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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 dicembre 2021

Cassazione n. 01553/2022

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a seguente ORDINANZA ecu,,uù sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2021 del TRIBUNALE di MILANOi dato avviso alle parti; ' udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Milano, recependo l'accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il furto di una valigia, uno zainetto e un paio di scarpe.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale denuncia la erronea qualificazione del fatto che avrebbe dovuto essere ricondotto alla ipotesi del "furto d'uso".

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. A mente dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., novellato dalla legge n.103 del 2017, l'imputato può proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Ratio della norma è quella di impedire ricorsi per cassazione meramente strumentali e dilatori.

3.2. È ovvio che, per al fine di evitare facili elusioni, non è sufficiente che il ricorso enunci un motivo formalmente consentito.

In tema di qualificazione giuridica del fatto rimane tuttora valido il principio, delineato dalla giurisprudenza antecedente alla novella, secondo cui l'erronea qualificazione del fatto deve essere limitata ai casi di errore manifesto che emerga ictu oculi dal capo di imputazione, poiché occorre scongiurare l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in un accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità (cfr. per tutte ante novella Sez.

U, n. 5838 del 28/11/2013 dep. 2014, Citarella, in motivazione; e dopo la novella, tra le altre, Sez. 3, 23150 del 17/04/2019, El ZItouni 3amal, Rv. 275971).

3.3. È evidente, allora, che "l'erronea qualificazione giuridica del fatto", che ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. costituisce motivo deducibile con ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento, non ricorre allorché, come nella specie, al di là della mera enunciazione, la dedotta riqualificazione implichi una diversa ricostruzione del fatto (conf.

Sez. 6, ord. n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua, Rv. 272026).

3.4. Tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen..

5. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 09/12/2021 Il Consigliere e t

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA ecu,,uù sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2021 del TRIBUNALE di MILANOi dato avviso alle parti; ' udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Milano, recependo l'accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il furto di una valigia, uno zainetto e un paio di scarpe. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale denuncia la erronea qualificazione del fatto che avrebbe dovuto essere ricondotto alla ipotesi del "furto d'uso". 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. A mente dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., novellato dalla legge n.103 del 2017, l'imputato può proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Ratio della norma è quella di impedire ricorsi per cassazione meramente strumentali e dilatori. 3.2. È ovvio che, per al fine di evitare facili elusioni, non è sufficiente che il ricorso enunci un motivo formalmente consentito. In tema di qualificazione giuridica del fatto rimane tuttora valido il principio, delineato dalla giurisprudenza antecedente alla novella, secondo cui l'erronea qualificazione del fatto deve essere limitata ai casi di errore manifesto che emerga ictu oculi dal capo di imputazione, poiché occorre scongiurare l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in un accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità (cfr. per tutte ante novella Sez. U, n. 5838 del 28/11/2013 dep. 2014, Citarella, in motivazione; e dopo la novella, tra le altre, Sez. 3, 23150 del 17/04/2019, El ZItouni 3amal, Rv. 275971). 3.3. È evidente, allora, che "l'erronea qualificazione giuridica del fatto", che ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. costituisce motivo deducibile con ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento, non ricorre allorché, come nella specie, al di là della mera enunciazione, la dedotta riqualificazione implichi una diversa ricostruzione del fatto (conf. Sez. 6, ord. n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua, Rv. 272026). 3.4. Tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.. 5. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/12/2021 Il Consigliere e t