CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 maggio 2026
Cassazione n. 12538/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
oberto Ascani-ricorrente principale-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e BruniSimonetta, gli ultimi tre quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] principali-nonché sul ricorso incidentale proposto da[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e BruniSimonetta, gli ultimi tre quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] incidentali-contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 23309/2022Numero sezionale 1103/2026Numero di raccolta generale 12538/2026Data pubblicazione 04/05/2026C.V.R. di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall'avvocatoRoberto Ascani-controricorrente incidentale-avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona n. 962/2021depositata il 12/08/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali proprietari di un edificio sitoin [OSCURATO:PERSONA] del Tronto, via [OSCURATO:PERSONA] n. 6, hanno convenuto ingiudizio dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - Sez. Distaccata di SanBenedetto del Tronto la C.V.R. di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., per sentirlacondannare, previo accertamento della violazione della normativa inmateria di distanze, alla demolizione di un muro di contenimento a mezzopali in cemento, eretto a confine e a distanza inferiore a quella legale.La società convenuta ha chiesto il rigetto della domanda, sostenendo chel’opera era stata realizzata per evitare smottamenti, e comunque al disotto del piano di campagna.Con la sentenza di primo grado, il Tribunale ha ordinato alla societàconvenuta di realizzare a sue spese opere costituite da un terrapieno largomt. 5, posto a valle, e una sottofondazione al fabbricato degli attori,costituita da micropali spinti ad adeguata profondità, condannando altresìla convenuta al pagamento delle spese processuali.A seguito di impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e SergioBruni, nella resistenza della C.V.R. di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., la qualeha proposto appello incidentale, la Corte d’appello di Ancona, consentenza n. 962/2021 pubblicata il giorno 12.08.2021, in parziale riformadella decisione di primo grado, ha dichiarato che il muro di contenimentorealizzato dalla CVR di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. non rispettava laNumero registro generale 23309/2022Numero sezionale 1103/2026Numero di raccolta generale 12538/2026Data pubblicazione 04/05/2026distanza prescritta dalla normativa vigente dal confine di proprietà diLuciano [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha respinto l’appello incidentale eha condannato la società appellata al risarcimento, in favore degliappellanti, del danno per equivalente, quantificato in euro 8.000,00 oltreinteressi, nonché al pagamento delle spese del grado, confermata, per ilresto, la pronuncia impugnata.Nella motivazione, tra l’altro e per quanto di interesse in questa sede, si èritenuto che sussistesse la violazione della disciplina in tema di distanzetra costruzioni, in quanto il manufatto oggetto di causa sporgeva rispettoal “piano finito”, artificialmente ribassato, e che ciò comportasse il rigettodell’appello incidentale. La Corte territoriale ha, poi, reputato che ilrisarcimento del danno per equivalente richiesto dagli appellanti principaliper l’inattuabilità della riduzione in pristino andasse liquidatoequitativamente, avuto riguardo al fatto che la società, appellanteincidentale, era stata condannata anche all’esecuzione di lavori pereliminare, sia pur parzialmente, il problema causato dalle opere eseguite.La CVR di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazioneavverso quest’ultima sentenza sulla scorta di tre motivi.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e, in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], nelfrattempo deceduto, la moglie [OSCURATO:PERSONA] e i figli [OSCURATO:PERSONA] eSimonetta [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso, proponendo altresìricorso incidentale affidato a due motivi.La CVR di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito al ricorso incidentale concontroricorso.memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo del ricorso principale è rubricato come segue:violazione dell’art. 873 c.c. dedotta in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 23309/2022Numero sezionale 1103/2026Numero di raccolta generale 12538/2026Data pubblicazione 04/05/2026La società ricorrente, in particolare, si duole del fatto che la Corteterritoriale, nell’accertare la violazione della disciplina in tema di distanze,abbia ritenuto che l’altezza del muro di contenimento dovesse esseremisurata a partire dal livello del piano artificialmente ridotto per effetto diuno sbancamento, anziché dall’originario piano di campagna; la partelamenta, altresì, che la violazione sia stata accertata pur in assenza diintercapedini dannose o pericolose.Il motivo è fondato.Come affermato in sede di legittimità, in virtù della "ratio" dell'art. 873c.c., volto ad evitare la formazione di intercapedini dannose, nella nozionedi "costruzione", rispetto alle quali il secondo costruttore può edificare inaderenza o a distanza legale, rientra ogni opera edilizia che, oltre apresentare carattere di consistenza e stabilità, emerga in modo sensibileal di sopra del livello del suolo (cfr.: Cass. n. 4190/2017; Cass., Sez. Un.,n. 1961/1973).Nella specie, il consulente tecnico d’ufficio aveva verificato che «lapalificata è stata realizzata al di sotto del piano di campagna, cioè il livellonaturale del terreno» e che «con la costruzione della palificata non sonostate realizzate intercapedini con il fabbricato dei fratelli [OSCURATO:PERSONA]» (cfr.:ricorso, a pag. 6; doc. 1 del fascicoletto della ricorrente).Anche nella motivazione della sentenza impugnata si dà atto, a pag. 4,che, come affermato dal consulente tecnico d’ufficio, la palificata «non èad oggi visibile dalla proprietà degli attori».È dunque erronea la decisione di merito, nella parte in cui, ai finidell’accertamento relativo alla dedotta violazione delle distanze, lungi daltenere in considerazione i dati sopra menzionati, ha fatto riferimento allasporgenza della palificata non già rispetto al piano di campagna indirezione dell’edificio di proprietà [OSCURATO:PERSONA], bensì al «piano finito»,intendendosi per tale quello artificialmente ribassato.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 23309/2022Numero sezionale 1103/2026Numero di raccolta generale 12538/2026Data pubblicazione 04/05/20262. Il secondo motivo del ricorso principale è rubricato come segue:violazione dell’art. 112 c.p.c. dedotta in relazione all’art. 360 n. 3 e n. 4c.p.c.La società ricorrente, in particolare, sostiene l’erroneità della pronunciaimpugnata, laddove si è ritenuto che la qualificazione del manufattooggetto di causa come costruzione comportasse di per sé il rigettodell’appello incidentale, senza considerare che l’impugnazione in questionesi riferiva, invece, a un vizio di ultrapetizione contenuto nella sentenza diprimo grado, visto che la società stessa era stata condannataall’esecuzione di opere in assenza di domanda della controparte.Il terzo motivo del ricorso principale è rubricato come segue:violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 n. 3e n. 4 c.p.c. - violazione degli artt. 112 c.p.c. - 115 c.p.c. e 2697 c.c. e invia subordinata omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che èstato oggetto di discussione ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c.La ricorrente lamenta che il rigetto dell’appello incidentale sia avvenutosenza prendere in considerazione il fatto, dedotto quale motivo diimpugnazione, che, a seguito di condanna emessa a suo carico in separatogiudizio, la società aveva pacificamente risarcito a controparte tutti i danniderivanti dalla realizzazione delle opere oggetto di causa, ivi comprese lespese necessarie per la sottofondazione mediante micropali, alla cuiesecuzione era stata condannata dal giudice di primo grado.I due motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto entrambiriguardanti la pronuncia di rigetto dell’appello incidentale, sono assorbiti,visto che la Corte territoriale dovrà necessariamente riesaminare l’appelloincidentale unitamente alla questione concernente la violazione delledistanze, oggetto del primo motivo dell’appello principale.3. Il primo motivo del ricorso incidentale è rubricato come segue:violazione ed erronea applicazione delle norme di diritto: art. 360, comma1 n. 3 c.p.c. in riferimento agli artt. 873 e 872 c.c., e del d.m. 02.04.1968Numero registro generale 23309/2022Numero sezionale 1103/2026Numero di raccolta generale 12538/2026Data pubblicazione 04/05/2026n. 1444 - violazione art. 360 comma 1 n. 5: omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.In particolare, i controricorrenti sostengono l’erroneità della sentenzaimpugnata, in quanto dalla consulenza tecnica d’ufficio era emersa lapresenza, nella proprietà della controparte, di quattro portali in cementoarmato posti a meno di cinque metri dal confine, e il fabbricato realizzatodalla società era posto a meno di dieci metri dall’edificio di loro proprietà,in violazione dell’art. 9, comma secondo, d.m. n. 1444/1968. Lacontroparte, in relazione a ciò, aveva invocato erroneamente laprevenzione. Infine, non essendo stata ordinata la riduzione in pristino, viera stato un risparmio di spesa da parte della società confinante.Il motivo è inammissibile.A pag. 3 della sentenza impugnata, la Corte d’appello di Ancona haespressamente affermato quanto segue: «Quanto ai rilievi dell’appellanterelativi al mancato rispetto delle distanze anche per quanto concerne altrimanufatti quali “solettone, pilastri, pilastrini e portali” il motivo deveessere considerato inammissibile in quanto domanda nuova considerandoche nell’atto di citazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (cfr. all) oggetto del giudizio eraesclusivamente “il muro di contenimento definito anche come palificata incemento armato”».Ora, la proposizione, mediante ricorso per cassazione, di censure prive dispecifica attinenza al "decisum" della sentenza impugnata comportal'inammissibilità del ricorso, risolvendosi in un "non motivo". L'eserciziodel diritto di impugnazione, infatti, può considerarsi avvenuto in modoidoneo solo qualora i motivi con i quali è esplicato si traducano in unacritica alla decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specificaindicazione delle ragioni per cui essa è errata, da considerarsi in concretoe dalle quali non possano prescindere, dovendosi pertanto considerarenullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo il motivo che difetti diNumero registro generale 23309/2022Numero sezionale 1103/2026Numero di raccolta generale 12538/2026Data pubblicazione 04/05/2026tali requisiti (cfr.: Cass. n. 15517/2020; in senso conforme, si vedanoanche: Cass. n. 9450/2024; Cass. n. 18795/2024).In concreto, i ricorrenti in via incidentale propongono questioni di meritoconcernenti manufatti diversi dal muro di contenimento, o palificata, incemento armato, senza confrontarsi con la motivazione, di carattereprocessuale, sopra riportata.Lo stesso dicasi per quanto concerne il preteso risparmio di spesa chesarebbe stato realizzato dalla controparte, risparmio che, nella trattazionedel motivo in esame, risulta menzionato in modo del tutto generico, senzaalcun collegamento critico con la motivazione della sentenza impugnata.Quanto, poi, all’asserita violazione della distanza tra edifici ai sensi deld.m. n. 1444/1968, nel controricorso depositato dalla ricorrente principalesi è dato atto che essa costituisce oggetto di un’altra causa e di altradecisione, senza che i ricorrenti in via incidentale abbiano fornitoindicazioni in senso contrario.Sul punto, premesso che la decisione impugnata si riferisce alla solapalificata, deve osservarsi che, ove una determinata questione giuridica -che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modonella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione insede di legittimità ha l'onere, al fine di evitare una statuizione diinammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenutadeduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche diindicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde darmodo alla Corte di Cassazione di controllare "ex actis" la veridicità di taleasserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (cfr.: Cass.n. 20518/2008; Cass., Sez. Un., n. 10502/2012; Cass. n. 2038/2019).Infine, non essendo stata pronunciata alcuna condanna all’arretramentodella palificata, risulta ininfluente la mancata quantificazione della distanzaviolata.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 23309/2022Numero sezionale 1103/2026Numero di raccolta generale 12538/2026Data pubblicazione 04/05/20264. Il secondo motivo del ricorso incidentale è rubricato come segue:violazione ed erronea applicazione delle norme di diritto: art. 360, comma1 n. 3 c.p.c., in riferimento agli artt. 873 e 872 c.c. artt. 1226 e 2056 c.c.In particolare, i controricorrenti, premesso che il danno da violazione delledistanze è in re ipsa e che la controparte, essendo stata esoneratadall’obbligo di procedere alla rimessione in pristino, ha risparmiato sulrisarcimento, lamentano l’insufficienza della somma liquidata a tale titolodalla Corte d’appello.Il motivo è assorbito dall’accoglimento del primo motivo del ricorsoprincipale, visto che la Corte d’appello, dovendo rivalutare la questioneconcernente la violazione della disciplina in tema di distanze, dovrànecessariamente riesaminare anche quella, conseguente, relativa alrisarcimento del danno.5. Alla luce di quanto precede, il ricorso principale va accolto quanto alprimo motivo, assorbiti gli altri, mentre, quanto al ricorso incidentale, vadichiarato inammissibile il primo motivo e assorbito il secondo.Entro tali limiti, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corted’appello di Ancona in diversa composizione, perché provveda al riesamedelle domande delle parti, in applicazione dei principi suesposti.Statuendo in sede di rinvio, la Corte d’appello provvederà anche sullespese di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiara assorbiti irestanti nonché il secondo motivo del ricorso incidentale e dichiarainammissibile il primo motivo del ricorso incidentale; cassa la sentenzaimpugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello diAncona in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sullespese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civiledella Corte di cassazione, in data 29 aprile 2026.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 23309/2022Numero sezionale 1103/2026Numero di raccolta generale 12538/2026Data pubblicazione 04/05/2026Il PresidenteMauro Mocci