temporis, nelle forme dell’art. 702-bis c.p.c., ma conl’applicazione della disciplina speciale prevista dal citato art. 14). Alcontrario, per i compensi dovuti per (tutte le altre) attività stragiudiziali ilrito applicabile è quello ordinario di cognizione, o in alternativa, anche lostesso procedimento sommario di cognizione, ma “puramente esemplicemente”, ossia senza applicazione della disciplina speciale, previstadall’art. 14 cit.3.3. Nel caso di specie, il Tribunale di Cuneo non ha fatto buon governodei principi qui richiamati, avendo deciso, erroneamente, sull’insieme delleall’attività giudiziaria) secondo il rito speciale di cui all’art. 14 del d.lgs. n.150 del 2011, previo mutamento del rito, a cura dello stesso Tribunale, darito ordinario in speciale.Infatti, ove la domanda di pagamento del compenso, riguardicumulativamente prestazioni per attività giudiziali civili e per attivitàstragiudiziali non inscindibilmente collegate alla difesa in giudizio, sia nelregime precedente all’introduzione dell’art. 14 d.lgs. 150/2011, che inquello in vigore, si deve ritenere applicabile non il rito speciale dellaliquidazione dei compensi di avvocato, ma il rito ordinario di cognizione, cheè il solo consentito per le prestazioni meramente stragiudiziali. Rito cheprevale, per ragioni di connessione, su quello speciale, ed il procedimentoNumero registro generale 22488/2020Numero sezionale 1316/2026Numero di raccolta generale 20719/2026Data pubblicazione 18/06/2026va definito con sentenza, soggetta all'appello e non al ricorso straordinarioper cassazione (Cass. Sez. 2, n. 25543 del 31/08/2023, in motivazione,Cass. n. 19025 del 27/09/2016, in caso di richiesta di liquidazione deglionorari di avvocato in materia penale, anche se chiesti cumulativamente aquelli civili nel medesimo giudizio; Sez. 2, Sentenza n. 5700 del 2001, perla formulazione antecedente all’introduzione dell’art. 14 cit.).Le stesse conclusioni non divergono, tra l’altro, a seguito della novelladi cui al d.lgs. n. 149 del 2022, che non ha intaccato i presupposti applicatividella disciplina speciale.Al contrario, non può farsi applicazione dei principi esplicitati da Cass.,Sez. U, n. 4485 del 23/2/2018, secondo cui la controversia di cui all'art.28 della l. n. 794 del 1942, resta soggetta al rito di cui all'art. 14 del d.lgs.n. 150 del 2011 qualora l’oggetto del giudizio, ampliato dal convenuto, sipresti ad una istruttoria sommaria, con il rito sommario (congiuntamente aquella proposta in base al citato art. 14) , in quanto, in caso di prestazioni“meramente” stragiudiziali richieste cumulativamente dall’avvocato che haintrodotto il giudizio, tale oggetto di valutazione non può subire la visÈ doveroso sottolineare che l’errore nella scelta del rito è rilevanteperché non è privo di conseguenze per le parti in relazione al regime diimpugnazione, atteso che, mentre l'ordinanza collegiale che conclude ilprocedimento speciale è ricorribile per cassazione, in base all'art. 14,comma 4, del menzionato decreto, la sentenza pronunciata col rito ordinarioè impugnabile con l'appello (vedi Cass., Sez. 2, 9/1/2020, n. 186). Neconsegue che la violazione procedurale si traduce nella perdita di un gradodi giudizio. Come già è stato sottolineato da questa Corte, infatti, nel casodi domanda di liquidazione dei compensi maturati per prestazioniprofessionali rese da un avvocato in ambito stragiudiziale e noninscindibilmente collegate alla difesa processuale, l’erronea scelta, da partedei giudici del merito, del rito previsto dall'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011,Numero registro generale 22488/2020Numero sezionale 1316/2026Numero di raccolta generale 20719/2026Data pubblicazione 18/06/2026in luogo del rito ordinario di cognizione, determina il pregiudizio dellaperdita di un grado di giudizio, denunciabile per cassazione (ordinanza 31luglio 2025, n. 22151, ma in tal senso v. già l’ordinanza 12 luglio 2024, n.19228).4. L’accoglimento del terzo motivo determina l’assorbimento degliulteriori motivi quarto, quinto, sesto e settimo.5. In conclusione, sono rigettati il primo ed il secondo motivo di ricorso,è accolto il terzo e sono assorbiti il quarto, il quinto, il sesto ed il settimo.L’ordinanza impugnata è cassata, con rinvio al Tribunale di Cuneo incomposizione monocratica, in persona di un diverso Magistrato, perché,sulla base del presente decisum, provveda al riesame della domanda delricorrente, facendo applicazione del rito ordinario e statuendo anche inrelazione alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.MRigetta il primo ed il secondo motivo di ricorso, accoglie il terzo, dichiaraassorbiti gli ulteriori motivi di ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinviaal Tribunale di Cuneo, in composizione monocratica e in persona di undiverso Magistrato, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/05/2026.Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 20719/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris