CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04950/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la sussistenza del delitto presupposto per la grossolanità della contraffazione, è privo di specificità e manifestamente infondato in quanto, dalla lettura del provvedimento impugnato, le violazioni lamentate sono smentite dalla presenza di una motivazione esente da criticità giustificative e sostenuta da corretti argomenti giuridici (si veda, in particolare, pag. 2); considerato che il secondo motivo relativo alla responsabilità per il reato di ricettazione è assorbito nella valutazione inerente alla effettiva esistenza del reato presupposto di falso, indipendentemente dalla sua grossolanità, generiche essendo le affermazioni in ordine alla insussistenza del dolo rispetto alle valutazioni della sentenza impugnata (cfr. pagg. 2 e 3); considerato che gli altri due motivi, in punto di trattamento sanzionatorio e circostanziale, sono privi di concreta specificità e non consentiti in sede di legittimità in quanto i giudici del merito hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento; che deve rilevarsi la genericità del motivo di ricorso inerente alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. alla luce delle argomentazioni spese a pag. 3 della sentenza; che, quanto alla dosimetria della pena, l'onere argomentativo è stato adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore alla media edittale (si veda, in particolare, pag. 3); che, in relazione alle circostanze attenuanti generiche, non è necessario che il giudicante, nel motivare il mancato riconoscimento delle stesse, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, come avvenuto nella specie (si veda pag. 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i