Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 5Decisione del 1 maggio 2026

Cassazione n. 12190/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

virtù della procura speciale alla lite enomina conferite in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA](codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 77T30 I726 L).- RICORRENTE –CONTROil [OSCURATO:PERSONA] 3 – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo Presidente, dott.

MarcoBottino, autorizzato a stare in giudizio con decreto presidenzialen. 47 del 15 luglio 2024 e determina del Direttore Generale n. 156del 20 luglio 2024, rappresentato e difeso, in virtù di procuraspeciale alla lite e nomina poste in calce al controricorso, dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 63P28 C352 L).Numero registro generale 15411/2024Numero sezionale 875/2026Numero di raccolta generale 12190/2026Data pubblicazione 01/05/2026- CONTRORICORRENTE –NONCHÉl’AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]).- RESISTENTE -per la cassazione della sentenza n. 1329/2/2023 della Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Toscana, depositata il20 dicembre 2023, non notificata.UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] camera di consiglio celebratasi in data 29 gennaio 2026.1.

Oggetto di controversia è la pretesa contenuta nelle cartelleindicate in atti con cui l’Agenzia delle Entrate-Riscossione,nell’interesse del Consorzio di bonifica 3 – [OSCURATO:PERSONA], chieseal ricorrente il pagamento del contributo di bonifica per gli anni2013/2014/2015 e 2016 nella misura complessiva di 8.533,82 €,in relazione a beni immobili del contribuente ubicati in localitàGambassi Terme (FI).2.

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaToscana rigettava l’appello proposto dal contribuente contro lasentenza n. 612/1/2020 della Commissione tributaria provincialedi Firenze, affermando – per quanto ora occupa in relazione aimotivi di impugnazione – che:- «Per quanto riguarda la questione relativa alla legittimazioneprocessuale dell’agente della riscossione, pur non configurandosiNumero registro generale 15411/2024Numero sezionale 875/2026Numero di raccolta generale 12190/2026Data pubblicazione 01/05/2026litisconsorzio necessario tra ente impositivo ed agente dellariscossione potendo quest’ultimo invocare la partecipazione algiudizio del primo per essere tenuto indenne dalle conseguenzenegative della lite ai sensi e per gli effetti dell’art. 39 d.lgs.112/99, va osservato che è tuttavia carente l’interessedell’appellante alla revoca dell’ordinanza di integrazione delcontradditorio poiché l’agente per la riscossione si è difeso anchenel merito la integrazione del contraddittorio, a seguito di richiestadi parte, era del tutto legittima un (ndr in] relazione alla finalità digaranzia di cui sopra» (così nella pronuncia impugnata);- «[…] per le annualità 2013-2014-2015 ex art. dell’art. 37comma 3 della L.R. 79/12 si è fatto ricorso, come indicato purenella cartella, ai piani di classifica ed ai perimenti di contribuenzavigenti alla data di entrata in vigore della medesima leggeregionale (piano di classifica adottato dall’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] con Provvedimento commissariale n. 50del 22 aprile 2009 (relativo agli immobili ricadenti nelcomprensorio n. 21), approvato dalle Provincie di Firenze e Sienaai sensi dell’art. 29, comma 4, della L.R. n. 34/1994 (v. doc.

5. Eil riparto di contribuenza anni 2013 e 2014 basato suprovvedimento commissariale n. 054 del 19.04.2013, e per anno2015 con decreto del Presidente n.122 del 10/11/2015 (v. doc.non. 12 e 13).

Il perimetro di contribuenza all’interno del qualericade la proprietà del ricorrente è stato invece adottato conProvvedimento Commissariale n. 048 del 18.04.13 (doc. n. 6), edè stato sottoposto al controllo di legittimità da parte delleProvincie di Firenze e Siena ai sensi dell’art. 29, comma 4, dellaL.R. n. 34/1994, e, conformemente a quanto previsto dall’art. 28della L.R.T. n. 34/94, è stato pubblicato sull’albo del Consorzio.Sia il Piano di Classifica che il Perimetro di contribuenza sono statiNumero registro generale 15411/2024Numero sezionale 875/2026Numero di raccolta generale 12190/2026Data pubblicazione 01/05/2026adottati dai competenti Organi consortili e sono stati poi sottopostial preventivo controllo di legittimità da parte delle Province di34/1994 (poi abrogata dalla L.R. n. 79/2012)» (così nellapronuncia impugnata);- «per l’anno 2016, è stata deposutatta [ndr. depositata) inMedio Valdarno, che ex art. 28 L.R.T. 79/2012 comprende ladelimitazione del Perimetro di Contribuenza, a far data dal 1°gennaio 2016, stato approvato con la DGRT n.1293 del 12/12/16,pubblicata sul B.U.R.T. n.51 del 21/12/16, parte seconda,approvazione effettuata quindi nel medesimo anno 2016 e nonretroattiva visto che art. 28, comma 3, L.R.T. 79/2012 l’adozionerisale all’approvazione da parte della giunta regionale.

Disponedifatti il citato art. 28: “Il piano di classifica adottato dal consorzioè tempestivamente inviato alla Giunta regionale, che lo approvaentro sessanta giorni dalla data di ricevimento, previa acquisizionedel parere della conferenza per la difesa del suolo di cui all'articolo4 della l.r. 80/2015 e della commissione consiliare competente.

Ilpiano approvato è depositato presso la Giunta regionale e pressoil consorzio di bonifica interessato.

Dell'avvenuto deposito è datanotizia mediante avviso da pubblicare sul Bollettino ufficiale dellaRegione Toscana e sul sito informatico della Regione”.Il piano di classifica ed il perimetro di contribuenza ivi inclusosono stati infine oggetto di approvazione con Delibera di GiuntaRegionale Toscana n. 1293 del 12/12/2016, quindi anche per taleanno è infondata la censura dell’appellante circa l’assenza delperimetro di contribuenza e la retroattività degli atti presupposti,essendo stato il riparto della contribuenza realizzato nel medesimoNumero registro generale 15411/2024Numero sezionale 875/2026Numero di raccolta generale 12190/2026Data pubblicazione 01/05/2026anno sia pure necessariamente posteriori alla legittimaapprovazione avvenuta ex art. 29 LR. 79/12 del piano di classificavigente» (così nella pronuncia impugnata);- il piano generale di bonifica non è stato più previsto dallalegge reg.

Toscana n. 79/2012, che aveva abrogato la legge reg.Toscana n. 34/1994 ed aveva introdotto il cd. piano delle attivitàdi bonifica, che per gli anni 2014/2016, come documentato dalconsorzio, era stato regolarmente approvato.3.

Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorsoper cassazione, notificandolo in data 20 giugno 2024, formulandotre motivi d’impugnazione, depositando in data 19 gennaio 2026memoria ex art. 380-bis.1. c.p.c.4. [OSCURATO:PERSONA] di bonifica 3 – [OSCURATO:PERSONA] depositava indata 25 luglio 2024 controricorso e poi, il 16 gennaio 2026,memoria ex art. 380-bis.1. c.p.c.5.

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha depositato in data 1°agosto 2024 nota con cui ha rappresentato di non essersicostituita nel termine, riservando la facoltà di partecipare alladiscussione orale.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente ha eccepito, aisensi dell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., l’error inprocedendo in virtù della violazione e/o falsa applicazione dell’art.100 e 112 c.p.c., contestando la valutazione del Giudice regionalenella parte in cui aveva ravvisato la carenza di interesse delricorrente in ordine alla contestata integrazione del contraddittorionei riguardi dell’ente impositore, opponendo a tale valutazione cheNumero registro generale 15411/2024Numero sezionale 875/2026Numero di raccolta generale 12190/2026Data pubblicazione 01/05/2026«Appare […] indubbiamente ravvisabile l’interesse ad agire neiconfronti anche del solo dell’agente della riscossione qualesoggetto che ha emesso e notificato l’atto impugnato in virtù dellanatura di mera litis denuntiatio di cui al predetto art. 39 delD.

Lgs. n. 112/1999 intercorrente tra il concessionario e l’enteimpositore rilevante solo nei rapporti interni tra questiultimi due soggetti» (v. pagina n. 13 del ricorso), tenuto contodella natura sostanziale della previsione dell’art. 39 d.lgs. n.122/1999, che non può incidere sul rapporto correttamenteinstaurato con l’agente della riscossione, sul quale ricadono lespese di lite nei confronti del contribuente.1.1.

La censura è inammissibile.Non è dato, infatti, comprendere il giuridico senso dellasuindicata contestazione con cui l’istante ha rivendicato l’interessead agire nei confronti del solo agente della riscossione che avevaemesso l’atto, non essendo state allegate le ragioni della ricadutanella sfera giuridica del ricorrente dell’ordine di integrazione delcontraddittorio e quindi del pregiudizio subito (cfr., tra le tante,Cass. n. 32574/2014; Cass. n. 9674/2023; Cass. n. 26087/2019).Ciò considerando che la stessa giurisprudenza menzionatadall’istante (Cass. n. 809/2018) ha chiarito che le spese giudizioricadono, comunque, sull’agente della riscossione nei confrontidell’opponente vittorioso e che le stesse vanno poste in solido conl'ente impositore, in base al principio di causalità, se il ricorso èaccolto per ragioni di merito, il che si traduce in un indubbiovantaggio per il creditore, potendo questi scegliere il condebitoreai danni del quale soddisfare la pretesa.Numero registro generale 15411/2024Numero sezionale 875/2026Numero di raccolta generale 12190/2026Data pubblicazione 01/05/2026Nessun pregiudizio risulta esser stato allegato e dimostrato inrelazione alla disposta integrazione del contraddittorio, il cherende – come detto – la doglianza inammissibile.2.

Con la seconda censura il contribuente ha lamentato, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la violazione efalsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., 36 d.lgs. n. 546/1992 e 118disp. att. c.p.c., eccependo la nullità della sentenza per la suamotivazione apparente in relazione alla ritenuta opponibilità delpiano di classifica negli anni d’imposta 2015 e/o 2016.Nello specifico, l’istante, nel richiamare i contenuti dellapronuncia impugnata nella parte in cui ha affermato che il piano diclassifica ed il perimetro di contribuenza erano stati approvati condelibera regionale del 12 dicembre 2016, ha ritenuto che dettoassunto «non può certo giustificare l’applicazione addirittura in viaretroattiva del piano di classifica atteso il noto principio di irretroattività proprio di qualsiasi atto amministrativo […]»(v. pagina n. 15 del ricorso), con la conseguenza che «[…] quantoall’annualità 2015 e/o 2016 […]» doveva ritenersi «[…]l’insussistenza di alcuna presunzione di beneficio […]» (v. paginan. 16 del ricorso).2.1.

La censura è infondata e si rivela, alla fine, ancheinammissibile.Deve, infatti, subito escludersi, la contestata sussistenza diuna motivazione apparente, alla luce del riportato resocontodell’intero contenuto – sul punto in esame – della pronuncia inesame, la quale dà ampiamente conto dell’operatività del piano diclassifica ed annesso perimetro di contribuenza per gli anni(2015/2016) oggetto della contestazione in esame.Numero registro generale 15411/2024Numero sezionale 875/2026Numero di raccolta generale 12190/2026Data pubblicazione 01/05/2026Per l’anno 2015, infatti, la Corte ha accertato che «[…] condecreto del Presidente n. 122 del 10/11/2015 (v. doc. non. 12 e13) il perimetro di contribuenza all’interno del quale ricade laproprietà del ricorrente è stato invece adottato con ProvvedimentoCommissariale n. 048 del 18.04.13 (doc. n. 6), ed è statosottoposto al controllo di legittimità da parte delle Provincie di34/1994, e, conformemente a quanto previsto dall’art. 28 dellaL.R.T. n. 34/94, è stato pubblicato sull’albo del Consorzio.

Sia ilPiano di Classifica che il Perimetro di contribuenza sono statiadottati dai competenti Organi consortili e sono stati poi sottopostial preventivo controllo di legittimità da parte delle Province di34/1994 (poi abrogata dalla L.R. n. 79/2012)» (così nellapronuncia impugnata).Per l’anno 2016, poi, il Giudice regionale ha dato contodell’approvazione in data 12 dicembre 2016, a far data dal 1°gennaio 2016, del Piano di Classifica e del relativo perimetro;peraltro, espressamente rigettando l’eccezione concernentel’irretroattività del Piano di Classifica e del perimetro dicontribuenza ivi incluso, considerando il riparto della contribuenzarealizzato nel medesimo anno.In tale direzione, la motivazione, nel suo contenuto bensuperiore al minimo costituzionale esigibile (cfr. su tali principi, tratante, Cass. n. 21174/2024 ed i numerosi precedenti ivi citati, cuiadde, ex multis, Cass. n. 5224/2025), non solo esiste, ma si èespressa in termini specifici e puntuali.Vero è, piuttosto, che la contestazione circa la ritenutaapplicazione retroattiva del predetto piano di classifica attiene nonNumero registro generale 15411/2024Numero sezionale 875/2026Numero di raccolta generale 12190/2026Data pubblicazione 01/05/2026alla motivazione della sentenza, ma al merito della valutazione,sicchè tale ragione di critica risulta del tutto incoerente con ilcanone censorio prescelto, calibrato sull’apparato argomentativodella pronuncia impugnata.Appena aggiungendo, al riguardo, che detta valutazione delGiudie regionale risulta pure in linea con la giurisprudenza diquesta Corte circa l’approvazione dei piani, con riferimento allanormativa adottata dalla Regione Toscana, relativi agli anni 2015e 2016 (v.

Cass. n. 22196/2025).3.

Con la terza doglianza il ricorrente ha dedotto, conriferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., laviolazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 4 r.d. n. 215/1933,2697 c.c., 22 legge reg.

Toscana n. 79/2012, contestando lavalutazione del Giudice regionale nella parte in cui ha ritenuto chela legge regionale n. 79/2012 non aveva previsto più il pianogenerale di bonifica, ma solo il piano delle attività di bonifica.A tale assunto, l’istante ha opposto che il piano generale dibonifica è, invece, ancora espressamente previsto dal r.g. n.215/1933 (mai abrogato) e che si tratta di atto amministrativo,previsto dall’art. 4 del citato r.g., ben distinto dal piano delleToscana n. 79/2012, dettando, il primo, le linee guida sulla basedelle quali devono essere eseguite le opere idrauliche, mentre ilsecondo integra solo una proposta delle attività che il Consorziointende effettuare.Per tale via, il ricorrente ha ritenuto erronea lasovrapposizione operata dal Giudice regionale tra i due atti.Numero registro generale 15411/2024Numero sezionale 875/2026Numero di raccolta generale 12190/2026Data pubblicazione 01/05/2026Sotto altro profilo, l’istante ha dedotto di aver eccepitol’illegittimità del piano di classifica sul rilievo che esso non erastato preceduto dalla predisposizione di un piano generale dibonifica, ragion per cui il Giudice di secondo grado avrebbe potutodefinire la controversia in base al mero principio di presunzione dibeneficio solo se avesse prima accertato e ben motivatol'infondatezza della contestazione del ricorrente a proposito dellamancata elaborazione del piano di bonifica generale.In particolare – a dire del contribuente – la Corte territorialeavrebbe erroneamente valorizzato la mera presenza del "piano diclassifica" degli immobili (compresi nel perimetro di contribuenza),senza però considerare che tale piano di classifica deveindividuare i benefici derivanti dalle opere che rispondono allelinee di intervento dettate dal piano generale e senza tener contodel fatto che proprio una simile corrispondenza era stata nellaspecie contestata dal contribuente, il che comportava il veniremeno del predetto criterio presuntivo circa la sussistenza delbeneficio.3.1.

La censura va respinta nei termini che seguono.Le parti si dividono sul tema in oggetto, assumendo ilricorrente la distinzione tra il piano generale di bonifica ed il pianodelle attività di bonifica, la pacifica assenza del primo, nonsostituibile dal secondo e ciò sia per dettato normativo, che per lanon sovrapponibilità dei contenuti dei rispettivi piani.Secondo il Comune (ed il Giudice regionale), invece, la leggeregionale n. 79/2012 avrebbe sostituito il piano generale dibonifica con il più dettagliato piano delle attività di bonifica,debitamente approvato.Numero registro generale 15411/2024Numero sezionale 875/2026Numero di raccolta generale 12190/2026Data pubblicazione 01/05/2026Ciò posto si osserva quanto segue.3.2.

L’art. 4 r.d. n. 215/1933 stabilisce che «Per ciascuncomprensorio classificato deve essere redatto il piano generale dibonifica, il quale contiene il progetto di massima delle opere dicompetenza statale e le direttive fondamentali della conseguentetrasformazione dell'agricoltura, in quanto necessarie a realizzare ifini della bonifica e a valutarne i presumibili risultati economici ed'altra natura».La legge regionale Toscana n. 79/2012 ha avvertito nel suopreambolo che:«10.

Le attività del consorzio di bonifica sono programmate nelpiano delle attività di bonifica, che viene approvato nell’ambito deldocumento operativo per la difesa del suolo, istituito con lapresente legge;11.

Il documento operativo per la difesa del suolo, inpuntualmente le opere e gli interventi in materia di difesa delsuolo, finanziati con risorse del bilancio regionale, nonché tutti gliinterventi, le attività e le opere di bonifica».L’art. 26, comma 2, della predetta legge ha, poi, stabilito che ilpiano delle attività di bonifiche «definisce:a) le attività di manutenzione ordinaria del reticolo di gestionee delle opere di bonifica, nonché delle opere idrauliche di terza,quarta e quinta categoria;b) le attività di manutenzione straordinaria delle opere dibonifica;Numero registro generale 15411/2024Numero sezionale 875/2026Numero di raccolta generale 12190/2026Data pubblicazione 01/05/2026c) le attività di esercizio e vigilanza sulle opere di bonifica;[d) le attività, a supporto delle province, di manutenzioneordinaria delle opere idrauliche di seconda categoria;] (abrogatadall’art. 20 della legge reg. 25 febbraio 2016);e) le nuove opere pubbliche di bonifica e le nuove opereidrauliche di quarta e quinta categoria da realizzare nell’anno diriferimento; (abrogata dall’art. 19 della legge reg. 70/2018);f-bis) le attività di manutenzione ordinaria, esercizio evigilanza sulle opere di captazione, provvista, adduzione edistribuzione delle acque utilizzate a prevalenti fini agricoli, ivicompresi i canali demaniali d’irrigazione» (aggiunta dall’art. 20della legge reg. 25 febbraio 2016).Il terzo comma del predetto articolo ha stabilito che «Il pianodelle attività di bonifica individua per ciascuna delle attività di cuial comma 2, il cronoprogramma e le risorse da destinare nelrispetto di quanto previsto all’articolo 24».L’art. 28 della medesima legge («Piano di classifica eperimetro di contribuenza» ha previsto – per quanto interessa- -che:«1.

Il consorzio di bonifica, ai fini dell’imposizione delcontributo consortile, predispone il piano di classifica degliimmobili ricadenti nel perimetro di contribuenza, sulla base dellelinee guida approvate dal Consiglio regionale ai sensi dell'articolo22, comma 2, lettera c).2.

Il piano di classifica individua i benefici derivanti dall’attivitàdel consorzio, stabilisce i parametri per la quantificazione deimedesimi, determina i relativi indici di contribuenza e definisce,Numero registro generale 15411/2024Numero sezionale 875/2026Numero di raccolta generale 12190/2026Data pubblicazione 01/05/2026con cartografia allegata, il perimetro di contribuenza, conl'individuazione degli immobili soggetti al pagamento dei contributiconsortili, secondo quanto previsto all’articolo 29 […]».3.3.

Dal predetto compendio normativo risulta che nessunadelle tesi patrocinata dalle parti può essere seguita.Non quella sostenuta dal ricorrente circa la permanenza delpiano generale di bonifica di cui all’art. 4 r.g. n. 215/1933, cui sisarebbe aggiunto il piano delle attività di bonifica e nemmenoquella, perlomeno sul versante della ricostruzione giuridica, dellasostituzione del predetto piano generale con quello previsto dallalegge regionale (tesi del Consorzio).In realtà, dal riportato contenuto della legge regionale emergeche il piano delle attività di bonifica non è atto diverso dal pianogenerale di bonifica, ove si consideri che, per previsionenormativa, assolve alla sua funzione strategica, di naturaprogrammatica, concernente la pianificazione del comprensorio,caratterizzandosi, in realtà, solo per il maggior dettaglio del suocontenuto, vale a dire per l’individuazione, sempre sul pianogenerale, delle attività da svolgere, definite per tipologia diinterventi.Si tratta di un unico piano, che quindi non si aggiunge, nè sisostituisce a quello generale di bonifica, “definendo”, piuttosto, laprogrammazione e la pianificazione delle attività nei suoicontenuti essenziali, il che ha giustificato solo il mutamento(formale) della sua denominazione (piano delle attività di bonifica)proprio in ragione del suo più puntuale contenuto.In siffatti termini, dunque, il predetto atto conserva il carattereprogrammatico di un piano generale di bonifica nella sua peculiareNumero registro generale 15411/2024Numero sezionale 875/2026Numero di raccolta generale 12190/2026Data pubblicazione 01/05/2026funzione di indicare il contenuto caratterizzante le relative attività,riservando al documento operativo per la difesa del suolo (indicatonel citato punto 11 del preambolo della lege regionale)l’identificazione delle specifiche opere e degli interventi di bonificada eseguire in concreto.Per tale via, viene meno l’argomento sul quale la difesa delricorrente ha articolato il motivo, costituito dalla non operativitàdel meccanismo presuntivo relativo di beneficio fondiario legatoad un piano di classifica e relativo piano di contribuenzalegittimamente approvati, giacchè, nella specie, è pacifica lasussistenza del piano delle attività di bonifica.3.4.

Resta, allora, invariata l’applicazione dei principi più volteespressi da questa Corte (v., tra le tante, da ultimo, Cass. n.25834/2025, in fattispecie analoga a quella in esame; nonchéCass. n. 33420/2025; Cass. n. 11115/2025; Cass. 4026/2025;Cass. n. 11102/2025) in ordine alla predetta presunzione delbeneficio fondiario, non superata da avversi rilievi da parte delcontribuente.Appena aggiungendo sul punto che per l’anno 2013 (sotto lavigenza della legge regionale n. 34/1994), la Corte regionale haaccertato che il Consorzio aveva dimostrato il vantaggio arrecatoai fondi dalle opere di bonifica.4.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza tra ilricorrente ed il Consorzio, mentre va dato atto che l’Agenzia delleEntrate-Riscossione non ha svolto difese, per cui nulla le è dovutoa titolo di competenze e spese di lite.5.

Va, infine, dato atto che sussistono le condizioni di cuiall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per ilNumero registro generale 15411/2024Numero sezionale 875/2026Numero di raccolta generale 12190/2026Data pubblicazione 01/05/2026versamento da parte del ricorrente di una somma ulteriore pari aquella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] alpagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquidain favore del Consorzio di Bonifica 3 [OSCURATO:PERSONA] nella sommadi 3.000,00 € per competenze, oltre accessori e nella somma di200,00 € per spese vive.Dà atto che sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte delricorrente di una somma ulteriore pari a quella eventualmentedovuta a titolo di contributo unificato.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 gennaio2026.IL PRESIDENTELiberato Paolitto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
virtù della procura speciale alla lite enomina conferite in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA](codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 77T30 I726 L).- RICORRENTE –CONTROil [OSCURATO:PERSONA] 3 – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo Presidente, dott. MarcoBottino, autorizzato a stare in giudizio con decreto presidenzialen. 47 del 15 luglio 2024 e determina del Direttore Generale n. 156del 20 luglio 2024, rappresentato e difeso, in virtù di procuraspeciale alla lite e nomina poste in calce al controricorso, dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 63P28 C352 L).Numero registro generale 15411/2024Numero sezionale 875/2026Numero di raccolta generale 12190/2026Data pubblicazione 01/05/2026- CONTRORICORRENTE –NONCHÉl’AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]).- RESISTENTE -per la cassazione della sentenza n. 1329/2/2023 della Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Toscana, depositata il20 dicembre 2023, non notificata.UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] camera di consiglio celebratasi in data 29 gennaio 2026.1. Oggetto di controversia è la pretesa contenuta nelle cartelleindicate in atti con cui l’Agenzia delle Entrate-Riscossione,nell’interesse del Consorzio di bonifica 3 – [OSCURATO:PERSONA], chieseal ricorrente il pagamento del contributo di bonifica per gli anni2013/2014/2015 e 2016 nella misura complessiva di 8.533,82 €,in relazione a beni immobili del contribuente ubicati in localitàGambassi Terme (FI).2. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaToscana rigettava l’appello proposto dal contribuente contro lasentenza n. 612/1/2020 della Commissione tributaria provincialedi Firenze, affermando – per quanto ora occupa in relazione aimotivi di impugnazione – che:- «Per quanto riguarda la questione relativa alla legittimazioneprocessuale dell’agente della riscossione, pur non configurandosiNumero registro generale 15411/2024Numero sezionale 875/2026Numero di raccolta generale 12190/2026Data pubblicazione 01/05/2026litisconsorzio necessario tra ente impositivo ed agente dellariscossione potendo quest’ultimo invocare la partecipazione algiudizio del primo per essere tenuto indenne dalle conseguenzenegative della lite ai sensi e per gli effetti dell’art. 39 d.lgs.112/99, va osservato che è tuttavia carente l’interessedell’appellante alla revoca dell’ordinanza di integrazione delcontradditorio poiché l’agente per la riscossione si è difeso anchenel merito la integrazione del contraddittorio, a seguito di richiestadi parte, era del tutto legittima un (ndr in] relazione alla finalità digaranzia di cui sopra» (così nella pronuncia impugnata);- «[…] per le annualità 2013-2014-2015 ex art. dell’art. 37comma 3 della L.R. 79/12 si è fatto ricorso, come indicato purenella cartella, ai piani di classifica ed ai perimenti di contribuenzavigenti alla data di entrata in vigore della medesima leggeregionale (piano di classifica adottato dall’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] con Provvedimento commissariale n. 50del 22 aprile 2009 (relativo agli immobili ricadenti nelcomprensorio n. 21), approvato dalle Provincie di Firenze e Sienaai sensi dell’art. 29, comma 4, della L.R. n. 34/1994 (v. doc. 5. Eil riparto di contribuenza anni 2013 e 2014 basato suprovvedimento commissariale n. 054 del 19.04.2013, e per anno2015 con decreto del Presidente n.122 del 10/11/2015 (v. doc.non. 12 e 13). Il perimetro di contribuenza all’interno del qualericade la proprietà del ricorrente è stato invece adottato conProvvedimento Commissariale n. 048 del 18.04.13 (doc. n. 6), edè stato sottoposto al controllo di legittimità da parte delleProvincie di Firenze e Siena ai sensi dell’art. 29, comma 4, dellaL.R. n. 34/1994, e, conformemente a quanto previsto dall’art. 28della L.R.T. n. 34/94, è stato pubblicato sull’albo del Consorzio.Sia il Piano di Classifica che il Perimetro di contribuenza sono statiNumero registro generale 15411/2024Numero sezionale 875/2026Numero di raccolta generale 12190/2026Data pubblicazione 01/05/2026adottati dai competenti Organi consortili e sono stati poi sottopostial preventivo controllo di legittimità da parte delle Province di34/1994 (poi abrogata dalla L.R. n. 79/2012)» (così nellapronuncia impugnata);- «per l’anno 2016, è stata deposutatta [ndr. depositata) inMedio Valdarno, che ex art. 28 L.R.T. 79/2012 comprende ladelimitazione del Perimetro di Contribuenza, a far data dal 1°gennaio 2016, stato approvato con la DGRT n.1293 del 12/12/16,pubblicata sul B.U.R.T. n.51 del 21/12/16, parte seconda,approvazione effettuata quindi nel medesimo anno 2016 e nonretroattiva visto che art. 28, comma 3, L.R.T. 79/2012 l’adozionerisale all’approvazione da parte della giunta regionale. Disponedifatti il citato art. 28: “Il piano di classifica adottato dal consorzioè tempestivamente inviato alla Giunta regionale, che lo approvaentro sessanta giorni dalla data di ricevimento, previa acquisizionedel parere della conferenza per la difesa del suolo di cui all'articolo4 della l.r. 80/2015 e della commissione consiliare competente. Ilpiano approvato è depositato presso la Giunta regionale e pressoil consorzio di bonifica interessato. Dell'avvenuto deposito è datanotizia mediante avviso da pubblicare sul Bollettino ufficiale dellaRegione Toscana e sul sito informatico della Regione”.Il piano di classifica ed il perimetro di contribuenza ivi inclusosono stati infine oggetto di approvazione con Delibera di GiuntaRegionale Toscana n. 1293 del 12/12/2016, quindi anche per taleanno è infondata la censura dell’appellante circa l’assenza delperimetro di contribuenza e la retroattività degli atti presupposti,essendo stato il riparto della contribuenza realizzato nel medesimoNumero registro generale 15411/2024Numero sezionale 875/2026Numero di raccolta generale 12190/2026Data pubblicazione 01/05/2026anno sia pure necessariamente posteriori alla legittimaapprovazione avvenuta ex art. 29 LR. 79/12 del piano di classificavigente» (così nella pronuncia impugnata);- il piano generale di bonifica non è stato più previsto dallalegge reg. Toscana n. 79/2012, che aveva abrogato la legge reg.Toscana n. 34/1994 ed aveva introdotto il cd. piano delle attivitàdi bonifica, che per gli anni 2014/2016, come documentato dalconsorzio, era stato regolarmente approvato.3. Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorsoper cassazione, notificandolo in data 20 giugno 2024, formulandotre motivi d’impugnazione, depositando in data 19 gennaio 2026memoria ex art. 380-bis.1. c.p.c.4. [OSCURATO:PERSONA] di bonifica 3 – [OSCURATO:PERSONA] depositava indata 25 luglio 2024 controricorso e poi, il 16 gennaio 2026,memoria ex art. 380-bis.1. c.p.c.5. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha depositato in data 1°agosto 2024 nota con cui ha rappresentato di non essersicostituita nel termine, riservando la facoltà di partecipare alladiscussione orale.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente ha eccepito, aisensi dell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., l’error inprocedendo in virtù della violazione e/o falsa applicazione dell’art.100 e 112 c.p.c., contestando la valutazione del Giudice regionalenella parte in cui aveva ravvisato la carenza di interesse delricorrente in ordine alla contestata integrazione del contraddittorionei riguardi dell’ente impositore, opponendo a tale valutazione cheNumero registro generale 15411/2024Numero sezionale 875/2026Numero di raccolta generale 12190/2026Data pubblicazione 01/05/2026«Appare […] indubbiamente ravvisabile l’interesse ad agire neiconfronti anche del solo dell’agente della riscossione qualesoggetto che ha emesso e notificato l’atto impugnato in virtù dellanatura di mera litis denuntiatio di cui al predetto art. 39 delD. Lgs. n. 112/1999 intercorrente tra il concessionario e l’enteimpositore rilevante solo nei rapporti interni tra questiultimi due soggetti» (v. pagina n. 13 del ricorso), tenuto contodella natura sostanziale della previsione dell’art. 39 d.lgs. n.122/1999, che non può incidere sul rapporto correttamenteinstaurato con l’agente della riscossione, sul quale ricadono lespese di lite nei confronti del contribuente.1.1. La censura è inammissibile.Non è dato, infatti, comprendere il giuridico senso dellasuindicata contestazione con cui l’istante ha rivendicato l’interessead agire nei confronti del solo agente della riscossione che avevaemesso l’atto, non essendo state allegate le ragioni della ricadutanella sfera giuridica del ricorrente dell’ordine di integrazione delcontraddittorio e quindi del pregiudizio subito (cfr., tra le tante,Cass. n. 32574/2014; Cass. n. 9674/2023; Cass. n. 26087/2019).Ciò considerando che la stessa giurisprudenza menzionatadall’istante (Cass. n. 809/2018) ha chiarito che le spese giudizioricadono, comunque, sull’agente della riscossione nei confrontidell’opponente vittorioso e che le stesse vanno poste in solido conl'ente impositore, in base al principio di causalità, se il ricorso èaccolto per ragioni di merito, il che si traduce in un indubbiovantaggio per il creditore, potendo questi scegliere il condebitoreai danni del quale soddisfare la pretesa.Numero registro generale 15411/2024Numero sezionale 875/2026Numero di raccolta generale 12190/2026Data pubblicazione 01/05/2026Nessun pregiudizio risulta esser stato allegato e dimostrato inrelazione alla disposta integrazione del contraddittorio, il cherende – come detto – la doglianza inammissibile.2. Con la seconda censura il contribuente ha lamentato, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la violazione efalsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., 36 d.lgs. n. 546/1992 e 118disp. att. c.p.c., eccependo la nullità della sentenza per la suamotivazione apparente in relazione alla ritenuta opponibilità delpiano di classifica negli anni d’imposta 2015 e/o 2016.Nello specifico, l’istante, nel richiamare i contenuti dellapronuncia impugnata nella parte in cui ha affermato che il piano diclassifica ed il perimetro di contribuenza erano stati approvati condelibera regionale del 12 dicembre 2016, ha ritenuto che dettoassunto «non può certo giustificare l’applicazione addirittura in viaretroattiva del piano di classifica atteso il noto principio di irretroattività proprio di qualsiasi atto amministrativo […]»(v. pagina n. 15 del ricorso), con la conseguenza che «[…] quantoall’annualità 2015 e/o 2016 […]» doveva ritenersi «[…]l’insussistenza di alcuna presunzione di beneficio […]» (v. paginan. 16 del ricorso).2.1. La censura è infondata e si rivela, alla fine, ancheinammissibile.Deve, infatti, subito escludersi, la contestata sussistenza diuna motivazione apparente, alla luce del riportato resocontodell’intero contenuto – sul punto in esame – della pronuncia inesame, la quale dà ampiamente conto dell’operatività del piano diclassifica ed annesso perimetro di contribuenza per gli anni(2015/2016) oggetto della contestazione in esame.Numero registro generale 15411/2024Numero sezionale 875/2026Numero di raccolta generale 12190/2026Data pubblicazione 01/05/2026Per l’anno 2015, infatti, la Corte ha accertato che «[…] condecreto del Presidente n. 122 del 10/11/2015 (v. doc. non. 12 e13) il perimetro di contribuenza all’interno del quale ricade laproprietà del ricorrente è stato invece adottato con ProvvedimentoCommissariale n. 048 del 18.04.13 (doc. n. 6), ed è statosottoposto al controllo di legittimità da parte delle Provincie di34/1994, e, conformemente a quanto previsto dall’art. 28 dellaL.R.T. n. 34/94, è stato pubblicato sull’albo del Consorzio. Sia ilPiano di Classifica che il Perimetro di contribuenza sono statiadottati dai competenti Organi consortili e sono stati poi sottopostial preventivo controllo di legittimità da parte delle Province di34/1994 (poi abrogata dalla L.R. n. 79/2012)» (così nellapronuncia impugnata).Per l’anno 2016, poi, il Giudice regionale ha dato contodell’approvazione in data 12 dicembre 2016, a far data dal 1°gennaio 2016, del Piano di Classifica e del relativo perimetro;peraltro, espressamente rigettando l’eccezione concernentel’irretroattività del Piano di Classifica e del perimetro dicontribuenza ivi incluso, considerando il riparto della contribuenzarealizzato nel medesimo anno.In tale direzione, la motivazione, nel suo contenuto bensuperiore al minimo costituzionale esigibile (cfr. su tali principi, tratante, Cass. n. 21174/2024 ed i numerosi precedenti ivi citati, cuiadde, ex multis, Cass. n. 5224/2025), non solo esiste, ma si èespressa in termini specifici e puntuali.Vero è, piuttosto, che la contestazione circa la ritenutaapplicazione retroattiva del predetto piano di classifica attiene nonNumero registro generale 15411/2024Numero sezionale 875/2026Numero di raccolta generale 12190/2026Data pubblicazione 01/05/2026alla motivazione della sentenza, ma al merito della valutazione,sicchè tale ragione di critica risulta del tutto incoerente con ilcanone censorio prescelto, calibrato sull’apparato argomentativodella pronuncia impugnata.Appena aggiungendo, al riguardo, che detta valutazione delGiudie regionale risulta pure in linea con la giurisprudenza diquesta Corte circa l’approvazione dei piani, con riferimento allanormativa adottata dalla Regione Toscana, relativi agli anni 2015e 2016 (v. Cass. n. 22196/2025).3. Con la terza doglianza il ricorrente ha dedotto, conriferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., laviolazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 4 r.d. n. 215/1933,2697 c.c., 22 legge reg. Toscana n. 79/2012, contestando lavalutazione del Giudice regionale nella parte in cui ha ritenuto chela legge regionale n. 79/2012 non aveva previsto più il pianogenerale di bonifica, ma solo il piano delle attività di bonifica.A tale assunto, l’istante ha opposto che il piano generale dibonifica è, invece, ancora espressamente previsto dal r.g. n.215/1933 (mai abrogato) e che si tratta di atto amministrativo,previsto dall’art. 4 del citato r.g., ben distinto dal piano delleToscana n. 79/2012, dettando, il primo, le linee guida sulla basedelle quali devono essere eseguite le opere idrauliche, mentre ilsecondo integra solo una proposta delle attività che il Consorziointende effettuare.Per tale via, il ricorrente ha ritenuto erronea lasovrapposizione operata dal Giudice regionale tra i due atti.Numero registro generale 15411/2024Numero sezionale 875/2026Numero di raccolta generale 12190/2026Data pubblicazione 01/05/2026Sotto altro profilo, l’istante ha dedotto di aver eccepitol’illegittimità del piano di classifica sul rilievo che esso non erastato preceduto dalla predisposizione di un piano generale dibonifica, ragion per cui il Giudice di secondo grado avrebbe potutodefinire la controversia in base al mero principio di presunzione dibeneficio solo se avesse prima accertato e ben motivatol'infondatezza della contestazione del ricorrente a proposito dellamancata elaborazione del piano di bonifica generale.In particolare – a dire del contribuente – la Corte territorialeavrebbe erroneamente valorizzato la mera presenza del "piano diclassifica" degli immobili (compresi nel perimetro di contribuenza),senza però considerare che tale piano di classifica deveindividuare i benefici derivanti dalle opere che rispondono allelinee di intervento dettate dal piano generale e senza tener contodel fatto che proprio una simile corrispondenza era stata nellaspecie contestata dal contribuente, il che comportava il veniremeno del predetto criterio presuntivo circa la sussistenza delbeneficio.3.1. La censura va respinta nei termini che seguono.Le parti si dividono sul tema in oggetto, assumendo ilricorrente la distinzione tra il piano generale di bonifica ed il pianodelle attività di bonifica, la pacifica assenza del primo, nonsostituibile dal secondo e ciò sia per dettato normativo, che per lanon sovrapponibilità dei contenuti dei rispettivi piani.Secondo il Comune (ed il Giudice regionale), invece, la leggeregionale n. 79/2012 avrebbe sostituito il piano generale dibonifica con il più dettagliato piano delle attività di bonifica,debitamente approvato.Numero registro generale 15411/2024Numero sezionale 875/2026Numero di raccolta generale 12190/2026Data pubblicazione 01/05/2026Ciò posto si osserva quanto segue.3.2. L’art. 4 r.d. n. 215/1933 stabilisce che «Per ciascuncomprensorio classificato deve essere redatto il piano generale dibonifica, il quale contiene il progetto di massima delle opere dicompetenza statale e le direttive fondamentali della conseguentetrasformazione dell'agricoltura, in quanto necessarie a realizzare ifini della bonifica e a valutarne i presumibili risultati economici ed'altra natura».La legge regionale Toscana n. 79/2012 ha avvertito nel suopreambolo che:«10. Le attività del consorzio di bonifica sono programmate nelpiano delle attività di bonifica, che viene approvato nell’ambito deldocumento operativo per la difesa del suolo, istituito con lapresente legge;11. Il documento operativo per la difesa del suolo, inpuntualmente le opere e gli interventi in materia di difesa delsuolo, finanziati con risorse del bilancio regionale, nonché tutti gliinterventi, le attività e le opere di bonifica».L’art. 26, comma 2, della predetta legge ha, poi, stabilito che ilpiano delle attività di bonifiche «definisce:a) le attività di manutenzione ordinaria del reticolo di gestionee delle opere di bonifica, nonché delle opere idrauliche di terza,quarta e quinta categoria;b) le attività di manutenzione straordinaria delle opere dibonifica;Numero registro generale 15411/2024Numero sezionale 875/2026Numero di raccolta generale 12190/2026Data pubblicazione 01/05/2026c) le attività di esercizio e vigilanza sulle opere di bonifica;[d) le attività, a supporto delle province, di manutenzioneordinaria delle opere idrauliche di seconda categoria;] (abrogatadall’art. 20 della legge reg. 25 febbraio 2016);e) le nuove opere pubbliche di bonifica e le nuove opereidrauliche di quarta e quinta categoria da realizzare nell’anno diriferimento; (abrogata dall’art. 19 della legge reg. 70/2018);f-bis) le attività di manutenzione ordinaria, esercizio evigilanza sulle opere di captazione, provvista, adduzione edistribuzione delle acque utilizzate a prevalenti fini agricoli, ivicompresi i canali demaniali d’irrigazione» (aggiunta dall’art. 20della legge reg. 25 febbraio 2016).Il terzo comma del predetto articolo ha stabilito che «Il pianodelle attività di bonifica individua per ciascuna delle attività di cuial comma 2, il cronoprogramma e le risorse da destinare nelrispetto di quanto previsto all’articolo 24».L’art. 28 della medesima legge («Piano di classifica eperimetro di contribuenza» ha previsto – per quanto interessa- -che:«1. Il consorzio di bonifica, ai fini dell’imposizione delcontributo consortile, predispone il piano di classifica degliimmobili ricadenti nel perimetro di contribuenza, sulla base dellelinee guida approvate dal Consiglio regionale ai sensi dell'articolo22, comma 2, lettera c).2. Il piano di classifica individua i benefici derivanti dall’attivitàdel consorzio, stabilisce i parametri per la quantificazione deimedesimi, determina i relativi indici di contribuenza e definisce,Numero registro generale 15411/2024Numero sezionale 875/2026Numero di raccolta generale 12190/2026Data pubblicazione 01/05/2026con cartografia allegata, il perimetro di contribuenza, conl'individuazione degli immobili soggetti al pagamento dei contributiconsortili, secondo quanto previsto all’articolo 29 […]».3.3. Dal predetto compendio normativo risulta che nessunadelle tesi patrocinata dalle parti può essere seguita.Non quella sostenuta dal ricorrente circa la permanenza delpiano generale di bonifica di cui all’art. 4 r.g. n. 215/1933, cui sisarebbe aggiunto il piano delle attività di bonifica e nemmenoquella, perlomeno sul versante della ricostruzione giuridica, dellasostituzione del predetto piano generale con quello previsto dallalegge regionale (tesi del Consorzio).In realtà, dal riportato contenuto della legge regionale emergeche il piano delle attività di bonifica non è atto diverso dal pianogenerale di bonifica, ove si consideri che, per previsionenormativa, assolve alla sua funzione strategica, di naturaprogrammatica, concernente la pianificazione del comprensorio,caratterizzandosi, in realtà, solo per il maggior dettaglio del suocontenuto, vale a dire per l’individuazione, sempre sul pianogenerale, delle attività da svolgere, definite per tipologia diinterventi.Si tratta di un unico piano, che quindi non si aggiunge, nè sisostituisce a quello generale di bonifica, “definendo”, piuttosto, laprogrammazione e la pianificazione delle attività nei suoicontenuti essenziali, il che ha giustificato solo il mutamento(formale) della sua denominazione (piano delle attività di bonifica)proprio in ragione del suo più puntuale contenuto.In siffatti termini, dunque, il predetto atto conserva il carattereprogrammatico di un piano generale di bonifica nella sua peculiareNumero registro generale 15411/2024Numero sezionale 875/2026Numero di raccolta generale 12190/2026Data pubblicazione 01/05/2026funzione di indicare il contenuto caratterizzante le relative attività,riservando al documento operativo per la difesa del suolo (indicatonel citato punto 11 del preambolo della lege regionale)l’identificazione delle specifiche opere e degli interventi di bonificada eseguire in concreto.Per tale via, viene meno l’argomento sul quale la difesa delricorrente ha articolato il motivo, costituito dalla non operativitàdel meccanismo presuntivo relativo di beneficio fondiario legatoad un piano di classifica e relativo piano di contribuenzalegittimamente approvati, giacchè, nella specie, è pacifica lasussistenza del piano delle attività di bonifica.3.4. Resta, allora, invariata l’applicazione dei principi più volteespressi da questa Corte (v., tra le tante, da ultimo, Cass. n.25834/2025, in fattispecie analoga a quella in esame; nonchéCass. n. 33420/2025; Cass. n. 11115/2025; Cass. 4026/2025;Cass. n. 11102/2025) in ordine alla predetta presunzione delbeneficio fondiario, non superata da avversi rilievi da parte delcontribuente.Appena aggiungendo sul punto che per l’anno 2013 (sotto lavigenza della legge regionale n. 34/1994), la Corte regionale haaccertato che il Consorzio aveva dimostrato il vantaggio arrecatoai fondi dalle opere di bonifica.4. Le spese di giudizio seguono la soccombenza tra ilricorrente ed il Consorzio, mentre va dato atto che l’Agenzia delleEntrate-Riscossione non ha svolto difese, per cui nulla le è dovutoa titolo di competenze e spese di lite.5. Va, infine, dato atto che sussistono le condizioni di cuiall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per ilNumero registro generale 15411/2024Numero sezionale 875/2026Numero di raccolta generale 12190/2026Data pubblicazione 01/05/2026versamento da parte del ricorrente di una somma ulteriore pari aquella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] alpagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquidain favore del Consorzio di Bonifica 3 [OSCURATO:PERSONA] nella sommadi 3.000,00 € per competenze, oltre accessori e nella somma di200,00 € per spese vive.Dà atto che sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte delricorrente di una somma ulteriore pari a quella eventualmentedovuta a titolo di contributo unificato.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 gennaio2026.IL PRESIDENTELiberato Paolitto