CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 5 luglio 2022
Cassazione n. 32920/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 23 febbraio 2022 il Tribunale del riesame di Lecce ha rigettato l'istanza di riesame proposta, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento in data 3 gennaio 2022 del G.I.P. del medesimo Tribunale col quale l'indagato era stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai seguenti reati: art. 74, commi 1, 3 e 4 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (capo 34); artt. 110 cod. pen., 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (capo 35); artt. 110 cod. pen., 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (capo 48); artt. 110, 61 n. 2 cod. pen., 1 legge 2 ottobre 1967 n. 895 (capo 51); artt. 1 e 4 legge 2 ottobre 1967 n. 895, 61 n. 2 cod. pen. (capo 53); artt. 23 legge 18 aprile 1975 n. 110, 61 n. 2 cod. pen. (capo 54); artt. 648, 61 n. 2 cod. pen (capo 55); artt. 1 legge 2 ottobre 1967 n. 895 61 n. 2 cod. pen. (capo 56). Il Tribunale distrettuale ha ritenuto sussistente un quadro indiziario grave in relazione a tutti i reati contestati all'indagato e un concreto pericolo di recidiva, tale da rendere indispensabile l'applicazione della misura custodiale. 2. Avverso l'indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, eccependo più motivi di doglianza che vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari alla decisione come previsto dall'art. 173, comma 1, d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271. 2.1. Col primo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e mancanza, contraddittorietà o illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza. Sostiene che l'ordinanza impugnata si è limitata a fare rinvio al provvedimento del G.i.p. sicché la motivazione è carente. Osserva, in particolare, che il Tribunale per il riesame non ha dato conto delle ragioni per cui ha ritenuto di far proprie le valutazioni del G.i.p., non ha spiegato sulla base di quali elementi ha attribuito a [OSCURATO:PERSONA] un ruolo organizzativo e direttivo nella «presunta associazione» né le ragioni per le quali tale associazione è stata ritenuta sussistente. Con specifico riferimento alla violazione dell'art. 73 d.P.R. 309/90, contestata al capo 48) dell'imputazione provvisoria, il difensore deduce carenza di motivazione sottolineando che dalle conversazioni richiamate nell'ordinanza impugnata non emerge un quadro indiziario dotato del necessario carattere di gravità. Osserva che [OSCURATO:PERSONA] è accusato di aver autorizzato [OSCURATO:PERSONA] a cedere sostanza stupefacente a [OSCURATO:PERSONA] a parziale ristoro di un furto commesso ai danni dello stesso Presta dal fratello di Maiorino, ma il contenuto delle conversazioni intercettate non è univoco in tal senso e la sostanza di cui si parla non è mai stata rinvenuta. 2.2. Col secondo motivo, il ricorrente eccepisce violazione di legge e vizi di motivazione in relazione all'ipotizzata esistenza delle esigenze cautelari. Sostiene che il Tribunale del riesame ha rappresentato la ricorrenza delle esigenze di cautela senza desumerla da circostanze concrete, non ha motivato in ordine all'attualità del pericolo, ha trascurato che gli addebiti «risalgono a data remota» e la «presunta attività del sodalizio di cui al capo 34) di incolpazione è cessata a far data dal 3 dicembre 2019, allorquando vi è stato l'arresto in flagranza di [OSCURATO:PERSONA] e il sequestro delle armi e delle somme di denaro». 2.3. Col terzo motivo il ricorrente sostiene che il lungo tempo trascorso tra la commissione dei fatti e l'esecuzione della misura avrebbe consentito di ritenere adeguate anche misure meno afflittive e il Tribunale non ha spiegato perché la misura degli arresti domiciliari, eventualmente corredata dall'uso di strumenti elettronici di controllo, non sarebbe idonea a fini cautelari. 3. Con memoria depositata il 5 luglio 2022 il nuovo difensore, nominato dal ricorrente in associazione col primo, ha ulteriormente argomentato sui motivi di ricorso già proposti insistendo per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso sono infondati fatta eccezione per quello relativo al capo 48) dell'imputazione provvisoria che merita accoglimento. 2. Col primo motivo, il ricorrente si duole della carenza della motivazione adottata dal Tribunale distrettuale. Espone che, pur in presenza di un motivo di riesame volto a contestare i gravi indizi di colpevolezza, l'ordinanza impugnata non si sarebbe soffermata sul tema, facendo rinvio alle motivazioni del G.i.p. La difesa non nega che i motivi di riesame proposti fossero generici e non sostiene di aver formulato specifiche censure alla ricostruzione del compendio indiziario contenuta nell'ordinanza applicativa della misura; sostiene però che il Tribunale per il riesame avrebbe dovuto ugualmente motivare in dettaglio la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione a ciascuno dei reati oggetto dell'imputazione provvisoria, sicché il provvedimento impugnato sarebbe censurabile nella parte in cui fa rinvio all'ordinanza del G.i.p. L'argomento è privo di pregio. In tema di impugnazioni avverso i provvedimenti in materia di libertà, infatti, «pur nella peculiarità del contesto decisorio del giudizio di riesame resa manifesta dall'art. 309, comma 9, cod.proc. pen., il ricorrente ha l'onere di specificare le doglianze attinenti al merito (sul fatto, sulle fonti di prova e sulla relativa valutazione) onde provocare il giudice del riesame a fornire risposte adeguate e complete, sulle quali la Corte di cassazione può essere chiamata ad esprimersi. Pertanto, in mancanza di tale devoluzione, è inammissibile il ricorso che sottoponga alla Corte di legittimità censure su tali punti, che non possono trovare risposte per carenza di cognizione in fatto addebitabile alla mancata osservanza del predetto onere, in relazione ai limiti del giudizio di Cassazione, ex art. 606 cod. proc. pen.» (cfr. Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279505; Sez. 6, n. 16395 del 10/01/2018, Contardo, Rv. 272982; Sez. 6, n. 56968 del 11/09/2017, Ghezzo, Rv. 272202). La difesa non si limita a censurare la scelta del Tribunale di procedere ad una motivazione "per relationem"; censura anche le motivazioni contenute nell'ordinanza del G.i.p. (e fatte proprie dal Tribunale per il riesame). Sostene, infatti, che, dopo aver ripercorso lo svolgimento delle indagini e aver dato atto dell'esito delle stesse, i giudici di merito non avrebbero spiegato sulla base di quali elementi sarebbe stata ritenuta sussistente una associazione ex art. 74 d.P.R. 309/90 e [OSCURATO:PERSONA] ne sarebbe stato ritenuto promotore e organizzatore. Si tratta, ancora una volta, di contestazioni generiche con le quali, nella sostanza, si chiede al giudice di legittimità una diversa lettura del compendio indiziario che consta di dati emergenti da intercettazioni telefoniche ed ambientali; servizi di osservazione, pedinannento e controllo; sequestri di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti, di denaro e di armi. Nella memoria aggiuntiva depositata il 5 luglio 2022, la difesa riporta passi della motivazione del G.i.p. nei quali si evidenzia che [OSCURATO:PERSONA] era punto di riferimento degli associati e, senza contestarne il contenuto, li estrapola dal contesto. Propone, dunque, una lettura parcellizzata delle emergenze investigative in contrasto con i principi che presiedono alla valutazione della prova indiziarla (sul punto, per tutte, Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191230). Tanto premesso, si deve ricordare che, in tema di impugnazione dei provvedimenti in materia di misure cautelari, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto nel caso in cui denunci la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando proponga censure che riguardino la ricostruzione dei fatti oppure si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884-01). Invero, anche con riferimento al giudizio cautelare personale, il controllo di legittimità che consegue alla proposizione del ricorso per cassazione non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, e quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato. Tali apprezzamenti, infatti, rientrano nelle valutazioni del g.i.p. e del tribunale del riesame, mentre al giudice di legittimità si chiede di esaminare l'atto impugnato al fine di verificare che esso contenga l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti; gli si chiede, quindi, di verificare la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (così, tra le tante, Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438). Il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare, oltre alla valenza sintomatica degli indizi, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega quegli indizi al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato; ma non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti o sulla rilevanza e concludenza dei risultati del materiale probatorio. Pertanto, non sono consentite censure che, pur formalmente investendo la motivazione, e a fortiori ammantandosi di una pretesa violazione di legge, si risolvano, in realtà, nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito e, a ben guardare, in ciò si esauriscono le censure sollevate con riferimento a tutti i capi di imputazione ad esclusione del capo 48). 3. A differenza delle altre, le censure formulate con riferimento al quadro indiziario relativo al reato di cui al capo 48) sono precise e meritano accoglimento. Al capo 48) [OSCURATO:PERSONA] è accusato di aver contribuito, autorizzandola, a una cessione di stupefacente eseguita da [OSCURATO:PERSONA] in favore di [OSCURATO:PERSONA]. Secondo l'ipotesi accusatoria, tale cessione sarebbe avvenuta a parziale ristoro di un furto commesso ai danni dello stesso Presta dal fratello di Maiorino e sarebbe stata autorizzata da [OSCURATO:PERSONA]. Il quadro indiziario è costituito dal contenuto di una conversazione del 23 luglio 2019 nella quale una donna (l'ordinanza ritiene «verosimile» che si tratti della convivente di [OSCURATO:PERSONA]) spiega ad un'altra che due persone si sono recate a casa sua e la sera prima erano cinque perché era successo «un macello»: uno dei fratelli Maiorino (o Giuseppe o Angelo) aveva rubato «le cose che stavano» a casa di un amico di Presta («Checco») provocando un danno di diecimila euro. A questa conversazione se ne aggiunge un'altra del 22 agosto 2019, nella quale una donna chiede a Presta se ha risolto la questione relativa al furto e lui risponde: «mi hanno dato i soldi», spiegando poi: «mi diede il servizio all'ultimo... li dovevo fare uscire io i soldi al ragazzo!». L'ordinanza sostiene che una delle due persone che il 23 luglio 2019 si recò a casa di Presta era [OSCURATO:PERSONA], ma non spiega su cosa sia fondata una tale conclusione. Neppure chiarisce sulla base di quali elementi le «cose che stavano» a casa dell'amico di Presta siano da identificare in sostanze stupefacenti. Non spiega poi perché, atteso che nella conversazione del 22 agosto 2019, almeno inizialmente, si parla di «soldi», sarebbe possibile desumere dalla frase «mi diede il servizio all'ultimo...» che vi fu una cessione di sostanza stupefacente. Non spiega, inoltre, per quale ragione l'uso del plurale («mi hanno dato i soldi») - riferito, peraltro, ad un versamento di denaro che non sarebbe mai avvenuto - consentirebbe di ascrivere l'ipotizzata cessione di stupefacenti a più persone e non chiarisce da cosa emerga che [OSCURATO:PERSONA] vi prese parte e la autorizzò. Si tratta, all'evidenza, di una motivazione carente che non consente di apprezzare un grave quadro indiziario. Con riferimento al capo 48) dell'imputazione provvisoria, dunque, il ricorso merita accoglimento e in relazione a questa contestazione l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuova valutazione al Tribunale per il riesame di Lecce. 4. Il secondo e il terzo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente lamenta vizi di motivazione e violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., sono infondati. Il Tribunale distrettuale sottolinea che, dal titolo di reato contestato al capo 34), discende la doppia presunzione cautelare della sussistenza di tutte le esigenze di cui all'art. 274 cod. proc. pen. e della esclusiva adeguatezza della custodia in carcere, ma non si ferma a tale constatazione e motiva compiutamente le ragioni di sussistenza delle esigenze cautelari, la loro attualità, nonché il rispetto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza della misura applicata. Osserva in proposito: che l'adesione ad una associazione finalizzata alla commissione di gravi delitti in materia di stupefacenti esprime spiccata pericolosità sociale; che l'associazione non si sciolse col sequestro del 3 dicembre 2019, tanto che due giorni dopo (il 5 dicembre) [OSCURATO:PERSONA] (anch'egli gravemente indiziato di averne fatto parte) fu tratto in arresto perché sorpreso nella flagrante detenzione di ben 276 grammi di cocaina; che [OSCURATO:PERSONA] è gravato da precedenti per violazione dell'art. 416-bis cod. pen. e omicidio oltre che da gravi e numerose pendenze per associazione a delinquere, falso e riciclaggio. Quanto all'inadeguatezza di misure meno afflittive, il Tribunale osserva che, per l'elevato numero e la gravità dei reati realizzati dall'associazione, oltre che per il non lungo periodo di tempo trascorso dai fatti, le esigenze cautelari sono di particolare rilevanza e non v'è ragione di ritenere che possano essere efficacemente salvaguardate con l'adozione di misure diverse dalla custodia in carcere. Aggiunge che una prognosi favorevole di spontanea osservanza delle prescrizioni inerenti misure meno afflittive di quella carceraria non può ragionevolmente essere formulata, tanto più che un presidio elettronico può essere deterrente solo dell'allontanamento dal domicilio e non garantisce il rispetto di altre prescrizioni, quali il divieto di comunicazione e di contatti con persone diverse dai conviventi, la cui violazione favorirebbe la consumazione di reati della stessa specie di quelli per cui si procede. Si tratta di una motivazione congrua, logica e coerente, dunque non censurabile in questa sede di legittimità. 5. Sulla base delle argomentazioni esposte, il ricorso deve essere accolto limitatamente alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza del reato di cui al capo 48) dell'imputazione provvisoria. Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio, limitatamente a questa imputazione, con trasmissione degli atti al Tribunale del riesame di Lecce per nuova valutazione sul punto. Nel resto il ricorso va rigettato. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al capo 48 dell'imputazione e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale del riesame di Lecce. Rigetta il ricorso nel resto.