Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2020
ECLI:EU:T:2020:17
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62016TJ0786_INF
Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 30 gennaio 2020 – PV / Commissione
(cause riunite T‑786/16 e T‑224/18)
«Funzione pubblica – Funzionari – Molestie psicologiche – Insieme di decisioni della Commissione che arrecano pregiudizio al ricorrente – Domande di assistenza – Procedimento disciplinare – Revoca – Ritiro della revoca – Nuovo procedimento disciplinare – Nuova revoca»
1.
Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Insussistenza – Irricevibilità
[Statuto della Corte di giustizia, artt. 21, comma 1, e 53, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, d) ed e)]
(v. punti 77‑79)
2.
Ricorsi dei funzionari – Interesse ad agire – Ricorso proposto contro un atto abrogato – Effetti rispettivi dell’abrogazione e della revoca
(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)
(v. punti 80, 82)
3.
Ricorsi dei funzionari – Ricorso diretto contro la decisione di rigetto del reclamo – Scomparsa dell’atto oggetto di reclamo – Effetto – Decisione priva di contenuto autonomo – Irricevibilità
(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)
(v. punti 83‑85)
4.
Ricorsi dei funzionari – Atto lesivo – Nozione – Atto preparatorio – Avvio di un procedimento disciplinare – Irricevibilità
(Statuto dei funzionari, artt. 90, § 2, e 91)
(v. punti 87‑89)
5.
Ricorsi dei funzionari – Previo reclamo amministrativo – Termini – Norma di ordine pubblico – Esame d’ufficio da parte del giudice
(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)
(v. punto 102)
6.
Atti delle istituzioni – Presunzione di validità – Atto inesistente – Nozione
(Art. 288 TFUE)
(v. punti 108‑111)
7.
Ricorsi dei funzionari – Previo reclamo amministrativo – Insussistenza – Irricevibilità
(Statuto dei funzionari, artt. 90, § 2, e 91, §§ 1 e 2)
(v. punto 118)
8.
Funzionari – Ricorso – Previo reclamo amministrativo – Identità di petitum e di causa petendi – Motivi ed argomenti che non figurano nel reclamo, ma ad esso strettamente connessi – Ricevibilità
(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)
(v. punti 124, 125, 237)
9.
Funzionari – Molestie psicologiche – Nozione – Comportamento che ha per obiettivo o per effetto di screditare l’interessato o di deteriorare le sue condizioni di lavoro – Requisito della ripetitività del comportamento – Requisito dell’intenzionalità del comportamento – Portata – Insussistenza del requisito dell’intento nocivo del molestatore
(Statuto dei funzionari, art. 12 bis, § 3)
(v. punti 141‑146)
10.
Funzionari – Molestie psicologiche – Onere della prova – Obbligo dell’interessato di fornire un principio di prova
(Statuto dei funzionari, art. 12 bis, § 3)
(v. punto 148)
11.
Ricorsi dei funzionari – [OSCURATO:PERSONA] – Conclusioni dirette all’accertamento di molestie psicologiche – Ricorso proposto in assenza di una fase precontenziosa conforme allo Statuto – Irricevibilità
(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)
(v. punti 154, 155)
12.
Funzionari – Molestie psicologiche – Nozione – Esame complessivo di diversi eventi
(Statuto dei funzionari, artt. 11, 12 bis, § 3, e 24)
(v. punti 156, 157)
13.
Funzionari – Diritti ed obblighi – Obbligo generale di indipendenza e integrità – Portata – Obbligo di adottare un atteggiamento guidato esclusivamente dagli interessi dell’Unione europea – Obbligo di informare l’autorità che ha il potere di nomina di qualsiasi rischio di alterazione dell’indipendenza – Obiettività degli obblighi
(Statuto dei funzionari, artt. 11 bis, § 1, e 14)
(v. punti 189, 190, 192)
14.
Funzionari – Dovere di sollecitudine dell’amministrazione – Presa in considerazione degli interessi del funzionario – Limiti
(Statuto dei funzionari, art. 24)
(v. punti 199‑201)
15.
Funzionari – Congedo di malattia – Giustificazione della malattia – Produzione di un certificato medico – Presunzione di regolarità dell’assenza – Visita medica di controllo – Conclusioni in contrasto con il certificato medico – Effetti
(Statuto dei funzionari, artt. 59 e 60)
(v. punti 214‑217)
16.
Funzionari – Responsabilità extracontrattuale delle istituzioni – Presupposti – Illecito – Danno – Nesso causale – Presupposti cumulativi
(Art. 340, comma 2, TFUE)
(v. punto 254)
[OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta, in primo luogo, all’accertamento che il ricorrente è stato vittima di molestie psicologiche, in secondo luogo, all’annullamento, in via principale, nella causa T‑786/16, dei rapporti informativi del ricorrente per gli anni 2014, 2015 e 2016, delle decisioni del direttore generale della direzione generale (DG) dell’interpretazione della Commissione del 31 maggio e del 5 luglio 2016 relative a trattenute sullo stipendio del ricorrente e della decisione del 28 novembre 2016 recante rigetto dei reclami presentati contro tali decisioni, della lettera di preinformazione dell’Ufficio «Gestione e liquidazione dei diritti individuali» (PMO) del 21 giugno 2016 che informava il ricorrente che era debitore di una somma pari a EUR 33593,88, della decisione del PMO dell’11 luglio 2016 di sospendere lo stipendio del ricorrente dal 1
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luglio 2016 nonché della decisione del 17 gennaio 2017 recate rigetto del reclamo presentato contro tali decisioni, della decisione di revoca del 26 luglio 2016, della nota del direttore generale della DG dell’interpretazione della Commissione del 31 luglio 2016 che annunciava l’intenzione di considerare irregolari le sue assenze per il periodo che va dal 2 giugno al 31 luglio 2016 e di effettuare le corrispondenti trattenute sul suo stipendio, della lettera di preinformazione del PMO del 21 settembre 2016 che informava il ricorrente del suo debito globale pari a EUR 42704,74 e della decisione del 17 gennaio 2017 recante rigetto del reclamo presentato contro tale lettera, della nota di addebito del 20 luglio 2017 e della decisione del 29 novembre 2017 recante rigetto del reclamo presentato contro tale nota e del procedimento disciplinare CMS 13/087 e, nella causa T‑224/18, della decisione di avvio del procedimento disciplinare CMS 17/025, dei messaggi di posta elettronica che invitavano il ricorrente a partecipare agli esercizi di valutazione per gli anni 2016 e 2017, della decisione del 24 luglio 2017 di reintegro del ricorrente in seguito al ritiro della decisione di revoca nei suoi confronti e della decisione del 15 gennaio 2018 recante rigetto del reclamo presentato contro tale decisione, della decisione del PMO del 12 settembre 2017 che effettua la compensazione tra la nota di addebito del 20 luglio 2017 e gli stipendi non pagati al ricorrente per il periodo che va dal 1
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agosto 2016 al 30 settembre 2017, della decisione di rigetto del reclamo presentato contro tale decisione e della decisione di sospensione dello stipendio del ricorrente dal 1
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ottobre 2017 e, in via subordinata, nella causa T- 786/16, dei pareri medici del 27 giugno e del 10 ottobre 2014, delle decisioni di rigetto delle domande di assistenza del 23 ottobre 2014, 20 gennaio, 20 marzo e 30 luglio 2015 e del 15 marzo e 18 maggio 2016, delle decisioni relative alle trattenute sullo stipendio del 9 febbraio, 30 marzo, 5 maggio, 24 giugno, 1
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ottobre e 12 novembre 2015, del 15 gennaio, 22 aprile, 31 maggio, 5 luglio, 11 luglio e 15 settembre 2016 e delle decisioni recanti rigetto dei reclami presentati contro tali decisioni, delle lettere di intimazione al pagamento del 10 marzo, 11 maggio, 10 giugno, 11 agosto, 13 novembre e 9 dicembre 2015 e del 18 luglio 2016, delle decisioni di rigetto del 12 marzo, 11 agosto, e 13 ottobre 2015, del 7 giugno e 21 settembre 2016 relative ai reclami presentati contro i procedimenti di valutazione, delle note mediche del medico fiscale della Commissione che constatano la mancata presentazione ai controlli medici del 16 e 18 luglio, dell’8 agosto, del 4 settembre e del 4 dicembre 2014, del 4 febbraio, 13 aprile, 4 giugno, 11 agosto, 14 ottobre e 4 dicembre 2015, del 5 febbraio, 22 marzo, 18 aprile, 3 giugno, 30 giugno e 25 luglio 2016, della decisione recante rigetto del reclamo del 14 luglio 2016 relativo all’assenza ingiustificata del 16 e 17 marzo 2016 e, in terzo luogo, sia nella causa T‑786/16 sia nella causa T‑224/18, domanda diretta ad ottenere il risarcimento del danno materiale e morale che il ricorrente avrebbe asseritamente subito.
Dispositivo
1)
I ricorsi sono respinti.
2)
PV è condannato alle spese, incluse quelle relative ai procedimenti sommari nelle cause T‑224/18 R e T‑224/18 R II.