CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 luglio 1967
Cassazione n. 33471/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 01/07/1967 avverso la sentenza del 16/10/2024 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 15529/25 Ritenuto che il motivo dedotto dal ricorrente è manifestamente infondato,. considerato che per integrare il reato di oltraggio non è richiesto che le espressioni offensive rivolte al pubblico ufficiale devono essere udite dai presenti: basta che possano esserlo perché già questa potenzialità è un aggravio psicologico che può compromettere la sua prestazione, disturbandolo mentre compie un atto del suo ufficio, facendogli avvertire condizioni avverse, per lui e per la pubblica amministrazione di cui fa parte, ulteriori rispetto a quelle ordinarie (Sez. 6, n. 19010 del 28/03/2017 Rv. 269828); ritenuto che ugualmente inammissibili sono le censure circa la valutazione della natura offensiva delle espressioni verbali utilizzate, avendo la Corte di appello fornito su tale punto una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 26 set