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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 24878/2026

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orte d'appello di Genova;Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamentosanzionatorio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 27 novembre 2025, la Corte di appello di Genova, inparziale riforma della sentenza del Tribunale di Massa, escludeva l’aggravante dicui all’art. 625 n. 4 cod. pen. contestata a [OSCURATO:PERSONA] al capo 1 e, per ilresto, confermava la sentenza di prime cure per i delitti di furto aggravatocontestatigli ai capi da 1 a

6.2. Propone ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA]Betti, articolando le proprie censure in quattro motivi.2.1.

Con il primo motivo deduce la violazione di legge in riferimentoall’avvenuto riconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 625 n. 7 cod. pen. inriferimento ai delitti contestati ai capi 2 e 3.Si era ritenuta l’esposizione alla pubblica fede delle due autovetture sottrattein assenza del requisito della necessità di tale stato, avendo entrambe le personeoffese dichiarato di avere lasciato la propria vettura aperta con le chiavi diaccensione inserite.2.2.

Con il secondo ed il terzo motivo lamentano la violazione di legge ed ilvizio di motivazione per la ritenuta configurabilità, in ordine ai furti contestati aicapi 4 e 5, dell’ipotesi di cui all’art. 624 bis cod. pen.Si erano ritenuti i locali dai quali erano stati sottratti degli attrezzi di lavorodelle pertinenze delle abitazioni.

Ed invece gli stessi (delle cantine) noncostituivano dette pertinenze perché non erano stati utilizzati a servizio dellestesse ma come luoghi in cui i proprietari svolgevano attività alternative (dibricolage).2.3.

Con il quarto motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio dimotivazione in ordine alla omessa riduzione della pena a seguito dell’esclusionedell’aggravante di cui all’art. 625 n. 4 cod. pen. in riferimento al capo 1 dellarubrica.Pur infatti escludendo la ricordata ragione di aggravamento della pena, laCorte non l’aveva ridotta.3.

Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella personadel sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha inviato memoria scritta con la quale ha chiestol’annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio con il rigettodel ricorso nel resto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato limitatamente alla censura proposta nel quarto motivo.1.

Il primo motivo – sulla ritenuta configurabilità della circostanza aggravantedell’esposizione delle autovetture sottratte alla pubblica fede nonostante le stessefossero state lasciate aperte e con le chiavi inserite - non merita accoglimento.Si intende infatti dare seguito all’orientamento giurisprudenziale già formulatoda questa Corte (pur esistendo pronunce parzialmente dissonanti quali Sez. 4, n.12196 del 11/01/2017, Cuomo, Rv. 269393 – 01) secondo cui, in tema di furto diautovettura parcheggiata sulla pubblica via o in luogo privato accessibile alpubblico, sussiste l'aggravante del bene esposto per necessità o consuetudine allapubblica fede anche nell'ipotesi in cui il veicolo non abbia le portiere chiuse con lechiavi e queste ultime siano inserite nel cruscotto (Sez. 5, n. 2364 del 16/10/2024,dep. 2025, M., Rv. 287411 – 01; e prima ancora Sez. 5, n. 22194 del 06/12/2016,dep. 2017, B., Rv. 270122 – 01, Sez. 5, n. 2555 del 13/12/2016, dep. 2017,Piredda, Rv. 269051 – 01)Nella pronuncia più recente si era infatti congruamente osservato che:“Le ragioni che conducono a detta conclusione (della configurabilitàdell’aggravante) e che rendono inappagante l'esegesi (contraria) appenarichiamata risiedono innanzitutto nell'analisi del concetto di "necessità" utilizzatodal legislatore, necessità che, a parere del Collegio, deve riguardareesclusivamente l'oggettiva impossibilità di portare il bene con sé, condizione cheè evidente nel caso in cui si tratti di un veicolo in sosta sulla pubblica via.Nessun indicatore può indurre, invece, a ritenere che il parametro della"necessità" debba riguardare anche la mancata adozione di cautele da parte delproprietario per evitare la sottrazione del bene.Questa conclusione è coerente con l'idea di fondo, che va ribadita in questasede, secondo cui l'ordinamento esige sempre il rispetto del diritto di proprietàaltrui, a prescindere dall'accuratezza del proprietario nel ricorrere a strumenti ingrado di evitare la sottrazione.Donde l'eventuale trascuratezza del soggetto che parcheggia il veicolo nelchiuderlo o nell'assicurargli aliunde una protezione dagli assalti altrui non incidesulla "necessità" richiesta dal codice; ciò che rileva, infatti, è l'esigenza di garantireal proprietario l'esigenza di garantire al proprietario che deve temporaneamente e"necessariamente" recidere il normale rapporto di controllo sul bene (perché nonpuò portarlo con sé e non può custodirlo all'interno di un luogo non aperto alpubblico) la possibilità di contare su quello che dovrebbe essere il fisiologicorispetto della proprietà altrui, rispetto vieppiù chiamato in causa e sollecitatoquando la collocazione del bene ne renderebbe più facile la sottrazione.Di fronte alla sottrazione di un bene che il proprietario ha dovuto lasciareincustodito ed affidare alla pubblica fede, quindi, l'ordinamento reagisce con unaggravamento di pena proprio perché esige il rispetto incondizionato del diritto diproprietà e tale esigenza di tutela esiste a prescindere dalle cautele adottate dalproprietario, la cui mancanza, anzi, come osservato da Sez. 7 n. 4721 cit.,incrementa e non riduce l'affidamento nella pubblica fede.”2.

Il secondo ed il terzo motivo, sulla corretta qualificazione dei delitti di furoconsumati nelle cantine delle abitazioni, sono manifestamente infondati.Si è infatti costantemente affermato che, in tema di furto in abitazione, deveintendersi "pertinenza di luogo destinato a privata dimora" (come prevede lostesso art. 624 bis cod. pen.) ogni bene idoneo ad arrecare una diretta utilitàeconomica all'immobile principale o, comunque, funzionalmente ad esso asservitoe destinato al suo servizio od ornamento in modo durevole, non necessitando unrapporto di contiguità fisica tra i beni (fra le più recenti Sez. 4, n. 50105 del05/12/2023, Santin, Rv. 285470 – 01)Se ne deduce che la “cantina” non può che considerarsi in via generale altroche una pertinenza dell’abitazione a cui, difatti, inerisce.Tanto più (e non tanto meno come si pretende in ricorso) quando, come nelleodierne fattispecie, tale locale non sia adibito a mero magazzino ma vi si svolgano,direttamente, attività di tipo personale e ricreativo, così da non potersi neppurequalificare le stesse come mere pertinenze bensì quali parti integranti della piùcomplessiva abitazione.3.

Il quarto motivo è, invece, fondato.Vero è che l’esclusione di una circostanza aggravante, tanto più se ne residuaun’altra e le stesse erano state ricomprese nel giudizio di comparazione previstodall’art. 69 cod. pen., può anche non determinare una riduzione della pena maresta che tale mancata riduzione deve trovare puntuale motivazione.Si è così autorevolmente affermato che il giudice di appello, dopo aver esclusouna circostanza aggravante o riconosciuto un'ulteriore circostanza attenuante inaccoglimento dei motivi proposti dall'imputato, può, senza incorrere nel divieto di"reformatio in peius", confermare la pena applicata in primo grado, ribadendo ilgiudizio di equivalenza tra le circostanze, purchè questo sia accompagnato daadeguata motivazione (Sez.

U, n. 33752 del 18/04/2013, Papola, Rv. 255660 –01; vd anche Sez. 4, n. 29599 del 07/10/2020, Esposito, Rv. 279712 – 01).Nell’odierno caso di specie, invece, esclusa una delle aggravanti relative aldelitto di cui al capo 1 della rubrica, si era confermata la medesima pena senzamotivare la ragione di tale scelta.Sul punto deve pertanto annullarsi la sentenza impugnata.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio,con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Genova.Rigetta nel resto il ricorso.Così deciso, in Roma il 28 maggio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteEnrico [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orte d'appello di Genova;Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamentosanzionatorio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 27 novembre 2025, la Corte di appello di Genova, inparziale riforma della sentenza del Tribunale di Massa, escludeva l’aggravante dicui all’art. 625 n. 4 cod. pen. contestata a [OSCURATO:PERSONA] al capo 1 e, per ilresto, confermava la sentenza di prime cure per i delitti di furto aggravatocontestatigli ai capi da 1 a 6.2. Propone ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA]Betti, articolando le proprie censure in quattro motivi.2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge in riferimentoall’avvenuto riconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 625 n. 7 cod. pen. inriferimento ai delitti contestati ai capi 2 e 3.Si era ritenuta l’esposizione alla pubblica fede delle due autovetture sottrattein assenza del requisito della necessità di tale stato, avendo entrambe le personeoffese dichiarato di avere lasciato la propria vettura aperta con le chiavi diaccensione inserite.2.2. Con il secondo ed il terzo motivo lamentano la violazione di legge ed ilvizio di motivazione per la ritenuta configurabilità, in ordine ai furti contestati aicapi 4 e 5, dell’ipotesi di cui all’art. 624 bis cod. pen.Si erano ritenuti i locali dai quali erano stati sottratti degli attrezzi di lavorodelle pertinenze delle abitazioni. Ed invece gli stessi (delle cantine) noncostituivano dette pertinenze perché non erano stati utilizzati a servizio dellestesse ma come luoghi in cui i proprietari svolgevano attività alternative (dibricolage).2.3. Con il quarto motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio dimotivazione in ordine alla omessa riduzione della pena a seguito dell’esclusionedell’aggravante di cui all’art. 625 n. 4 cod. pen. in riferimento al capo 1 dellarubrica.Pur infatti escludendo la ricordata ragione di aggravamento della pena, laCorte non l’aveva ridotta.3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella personadel sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha inviato memoria scritta con la quale ha chiestol’annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio con il rigettodel ricorso nel resto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato limitatamente alla censura proposta nel quarto motivo.1. Il primo motivo – sulla ritenuta configurabilità della circostanza aggravantedell’esposizione delle autovetture sottratte alla pubblica fede nonostante le stessefossero state lasciate aperte e con le chiavi inserite - non merita accoglimento.Si intende infatti dare seguito all’orientamento giurisprudenziale già formulatoda questa Corte (pur esistendo pronunce parzialmente dissonanti quali Sez. 4, n.12196 del 11/01/2017, Cuomo, Rv. 269393 – 01) secondo cui, in tema di furto diautovettura parcheggiata sulla pubblica via o in luogo privato accessibile alpubblico, sussiste l'aggravante del bene esposto per necessità o consuetudine allapubblica fede anche nell'ipotesi in cui il veicolo non abbia le portiere chiuse con lechiavi e queste ultime siano inserite nel cruscotto (Sez. 5, n. 2364 del 16/10/2024,dep. 2025, M., Rv. 287411 – 01; e prima ancora Sez. 5, n. 22194 del 06/12/2016,dep. 2017, B., Rv. 270122 – 01, Sez. 5, n. 2555 del 13/12/2016, dep. 2017,Piredda, Rv. 269051 – 01)Nella pronuncia più recente si era infatti congruamente osservato che:“Le ragioni che conducono a detta conclusione (della configurabilitàdell’aggravante) e che rendono inappagante l'esegesi (contraria) appenarichiamata risiedono innanzitutto nell'analisi del concetto di "necessità" utilizzatodal legislatore, necessità che, a parere del Collegio, deve riguardareesclusivamente l'oggettiva impossibilità di portare il bene con sé, condizione cheè evidente nel caso in cui si tratti di un veicolo in sosta sulla pubblica via.Nessun indicatore può indurre, invece, a ritenere che il parametro della"necessità" debba riguardare anche la mancata adozione di cautele da parte delproprietario per evitare la sottrazione del bene.Questa conclusione è coerente con l'idea di fondo, che va ribadita in questasede, secondo cui l'ordinamento esige sempre il rispetto del diritto di proprietàaltrui, a prescindere dall'accuratezza del proprietario nel ricorrere a strumenti ingrado di evitare la sottrazione.Donde l'eventuale trascuratezza del soggetto che parcheggia il veicolo nelchiuderlo o nell'assicurargli aliunde una protezione dagli assalti altrui non incidesulla "necessità" richiesta dal codice; ciò che rileva, infatti, è l'esigenza di garantireal proprietario l'esigenza di garantire al proprietario che deve temporaneamente e"necessariamente" recidere il normale rapporto di controllo sul bene (perché nonpuò portarlo con sé e non può custodirlo all'interno di un luogo non aperto alpubblico) la possibilità di contare su quello che dovrebbe essere il fisiologicorispetto della proprietà altrui, rispetto vieppiù chiamato in causa e sollecitatoquando la collocazione del bene ne renderebbe più facile la sottrazione.Di fronte alla sottrazione di un bene che il proprietario ha dovuto lasciareincustodito ed affidare alla pubblica fede, quindi, l'ordinamento reagisce con unaggravamento di pena proprio perché esige il rispetto incondizionato del diritto diproprietà e tale esigenza di tutela esiste a prescindere dalle cautele adottate dalproprietario, la cui mancanza, anzi, come osservato da Sez. 7 n. 4721 cit.,incrementa e non riduce l'affidamento nella pubblica fede.”2. Il secondo ed il terzo motivo, sulla corretta qualificazione dei delitti di furoconsumati nelle cantine delle abitazioni, sono manifestamente infondati.Si è infatti costantemente affermato che, in tema di furto in abitazione, deveintendersi "pertinenza di luogo destinato a privata dimora" (come prevede lostesso art. 624 bis cod. pen.) ogni bene idoneo ad arrecare una diretta utilitàeconomica all'immobile principale o, comunque, funzionalmente ad esso asservitoe destinato al suo servizio od ornamento in modo durevole, non necessitando unrapporto di contiguità fisica tra i beni (fra le più recenti Sez. 4, n. 50105 del05/12/2023, Santin, Rv. 285470 – 01)Se ne deduce che la “cantina” non può che considerarsi in via generale altroche una pertinenza dell’abitazione a cui, difatti, inerisce.Tanto più (e non tanto meno come si pretende in ricorso) quando, come nelleodierne fattispecie, tale locale non sia adibito a mero magazzino ma vi si svolgano,direttamente, attività di tipo personale e ricreativo, così da non potersi neppurequalificare le stesse come mere pertinenze bensì quali parti integranti della piùcomplessiva abitazione.3. Il quarto motivo è, invece, fondato.Vero è che l’esclusione di una circostanza aggravante, tanto più se ne residuaun’altra e le stesse erano state ricomprese nel giudizio di comparazione previstodall’art. 69 cod. pen., può anche non determinare una riduzione della pena maresta che tale mancata riduzione deve trovare puntuale motivazione.Si è così autorevolmente affermato che il giudice di appello, dopo aver esclusouna circostanza aggravante o riconosciuto un'ulteriore circostanza attenuante inaccoglimento dei motivi proposti dall'imputato, può, senza incorrere nel divieto di"reformatio in peius", confermare la pena applicata in primo grado, ribadendo ilgiudizio di equivalenza tra le circostanze, purchè questo sia accompagnato daadeguata motivazione (Sez. U, n. 33752 del 18/04/2013, Papola, Rv. 255660 –01; vd anche Sez. 4, n. 29599 del 07/10/2020, Esposito, Rv. 279712 – 01).Nell’odierno caso di specie, invece, esclusa una delle aggravanti relative aldelitto di cui al capo 1 della rubrica, si era confermata la medesima pena senzamotivare la ragione di tale scelta.Sul punto deve pertanto annullarsi la sentenza impugnata. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio,con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Genova.Rigetta nel resto il ricorso.Così deciso, in Roma il 28 maggio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteEnrico [OSCURATO:PERSONA]
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