CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 aprile 1988
Cassazione n. 22093/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Ancona il 25/04/1988 avverso la sentenza del 04/02/2021 della Corte di appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del 27 settembre 2018 del Tribunale di Ancona che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (capo a) e l'aveva condannato alla pena di giustizia, oltre che al risarcimento del danno, liquidato in sentenza, in favore della persona offesa, costituitasi parte civile, ed aveva ordinato la restituzione degli atti al Pubblico ministero per i reati di cui ai capi b), c) e d) ai sensi dell'art. 521-bis cod. proc. pen., avendo ravvisato nei fatti contestati con tali capi un delitto di rapina e non essendo stata tenuta l'udienza preliminare. Con successiva ordinanza del 4 marzo 2021 la Corte di appello ha disposto la correzione del dispositivo della sentenza di secondo grado, inserendovi la condanna dell'imputato alla rifusione in favore della parte civile delle spese del grado di appello, liquidate nello stesso provvedimento. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., della nullità del giudizio abbreviato, perché celebrato esclusivamente in relazione ad una sola e meno grave delle imputazioni per le quali egli aveva avanzato richiesta di giudizio abbreviato, avendo il giudice restituito gli atti al Pubblico ministero per le altre imputazioni ai sensi dell'art. 521-bis cod. proc. pen.. La restituzione degli atti ai sensi della citata disposizione, sostiene il ricorrente, può ammettersi solo qualora essa produca effetti favorevoli all'imputato, non quando essa gli arrechi pregiudizio, come nel caso di specie. A sostegno di tale assunto il ricorrente invoca un precedente di questa Corte di cassazione (Sez. 4, n. 30096 del 05/07/2006, Arcari, Rv. 235182). Segnala che in caso di contestazione suppletiva, in seno al giudizio abbreviato, di un reato connesso, l'art. 441-bis, comma 1, cod. proc. pen. consente all'imputato, laddove non intenda procedere con il rito abbreviato anche in relazione al reato nuovamente contestato, di richiedere che l'intero procedimento prosegua nelle forme del rito ordinario. Tale previsione dimostrerebbe che ogni mutamento della res iudicanda ha rilevanza, consentendo all'imputato di revocare la richiesta di giudizio abbreviato. Il Tribunale aveva ritenuto di pronunciarsi nel merito solo in relazione al delitto di cui al capo a), ritenendo che esso non fosse così strettamente connesso agli altri delitti pure contestati al Fiore, per i quali era stata invece disposta la separazione e la restituzione degli atti al Pubblico ministero. La separazione, invece, così come non era possibile in sede di richiesta di giudizio abbreviato, neppure poteva essere rimessa all'arbitrio del giudice, che semmai avrebbe dovuto motivare in modo specifico sulla assenza di un rapporto di connessione tra il delitto di cui al capo a) e ciascuno dei reati per i quali era stata disposta la restituzione degli atti al Pubblico ministero. In ogni caso, il Giudice avrebbe dovuto previamente accertare la persistenza della volontà dell'imputato di essere giudicato con il rito abbreviato per il solo reato residuo di cui al capo a), invece di pronunciare sentenza con la quale si è contestualmente giudicato sul capo a) e, in assenza di contraddittorio, è stata disposta la separazione per gli altri reati con restituzione degli atti al Pubblico ministero. La separazione e la restituzione degli atti al Pubblico ministero per taluni dei reati ai quali si riferiva la originaria richiesta di giudizio abbreviato è un'evenienza idonea a far sorgere in capo all'imputato il venir meno del suo interesse al giudizio abbreviato molto di più della contestazione suppletiva, che aggravando la posizione processuale tendenzialmente incrementa l'interesse alla riduzione per la scelta del rito. A fronte del tenore dell'art. 423, comma 1, cod. proc. pen., la circostanza che la giurisprudenza abbia ritenuto non abnorme l'applicazione dell'art. 521-bis cod. proc. pen. nel giudizio abbreviato innanzi al Tribunale monocratico non vale a rendere legittima la separazione d'ufficio dei reati nel giudizio abbreviato, dovendo trovare tutela la volontà manifestata dall'imputato ai sensi dell'art. 438, comma 1, cod. proc. pen., quale esercizio del suo diritto di intervento nel processo tutelato dall'art. 178, comma 1, cod. proc. pen. a pena di nullità assoluta. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in punto di responsabilità dell'imputato, anche per effetto dell'utilizzazione quali riscontri di circostanze escluse dal contraddittorio processuale per effetto della separazione dei procedimenti. Il furto, che sarebbe stato commesso nel novembre 2014, era stato denunciato in data 15 gennaio 2015 e solo a seguito di una violenta lite tra l'imputato e la persona offesa, la quale, in quanto dedita alla prostituzione, era solita ricevere a casa i suoi clienti; la somma di denaro sottratta era posta in una cassettiera della camera da letto ed era possibile che uno dei clienti se ne fosse impossessato. La persona offesa aveva asserito di avere ricevuto dall'imputato un biglietto di scuse, che la stessa aveva buttato via, invece di conservarlo. La Corte aveva ritenuto certa la esistenza del biglietto di scuse dell'imputato ed aveva attribuito a quest'ultimo anche una successiva dichiarazione verbale di scuse di cui non vi era traccia nella querela. Il querelante aveva poi omesso qualsiasi dettaglio sulla successiva riappacificazione, che avrebbe dovuto presupporre la riconsegna del denaro sottratto o almeno l'impegno alla sua restituzione. Manifestamente illegittima è pure l'individuazione di un riscontro all'attendibilità della persona offesa nell'episodio di rapina e nella documentazione medica. L'imputato aveva chiesto che si procedesse con il rito abbreviato per tutti i reati e doveva ritenersi preclusa la trattazione di solo alcuni di essi con tale rito; in ogni caso, l'imputato non poteva essere privato della facoltà di contraddire in relazione ai fatti per i quali era stata disposta la separazione degli atti, tra i quali quelli nei quali il Tribunale di rapina e lesione personale. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole della mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena motivato dalla commissione ai danni della persona offesa degli ulteriori fatti per i quali si è proceduto alla separazione dei procedimenti e sui quali non vi era contraddittorio. La Corte di appello ha valutato quei fatti al fine di negare i suddetti benefici e ha trascurato altri elementi addotti a sostegno della loro applicazione, come il messaggio di scuse, la modesta gravità del fatto e la circostanza che esso si inserisse in un rapporto tumultuoso tra i due. 2.4. Con il quarto motivo il ricorrente impugna la sentenza di appello, come risultante dal provvedimento di correzione del dispositivo, che ha disposto la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese processuali del grado di appello in favore della parte civile, sostenendo che non era possibile procedere alla correzione, non trattandosi di errore materiale. Segnala che la condanna presuppone il compimento di un'attività valutativa, sia in ordine alla possibilità di compensare in tutto o in parte le spese tra le parti private, sia in ordine alla quantificazione dell'importo dovuto a tale titolo, e che il legislatore, con l'art. 130 cod. proc. pen., ha previsto solo la possibilità di correggere l'omessa condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali in favore dell'erario ai sensi dell'art. 535 cod. proc. pen., trattandosi di statuizione che consegue necessariamente alla condanna penale e non richiede la quantificazione del relativo importo. Peraltro, nel caso di specie, il giudizio di appello era stato espletato con le modalità di cui all'art. 23-bis legge 176 del 2000 e la partecipazione della parte civile e le sue conclusioni non erano state portate a conoscenza della difesa dell'imputato prima del giudizio e neppure risultavano dal dispositivo della sentenza. La domanda di liquidazione delle spese processuali risulta, quindi, affetta da carenza di contraddittorio e comunque illegittima; inoltre, essendo la parte civile stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la condanna andava semmai pronunciata a favore di questo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Il precedente di questa Corte di cassazione citato dal ricorrente afferma che la richiesta di giudizio abbreviato deve essere effettuata con riferimento alla totalità degli addebiti, non essendo consentita una richiesta parziale, perché in tal modo il processo non sarebbe definito nella sua interezza, restando così ingiustificato l'effetto premiale derivante dal rito speciale, previsto dal legislatore per evitare la fase dibattimentale per ciascun processo e non per ciascun reato. (Sez. 4, n. 30096 del 05/07/2006, Arcari, Rv. 235182). Nel caso di specie il suddetto principio risulta rispettato atteso che il Fiori aveva inizialmente richiesto di procedere con il rito abbreviato per tutti reati a lui ascritti. Il ricorrente sostiene, tuttavia, che da tale principio e dalla previsione di cui l'art. 441-bis, comma 1, cod. proc. pen. discenderebbe la necessità di applicare la regola simul stabunt, simul cadunt, per cui l'impossibilità di proseguire con il rito abbreviato per taluni dei reati oggetto della richiesta dell'imputato travolgerebbe la possibilità di proseguire con tale rito anche per gli altri, a meno che l'imputato, previamente informato, non manifesti il suo consenso alla prosecuzione del rito abbreviato per i reati residui. Tale conclusione è contraddetta dalla giurisprudenza di questa Corte di cassazione che ha già affermato che è legittimo il provvedimento con il quale il giudice dell'udienza preliminare, dopo aver ammesso il giudizio abbreviato relativamente alle varie imputazioni per le quali è stata esercitata l'azione penale, ordini la separazione degli atti relativi a una delle imputazioni e la relativa trasmissione al pubblico ministero, avendo rilevato che in ordine ad essa il fatto è diverso da quello oggetto della contestazione; in tale caso, si è affermato pure, non viene meno l'effetto premiale conseguente alla già intervenuta instaurazione del giudizio abbreviato, sicché l'imputato conserva anche per il reato stralciato, indipendentemente dal rito che sarà per esso osservato, il diritto alla riduzione di pena in caso di condanna a norma dell'art.442 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 8389 del 18/03/1998, Currò, Rv. 212221; vedi Corte Cost., sent. n. 378 del 26 novembre 1997). Nel caso di specie, la mancata definizione di una delle imputazioni non è dipesa dalla esclusione della medesima dalla richiesta iniziale della parte, bensì dal riscontro a posteriori del giudice della risultanza, per la imputazione stessa, di un fatto diverso, che comportava la necessità dell'udienza preliminare, non espletata, con conseguente necessità di restituire gli atti al Pubblico ministero. Peraltro, questa Corte di cassazione ha pure affermato che è legittimo il provvedimento con il quale il giudice dell'udienza preliminare, dopo aver ammesso il giudizio abbreviato relativamente alle varie imputazioni per le quali è stata esercitata l'azione penale, ordini, con riguardo ad una delle imputazioni, la separazione degli atti e la relativa trasmissione al pubblico ministero, avendo rilevato che in ordine ad essa il fatto è diverso da quello oggetto della contestazione (Sez. 6, n. 12516 del 14/02/2001, Calà, Rv. 218437).Diversa è l'ipotesi prevista dall'art. 441-bis, comma 1, cod. proc. peri.. In quest'ultima ipotesi, essendo stato disposto, su richiesta dell'imputato ai sensi dell'art. 438, comma 5, cod. proc. pen., o d'ufficio, ai sensi dell'art. 441, comma 5, cod. proc. pen., il compimento di attività istruttoria che ha condotto alle contestazioni previste dall'art. 423, comma 1, cod. proc. pen., il procedimento prosegue nelle forme del rito abbreviato per tutte le imputazioni come risultanti dalle modificazioni ad esse apportate dal pubblico ministero, salvo che l'imputato non preferisca procedere nelle forme ordinarie. La possibilità per l'imputato di revocare la sua richiesta di giudizio abbreviato sussiste, però, solo qualora: 1) sia stata svolta attività istruttoria ai sensi dell'art. 438, comma 5, cod. proc. pen. o dell'art. 441, comma 5, cod. proc. pen.; 2) il pubblico ministero abbia proceduto alle contestazioni di cui all'art. 423, comma 1, cod. proc. pen.. Questa Corte di cassazione si è già occupata della questione affermando che l'art. 441-bis cod. proc. pen., prevedendo che in sede di giudizio abbreviato l'imputato, a fronte delle contestazioni previste dall'art. 423, comma 1, cod. proc. pen., possa chiedere che il processo prosegua con il rito ordinario, rinunciando al rito, non si applica se le nuove contestazioni non derivano da nuove emergenze, ma riguardano fatti o circostanze già in atti, e quindi noti all'imputato quando ebbe ad avanzare la richiesta di rito abbreviato (Sez. 2, n. 23466 del 09/06/2005, Scozzari, Rv. 231993). La rado della disposizione è facilmente comprensibile ove si consideri che la scelta del rito speciale non può essere vincolante per i fatti che non erano conosciuti né conoscibili dall'imputato e siano emersi solo a seguito dell'attività istruttoria, mentre laddove non vi sia stata alcuna integrazione probatoria e le nuove contestazioni del P.M. non derivino da nuove emergenze, ma riguardino fatti o circostanze già in atti, perciò noti all'imputato quando avanzò richiesta di giudizio abbreviato, non può trovare giustificazione la rinuncia al rito prescelto. Nel caso di specie, dopo l'ammissione del rito abbreviato, non si è proceduto ad attività istruttoria, cosicché la disposizione invocata dal ricorrente non può ritenersi applicabile, neppure nel senso da lui invocato, ossia quello di legittimare la revoca della richiesta di giudizio abbreviato laddove uno dei fatti oggetto di imputazione risulti diverso da quello contestato o debba essere diversamente qualificato, con conseguente necessità del previo espletamento dell'udienza preliminare in precedenza omessa, ed occorra separare i procedimenti e restituire al pubblico ministero gli atti relativi al fatto diverso o diversamente qualificato. 2. Il secondo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza.Il Tribunale, pur non potendo pronunciarsi sui reati in relazione ai quali ha disposto la separazione dei procedimenti e la restituzione degli atti, ben può accertarli in via meramente incidentale per trarne elementi di riscontro alla attendibilità della persona offesa e in genere alla ipotesi accusatoria. La circostanza che per i reati di cui ai capi b), c) e d), gli atti siano stati restituiti al Pubblico ministero non esclude che essi possano essere accertati al fine di decidere esclusivamente in ordine al residuo delitto di cui al capo a). Nel resto, le censure del ricorrente attengono al merito, in quanto dirette a sovrapporre all'interpretazione delle risultanze istruttorie operata dal giudice una diversa valutazione dello stesso materiale probatorio per arrivare ad una decisione diversa, e come tali si pongono all'esterno dei limiti del sindacato di legittimità. La decisione del giudice di merito non può essere invalidata da ricostruzioni alternative che si risolvano in una «mirata rilettura» degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). Questa Corte di cassazione ha affermato, in tema di motivi di ricorso per cassazione, che non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che attaccano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747). Le doglianze del ricorrente, invero, si risolvono nel dissenso sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali svolta dai giudici di merito, operazione vietata in sede di legittimità, attingendo la sentenza impugnata e tacciandola per un vizio motivazionale con cui, in realtà, si propone una doglianza non suscettibile di sindacato da parte di questa Corte. Deve, sul punto, ribadirsi infatti che il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (v., tra le tante: Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 - dep. 2000, Moro, Rv. 215745). 3. Sulla base di quanto sopra esposto, anche il terzo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. [OSCURATO:PERSONA], potendo accertare incidentalmente anche i fatti per i quali gli atti sono stati restituiti al Pubblico ministero, ben può tenere conto di essi ai sensi dell'art. 133, secondo comma. n. 2, cod. pen. sia ai fini delle circostanze attenuanti generiche, sia ai fini del beneficio della sospensione condizionale della pena. Peraltro, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). In particolare, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). Anche ai fini del beneficio della sospensione condizionale della pena, il giudice può fondare, in modo esclusivo o prevalente, il giudizio prognostico negativo circa la futura astensione del soggetto dalla commissione di nuovi reati sulla capacità a delinquere dell'imputato desunta anche da fatti non definitivamente accertati, senza che ciò contrasti con la presunzione di innocenza dell'imputato sino alla condanna definitiva, rilevando esclusivamente ai fini previsti dall'art. 133, secondo comma, cod. pen. (Sez. 3, n. 18386 del 19/03/2021, C., Rv. 281296; Sez. 3, n. 44458 del 30/09/2015, Pomposo, Rv. 265613). Inoltre, in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti (Sez. 3, n. 30562 del 19/03/2014, avveduto. Rv. 260136). 4. E', invece, fondato il quarto motivo di ricorso. ricorribile per cassazione la sentenza di appello che abbia omesso di pronunciarsi in ordine alla condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, trattandosi di emenda non automatica e predeterminata - e, pertanto, non rimediabile con il ricorso alla procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen. - ma implicante valutazioni sia in ordine all'ammissibilità della relativa domanda che in ordine all'entità della liquidazione, che ben può essere neutralizzata da una possibile compensazione (Sez. 5, n. 33135 del 22/09/2020, Denicolai, Rv. 279833). 5. Concludendo, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla condanna dell'imputato al pagamento in favore della parte civile delle spese processuali relative al grado di appello, statuizione che deve essere eliminata. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla condanna al pagamento delle spese processuali in fa