Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2022

Cassazione n. 27799/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di applicazione della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04SP4KR), in relazione alle sentenze emesse a suo carico:1) dal Tribunale di Vicenza, per i reati di cui agli artt. 56, 624-bis, 337, 582, 576, 648 cod. pen. commessi il 10 gennaio 2014; 2) dal Tribunale di Trieste, per il reato di cui all'art. 13-bis d.

Igs. n. 286 del 1998, commesso il 4 dicembre 2017; 3) dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 81, secondo comma, 337, 582, 585, 635, 614 cod. pen., commessi in data 26 settembre 2019.

2. Ritenuto che il motivo dedotto devolve censure inammissibili in sede di legittimità in quanto riproduttive di analoghe argomentazioni, già contenute nell'istanza disattesa dal giudice dell'esecuzione con motivazione congrua.

2.1. Considerato, quanto al dedotto vizio di motivazione, che questo risulta smentito dalla lettura del provvedimento censurato (cfr. pag. 2 e 3 dell'ordinanza) che fonda, con ragionamento non manifestamente illogico, l'insussistenza dell'identità del disegno criminoso sulla mancanza di omogeneità tra i titoli di reato, nonché sull'ampio lasso temporale tra le condotte, oltre all'indicazione di diversi luoghi di commissione dei fatti. 2.2.Ritenuto che grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento ai motivi a delinquere (nella specie indicati dal ricorrente a pag. 3 dell'impugnazione, ove fa riferimento allo stato di irregolarità ed emarginazione sociale in cui versava il condannato) in quanto, per giurisprudenza costante di questa Corte, vanno indicati, specificamente, indici sintomatici di attuazione di un progetto criminoso unitario, non di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580).

2.3. Rilevato che, comunque, si prospetta, per una parte delle osservazioni svolte, una censura in fatto diretta ad ottenere la rivisitazione del giudizio di merito svolto in sede di esecuzione, valorizzando alcuni indicatori (dato temporale da reputarsi congruo, svolgimento delle condotte in ristretto ambito geografico, omogeneità dei titoli), non consentita a questa Corte in sede di legittimità, a fronte di motivazione non manifestamente illogica e immune da censure.

3. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26 maggio 2022 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di applicazione della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04SP4KR), in relazione alle sentenze emesse a suo carico:1) dal Tribunale di Vicenza, per i reati di cui agli artt. 56, 624-bis, 337, 582, 576, 648 cod. pen. commessi il 10 gennaio 2014; 2) dal Tribunale di Trieste, per il reato di cui all'art. 13-bis d. Igs. n. 286 del 1998, commesso il 4 dicembre 2017; 3) dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 81, secondo comma, 337, 582, 585, 635, 614 cod. pen., commessi in data 26 settembre 2019. 2. Ritenuto che il motivo dedotto devolve censure inammissibili in sede di legittimità in quanto riproduttive di analoghe argomentazioni, già contenute nell'istanza disattesa dal giudice dell'esecuzione con motivazione congrua. 2.1. Considerato, quanto al dedotto vizio di motivazione, che questo risulta smentito dalla lettura del provvedimento censurato (cfr. pag. 2 e 3 dell'ordinanza) che fonda, con ragionamento non manifestamente illogico, l'insussistenza dell'identità del disegno criminoso sulla mancanza di omogeneità tra i titoli di reato, nonché sull'ampio lasso temporale tra le condotte, oltre all'indicazione di diversi luoghi di commissione dei fatti. 2.2.Ritenuto che grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento ai motivi a delinquere (nella specie indicati dal ricorrente a pag. 3 dell'impugnazione, ove fa riferimento allo stato di irregolarità ed emarginazione sociale in cui versava il condannato) in quanto, per giurisprudenza costante di questa Corte, vanno indicati, specificamente, indici sintomatici di attuazione di un progetto criminoso unitario, non di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580). 2.3. Rilevato che, comunque, si prospetta, per una parte delle osservazioni svolte, una censura in fatto diretta ad ottenere la rivisitazione del giudizio di merito svolto in sede di esecuzione, valorizzando alcuni indicatori (dato temporale da reputarsi congruo, svolgimento delle condotte in ristretto ambito geografico, omogeneità dei titoli), non consentita a questa Corte in sede di legittimità, a fronte di motivazione non manifestamente illogica e immune da censure. 3. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 maggio 2022 Il Consigliere
Sentenza Cassazione n. 27799/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris