CassazionedecretoSezione 1Decisione del 29 marzo 2023
Cassazione n. 18897/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rale dell’anno 2019,proposto da s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] in concordato preventivo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],coi quali elettivamente si domicilia in Roma, alla piazza Adriana, n. 5, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA] in amministrazione straordinaria -intimata- per la cassazione deldecreto del tribunale di M ilano , depositato in data5 novembre 2019; udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 29 marzo 2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]MariaPerrino. Oggetto: Impresa in amministrazione straordinaria- Prededucibilità-Presupposti.RG n. 37662/19 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] di causa Il tribunale di Milano, con decreto del 5.11.2019, ha parzialmente accolto l’opposizione allo stato passivo dell’amministrazione straordinaria di [OSCURATO:SOCIETA], proposta dalla s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] per ottenere l’ammiss ione in prededuzione dell’intero suo credito, di euro 4.455.902,51, ammesso al chirografo dal g.d., e ha riconosciuto la natura prededucibile del minor credito dell’opponente di euro 2. 540.867,89 , costituente il corrispettivo di prestazioni necessarie alla continuità degli impianti produttivi essenziali di ILVA, identificati in quelli rientranti nel solo perimetro del cd. primo acciaio. La [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] in concordato preventivo propone ricorsocontro questo decreto, che affida a due motivi, cui non v’è replica. I difensori della ricorrente depositano comunicazione di revocadel ( recte, di rinuncia al) mandato. Motivi della decisione 1.- Preliminarmente va esclusa la rilevanza della rinuncia al mandato, in mancanza di nomina di nuovo difensore, in base al principio della perpetuatio fissato dall’art. 85 c.p.c., a maggior ragione applicabile nel giudizio di legittimità, governato dal principio di ufficiosità. 2.- Coi due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente perché connessi, la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347/03, 53 del d.lgs. n. 270/99, 111 l. fall. e 12 delle preleggi , per avere il tribunale di Milano privilegiato una lettura ingiustificatamente restrittiva del testo di legge, così da negare la prededuzione a tutti i crediti relativi a forniture e prestazioni non inerenti alla fase produttiva che conduce alla bramma d'acciaio (il cd. primo acciaio); in tal guisa il tribunale avrebbe palesemente forzato l’interpretazione dell’art. 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347/03, posto che la caratteristica propria dello stabilimento ILVA di RG n. 37662/19 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA], costituita dal ciclo integrale di produzione, comporterebbe l’essenzialità di tutti gli impiantiproduttivi, anche di quelli che consentono di ottenere il laminato piano destinato alla commercializzazione finale ( primo motivo ); nonché la parziale nullità del decreto impugnato per omessa motivazione delle ragioni del parziale rigetto in relazione all’ attività di raffinazione che conduce alla produzione di prodotti finiti ulteriori alle bramme (secondo motivo). Il ricorso è infondato , alla luce del principio di diritto affermato da questa Corte (con sentenza n. 21156/22), in base al quale nell’art. 3, comma 1- ter, del d.l. n. 347/03, come convertito, norma eccezionale e di stretta interpretazione poiché tesa a derogare al principio generale stabilito dall’art. 2740 c.c., l'espressione che lega la prededuzione alle "prestazioni necessarie alla continuità dell'attività degli impianti produttivi essenziali" è da intendere in senso restrittivo e non può andar disgiunta dalla ricostruzione del ciclo produttivo dell'acciaio propriamente inteso; il ciclo produttivo, la cui ricostruzione implica un accertamento di fatto, ove concretizzato da un sistema meccanico che utilizza le materie prime, prodotte in loco (il cd. coke) o raffinate mediante processo di agglomerazione, convogliandole in altoforno per realizzare la ghisa liquida, legittima l'inferenza secondo cui impianto essenziale è solo quello relativo al cosiddetto primo acciaio, e cioè quello diretto alla realizzazione della (altrimenti inesistente) bramma d'acciaio. 2.1.-In questo caso, come in quello già esaminato da questa Corte, i l tribunal e di Milano ha negato la prededuzione affermando che la prestazione deve essere connotata di necessarietà rispetto alla continuità degli "impianti produttivi essenziali", per tali dovendosi intendere quelli che attengono al ciclo produttivo dell'acciaio propriamente inteso: quello cioè che porta alla creazione della bramma.RG n. 37662/19 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore 3.- V a dunque ribadito che stabilire quale sia il concetto di riferimento dell’art. 3, comma 1-ter, del d.lgs. n. 347/03 è una questione di diritto, mentre stabilire a cosa fossero concretamente funzionali le forniture dedotte in causa è questione di fatto. In diritto l'interpretazione sostenuta dal Tribunale di Milano è supportata dalla plausibilità del concetto, perché non altrimenti che in rapporto al ciclo del primo acciaio può essere identificato il riferimento della norma alla continuità dell'attività "degli impianti produttivi essenziali". Essenziale equivale, in vero, a basilare, primario, nodale: in ultima analisi a ciò che è indispensabile per produrre quel che prima non è dato; dunque, proprio la bramma d'acciaio, visto che è questa la materia principale, vale a dire il nocciolo, di una produzione di acciaieria. Non può d'altronde non confermarsi che il riferimento della norma all'essenzialità è spiegabile solo in funzione limitativa, proprio perché quello dell'ILVA è - come dice la ricorrente - un sito a ciclo di produzione integrale e integrato. La circostanza, lungi dal contrastarne il fondamento logico, è da considerare all'apice della distinzione valorizzata dal legislatore, in un ambito di piena discrezionalità, tra impianti essenziali e non essenziali, quale base di riferimento dell'opzione per la continuità dei primi, da implementare mediante la garanzia della prededuzione. 3.1.- Essendo inquadrabile in un'otti ca di bilanciamento dei valori sottesi al mantenimento di impianti di interesse strategico nazionale, la suddetta scelta del legislatore non può dirsi arbitraria. Essa manifesta la ratio dettata dall'individuazione di un punto di equilibrio con la basilare funzione di assicurare le RG n. 37662/19 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore condizioni per proseguire il tipo di attività produttiva ritenuta, in questa prospettiva, di primaria rilevanza. Per quanto possa in astratto convenirsi sull'affermazione che l'impianto dell'ILVA sia caratterizzato - c ome la ricor rente insiste nel dire- da un ciclo integrale, nel quale cioè tutte le attività si palesano tra loro connesse in vista della realizzazione (e non potrebbe essere altrimenti) di un prodotto finito, ciò non toglie che non a questo il legislatore ha mostrato di riferirsi mediante la specifica enunciazione del connotato di essenzialità; il quale invero contraddistingue, nell'ottica della norma, l'ambito contenutistico dell'attività considerata rilevante ai fini della prededuzione. 4.- La tesi del giudice del me rito, secondo cui tale sarebbe l'attività che conduce dalla materia prima alla bramma d'acciaio, è condivisibile. E riprova ne è la circostanza che tutte quelle successive al primo acciaio, alle quali la ricorrente si riferisce, sono attività che intervengono non al fine di produrlo, ma al fine di lavorarlo; sono cioè attività svolte sulla materia già realizzata, al punto da comporre certamente l'ambito produttivo dell'ILVA, ma non anche l'ambito riferibile all'essenzialità dell'acciaieria, che il legislatore, ai fini specifici, ha invece mostrato di considerare. 4.1.- Dopodiché, come si è detto, è questione di fatto stabilire -invece- quale sia stato l'oggetto della prestazione in concreto svolta dalla s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], e quale pertanto la causa del credito vantato. Simile profilo è stato dal tribunale accertato nel senso che rientrano nel perimetro del c.d. primo acciaio le sole prestazioni in relazione alle quali ha riconosciuto la prededuzione. Si tratta per questa parte di un accertamento di merito, non censurato sul versante della completa verifica delle risultanze storiche (v. Cass. Sez. U n. 8053-14), e come tale insindacabile in questa sede.RG n. 37662/19 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore 5.- Il ricorso è rigettato ; nulla per le spese, in mancanza di attività difensiva. Per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] il ricorso. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. Così deciso in Rom