CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2022
Cassazione n. 49401/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Palermo del 13 gennaio 2022, con cui è stata confermata la decisione del Tribunale di Palermo del 16 luglio 2020, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi 6 di arresto e 6.000 euro di ammenda ciascuno, in quanto ritenuti colpevoli dei reati di cui agli art. 44 lett. b (capo 1), 93-95 (capo 2), 94-95 (capo 3), 64-71 (capo 4) e 65-72 (capo 5) del d.P.R. n. 380 del 2001, accertati in Palermo sino al 9 marzo 2017. osservato che il primo motivo del ricorso della Bonomolo, con cui è stata contestata la conferma del giudizio di colpevolezza della stessa, è manifestamente infondato, non confrontandosi adeguatamente il ricorso con le pertinenti considerazioni della sentenza impugnata, che, in coerenza con i principi elaborati da questa Corte sul punto (cfr. in termini Sez. 3, n. 52040 del 11/11,12014, Rv. 261522), ha ragionevolmente rimarcato non solo il ruolo dell'imputata di comproprietaria dell'immobile insieme al coniuge [OSCURATO:PERSONA], in regime di comunione legale dei beni, ma anche il fatto che la Bonomolo era beneficiaria degli abusi edilizi realizzati, non essendo del resto emerso alcun elemento concreto da cui desumere il distacco della ricorrente dalle iniziative assunte dal marito nell'immobile nella loro comune titolarità. Considerato che anche il secondo motivo del ricorso della Bonomolo, con cui è stato censurato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. è manifestamente infondato, avendo i giudici di appello escluso, in base a una valutazione non illogica e dunque non censurabile in questa sede (cfr. sul punto Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Rv. 273678), che il fatto potesse qualificarsi in termini di particolare tenuità in ragione delle modalità della condotta e dell'entità del danno cagionato, essendosi in presenza di abusi non proprio trascurabili, in quanto consistiti nella costruzione di un solaio intermedio con travi di legno che ha comportato la realizzazione di una nuova elevazione fuori terra, così ottenendo un aumento di superficie di calpestio utile e nella creazione di un nuovo ambiente di circa 45 mq., dotato persino di due piccoli terrazzi a prospetto e retroprospetto di 10 e 5 mq., nonché nell'aumento dell'altezza di colmo di circa 1,20 metri e alla gronda di circa 60 cm. Eviderziato che il terzo motivo, con cui ci si duole della mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, è parimenti inammissibile, avendo la Corte territoriale sottolineato al riguardo, con accertamento di fatto non sindacabile in questa sede, che il reato è stato accertato il 9 marzo 2017 e in quella data le opere si presentavano allo stato grezzo, non essendo state ancora terminate, per cui, partendo da tale data, il termine quinquennale di prescrizione massima non era spirato all'epoca della decisione impugnata (13 gennaio 2022), né assume rilievo la circostanza che la prescrizione sia intervenuta in epoca successiva alla emissione della sentenza impugnata, essendo la declaratoria di estinzione del reato comunque impedita dal rilievo della manifesta infondatezza delle doglianze sollevate, non consentendo l'inammissibilità originaria dei ricorsi per cassazione la vai:da instaurazione dell'ulteriore fase di impugnazione (cfr. in termini, ex multis. Sez. 7, ord. n. 6935 del 17/04/2015, Rv. 266172). Rilevato che è manifestamente infondato anche il quarto motivo di ricorso, con cui si censura l'inosservanza dell'art. 133 cod. pen., trattandosi di doglianza non specifica, a fronte della razionalità della motivazione in punto di trattamento sanzionatorio della sentenza impugnata, nella quale è stato messo in evidenza come il primo giudice abbia concesso a entrambi gli imputati le attenuanti generiche, irrogando una pena adeguata all'entità dell'abuso realizzato. ritenuto che il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con cui si contesta la conferma del giudizio di responsabilità penale dell'imputato, è manifestamente infondato, in quanto generico, così come generica fu la doglianza proposta dinanzi alla Corte di appello, la quale, nel ribadire che le contravvenzioni contestate sono punite sia a titolo di dolo che di colpa, ha opportunamente ricordato che non erano state formulate obiezioni circa la materialità della condotta, senz'altro ascrivibile al compropietario dell'immobile, interessato alla realizzazione delle opere abusive, essendo irrilevante la dedotta assenza di prove circa la destinazione del nuovo locale a unità abitativa, incentrandosi il disvalore delle norme violate sull'esecuzione dei lavori in difformità dai necessari titoli abilitativi o in violazione degli adempimenti formali all'uopo richiesti, a preschdere dalle finalità della condotta e dalla destinazione delle opere. precisato per il secondo, il terzo e il quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] valgono le considerazioni già esposte rispetto alle corrispondenti doglianze presentate dalla Bonomolo, trattandosi di censure del tutto sovrapponibili. Osservato, pertanto, che gli odierni ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento e di versare la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore