CassazionedecretoSezione 3Decisione del 6 febbraio 2023
Cassazione n. 10458/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2 ORDINANZA sul ricorso 12909/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in Liquidazione in persona del Liquidatore e [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 1837/2021 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 15/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/02/2023 da [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che 1.-La società [OSCURATO:PERSONA] srl ha stipulato contratto preliminare con [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto l'obbligo di vendere ed acquistare una costruenda abitazione sita in Palermo, che, dopo un paio di anni da detta stipula, è stata realizzata e consegnata al promittente acquirente. Non risulta che sia stato stipulato un contratto definitivo. Contestualmente a tale consegna, il promittente acquirente si è impegnato, con apposito mandato, a delegare alla [OSCURATO:SOCIETA] la manutenzione dei lavori del condominio, impegnandosi a corrisponderle il relativo compenso comprensivo del rimborso spese. 2.-[OSCURATO:PERSONA] non ha corrisposto tutto il dovuto, la società [OSCURATO:SOCIETA] ha ottenuto decreto ingiuntivo, avverso il quale ha quindi proposto opposizione l'ingiunto. Il Tribunale, in primo grado, ha rigettato l'opposizione confermando il credito della [OSCURATO:SOCIETA]. 3.-Invece, su impugnazione di Aglieri, la Corte di appello di Palermo ha revocato il decreto ingiuntivo, ritenendo non provate le spese di cui la società ha chiesto il rimborso, spese che l'Aglieri eccepiva non essere state effettuate o che non oveva_es-se~o lui a pagarle. ,t,2 L2Ì ,tC, . 4.-Avverso tale sentenza ricorre la [OSCURATO:SOCIETA] con due motivi. L'intimato non ha svolto difese. Considerato che 5.-Con il primo motivo la società denuncia violazione degli articoli 115, nonché 167, 183 e 645 del codice di procedura civile: secondo la ricorrente la Corte d'appello avrebbe pronunciato su una domanda tardiva dell'Aglieri, in quanto costui, solo con la conclusionale in appello, ha contestato le somme dovute ed ha contestato altresì di non doverle pagare lui, con ciò ampliando il tema di decisione in modo illegittimo ed inammissibile. 6.- Con il secondo motivo di censura, la ricorrente denuncia omesso esame di un fatto controverso e decisivo. Sostiene cioè che la Corte d'appello non ha tenuto conto di due documenti dirimenti e decisivi per il giudizio, che erano stati tempestivamente allegati dall'attrice, vale a dire il mandato con cui Aglieri prometteva di rimborsare tutte le spese effettuate nell'interesse del condominio e l'insieme delle fatture e dei documenti che quelle spese comprovavano. Ove la Corte avesse tenuto conto di tali documenti avrebbe ritenuto provato il credito e non avrebbe rigettato la domanda. 7.- Questi due motivi possono valutarsi insieme e sono in parte inammissibili in parte infondati. La Corte d'appello ha in realtà ritenuto sfornita di prova la domanda di rimborso della società, qui ricorrente: infatti i giudici di secondo grado partono dalla premessa che, nel giudizio di cognizione che si instaura a seguito della opposizione al decreto ingiuntivo, il giudice può procedere all'autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti dal creditore per dimostrare la sussistenza del proprio credito, con la conseguenza che, benché processualmente convenuto, l'opposto è attore sostanziale e, come tale, gravato dall'onere della prova di tutti gli elementi costitutivi del credito azionato. Sulla base di tale premessa, la Corte d'appello ritiene che la società ricorrente non ha provato il diritto al rimborso di quelle spese perché non ha provato con certezza sia la riferibilità di quelle spese alle parti comuni e ai servizi comuni del fabbricato in cui ricade l'immobile detenuto da Aglieit: sia che queste spese siano state effettivamente anticipate dalla società e correttamente ripartite: osserva la Corte/ infatti/ che i documenti prodotti altro non erano che prospetti unilateralmente predisposti dalla società ricorrente. La ratio della decisione è dunque chiara: la società creditrice non ha provato il suo credito, a prescindere dalla eccezione fatta dal debitore. ‘Vcv-z-e._ [OSCURATO:PERSONA] srl era tenuta yarf comunque il suo credito, proprio in ragione della posizione di attore in senso sostanziale che essa rivestiva all'interno del giudizio di opposizione. Essendo questa la ratio della decisione, è inammissibile la censura mossa con il primo motivo, che denuncia tardività della eccezione del ricorrente; così come è inammissibile la censura relativa al secondo motivo, poiché la Corte ha esaminato i documenti e non li ha ritenuti sufficienti a dimostrare il credito, e ciò a prescindere dal mandato conferito dal condomino alla società, atto che presuppone pur sempre che le spese da quest'ultima reclamate siano dimostrate come sostenute, e come effettivamente anticipate, ed è ciò che /invece/la Corte d'appello ha ritenuto non provato. Ad ogni modo, i motivi di censura sono anche infondati in quanto, rispetto al primo, non si tiene conto del fatto che il debitore era in senso formale un convenuto e dunque la sua era una eccezione, e non già una domanda che modificava il tema di decisione, e, quanto al secondo motivo, che, per l'appunto, come già detto sopra, una valutazione complessiva dei documenti risulta essere stata fatta, e con essa una valutazione dei fatti che quei documenti rappresentano, e non era stata omessa come assume la ricorrente. Il ricorso va rigettato. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del tricorrentèrprincipal dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale/, a nor