CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 maggio 2018
Cassazione n. 19929/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
018 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25306/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' COMUNITA' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatie difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- avverso PROVVEDIMENTO di CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 1130/2018depositata il 21/05/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti e ragioni della decisione [OSCURATO:PERSONA] adiva il Tribunale di Arezzo, sezione distaccata di Sansepolcro, chiedendo la condanna della [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni subiti per il mancato riconoscimento delle provvidenze di cui al Regolamento CEE n. 2080/1992 relative alla posa in opera di impianto di arboricoltura sui propri terreni seminativi ubicati in Setino che la comunità aveva inizialmente riconosciuto, poi però revocandole in ragione del prezzo per ettaro indicato dal Santini in maniera non corretta. [OSCURATO:PERSONA] montana si costituiva in giudizio eccependo fra l’altro il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Con sentenza non definitiva il Tribunale di Arezzo respingeva l’eccezione di difetto di giurisdizione e successivamente, con sentenza n. 82/2010, accoglieva parzialmente la domanda del Santini, condannando la [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere, a decorrere dall’agosto 1997 all’agosto 2017, la somma di € 183.768,30 relativa ad una superficie di ettari 16,60, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sulle annualità scadute e non ancora corrisposte nonché sulla somma di € 33.464,46 indebitamente trattenuta dall’amministrazione convenuta, secondo lo schema elaborato dalla disposta CTU. [OSCURATO:PERSONA] MontanaValtiberina impugnava la sentenza definitiva innanzi alla Corte di Appello di Firenze . Nelle more del giudizio decedeva il Santini ed il giudizio interrotto veniva riassunto dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti degli eredi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello di Firenze, con sentenza n. 1130/2018indicata in epigrafe rigettava l’impugnazione . L’Unione montana dei comuni della [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si sono costituiti con controricorso. Successivamente la [OSCURATO:PERSONA] ha depositato, in data 16 marzo 2023, rinuncia al ricorso notificata a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da questi ultimi accettata con nota del 20.03.2023. Va per l’effetto dichiarata l’estinzione del giudizio. Ricorrono giusti motivi, in relazione all’esito del procedimento, per compensare le spese del giudizio, non ricorrendo i presupposti per il riconoscimento del doppio contributo in ragione dell’esito della lite. PQM Dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese. Così deciso il