CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 03036/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2018 del TRIBUNALE di BRINDISIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 6 marzo 2018, il Tribunale di Brindisi, ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei delitto ascrittogli, lo condannava alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 300 di multa. L'imputato, a mezzo del suo difensore, proponeva appello avverso la ricordata pronuncia, lamentando che, dopo avere concordato la pena con il pubblico ministero e dopo che il Tribunale aveva ritenuto, nella stessa sentenza impugnata, congrua la pena concordata, aveva, ciò nonostante, emesso una pronuncia ai sensi degli artt. 438, 533 e 535 cod. proc. pen. ad una pena diversa di quella pattuita (pari a mesi 4 di reclusione ed euro 200 di multa). Con provvedimento del 12 giugno 2024, la Corte di appello di Lecce, preso atto della discrasia, sostenuta dalla difesa, in ordine alla quantificazione della pena da parte del Tribunale, riqualificato l'appello in ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis cod. proc. pen., trasmetteva gli atti a questa Corte. 2. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha inviato requisitoria scritta con la quale ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. L'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. prevede che "Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza'. E' così consentito proporre ricorso nel caso in cui il giudice si sia, in sentenza, discostato dall'accordo, sulla pena, raggiunto fra le parti. Come era avvenuto nell'odierno caso concreto. In cui, si deve aggiungere, non risulta che il giudice abbia ritenuto, in ipotesi, incongrua la pena concordata, avendone invece espressamente affermata, nella pronuncia stessa (in cui aveva fissato una pena diversa, ben maggiore), la piena adeguatezza al caso concreto. 2. Non resta pertanto che annullare la sentenza impugnata, rinvio, con trasmissione degli atti al medesimo Tribunale di Brindisi, seppure in diversa persona fisica, affinchè decida sulla richiesta congiunta delle parti (Sez. 4, n. 37968 del 06/10/2021, Ceesay, Rv. 282054 - 01; Sez. 4, n. 25102 del 03/06/2021, Melileo, Rv. 281492 - 01). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Brindisi, in diversa persona fisica. Così deciso, in Roma il 20