CassazionedecretoSezione 3Decisione del 4 aprile 2024
Cassazione n. 16562/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.26114/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] S. NICOLA 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE] , pec [OSCURATO:EMAIL]) che lo rappresenta e difende - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 43, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE], pec [OSCURATO:EMAIL]) che lo rappresenta e difende -controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA V. DEGLI SCIPIONI 157, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE], pec [OSCURATO:EMAIL]) che la rappresenta e difende -controricorrente – nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - intimati - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 3072/2022depositata il 29/06/2022. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia ritualmente chiesto la decisione del ricorso , rilevandosi al riguardo che detta parte si è limitata a depositare, esclusivamente a mezzo pec nel RG n. 26114/2022, soltanto la procura speciale datata 4 aprile 2024 ma non ha ritualmente presentato l’istanza di cui al secondo comma dell’art. 380-bis c.p.c.; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di Cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore di ciascuna parte controricorrente, in Euro 1.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in