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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 33421/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: A [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] frArlbi avverso l'crdinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA]Aquino, chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza dell'8 giugno 2023 del Tribunale di sorveglianza di Genova, che ha rigettato l'opposizione ex art. 16, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 avverso il provvedimento del 23 marzo 2023, con il quale il Magistrato di sorveglianza di Genova aveva disposto l'espulsione dal territorio dello Stato.

2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 19 T.U. imm. e 8 CEDU, perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe omesso di considerare il legame affettivo tra il condannato e il fratello, [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Canelli, via [OSCURATO:PERSONA] 176, presso il cui domicilio lo stesso condannato aveva chiesto di poter eseguire la pena alternativa della detenzione domiciliare.

Il giudice di merito, invece, in violazione dei principi stabiliti dal legislatore ordinario e comunitario, avrebbe adottato un provvedimento che ha determinato un'ingerenza nel diritto del condannato al rispetto della vita familiare e privata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Giova in diritto premettere che, tra i requisiti del ricorso per cassazione, vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.

In tal senso, rientra nella ipotesi della genericità del ricorso, non solo la aspecificità dei motivi stessi, ma anche la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione (Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005, Orrù, Rv. 230751), che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità del ricorso (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634).

Nel caso di specie, il ricorso non si confronta con il provvedimento impugnato, nella parte in cui il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che il condannato, sentito all'udienza camerale, aveva affermato di non aver mai vissuto insieme al fratello, circostanza che aveva indotto il giudicante a ritenere assenti gli effettivi e i concreti legali familiari dedotti nell'atto di opposizione, utili all'applicazione dell'istituto ex art. 19 T.U. imm.

Il Tribunale di sorveglianza, infatti, in tema di espulsione dello straniero, può ritenere sussistente la causa ostativa di cui al suddetto art. 19, comma 2, lett. c) solo qualora sussista un rapporto di coabitazione che tragga titolo dal vincolo di parentela, di cui sia accertata l'effettività secondo indici di apprezzabilità esterna (Sez. 1, n. 15114 del 26/02/2021, Kinani, Rv. 280904).

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: A [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] frArlbi avverso l'crdinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA]Aquino, chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza dell'8 giugno 2023 del Tribunale di sorveglianza di Genova, che ha rigettato l'opposizione ex art. 16, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 avverso il provvedimento del 23 marzo 2023, con il quale il Magistrato di sorveglianza di Genova aveva disposto l'espulsione dal territorio dello Stato. 2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 19 T.U. imm. e 8 CEDU, perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe omesso di considerare il legame affettivo tra il condannato e il fratello, [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Canelli, via [OSCURATO:PERSONA] 176, presso il cui domicilio lo stesso condannato aveva chiesto di poter eseguire la pena alternativa della detenzione domiciliare. Il giudice di merito, invece, in violazione dei principi stabiliti dal legislatore ordinario e comunitario, avrebbe adottato un provvedimento che ha determinato un'ingerenza nel diritto del condannato al rispetto della vita familiare e privata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Giova in diritto premettere che, tra i requisiti del ricorso per cassazione, vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. In tal senso, rientra nella ipotesi della genericità del ricorso, non solo la aspecificità dei motivi stessi, ma anche la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione (Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005, Orrù, Rv. 230751), che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità del ricorso (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634). Nel caso di specie, il ricorso non si confronta con il provvedimento impugnato, nella parte in cui il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che il condannato, sentito all'udienza camerale, aveva affermato di non aver mai vissuto insieme al fratello, circostanza che aveva indotto il giudicante a ritenere assenti gli effettivi e i concreti legali familiari dedotti nell'atto di opposizione, utili all'applicazione dell'istituto ex art. 19 T.U. imm. Il Tribunale di sorveglianza, infatti, in tema di espulsione dello straniero, può ritenere sussistente la causa ostativa di cui al suddetto art. 19, comma 2, lett. c) solo qualora sussista un rapporto di coabitazione che tragga titolo dal vincolo di parentela, di cui sia accertata l'effettività secondo indici di apprezzabilità esterna (Sez. 1, n. 15114 del 26/02/2021, Kinani, Rv. 280904). 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass
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