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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 febbraio 2022

Cassazione n. 22193/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilità. udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che, dopo dibattimento, ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Su richiesta dell'interessata viene rilasciata attestazione di partecipazione senza oneri di cancelleria per ammissione al gratuito patrocinio - provv. del GIP/GUP di Catanzaro del 10/02/2022 n. 89/22. [OSCURATO:PERSONA]-0

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame cautelare, ha confermato l'ordinanza del GIP presso il Tribunale di Catanzaro in data 12 agosto 2020 applicativa della misura della custodia in carcere a carico dell'odierno ricorrente in relazione a fattispecie di partecipazione ad associazione delinquere finalizzata al narcotraffico, oltre che a reati di illecita coltivazione di sostanze stupefacenti.

A fondamento della ritenuta gravità indiziaria, il Tribunale del riesame richiamava il contenuto di plurime intercettazioni.

Quelle che riguardavano l'indagato consistevano nella fissazione di incontri.

Le rimanenti riguardavano per lo più soggetti diversi dall'indagato (FRUCI, MANCARI, CATANZARO, TROVATO) che facevano plurimi riferimenti a "Peppe" e al fatto che costui doveva andare a "lavorare".

2. Propone ricorso per cassazione l'indagato, COSTANTINO Giuseppe, articolando i seguenti motivi qui enunciati, ai sensi dell'articolo 173 disp att cod proc pen, nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta gravità indiziaria del delitto associativo e del delitto di cui all'articolo 73 d.p.r. 309/90, aggravato ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod pen.

La difesa lamenta la mancanza di effettivi elementi tali da far ritenere che il ricorrente anziché svolgere un'attività occasionale, avesse prestato un'adesione stabile alla compagine associativa e comunque un effettivo contributo ai delitti fine contestati.

In radice, risulterebbero sostanzialmente equivoci i riferimenti a "Peppe", aprioristica rimanendo l'individuazione di tale soggetto nel ricorrente, mancando qualsivoglia contenuto delle conversazioni telefoniche o del fascicolo processuale che possa effettivamente dimostrare lo svolgimento di attività di coltivazione da parte del ricorrente su terreni lontani dalla propria abitazione.

Nel contesto delle intercettazioni, tra l'altro, risulterebbe l'indolenza del ricorrente rispetto alle sollecitazioni del MANCARI e la conseguente insofferenza manifestata da quest'ultimo (intercettazione 6 aprile 2016 ore 13.06).

Il COSTANTINO risulta definito come un "fetuso" in una intercettazione intercorsa tra MANCARI e ZUNGHI (23/7/2016 progressivo 1122).

Altra conversazione (progressivo 1209 del 4 agosto 2016) dimostrerebbe inoltre l'estraneità del COSTANTINO rispetto agli interlocutori PERUGINO e MANCARI tanto che, in una successiva intercettazione (4 agosto 2016 ore 9.50 progressivo 1207), lo stesso PERUGINO raccomanda a MANCARI di non fare affari col ricorrente.

Su tali profili, puntualmente evocati in sede di riesame, il provvedimento impugnato nemmeno fornirebbe adeguata motivazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. In particolare, sussistono plurimi profili di equivocità dell'intera vicenda non presi in considerazione nella ordinanza impugnata.

2.1. Va preliminarmente rilevato che: a) al ricorrente risulta essere stata sequestrata piantagione diversa e distinta rispetto a quelle oggetto di contestazione in questa sede; b) le intercettazioni sono state tutte captate prima di tale sequestro e non vi sono conversazioni in data successiva.

L'ordinanza impugnata non fornisce spiegazione in ordine al motivo per cui l'una o l'altra conversazione faccia riferimento ad altre coltivazioni, diverse da quella che il ricorrente aveva in prossimità dei propri terreni.

2.2. Inoltre, le intercettazioni richiamate dal Tribunale del riesame riguardano conversazioni in cui venivano stabiliti ripetuti incontri fra gli indagati.

In tali occasioni, è stata registrata spesso la vicinanza degli altri interlocutori rispetto alle piantagioni in contestazione.

Per converso, non vi è mai omologa specificazione della posizione del ricorrente se non in una unica occasione.

In difetto di tale specificazione risulta vieppiù incerta la possibilità di riferire l'attività (per sua natura prolungata e ripetuta) a un contesto geografico diverso da quello proprio del ricorrente.

2.3. Per il resto, le stesse intercettazioni contengono plurimi riferimenti all'andare a lavorare, all'accensione o spegnimento di un qualcosa di indefinito ovvero alla rilevanza del tempo atmosferico in relazione al lavoro del COSTANTINOI che però rimangono del tutto generici e non permettono di individuare in che cosa si concretizzi il ritenuto apporto causale del COSTANTINO alla coltivazione e tantomeno all'associazione.

2.4. L'unica conversazione in cui sembra esservi un concreto riferimento a "Peppe" in relazione a condotte concrete e qualificanti, la "conversazione del 18.7.2016 (tra [OSCURATO:PERSONA] e Monta uro Stefano in cui venivano fatti commenti sulla qualità delle piante e, in quell'occasione, il Mancari domandava all'interlocutore se Peppe - diminutivo con cui veniva indicato l'indagato- avesse provveduto nei giorni precedenti)" non appare risolutiva.

Anche in questo caso, non si comprende quali siano gli elementi concreti che permettano di affermare che tale conversazione debba riferirsi ai terreni oggi in contestazione e non al terreno del Costantino oggetto di sequestro una settimana dopo nel contesto di altro procedimento.

2.5. Nemmeno spiegata risultai infine, la ragione per cui possa ritenersi ricollegabile il personaggio di "Peppe" al ricorrente non essendovi nel provvedimento impugnato specificazioni in ordine alla intestazione dell'utenza utilizzata, alla individuazione della voce, alla presenza di attività di osservazione diretta da parte della PG che possa riscontrare tale assunto.

2.6. Tali considerazioni determinano la sostanziale illogicità della motivazione sia in relazione ai reati fine sia in relazione alla fattispecie associativa.

Relativamente a tale ultimo contesto, infatti, non sono state specificate argomentazioni - ulteriori rispetto alla partecipazione ai reati scopo - che fondino l'affermata gravità indiziaria.

3. Le suesposte considerazioni fondano l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309 co. 7 c.p.p.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94. comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso in R ma, il 1 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità. udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che, dopo dibattimento, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Su richiesta dell'interessata viene rilasciata attestazione di partecipazione senza oneri di cancelleria per ammissione al gratuito patrocinio - provv. del GIP/GUP di Catanzaro del 10/02/2022 n. 89/22. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame cautelare, ha confermato l'ordinanza del GIP presso il Tribunale di Catanzaro in data 12 agosto 2020 applicativa della misura della custodia in carcere a carico dell'odierno ricorrente in relazione a fattispecie di partecipazione ad associazione delinquere finalizzata al narcotraffico, oltre che a reati di illecita coltivazione di sostanze stupefacenti. A fondamento della ritenuta gravità indiziaria, il Tribunale del riesame richiamava il contenuto di plurime intercettazioni. Quelle che riguardavano l'indagato consistevano nella fissazione di incontri. Le rimanenti riguardavano per lo più soggetti diversi dall'indagato (FRUCI, MANCARI, CATANZARO, TROVATO) che facevano plurimi riferimenti a "Peppe" e al fatto che costui doveva andare a "lavorare". 2. Propone ricorso per cassazione l'indagato, COSTANTINO Giuseppe, articolando i seguenti motivi qui enunciati, ai sensi dell'articolo 173 disp att cod proc pen, nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta gravità indiziaria del delitto associativo e del delitto di cui all'articolo 73 d.p.r. 309/90, aggravato ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod pen. La difesa lamenta la mancanza di effettivi elementi tali da far ritenere che il ricorrente anziché svolgere un'attività occasionale, avesse prestato un'adesione stabile alla compagine associativa e comunque un effettivo contributo ai delitti fine contestati. In radice, risulterebbero sostanzialmente equivoci i riferimenti a "Peppe", aprioristica rimanendo l'individuazione di tale soggetto nel ricorrente, mancando qualsivoglia contenuto delle conversazioni telefoniche o del fascicolo processuale che possa effettivamente dimostrare lo svolgimento di attività di coltivazione da parte del ricorrente su terreni lontani dalla propria abitazione. Nel contesto delle intercettazioni, tra l'altro, risulterebbe l'indolenza del ricorrente rispetto alle sollecitazioni del MANCARI e la conseguente insofferenza manifestata da quest'ultimo (intercettazione 6 aprile 2016 ore 13.06). Il COSTANTINO risulta definito come un "fetuso" in una intercettazione intercorsa tra MANCARI e ZUNGHI (23/7/2016 progressivo 1122). Altra conversazione (progressivo 1209 del 4 agosto 2016) dimostrerebbe inoltre l'estraneità del COSTANTINO rispetto agli interlocutori PERUGINO e MANCARI tanto che, in una successiva intercettazione (4 agosto 2016 ore 9.50 progressivo 1207), lo stesso PERUGINO raccomanda a MANCARI di non fare affari col ricorrente. Su tali profili, puntualmente evocati in sede di riesame, il provvedimento impugnato nemmeno fornirebbe adeguata motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. In particolare, sussistono plurimi profili di equivocità dell'intera vicenda non presi in considerazione nella ordinanza impugnata. 2.1. Va preliminarmente rilevato che: a) al ricorrente risulta essere stata sequestrata piantagione diversa e distinta rispetto a quelle oggetto di contestazione in questa sede; b) le intercettazioni sono state tutte captate prima di tale sequestro e non vi sono conversazioni in data successiva. L'ordinanza impugnata non fornisce spiegazione in ordine al motivo per cui l'una o l'altra conversazione faccia riferimento ad altre coltivazioni, diverse da quella che il ricorrente aveva in prossimità dei propri terreni. 2.2. Inoltre, le intercettazioni richiamate dal Tribunale del riesame riguardano conversazioni in cui venivano stabiliti ripetuti incontri fra gli indagati. In tali occasioni, è stata registrata spesso la vicinanza degli altri interlocutori rispetto alle piantagioni in contestazione. Per converso, non vi è mai omologa specificazione della posizione del ricorrente se non in una unica occasione. In difetto di tale specificazione risulta vieppiù incerta la possibilità di riferire l'attività (per sua natura prolungata e ripetuta) a un contesto geografico diverso da quello proprio del ricorrente. 2.3. Per il resto, le stesse intercettazioni contengono plurimi riferimenti all'andare a lavorare, all'accensione o spegnimento di un qualcosa di indefinito ovvero alla rilevanza del tempo atmosferico in relazione al lavoro del COSTANTINOI che però rimangono del tutto generici e non permettono di individuare in che cosa si concretizzi il ritenuto apporto causale del COSTANTINO alla coltivazione e tantomeno all'associazione. 2.4. L'unica conversazione in cui sembra esservi un concreto riferimento a "Peppe" in relazione a condotte concrete e qualificanti, la "conversazione del 18.7.2016 (tra [OSCURATO:PERSONA] e Monta uro Stefano in cui venivano fatti commenti sulla qualità delle piante e, in quell'occasione, il Mancari domandava all'interlocutore se Peppe - diminutivo con cui veniva indicato l'indagato- avesse provveduto nei giorni precedenti)" non appare risolutiva. Anche in questo caso, non si comprende quali siano gli elementi concreti che permettano di affermare che tale conversazione debba riferirsi ai terreni oggi in contestazione e non al terreno del Costantino oggetto di sequestro una settimana dopo nel contesto di altro procedimento. 2.5. Nemmeno spiegata risultai infine, la ragione per cui possa ritenersi ricollegabile il personaggio di "Peppe" al ricorrente non essendovi nel provvedimento impugnato specificazioni in ordine alla intestazione dell'utenza utilizzata, alla individuazione della voce, alla presenza di attività di osservazione diretta da parte della PG che possa riscontrare tale assunto. 2.6. Tali considerazioni determinano la sostanziale illogicità della motivazione sia in relazione ai reati fine sia in relazione alla fattispecie associativa. Relativamente a tale ultimo contesto, infatti, non sono state specificate argomentazioni - ulteriori rispetto alla partecipazione ai reati scopo - che fondino l'affermata gravità indiziaria. 3. Le suesposte considerazioni fondano l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309 co. 7 c.p.p. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94. comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in R ma, il 1 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA]