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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 maggio 2024

Cassazione n. 23283/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (INDIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la correzione dell'errore materiale nei termini indicati dalla parte istante. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. L'odierna procedura camerale, ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., è stata instaurata su richiesta avanzata da HDI [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]), parte civile costituita nel procedimento penale n. 10515/2023, definito con sentenza in data 18 ottobre 2023, con la quale si è evidenziato l'errore materiale consistito nell'omissione della condanna alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa anche in favore della suddetta [OSCURATO:PERSONA].

2. !Ikiíe-n—ui di dover dare continuità al principio secondo cui è legittima l'ordinanza di correzione di errore materiale, mediante la quale il giudice di legittimità provvede ad emendare una sentenza o un'ordinanza affetta da errore materiale, quando questa integrazione non costituisca modificazione essenziale del provvedimento.

3. Nel caso in esame, tenuto conto della fondatezza della richiesta, alla luce del tempestivo deposito di conclusioni scritte e nota spese, occorre procedere alla correzione dell'errore suddetto, nei termini di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Dispone correggersi l'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza della Seconda Sezione penale della Corte di Cassazione n. 47921 del 18/10/2023, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nel senso che, dopo le parole «dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA]., che liquida in complessivi euro 3.686, oltre accessori di legge», siano inserite le parole «e dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), che liquida in complessivi euro 2.315, oltre accessori di legge».

Manda alla Cancelleria per le annotazioni.

Così deciso il 23 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (INDIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la correzione dell'errore materiale nei termini indicati dalla parte istante. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. L'odierna procedura camerale, ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., è stata instaurata su richiesta avanzata da HDI [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]), parte civile costituita nel procedimento penale n. 10515/2023, definito con sentenza in data 18 ottobre 2023, con la quale si è evidenziato l'errore materiale consistito nell'omissione della condanna alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa anche in favore della suddetta [OSCURATO:PERSONA]. 2. !Ikiíe-n—ui di dover dare continuità al principio secondo cui è legittima l'ordinanza di correzione di errore materiale, mediante la quale il giudice di legittimità provvede ad emendare una sentenza o un'ordinanza affetta da errore materiale, quando questa integrazione non costituisca modificazione essenziale del provvedimento. 3. Nel caso in esame, tenuto conto della fondatezza della richiesta, alla luce del tempestivo deposito di conclusioni scritte e nota spese, occorre procedere alla correzione dell'errore suddetto, nei termini di cui in dispositivo. P.Q.M. Dispone correggersi l'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza della Seconda Sezione penale della Corte di Cassazione n. 47921 del 18/10/2023, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nel senso che, dopo le parole «dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA]., che liquida in complessivi euro 3.686, oltre accessori di legge», siano inserite le parole «e dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), che liquida in complessivi euro 2.315, oltre accessori di legge». Manda alla Cancelleria per le annotazioni. Così deciso il 23 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 23283/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris