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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 26783/2022

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osto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2020 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del S. Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 20 ottobre 2020 della Corte di appello di Milano, a seguito di annullamento di questa Corte di cassazione (Sez. 5, n. 36980-19 del 20 giugno 2019) limitatamente alla determinazione delle pene accessorie, alla stregua della sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018 della Corte Costituzionale, veniva riformata la sentenza del Tribunale di Milano dell' 8 marzo 2015 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - imputato per il reato di barcarotta fraudolenta documentale - con rideterminazione delle pene accessorie dell'inabilitazione all'esercizio di impresa commerciale e dell'incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di anni tre.

Osservava la Corte milanese che il giudice di merito deve procedere alla fissazione delle pene accessorie in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., e non rapportando le stesse alla durata della pena principale, ai sensi dell'art. 37 cod. pen.

Pertanto, rilevata la non trascurabile gravità della bancarotta ascritta al [OSCURATO:PERSONA], in concorso con il coimputato [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato le pene accessorie in misura differenziata, e minore per l'odierno ricorrente, imputato e condannato per un solo titolo di reato.

2. Avverso tale sentenza ha proposto nuovamente ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio di motivazione per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità in merito alla quantifica-zione delle pene accessorie, fissata "in misura drasticamente superiore alla pena detentiva inflitta all'imputato". [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e genericità nell'enunciazione del vizio motivazionale, avendo soltanto allegato che la pena accessoria appare sproporzionata rispetto a quella principale inflitta al [OSCURATO:PERSONA].

1.1. Giova premettere che con sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018 della Corte Costituzionale, è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 216, ultimo comma, R.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fall.), nella parte in cui prescriveva che «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni». 2Prendendo le mosse da tale intervento del Giudice delle Leggi, questa Corte di cassazione, nel suo massimo consesso, ha dunque affermato che «la durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 cod. pen.» (Sez.

U, n. 2891 del 28/02/2019, Suraci, P.v. 276286).

Nell'enunciazione di principio che richiama, per esclJderla, la disciplina dettata dall'art. 37 cod. pen. (alla cui stregua «quando la legge stabilisce che la condotta importa una pena accessoria temporanea e la durata di questa non è espressamente determinata, la pena accessoria ha una durata eguale a quella della pena principale inflitta o che dovrebbe scontarsi nel caso di conversione per insolvibilità del condannato»), le Sezioni Unite hanno affermato una «netta opzione di disfavore per l'automatismo punitivo sotto l'aspetto dosimetrico riferito alle pene accessorie», rimarcando, in esito alla disamina degli istituti e dei principi, che, secondo le linee evolutive della giurisprudenza costituzionale, «la piena realizzazione soprattutto dello specifico finalismo preventivo, cui sono preordinate le pene complementari, richiede una loro modulazione personalizzata in correlazione con il disvalore del fatto di reato e con la personalità del respon-sabile, che non necessariamente deve riprodurre la durata della pena princi-pale».

E tale risultato è stato ritenuto conseguibile, prosegucno le Sezioni Unite, «soltanto ammettendone la determinazione caso per caso ad opera del giudice nell'ambito della cornice edittale disegnata dalla singola disposizione di legge sulla scorta di una valutazione discrezionale, che si avvalga della ricostruzione probatoria dell'episodio criminoso e dei parametri dell'art. 133 cod. pen. e di cui è obbligo dare conto con congrua motivazione».

1.2. Alla stregua di tali indicazioni ermeneutiche, deve affermarsi che nel caso in esame è stato fatto buon governo dei delineati principi, in quanto la Corte di appello di rinvio ha inteso valorizzare, ai fini della determinazione della durata della pena accessoria, la "non trascurabile gravità" del fatto di bancarotta documentale, rilevando che l'intenzione di rendere impossibile, ovvero estrema-mente difficile la ricostruzione del patrimonio e delle vicende societarie, celava lo scopo pratico di danneggiare i creditori e di procurarsi un illecito vantaggio.

Pertanto, non si apprezza il denunciato vizio argomertativo tale da com-promettere la tenuta logica del provvedimento impugnato, che, pur a fronte di un ampio margine di apprezzamento del caso concreto e della possibilità di graduare sino a dieci anni la durata delle pene accessorie, ha operato una scelta attestata in misura pari a meno di un terzo del limite editta e massimo e che è stata congruamente motivata nell'ambito di una plausibile discrezionalità valuta- 3tiva.

Invero, la fissazione della pena al di sotto della misura media rende sufficiente la motivazione in esame, senza necessità di particolari giustificazioni (vds, a contrario, Sez. 5, n. 11329 del 09/12/2019, dep. 2020, Retrosi, Rv. 278788; Sez. 5, n. 1947 del 03/11/2020, dep. 2021, Maddem, Rv. 280668).

2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000.

P. P.Q.[OSCURATO:PERSONA] 12 LUG 2022 4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2020 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del S. Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 20 ottobre 2020 della Corte di appello di Milano, a seguito di annullamento di questa Corte di cassazione (Sez. 5, n. 36980-19 del 20 giugno 2019) limitatamente alla determinazione delle pene accessorie, alla stregua della sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018 della Corte Costituzionale, veniva riformata la sentenza del Tribunale di Milano dell' 8 marzo 2015 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - imputato per il reato di barcarotta fraudolenta documentale - con rideterminazione delle pene accessorie dell'inabilitazione all'esercizio di impresa commerciale e dell'incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di anni tre. Osservava la Corte milanese che il giudice di merito deve procedere alla fissazione delle pene accessorie in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., e non rapportando le stesse alla durata della pena principale, ai sensi dell'art. 37 cod. pen. Pertanto, rilevata la non trascurabile gravità della bancarotta ascritta al [OSCURATO:PERSONA], in concorso con il coimputato [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato le pene accessorie in misura differenziata, e minore per l'odierno ricorrente, imputato e condannato per un solo titolo di reato. 2. Avverso tale sentenza ha proposto nuovamente ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio di motivazione per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità in merito alla quantifica-zione delle pene accessorie, fissata "in misura drasticamente superiore alla pena detentiva inflitta all'imputato". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e genericità nell'enunciazione del vizio motivazionale, avendo soltanto allegato che la pena accessoria appare sproporzionata rispetto a quella principale inflitta al [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. Giova premettere che con sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018 della Corte Costituzionale, è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 216, ultimo comma, R.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fall.), nella parte in cui prescriveva che «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni». 2Prendendo le mosse da tale intervento del Giudice delle Leggi, questa Corte di cassazione, nel suo massimo consesso, ha dunque affermato che «la durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 cod. pen.» (Sez. U, n. 2891 del 28/02/2019, Suraci, P.v. 276286). Nell'enunciazione di principio che richiama, per esclJderla, la disciplina dettata dall'art. 37 cod. pen. (alla cui stregua «quando la legge stabilisce che la condotta importa una pena accessoria temporanea e la durata di questa non è espressamente determinata, la pena accessoria ha una durata eguale a quella della pena principale inflitta o che dovrebbe scontarsi nel caso di conversione per insolvibilità del condannato»), le Sezioni Unite hanno affermato una «netta opzione di disfavore per l'automatismo punitivo sotto l'aspetto dosimetrico riferito alle pene accessorie», rimarcando, in esito alla disamina degli istituti e dei principi, che, secondo le linee evolutive della giurisprudenza costituzionale, «la piena realizzazione soprattutto dello specifico finalismo preventivo, cui sono preordinate le pene complementari, richiede una loro modulazione personalizzata in correlazione con il disvalore del fatto di reato e con la personalità del respon-sabile, che non necessariamente deve riprodurre la durata della pena princi-pale». E tale risultato è stato ritenuto conseguibile, prosegucno le Sezioni Unite, «soltanto ammettendone la determinazione caso per caso ad opera del giudice nell'ambito della cornice edittale disegnata dalla singola disposizione di legge sulla scorta di una valutazione discrezionale, che si avvalga della ricostruzione probatoria dell'episodio criminoso e dei parametri dell'art. 133 cod. pen. e di cui è obbligo dare conto con congrua motivazione». 1.2. Alla stregua di tali indicazioni ermeneutiche, deve affermarsi che nel caso in esame è stato fatto buon governo dei delineati principi, in quanto la Corte di appello di rinvio ha inteso valorizzare, ai fini della determinazione della durata della pena accessoria, la "non trascurabile gravità" del fatto di bancarotta documentale, rilevando che l'intenzione di rendere impossibile, ovvero estrema-mente difficile la ricostruzione del patrimonio e delle vicende societarie, celava lo scopo pratico di danneggiare i creditori e di procurarsi un illecito vantaggio. Pertanto, non si apprezza il denunciato vizio argomertativo tale da com-promettere la tenuta logica del provvedimento impugnato, che, pur a fronte di un ampio margine di apprezzamento del caso concreto e della possibilità di graduare sino a dieci anni la durata delle pene accessorie, ha operato una scelta attestata in misura pari a meno di un terzo del limite editta e massimo e che è stata congruamente motivata nell'ambito di una plausibile discrezionalità valuta- 3tiva. Invero, la fissazione della pena al di sotto della misura media rende sufficiente la motivazione in esame, senza necessità di particolari giustificazioni (vds, a contrario, Sez. 5, n. 11329 del 09/12/2019, dep. 2020, Retrosi, Rv. 278788; Sez. 5, n. 1947 del 03/11/2020, dep. 2021, Maddem, Rv. 280668). 2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000. P. P.Q.[OSCURATO:PERSONA] 12 LUG 2022 4
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