CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 novembre 1974
Cassazione n. 24735/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 5/11/1974 avverso la sentenza del 21/02/2024 della Corte di appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità della istanza sulla misura cautelare ed il rigetto del ricorso sull'estradizione; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito sull'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Genova dichiarava la sussistenza delle condizioni per la estradizione di [OSCURATO:PERSONA], richiesta dalla Repubblica di Albania in esecuzione del mandato di arresto del 25 luglio 2023 emesso dal Tribunale di Gjirokastra per i reati di frode finanziaria, commessi in Albania dal dicembre 2019. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'estradando, denunciando i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 705 cod. proc. pen. La Corte di appello avrebbe ravvisato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza senza un vaglio coerente delle fonti di prova allegate alla richiesta di estradizione, in quanto inidonee anche a dare conto di una compiuta valutazione operata da parte dell'Autorità giudiziaria dello Stato richiedente. I riferimenti agli accertamenti tributari ed alla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] non consentono di comprendere su quali basi è stata costruita l'imputazione di reato, che si assume corrispondente alla fattispecie prevista dall'art. 8 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 relativa al reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt.705, comma 2, lett. c), e 698 cod. proc. pen. Adduce il ricorrente che sussiste in Albania un rischio sistemico di sottoposizione dei detenuti a trattamenti inumani e degradanti, in ragione delle endemiche problematiche di sovraffollamento degli istituti penitenziari e per le criticità delle condizioni igienico-sanitarie in essi riscontrate. La Corte territoriale avrebbe dovuto svolgere una indagine mirata sulle condizioni di trattamento penitenziario che saranno in concreto riservate al ricorrente nello Stato richiedente, assumendo informazioni integrative, al fine di verificare in quale istituto penitenziario sarà detenuto stante la disomogeneità delle condizioni all'interno dei singoli istituti. Al riguardo la difesa ha richiamato l'ultimo rapporto del Comitato per la prevenzione della Tortura del Consiglio d'Europa del 17 settembre 2019 che ha segnalato la persistenza di gravi problematiche in alcuni centri di detenzione (Karrec, Durazzo e Burrel). 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al superamento dei termini di durata massima della custodia cautelare in carcere in relazione agli arrt. 504, 262 e 263 del codice di procedura penale albanese. Si rappresenta che il Castorina è detenuto ai fini estradizionali dal 12 settembre 2023 e che per i reati ascritti secondo la normativa processuale dello Stato richiedente il termine massimo di mesi sei è già decorso, essendo computabile il periodo di custodia scontato presso lo Stato richiesto ai fini del computo di durata massima. Pertanto, essendo il titolo cautelare estero divenuto inefficace ne deriva la conseguente carenza anche del presupposto della richiesta di estradizione.3. Deve darsi atto che all'udienza del 7 maggio 2024 è stata disposta la riunione al presente procedimento di quello n. 12636/2024, avente ad oggetto il ricorso proposto dal medesimo difensore avverso l'ordinanza della Corte di appello di Genova, emessa il 20 marzo 2024, con cui è stata rigettata l'istanza di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari, disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito del procedimento per l'estradizione di cui alla sentenza del 27 febbraio 2024 emessa dalla stessa Corte di appello, impugnata in questa sede. Con tale ricorso si censura la legittimità dell'ordinanza impugnata per inosservanza del termine di durata massima previsto dalla legislazione dello Stato richiedente, essendo computabile il periodo di custodia scontato presso lo Stato richiesto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto avverso la sentenza in tema di estradizione deve essere rigettato perché nel suo complesso infondato, mentre deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso relativo alla misura cautelare per manifesta infondatezza. 2. Quanto al primo motivo del ricorso, in tema di estradizione processuale per l'estero, si deve ribadire che l'autorità giudiziaria italiana non deve limitarsi ad un controllo meramente formale della documentazione allegata alla domanda di consegna, ma è tenuta ad accertare, ai sensi dell'art.705, comma 1, cod.proc.pen., che in essa risultino indicate le ragioni per le quali, nella prospettiva dello Stato richiedente, è stata ritenuta probabile la commissione del reato ascritto all'incolpato (Sez. 6, n. 40552 del 25/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277560). Sotto tale profilo, si deve rilevare che sulla gravità indiziaria, nella sentenza impugnata è stata operata una verifica alla stregua degli stessi criteri di valutazione adottati nel nostro sistema per l'applicazione delle misure cautelari. La sentenza della Corte territoriale è chiara nel significare di aver operato un riscontro tra il fatto di reato descritto nella documentazione offerta dallo Stato istante e la normativa nazionale, ravvisando la rilevanza penale dello stesso anche a mente della legge italiana. In particolare, sono stati valorizzati gli elementi di prova che depongono per il carattere simulato delle operazioni sottostanti all'emissione delle fatture emesse dalla società, di cui il ricorrente è risultato amministratore e legale rappresentante. L'esistenza di un medesimo domicilio come sede operativa delle società che hanno utilizzato le fatture per le conseguenti detrazioni fiscali, unitamente alla considerazione che presso tale indirizzo non è stata reperita alcuna sede sociale, costituiscono elementi indiziari del carattere fittizio delle operazioni commerciali sottostanti all'emissione delle fatture, oltre che dell'esistenza di un accordo fraudolento da parte dei legali rappresentati delle società coinvolte nelle indagini tributarie svolte dagli organi inquirenti albanesi, per l'assenza di strutture operative che possano giustificare le operazioni commerciali documentate dalle fatture medesime. 3. A fronte di tale chiara prospettazione accusatoria si deve anche osservare come il ricorrente non abbia fornito alcun contributo, anche solo documentale, per dare conto della effettiva operatività della società di cui era amministratore, considerato che le eventuali prove d'innocenza, "non conosciute dall'autorità giudiziaria dello Stato richiedente e sottoposte per la prima volta alla cognizione del giudice italiano", possono essere comunque apprezzate in sede di procedura estradizionale se assumano una rilevanza decisiva, purchè assolutamente chiare ed incontrovertibili, pena l'indebita ingerenza negli affari giudiziari del Paese richiedente (cfr. Sez. 6, n. 16287 del 19.04.2011, Xhatolli, Rv. 249648; Sez. 6, n. 40552 del 25/09/2019 , Rv. 277560, già sopra richiamata). 4. Passando al secondo motivo circa il rischio di trattamento inumano o degradante, si deve ricordare che, in tema di estradizione per l'estero, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa prevista dall'art. 698, comma 1, cod. proc. pen., incombe sull'estradando l'onere di allegare elementi oggettivi, precisi, attendibili e aggiornati in merito alle condizioni di detenzione vigenti nello Stato richiedente, idonei a fondare il timore che la sua estradizione preluda a un trattamento incompatibile con i diritti fondamentali della persona (Sez. 6, n. 11492 del 14/02/2019, LIA, Rv. 275166). Quanto all'Albania va rammentato che questa Corte ha dato atto in più occasioni che il recente rapporto sull'Albania del Comitato per la prevenzione della tortura del Consiglio d'Europa (CPT), del 24 maggio 2018, offre un quadro sostanzialmente positivo delle condizioni delle carceri albanesi manifestando riserve solo con riferimento ai detenuti con problemi psichiatrici, questione che qui certamente non si pone (si veda, in termini, Sez. 6, n. 35892 del 2019; Sez. 6, n. 1241 del 2020). Nel rapporto del 17 settembre 2019 del CPT non state segnalate situazioni di degrado, comportanti rischi di violazione di diritti fondamentali, come evidenziato dalla giurisprudenza più recente di legittimità in cui si dà atto, sulla base di aggiornati rapporti ufficiali, di un quadro sostanzialmente positivo (si rinvia sul punto ex plurimis Sez. 6 n. 54004 del 19/01/2022, non mass.; Sez.6, n.19393 del 26/6/2020, Skarra; Sez. 6, n. 9203 del 3/3/2020, Xhiva; Sez. 6, n. 14428 del 14/1/2020, Carni; Sez. 6, n. 12213 del 4/12/2019, dep. 2020, Ademi). 5. Tanto premesso, il motivo è manifestamente infondato, in quanto sono proprio le fonti internazionali richiamate dalla difesa che contraddicono l'assunto circa il rischio di subire un trattamento disumano in ragione del sovraffollamento delle carceri albanesi e che rendono, dunque, ingiustificata la richiesta di informazioni suppletive alle Autorità dello Stato richiedente sulla specifica indicazione dell'istituto penitenziario di futura destinazione dell'estradando. Dopo la realizzazione di nuove strutture penitenziarie di cui si dà atto nelle fonti sopra richiamate e l'assenza di segnalazioni recenti di situazioni di degrado, comportanti rischi di violazione di diritti fondamentali, la richiesta di informazioni suppletive avanzata dal ricorrente è stata correttamente ritenuta priva di fondamento. 6. Infondato è anche l'ultimo motivo di ricorso che investe direttamente anche la questione dedotta con il ricorso avverso il rigetto della istanza di revoca della misura cautelare per decorrenza dei termini di durata massima secondo la normativa processuale vigente nello Stato richiedente. Al riguardo va osservato che la verifica della decorrenza dei termini di durata massima della misura custodiale deve essere operata dallo Stato richiesto sulla base delle disposizioni processuali del proprio ordinamento e non sulla base della disciplina processuale dello Stato richiedente. Sicché, finché non viene eseguita l'estradizione il titolo cautelare estero è comunque valido ed efficace, dato che non spetta allo Stato richiesto di dichiararne l'inefficacia per scadenza dei termini di durata massima secondo la disciplina processuale di tale Stato. Se è vero che una volta eseguita la consegna la custodia scontata ai fini estradizionali nel territorio dello Stato richiesto si computa ai fini della decorrenza del termine di durata massima secondo la normativa processuale dello Stato richiedente (come accade nell'estradizione passiva ex art. 722 cod.proc.pen.), ciò non significa, ovviamente, che la decorrenza del relativo termine per lo Stato richiedente possa avere inizio ancora prima che la consegna sia stata eseguita. La custodia cautelare ai fini estradizionali ha, infatti, una finalità specifica che è correlata con la necessità di assicurare la consegna ed è assoggetta ad un termine di durata massima regolato dall'art. 714, comma 4, cod.proc.pen. che è pari ad un anno dalla esecuzione prima della sentenza della corte di appello, e ad un anno e sei mesi nel caso di ricorso per cassazione.La tesi opposta avrebbe la conseguenza di impedire l'esecuzione dell'estradizione per effetto di valutazioni che non competono all'autorità dello Stato richiesto. Si tratta, peraltro, di un principio consolidato che è stato affermato anche in tema di mandato di arresto europeo in riferimento a misure cautelari emesse "a termine" (vedi Sez. 6, n. 10054 del 26/02/2013, [OSCURATO:PERSONA]. 254822; in una fattispecie relativa ad un m.a.e. processuale emesso dalle autorità polacche per l'esecuzione di un provvedimento di arresto temporaneo della durata di quattordici giorni) ed in tema di estradizione (Sez. 6, n. 20955 del 17/04/2009, Ilinca, Rv. 243844). In entrambe le decisioni è stato affermato che non è ostativa all'accoglimento di una domanda di consegna a fini processuali la circostanza che il periodo di custodia cautelare a cui sia stata sottoposta in Italia la persona richiesta sia superiore al termine di durata della misura cautelare contemplato nell'ordinamento dello Stato richiedente, posto che il termine fissato per l'efficacia della misura cautelare estera decorre solo dal momento in cui la persona richiesta in consegna venga posta concretamente a disposizione dell'autorità giudiziaria dello Stato emittente. 7. Considerata la trattazione unitaria dei ricorsi, alla decisione di rigetto segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle sole spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso avente ad oggetto la sentenza in tema di estradizione; dichiara inammissibile il ricorso relativo alla misura cautelare; condanna il ricorren