Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2006
ECLI:EU:C:2006:564
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 14 settembre 2006
1
(
1
)
Causa C‑235/04
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee
contro
[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]
«Conservazione degli uccelli selvatici – Zone di protezione speciale – [OSCURATO:PERSONA] autonome della [OSCURATO:PERSONA] – IBA 1998»
I –
Introduzione
1. Con il presente procedimento la [OSCURATO:PERSONA] si rivolge ancora una volta contro uno Stato membro lamentando un’insufficiente
classificazione di zone di protezione speciale per gli uccelli (in prosieguo: «ZPS») ai sensi della direttiva del Consiglio
9 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (
2
) (in prosieguo: la «direttiva sugli uccelli»). In relazione ad analoghi inadempimenti la [OSCURATO:PERSONA] ha già ottenuto la condanna
dei [OSCURATO:PERSONA] (
3
), della [OSCURATO:PERSONA] (
4
), della Finlandia (
5
) e dell’Italia (
6
). Sono inoltre pendenti procedimenti contro la Grecia (
7
) e contro l’Irlanda (
8
). Infine, la [OSCURATO:PERSONA] sta preparando un procedimento anche contro il Portogallo (
9
).
2. La questione al centro dei predetti procedimenti concerne sempre la prova del fatto che uno Stato membro non ha ancora classificato
come zone di protezione speciale tutte le zone da classificare come tali. Nel presente procedimento la [OSCURATO:PERSONA] si fonda
su un elenco di zone della [OSCURATO:PERSONA] importanti per l’avifauna, pubblicato dalla società spagnola di ornitologia ([OSCURATO:PERSONA]
de Ornitología; in prosieguo: la «SEO/BirdLife») nel 1998 [in prosieguo: l’«IBA 98»; IBA sta per [OSCURATO:PERSONA] (zona
importante per l’avifauna) o per [OSCURATO:PERSONA] (zone importanti per l’avifauna)] (
10
). [OSCURATO:PERSONA] contesta la qualità di tale inventario.
II –
Contesto normativo
3. L’art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva sugli uccelli stabilisce quali superfici gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono classificare come ZPS,
mentre il successivo n. 3 prescrive di informare la [OSCURATO:PERSONA] in merito alle classificazioni:
«1. Per le specie elencate nell’allegato I sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l’habitat, per garantire
la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di distribuzione.
A tal fine si tiene conto:
a) delle specie minacciate di sparizione;
b) delle specie che possono essere danneggiate da talune modifiche del loro habitat;
c) delle specie considerate rare in quanto la loro popolazione è scarsa o la loro ripartizione locale è limitata;
d) di altre specie che richiedono una particolare attenzione per la specificità del loro habitat.
Per effettuare le valutazioni si terrà conto delle tendenze e delle variazioni dei livelli di popolazione.
[OSCURATO:PERSONA] membri classificano in particolare come zone di protezione speciale i territori più idonei in numero e in superficie
alla conservazione di tali specie, tenuto conto delle necessità di protezione di queste ultime nella zona geografica marittima
e terrestre in cui si applica la presente direttiva.
2. Analoghe misure vengono adottate dagli [OSCURATO:PERSONA] membri per le specie migratrici non menzionate nell’allegato I che ritornano
regolarmente, tenuto conto delle esigenze di protezione nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la presente
direttiva per quanto riguarda le aree di riproduzione, di muta e di svernamento e le zone in cui si trovano le stazioni lungo
le rotte di migrazione. A tale scopo, gli [OSCURATO:PERSONA] membri attribuiscono una importanza particolare alla protezione delle zone
umide e specialmente delle zone d’importanza internazionale.
3. [OSCURATO:PERSONA] membri inviano alla [OSCURATO:PERSONA] tutte le informazioni opportune affinché essa possa prendere le iniziative idonee
per il necessario coordinamento affinché le zone di cui al paragrafo 1, da un lato, e 2, dall’altro, costituiscano una rete
coerente e tale da soddisfare le esigenze di protezione delle specie nella zona geografica marittima e terrestre in cui si
applica la presente direttiva».
4. Il nono ‘considerando’ illustra la suddetta disciplina:
«considerando che la preservazione, il mantenimento o il ripristino di una varietà e di una superficie sufficienti di habitat
sono indispensabili alla conservazione di tutte le specie di uccelli; che talune specie di uccelli devono essere oggetto di
speciali misure di conservazione concernenti il loro habitat per garantirne la sopravvivenza e la riproduzione nella loro
area di distribuzione; che tali misure devono tener conto anche delle specie migratrici ed essere coordinate in vista della
costituzione di una rete coerente».
5. L’art. 10 della direttiva sugli uccelli impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di incoraggiare la ricerca in ambito ornitologico:
«1. [OSCURATO:PERSONA] membri incoraggiano le ricerche e i lavori necessari per la protezione, la gestione e l’utilizzazione della popolazione
di tutte le specie di uccelli di cui all’articolo 1.
2. Un’attenzione particolare sarà accordata alle ricerche e ai lavori sugli argomenti elencati nell’allegato V. [OSCURATO:PERSONA] membri
trasmettono alla [OSCURATO:PERSONA] tutte le informazioni ad essa necessarie per prendere misure appropriate per coordinare le ricerche
e i lavori di cui al presente articolo».
6. L’allegato V menziona alcuni ambiti di ricerca ai quali deve essere accordata un’attenzione particolare.
7. Ai sensi dell’art. 3, n. 1, secondo comma, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione
degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (
11
) (in prosieguo: la «direttiva habitat»), la rete «[OSCURATO:PERSONA] 2000», istituita con la predetta direttiva, comprende anche le ZPS
classificate dagli [OSCURATO:PERSONA] membri a norma della direttiva sugli uccelli.
III –
Procedimento precontenzioso e domande
8. Il 26 gennaio 2000 la [OSCURATO:PERSONA] rivolgeva al governo spagnolo un invito a prendere posizione ai sensi dell’art. 226 del
Trattato (lettera di diffida). [OSCURATO:PERSONA] rimproverava alla [OSCURATO:PERSONA] di aver classificato un numero troppo esiguo di ZPS
ai sensi dell’art. 4 della direttiva sugli uccelli. All’epoca la [OSCURATO:PERSONA], in base ai dati riferiti dalla [OSCURATO:PERSONA], aveva
classificato 175 zone, per una superficie totale di 33 582 chilometri quadrati.
9. Per dimostrare l’insufficiente classificazione di ZPS la [OSCURATO:PERSONA] si fondava sull’IBA 98. In questo inventario sono riportate
391 zone, per una superficie totale di 15 862 567 ettari, pari al 31,5% del territorio spagnolo.
10. Nel corso del 2000 la [OSCURATO:PERSONA] replicava alle censure mossele dalla [OSCURATO:PERSONA], ma nel frattempo classificava nuove ZPS.
11. Il parere motivato del 31 gennaio 2001 menzionava, pertanto, per la [OSCURATO:PERSONA] 262 ZPS, con una superficie totale di 53 674 chilometri
quadrati. In tale parere motivato la [OSCURATO:PERSONA] assegnava alla [OSCURATO:PERSONA] un termine ultimo di due mesi per effettuare le classificazioni
ancora necessarie. Su richiesta del governo spagnolo la [OSCURATO:PERSONA] prorogava tale termine fino al 3 maggio 2001. Nel marzo
2001 la [OSCURATO:PERSONA] comunicava alla [OSCURATO:PERSONA] altre 13 ZPS con una superficie di 402 272 ettari.
12. Negli anni successivi la [OSCURATO:PERSONA] aumentava a più riprese il numero delle ZPS fino ad arrivare a 427, che coprivano una superficie
di circa 79 778 chilometri quadrati, pari al 15,8 % del territorio spagnolo.
13. Per la [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, tali progressi non erano sufficienti. Pertanto, il 4 giugno 2004 ha proposto ricorso.
14. [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia:
1. dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza dell’art. 4, nn. 1 e 2, della
direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in quanto non ha
classificato come zone di protezione speciale per gli uccelli territori che siano sufficienti, in numero e in superficie,
ad offrire protezione a tutte le specie di uccelli elencate nell’allegato I della direttiva e alle specie migratrici di uccelli
non comprese nel suddetto allegato I;
2) condannare il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
15. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia:
1. respingere il ricorso;
2) condannare l’istituzione ricorrente alle spese.
16. Benché il ricorso si riferisca alla [OSCURATO:PERSONA] nel suo complesso, la relativa motivazione fa riferimento soltanto alle [OSCURATO:PERSONA]
autonome Andalusia, Baleari, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] valenciana.
17. Dal momento della proposizione del ricorso il numero delle ZPS spagnole è salito a 502. Esse comprendono circa 91 803 chilometri
quadrati. Le ZPS terrestri corrispondono al 18,2 % del territorio spagnolo. Inoltre, 20 ZPS comprendono aree marittime per
una superficie di 574 chilometri quadrati (
12
).
18. In udienza la [OSCURATO:PERSONA] ha rinunciato al proprio ricorso per la parte relativa alla [OSCURATO:PERSONA] autonoma [OSCURATO:PERSONA].
IV –
Valutazione
19. [OSCURATO:PERSONA] contesta alla [OSCURATO:PERSONA] di aver classificato troppo poche ZPS. Tuttavia, l’oggetto del ricorso viene limitato
soltanto a sette [OSCURATO:PERSONA] autonome della [OSCURATO:PERSONA] (
13
).
A –
Sul fondamento normativo dell’obbligo di classificazione
20. Il fondamento normativo dell’obbligo di classificazione non è controverso tra le parti.
21. Ai sensi dell’art. 4, n. 1, quarto comma, della direttiva sugli uccelli, gli [OSCURATO:PERSONA] membri classificano come ZPS i territori
più idonei in numero e in superficie alla conservazione delle specie elencate nell’allegato I, tenuto conto delle necessità
di protezione di tali specie nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la citata direttiva. A tale obbligo
non è possibile sottrarsi adottando altre misure speciali di conservazione (
14
).
22. Ai sensi dell’art. 4, n. 2, analoghe misure vengono adottate dagli [OSCURATO:PERSONA] membri per le specie migratrici non menzionate nell’allegato
I che ritornano regolarmente, per quanto riguarda le loro aree di riproduzione, di muta e di svernamento e le zone in cui
si trovano le stazioni lungo le rotte di migrazione. A tale scopo, gli [OSCURATO:PERSONA] membri attribuiscono una importanza particolare
alla protezione delle zone umide, soprattutto a quelle d’importanza internazionale.
23. Dall’art. 4, n. 3, e dal nono ‘considerando’ della direttiva sugli uccelli si desume che le ZPS sono destinate a costituire
una rete coerente, che possa soddisfare le esigenze di protezione delle specie nella zona geografica marittima e terrestre
in cui si applica la direttiva.
24. In base ad una costante giurisprudenza, benché gli [OSCURATO:PERSONA] membri godano di un certo margine di discrezionalità nella scelta
delle zone di protezione speciale, la classificazione e la delimitazione di tali zone deve essere decisa esclusivamente sulla
base dei criteri ornitologici determinati dalla direttiva. Ulteriori considerazioni, in particolare di natura economica e
sociale, non possono assumere alcun rilievo all’atto della classificazione delle zone (
15
).
25. La Corte ha già statuito che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto integralmente adempiere l’obbligo di classificazione delle ZPS al momento
della sua adesione, vale a dire il 1° gennaio 1986 (
16
). Per contro, nel presente procedimento il punto di riferimento cronologico per accertare l’eventuale inadempimento è costituito,
com’è noto, dal termine fissato dalla [OSCURATO:PERSONA] nel suo parare motivato (
17
). Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ha successivamente prolungato tale termine fino al 3 maggio 2003, occorre verificare se a quella data
la [OSCURATO:PERSONA] aveva classificato ZPS in misura sufficiente.
B –
Sul parziale riconoscimento dell’addebito contestato
26. Vero è che la [OSCURATO:PERSONA] contesta risolutamente l’addebito, in particolare in relazione alla rilevanza dell’inventario IBA 98
ai fini della valutazione dell’obbligo di classificazione. Tuttavia, a partire dal 3 maggio 2003 ha classificato nuove ZPS
o ha ampliato ZPS già esistenti in Andalusia, nelle Baleari, in [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA] e nella [OSCURATO:PERSONA]
valenciana. Per quanto riguarda le [OSCURATO:PERSONA], dopo tale data la [OSCURATO:PERSONA] non ha comunicato nessuna nuova classificazione, ma negli
atti da essa presentati ha riconosciuto, a proposito di tale arcipelago, per lo meno la necessità di classificare 16 nuove
ZPS e di ampliare 11 ZPS già esistenti. Anche in Andalusia, in [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA] e nella [OSCURATO:PERSONA] valenciana devono essere
ancora classificate nuove ZPS, ovvero ampliate ZPS già esistenti.
27. In alcune precedenti cause la Corte si è fondata su circostanze di tal tipo per dichiarare che alla data rilevante la classificazione
delle zone era insufficiente (
18
). Con la classificazione di una ZPS, infatti, uno Stato membro riconosce che tale zona rientra tra quelle più idonee per la
protezione degli uccelli (
19
). Si potrebbe, allora, pensare che la [OSCURATO:PERSONA], avendo classificato nuove zone di protezione per gli uccelli dopo la scadenza
del termine fissato nel parere motivato, abbia riconosciuto il proprio obbligo di classificare nuove zone di protezione per
gli uccelli.
28. Tuttavia, in tutti i precedenti casi erano presenti anche ulteriori circostanze che facevano apparire particolarmente grave
l’inadempimento. Nel caso della [OSCURATO:PERSONA], per sei specie dell’allegato I non era stato assolutamente classificato nessun territorio
come ZPS (
20
); nel caso della Finlandia erano state classificate addirittura soltanto quindici ZPS, il che era pacificamente insufficiente, (
21
) mentre l’Italia aveva ammesso di aver tenuto conto, all’atto della scelta delle zone, di ragioni economiche e ricreative (
22
). Era stato inoltre appurato che le classificazioni italiane erano ben al di sotto di quelle richieste dall’IBA 89 (
23
). Pertanto, un’eventuale condanna della [OSCURATO:PERSONA], basata esclusivamente sul fatto che nel frattempo sono state classificate
nuove ZPS, poggerebbe su un fondamento fragile in confronto ai precedenti casi.
29. Ma, soprattutto, una sentenza pronunciata su una base siffatta non darebbe adeguata soluzione al perdurante contrasto esistente
tra le parti. Il ricorso, infatti, non si è esaurito con le classificazioni e notificazioni nel frattempo sopravvenute. [OSCURATO:PERSONA] contesta di essere obbligata a procedere a nuove classificazioni sulla base dell’IBA 98, mentre la [OSCURATO:PERSONA] evidentemente
non è ancora soddisfatta delle ammissioni finora intervenute. Se si condannasse la [OSCURATO:PERSONA] solo sulla base delle classificazioni
e notificazioni sopravvenute, il contrasto relativo all’esistenza dell’obbligo di classificare ulteriori zone rimarrebbe insoluto
e come tale si trasferirebbe nel procedimento di cui all’art. 228 CE, con l’eventualità che, nell’ambito di un tale procedimento,
potrebbe nuovamente giungere dinanzi alla Corte (
24
).
30. Tale incertezza andrebbe sostanzialmente a scapito della [OSCURATO:PERSONA], perché un’eventuale sentenza lascerebbe imprecisata l’ampiezza
del suo obbligo, pur dovendo essa temere di essere condannata in un ulteriore procedimento al pagamento di una penalità e/o
di una somma forfetaria. Tale pregiudizio risulterebbe particolarmente sproporzionato, ingiusto e immeritato, perché una condanna
della [OSCURATO:PERSONA] basata sulle classificazioni e/o sulle relative notificazioni nel frattempo effettuate si fonderebbe esclusivamente
sul fatto che essa si è sforzata, nelle more del procedimento per inadempimento, di adempiere i propri obblighi.
31. Risulta, pertanto, necessario statuire anche sul residuo contrasto esistente tra le parti (
25
).
C –
Sul residuo contrasto esistente tra le parti
32. [OSCURATO:PERSONA], per dimostrare la fondatezza del suo addebito, si basa soprattutto sul fatto che le classificazioni spagnole
nelle predette [OSCURATO:PERSONA] autonome non coprono gran parte dei territori menzionati nell’IBA 98, ma anche sul fatto che non sono
state classificate tutte le zone umide che la [OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto come zone ai sensi della Convenzione di Ramsar (Iran)
relativa alle zone umide d’importanza internazionale (
26
), nonché sull’insufficiente copertura di alcune specie particolarmente meritevoli di protezione, menzionate nell’allegato
I della direttiva sugli uccelli.
33. [OSCURATO:PERSONA] parla ripetutamente di un’insufficiente protezione di specie particolarmente meritevoli di protezione, tuttavia
quasi sempre senza fornirne un’espressa motivazione. In ogni caso per sostenere in modo concludente un’insufficiente protezione
non bastano né l’elencazione delle specie interessate, rinvenibile in ciascuna delle [OSCURATO:PERSONA] autonome, né la parziale menzione
di habitat interessati (steppa, zone umide o montuose). L’unica, e peraltro implicita, motivazione di tale addebito può essere
rinvenuta nell’IBA 98, il quale menziona zone, non ancora classificate, che sono le più idonee per la protezione di queste
specie. Conseguentemente, questo addebito non sviluppa alcun argomento nuovo rispetto al rinvio all’IBA 98, ma contribuisce
soltanto ad attestarne la forza probatoria nel senso di un’insufficiente classificazione. Ne deriva che non è necessario valutare
separatamente questa argomentazione.
34. Per quanto riguarda le cosiddette zone Ramsar, la [OSCURATO:PERSONA] menziona nel ricorso due zone dell’Andalusia e una della [OSCURATO:PERSONA]
che, alla data rilevante, non erano ancora state classificate come ZPS. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] non ha replicato, tale addebito deve
ritenersi riconosciuto.
35. Conseguentemente, il nostro esame può limitarsi al valore probatorio dell’IBA 98.
36. Secondo la [OSCURATO:PERSONA] l’IBA 98 è, tra tutti quelli disponibili, il documento che contiene le informazioni meglio documentate
e più precise per l’individuazione dei territori più idonei per la conservazione e, in particolare, per la sopravvivenza e
la riproduzione delle specie importanti. Detto inventario si basa su criteri ornitologici equilibrati che consentono di indicare
quali siano i luoghi più adatti per garantire la conservazione di tutte le specie menzionate nell’allegato I e delle altre
specie migratrici, e individua le zone della [OSCURATO:PERSONA] che, con precedenza sulle altre, devono essere classificate come zone
di protezione per gli uccelli.
37. Il confronto dei dati dell’IBA 98 con le zone di protezione speciale per gli uccelli designate dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] – sia con
riferimento al territorio spagnolo nel suo insieme, sia in relazione alle singole [OSCURATO:PERSONA] autonome separatamente considerate
– consente di affermare, secondo la [OSCURATO:PERSONA], che i territori classificati come zone di protezione speciale per gli uccelli
sono, in numero e in superficie, inferiori a quelli che, in base alle conoscenze scientifiche, risultano essere i più idonei
ad offrire una protezione adeguata agli uccelli di cui all’art. 4 della direttiva.
38. [OSCURATO:PERSONA] si oppone in via di principio all’utilizzo dell’IBA 98, in quanto ritiene che la classificazione di una rete di
ZPS dovrebbe basarsi su informazioni possedute dalle autorità competenti. L’IBA 98 non potrebbe, invece, costituire una tal
fonte di informazioni.
39. Questa tesi è solo in parte esatta. La responsabilità della classificazione delle ZPS grava unicamente sugli [OSCURATO:PERSONA] membri.
Questi non possono spogliarsi delle proprie responsabilità limitandosi a recepire e a mettere in atto conoscenze di altri
enti, nemmeno se si tratta delle conoscenze delle organizzazioni per la protezione degli uccelli. Ogni singola classificazione
presuppone, invece, che il territorio in questione rientri tra i territori più idonei alla protezione degli uccelli in base
al convincimento delle autorità competenti, formatosi sulla scorta dei migliori dati disponibili, scientificamente rilevati (
27
).
40. Da ciò, tuttavia, non deriva che l’obbligo di classificazione viene meno, in linea generale, fino a quando le autorità competenti
non abbiano interamente riesaminato e verificato nuove conoscenze scientifiche. Occorre, invece, tener presente che l’obbligo
di classificazione sussiste fin dal giorno in cui è scaduto il termine per la trasposizione della direttiva sugli uccelli
e cioè, nel caso della [OSCURATO:PERSONA], fin dal 1° gennaio 1986 (
28
). D’altro canto l’obbligo di classificazione non è limitato dallo stato delle conoscenze scientifiche esistente ad una data
determinata (
29
).
41. A quest’obbligo era associato un ulteriore obbligo, cioè quello di individuare i territori più idonei. Per questo motivo l’art. 10
della direttiva sugli uccelli, in combinato disposto con l’allegato V, impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di sostenere le ricerche e
i lavori necessari. Ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA] già entro il 1986 avrebbe dovuto provvedere a predisporre da sé, su basi scientifiche,
un censimento completo del patrimonio ornitologico presente sul suo territorio nazionale, e a classificare le ZPS risultanti
da tale censimento. Se tale obbligo fosse stato integralmente adempiuto, o l’IBA 98 conterrebbe soltanto ZPS, oppure la [OSCURATO:PERSONA]
potrebbe agevolmente confutare qualsiasi richiesta di classificare ulteriori ZPS. Un obbligo di ulteriori classificazioni
potrebbe allora sorgere solo in caso di una modificazione del patrimonio ornitologico – ma tale ipotesi non è stata da nessuno
prospettata in questa sede.
42. Stando così le cose, emerge l’importanza dell’inventario IBA 98 per la presente causa. Esso descrive – in modo non tassativo,
come riconosce la stessa [OSCURATO:PERSONA] – la rete delle zone da classificare come ZPS. [OSCURATO:PERSONA] non pretende che
ogni singola
zona, riportata in tale inventario, venga classificata nella sua interezza come ZPS dalla [OSCURATO:PERSONA]. Tanto è vero che la [OSCURATO:PERSONA]
ha desistito dal contestare un’insufficiente classificazione in relazione ad alcune [OSCURATO:PERSONA] autonome, benché le loro classificazioni
risultassero inferiori rispetto ai livelli indicati dall’IBA 98 (
30
), ed ha anche accettato una delimitazione, basata su criteri scientifici, delle ZPS all’interno delle IBA, benché la superficie
di queste ZPS in alcuni casi risultasse assai inferiore rispetto ai livelli indicati dall’IBA 98 (
31
). L’IBA 98 costituisce, invece, un indizio del fatto che le classificazioni finora effettuate sono chiaramente insufficienti
rispetto alle previsioni dell’art. 4 della direttiva sugli uccelli.
43. In via di principio è possibile utilizzare un inventario di zone di tal tipo. A proposito del precedente inventario IBA 89,
la Corte ha statuito che tale inventario – tenuto conto del suo carattere scientifico e ove non sia stata prodotta una prova
scientifica idonea a dimostrare che si sarebbero potuti adempiere gli obblighi derivanti dall’art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva
sugli uccelli anche classificando come ZPS siti diversi da quelli risultanti dal detto inventario e ricoprenti una superficie
totale inferiore a quella di questi ultimi – può essere utilizzato dalla Corte, pur non essendo esso giuridicamente vincolante
per lo Stato membro interessato, come elemento di riferimento che consenta di valutare se tale Stato membro abbia classificato
un numero ed una superficie sufficienti di territori come zone di protezione ai sensi delle citate disposizioni della direttiva (
32
).
44. [OSCURATO:PERSONA] non si basa più su questo vecchio inventario, il cui valore è stato riconosciuto dalla Corte, bensì sull’IBA 98.
A suo avviso nel momento attuale l’IBA 98 contiene le migliori informazioni scientifiche disponibili in merito ai territori
più idonei per la protezione degli uccelli.
45. [OSCURATO:PERSONA] potrebbe confutare tale indizio fornendo dati scientifici migliori, dai quali risulti che le ZPS già classificate
soddisfano integralmente gli obblighi derivanti dall’art. 4 della direttiva sugli uccelli (
33
). Risulta che le [OSCURATO:PERSONA] autonome che non rientrano più nell’oggetto del presente procedimento abbiano in effetti fornito
una siffatta prova per convincere la [OSCURATO:PERSONA]. Anche in relazione a varie altre [OSCURATO:PERSONA] autonome la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che
dati di tal tipo siano già disponibili o stiano per essere elaborati. Tale affermazione, tuttavia, generalmente (
34
) non viene suffragata da allegazioni sufficienti a consentire alla Corte di verificare se a tale riguardo l’IBA 98 possa considerarsi
confutato.
46. Per quanto rilevante nel presente procedimento, la [OSCURATO:PERSONA] segue, invece, un’altra strategia difensiva. Essa, infatti, si sforza
di mettere in dubbio lo stesso valore scientifico dell’inventario IBA 98, al fine di precluderne l’utilizzo come mezzo di
prova di un’insufficiente classificazione. A tal fine solleva una serie di obiezioni critiche di fondo, dubita della qualità
dei dati utilizzati e, infine, contesta alcuni dei criteri impiegati per l’individuazione dei territori più idonei per la
protezione degli uccelli.
1. Sulle obiezioni critiche di fondo rivolte all’IBA 98
47. Il governo spagnolo prima di tutto solleva alcune obiezioni di fondo in merito all’IBA 98. La qualità di tale inventario,
infatti, secondo il governo spagnolo è completamente diversa da quella dell’IBA 89. L’IBA 89 è stato redatto su incarico della
[OSCURATO:PERSONA] dal Consiglio internazionale per la protezione degli uccelli, l’IBA 98, invece, soltanto da un’organizzazione
spagnola per la protezione degli uccelli, la SEO/BirdLife. La BirdLife International – cioè l’organizzazione succeduta al
Consiglio internazionale per la protezione degli uccelli – ha espressamente declinato qualsiasi responsabilità per i contenuti
dell’IBA 98.
48. Sempre a parere del governo spagnolo, non si riesce a comprendere come l’IBA 98, soltanto nove anni dopo l’IBA 89, possa comprendere
16 milioni di ettari contro i precedenti 9,5 milioni dell’IBA 89. Eppure, secondo l’opinione della [OSCURATO:PERSONA] e della Corte,
già l’IBA 89 era rigoroso, preciso e esaustivo. Presumibilmente la SEO/BirdLife, dopo la sentenza contro i [OSCURATO:PERSONA] (
35
), ha voluto unilateralmente aumentare il numero e la superficie delle zone importanti per l’avifauna, al fine di creare i
presupposti per un procedimento per inadempimento. L’IBA 98 è stato pubblicato all’inizio del 1999 e già un anno dopo è stato
instaurato il presente procedimento per inadempimento.
49. Tuttavia, come la [OSCURATO:PERSONA] ha giustamente sottolineato, l’IBA 98 è stato elaborato dalla stessa organizzazione che aveva
preparato anche la parte spagnola dell’IBA 89: la SEO/BirdLife. Inoltre, benché l’IBA 98 riporti ancora la clausola che avverte
che la BirdLife International – la confederazione internazionale delle organizzazioni per la protezione degli uccelli – non
assume alcuna responsabilità, tuttavia la suddetta organizzazione ha successivamente inserito l’IBA 98 nell’inventario europeo
delle zone importanti per la protezione degli uccelli, l’IBA 2000, di cui essa assume ogni responsabilità (
36
).
50. La SEO/BirdLife è una autorità riconosciuta per le questioni di ornitologia riguardanti la [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] lo ammette espressamente.
Gli incarichi peritali, ricordati dalla [OSCURATO:PERSONA], che sono stati affidati a tale organizzazione da enti spagnoli, la partecipazione
di alcuni enti statali spagnoli all’IBA 98 (
37
), nonché il completamento delle classificazioni effettuato in alcune [OSCURATO:PERSONA] autonome della [OSCURATO:PERSONA] proprio sulla base dell’IBA 98
confermano l’autorevolezza scientifica della SEO/BirdLife. Di recente, infine, anche la Corte si è espressamente basata su
un rapporto della SEO/BirdLife sulla caccia ai tordi (
38
).
51. Anche per quanto riguarda il metodo e la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA], il nuovo inventario corrisponde ampiamente al precedente.
L’inventario IBA 98, al pari del suo predecessore, l’IBA 89, risulta dall’applicazione ad un censimento del patrimonio ornitologico
di una serie di criteri ornitologici per l’individuazione dei territori più idonei.
52. L’IBA 89 e l’IBA 98 coincidono in larghissima parte per quanto riguarda i criteri utilizzati per la selezione delle zone (
39
). La partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] all’IBA 89, sulla quale pone particolare enfasi la [OSCURATO:PERSONA], si era in sostanza esaurita
nel prestare assistenza al lavoro effettuato dagli ornitologi sui criteri. Poiché tali criteri continuano ad essere ampiamente
utilizzati, la [OSCURATO:PERSONA] risponde, per lo meno indirettamente, anche dell’IBA 98. Per contro, già in occasione dell’IBA 89
la [OSCURATO:PERSONA] non aveva potuto vigilare, se non in minima parte, sull’attività di rilevazione dei dati, dal momento che non
poteva certo verificare l’esistenza e l’ampiezza di ogni singola presenza di uccelli inventariata. Anche sotto tale aspetto,
pertanto, non sussiste alcuna significativa differenza tra l’IBA 89 e l’IBA 98.
53. Per il resto, le obiezioni di fondo mosse dal governo spagnolo all’IBA 98 non sono che mere presunzioni – poco più che sospetti
– e, pertanto, di per sé sole, non possono scalfire l’autorità dell’inventario. È plausibile che nuove conoscenze scientifiche
sul patrimonio ornitologico consentano di individuare ulteriori territori che risultino essere i più idonei per la protezione
degli uccelli. Inoltre, per un’organizzazione dedita alla protezione degli uccelli, come la SEO/BirdLife, è una strategia
del tutto ragionevole quella di adoperarsi per un aggiornamento e un completamento dell’inventario delle zone importanti,
dopo che la Corte ne ha riconosciuto il valore quale mezzo di prova di un’insufficiente classificazione di ZPS. Anche la BirdLife
International ha seguito un’analoga strategia in collaborazione con i suoi vari partner degli [OSCURATO:PERSONA] europei, come dimostra
il fatto che nel 2000 è stato pubblicato un nuovo inventario europeo (
40
).
54. Non può, infine, persuadere la tesi della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui essa avrebbe già fornito un contributo sproporzionatamente elevato
alle ZPS classificate all’interno della [OSCURATO:PERSONA]. È vero che, all’epoca in cui è stato proposto il ricorso, la quota spagnola
di ZPS era la più elevata in termini di superficie. Infatti all’epoca in [OSCURATO:PERSONA] si trovava il 35 % dei territori della [OSCURATO:PERSONA]
classificati come ZPS, mentre il suo territorio nazionale era pari soltanto al 16 % del territorio della [OSCURATO:PERSONA].
55. Tale tesi, tuttavia, non ha alcun rilievo giuridico. L’art. 4 della direttiva sugli uccelli non pretende che ogni Stato membro
classifichi ZPS in proporzione alla propria estensione territoriale, bensì che gli [OSCURATO:PERSONA] membri classifichino le zone più
idonee. [OSCURATO:PERSONA] membri posseggono siffatte zone in misura differente a seconda della loro conformazione geografica e biologica.
Ad esempio, la Slovenia e la Slovacchia hanno nel frattempo classificato come ZPS porzioni del loro territorio molto maggiori (
41
). Qualora uno Stato membro attraverso la classificazione di ZPS dovesse contribuire in modo più che proporzionale alla creazione
di [OSCURATO:PERSONA] 2000, la [OSCURATO:PERSONA], in forza del principio della lealtà comunitaria, sarebbe tenuta, in sede di finanziamento comunitario
della rete, a prendere in considerazione tale Stato membro in misura corrispondentemente maggiore (
42
).
56. Le obiezioni di fondo mosse dalla [OSCURATO:PERSONA] all’IBA 98 non possono, pertanto, mettere in dubbio la qualità scientifica dell’inventario.
In via di principio al nuovo inventario, considerata la sua provenienza, deve essere riconosciuta una qualità scientifica
analoga a quella riconosciuta al precedente inventario.
2. Sui dati utilizzati
57. Ulteriori obiezioni sollevate dalla [OSCURATO:PERSONA] riguardano la qualità dei contenuti dell’IBA 98. Tali obiezioni impongono di prendere
ora in esame l’operazione di rilevazione dei dati e la risultante qualità dei dati dell’IBA 98.
58. [OSCURATO:PERSONA] rileva che l’inventario non indica le fonti per la valutazione delle zone di volta in volta elencate. Le informazioni
poste alla base e l’ampiezza delle zone non potrebbero, pertanto, essere sottoposte a verifica. A tal proposito, tuttavia,
il governo spagnolo trascura di considerare che rilevazioni scientifiche in loco, presso le singole IBA, consentono di verificare
in ogni tempo il patrimonio ornitologico e la consistenza delle superfici in questione. D’altro canto la situazione delle
fonti non era migliore nel precedente inventario IBA 89. Eppure la Corte ne ha riconosciuto il valore.
59. [OSCURATO:PERSONA] rileva, altresì, che la SEO/BirdLife avrebbe negato un accesso illimitato alla propria banca dati delle IBA alle
[OSCURATO:PERSONA] autonome, pur essendo queste le sole competenti per la classificazione di ZPS. Questa banca dati può fornire per
ogni IBA diverse informazioni, non riprodotte nell’inventario, in particolare riferimenti bibliografici e indicazioni sulla
qualità dei dati relativi alla delimitazione delle zone (
43
).
60. Non sembra che per l’IBA 89 esistessero analoghi strumenti che avrebbero potuto agevolare l’opera degli [OSCURATO:PERSONA] membri di classificazione
delle ZPS. Sarebbe senz’altro deplorevole se oggi le cose stessero diversamente e ciò nonostante le autorità competenti non
potessero accedere a tali strumenti. Ciò fa, pertanto, sorgere l’impressione che la SEO/BirdLife non persegua il proprio scopo
– cioè la completa classificazione di ZPS – con tutti i mezzi disponibili. Tuttavia, va notato nel contempo che la SEO/BirdLife
ha negato soltanto un accesso completamente libero alla propria banca dati, mentre è manifestamente disposta a negoziare le
condizioni d’accesso.
61. Il diniego d’accesso in ogni caso non pregiudica la qualità scientifica dell’inventario pubblicato. L’inventario, infatti,
non si limita ad una valutazione della letteratura riportata nella suddetta banca dati, ma si basa, per una parte assolutamente
essenziale, su osservazioni e sperimentazioni non pubblicate altrove, effettuate da gruppi locali della SEO/BirdLife, da amministrazioni
regionali, da biologi, da gruppi di ambientalisti, da ornitologi, da ricercatori, da naturalisti, da docenti universitari,
da impiegati forestali e da altri soggetti ancora (
44
). Le informazioni fondamentali per la scelta delle IBA sono, pertanto, contenute nella pubblicazione, mentre i riferimenti
bibliografici contenuti nella banca dati hanno un’importanza minore ai fini dell’individuazione delle IBA.
62. Sarebbe, pertanto, utile poter identificare i soggetti responsabili dei rilevamenti dei dati nelle singole IBA. Costoro, grazie
alle loro conoscenze, potrebbero fornire assistenza alle autorità competenti nell’opera di delimitazione e classificazione
di una ZPS. [OSCURATO:PERSONA] ha, tuttavia, giustamente rilevato in udienza che questi soggetti hanno diritto ad essere trattati
con riservatezza da parte della SEO/BirdLife, qualora a causa del loro impegno per la classificazione di una ZPS debbano temere
rappresaglie. Questa ipotesi non può essere esclusa, specie se essi lavorano presso autorità statali che si oppongono alla
classificazione di ZPS. Inoltre, in caso di IBA contestate, possono sorgere problemi anche a livello locale.
63. Il governo spagnolo non può nemmeno obiettare al ricorso che gli sarebbe stato denegato il diritto alla difesa in relazione
alle informazioni contenute nella banca dati. Il ricorso, infatti, non si fonda su tali informazioni, bensì esclusivamente
sull’inventario IBA 98 pubblicato.
64. [OSCURATO:PERSONA] non può nemmeno invocare la mancanza di assistenza da parte della [OSCURATO:PERSONA]. Vero è che la [OSCURATO:PERSONA] ha l’obbligo
di prestare il più possibile assistenza agli [OSCURATO:PERSONA] membri per la classificazione delle ZPS, tuttavia ciò non le consente di
rendere disponibili per gli [OSCURATO:PERSONA] membri informazioni che si trovano in possesso di soggetti privati. È proprio quanto avviene
nel caso della banca dati in questione.
65. A prescindere dalla portata del diniego d’accesso, il governo spagnolo comunque non si trova nell’impossibilità di adottare
le misure necessarie per adempiere integralmente il proprio obbligo di classificazione. Anzi, proprio attraverso la pubblicazione
dell’inventario la SEO/BirdLife ha notevolmente agevolato l’opera di completamento delle classificazioni. Le autorità spagnole,
infatti, grazie ad esso non devono effettuare indagini su tutto il territorio nazionale, ma possono concentrarsi sulle IBA.
66. Il governo spagnolo insiste nel mettere in dubbio la qualità dei dati utilizzati. La SEO/BirdLife stima la qualità dei dati
per il 38 % come elevata, per il 44 % come media e per il 18 % come bassa (
45
). Per ogni specie aviaria, oggetto di tutela nelle singole zone, l’IBA 98 valuta la qualità dei dati, utilizzando le categorie
A, B, C e U. U sta per sconosciuto, C per informazioni scarse, B per informazioni incomplete, mentre solo la categoria A indica
la disponibilità di informazioni esatte (
46
).
67. Secondo la [OSCURATO:PERSONA] soltanto le informazioni della categoria A potrebbero essere prese in considerazione nell’ambito del procedimento
per inadempimento. Senonché una siffatta obiezione conduce al risultato che la [OSCURATO:PERSONA] potrebbe rimanere inerte fino a quando
la [OSCURATO:PERSONA] o organizzazioni private abbiano censito in modo sistematico e al massimo livello scientifico il patrimonio
ornitologico su tutto il territorio nazionale. In base alla direttiva sugli uccelli, invece, questo compito spetta alla [OSCURATO:PERSONA].
Pertanto, fino a quando non si dispone di informazioni più precise, anche informazioni di qualità media o bassa possono valere
come indizio dell’esistenza di zone che sono le più idonee alla protezione degli uccelli.
68. Anche le obiezioni mosse dal governo spagnolo alla qualità dei dati di IBA 98 devono, pertanto, essere respinte.
3. Sui criteri per la determinazione delle zone più idonee alla protezione degli uccelli
69. Il governo spagnolo contesta, infine, alcuni criteri per la determinazione delle zone più idonee per la protezione degli uccelli
ovvero la loro applicazione da parte della SEO/BirdLife.
70. I criteri sono descritti negli inventari IBA 98 e IBA 2000 (
47
). Le IBA di regola ospitano un numero significativo di esemplari di una specie globalmente a rischio (C.1) (
48
), ovvero almeno l’1 % della popolazione complessiva di una specie a rischio nell’Unione europea, cioè di una specie menzionata
nell’allegato I della direttiva sugli uccelli (C.2) (
49
) o di un’altra specie migratrice (C.3) (
50
). Le IBA comprendono anche grossi assembramenti di più di 20 000 uccelli acquatici o di più di 10 000 coppie di uccelli marini
(C.4), nonché regioni a «collo di bottiglia», per le quali passano regolarmente più di 5 000 cicogne ovvero più di 3 000 rapaci
o gru (C.5) (
51
). Infine, in base al criterio C.6 devono essere considerate come la zona più importante per l’avifauna le cinque zone più
importanti per le specie di cui all’allegato I, site nella regione europea interessata (cosiddetto criterio top 5) (
52
). Il criterio C.7 comprende ZPS classificate o zone destinate ad essere classificate come tali, selezionate sulla base di
altri criteri.
71. La BirdLife si basa anche su alcuni principi fondamentali per la delimitazione delle zone. Un’IBA o si distingue chiaramente
dal territorio circostante – si tratta, cioè, di una zona già delimitata per scopi di tutela ambientale –, oppure soddisfa,
da sola o in connessione con altre IBA, tutte le esigenze delle specie da tutelare al tempo della loro comparsa (
53
).
72. Poiché i criteri utilizzati dall’IBA 89 e dall’IBA 98 per la determinazione delle zone più idonee per la protezione degli
uccelli coincidono ampiamente, deve ritenersi che la Corte li abbia in via di principio già riconosciuti, allorché ha statuito,
in relazione al vecchio inventario, l’IBA 89, che esso (al tempo rilevante per i procedimenti di volta in volta giudicati)
costituiva l’
unico
documento contenente elementi di prova scientifici che consentissero di valutare il rispetto, da parte dello Stato membro
convenuto, dell’obbligo di classificare come ZPS i territori più idonei per numero e superficie alla conservazione delle specie (
54
).
73. Nulla impedisce, tuttavia, agli [OSCURATO:PERSONA] membri di elaborare autonomamente i criteri per l’individuazione delle zone più idonee
per la protezione degli uccelli e di classificare le proprie ZPS sulla base di tali criteri (
55
). Da un punto di vista ornitologico, tuttavia, tali criteri devono essere per lo meno equivalenti a quelli utilizzati per
gli inventari IBA.
74. Ciò nonostante, la [OSCURATO:PERSONA] non ha elaborato propri criteri, ma contesta l’applicazione dei criteri di scelta C.1 e C.6 all’interno
dell’IBA 98, nonché la delimitazione di molte delle zone individuate.
a) Sul criterio C.1
75. [OSCURATO:PERSONA] rileva che la SEO/BirdLife, contrariamente alla definizione del criterio C.1, in alcuni casi avrebbe selezionato
zone che ospitano palesemente meno dell’1 % della popolazione riproduttiva delle specie protette. Ciò vale, in particolare,
per l’otarda. [OSCURATO:PERSONA] ne ospita circa 23 000 esemplari, sicché il valore-soglia dovrebbe essere di 230 esemplari. Invece
la SEO/BirdLife applica un valore-soglia di 50 esemplari.
76. Il governo spagnolo con tale critica misconosce la definizione del criterio in parola. Infatti, nel caso di specie globalmente
a rischio, nella zona interessata deve essere presente solo un numero
significativo
di esemplari. Questo numero significativo può essere chiaramente inferiore alla soglia dell’1 %, che invece vale per il criterio
C.2, cioè per le specie che sono a rischio solo nell’Unione europea, ma non in tutto il mondo.
77. Per le specie che sono a rischio in tutto il mondo, la BirdLife International utilizza, considerata la minaccia cui esse sono
sottoposte, valori-soglia manifestamente più bassi; ad esempio, nel caso dell’otarda, ricordato dalla [OSCURATO:PERSONA], il valore di
30 esemplari (
56
). La SEO/BirdLife, invece, come sottolinea la [OSCURATO:PERSONA], per l’otarda ha fissato nell’IBA 98 un valore-soglia
più elevato
di quello fissato dalla BirdLife International per l’inventario europeo, in considerazione della presenza relativamente elevata
di tale specie in [OSCURATO:PERSONA].
78. Del resto tale criterio, rispetto all’inventario IBA 89 riconosciuto dalla Corte, non è stato irrigidito, bensì attenuato.
Il criterio 5 di IBA 89, infatti, comprendeva pure tutte le aree di riproduzione delle specie rare o a rischio.
79. Pertanto, la presente obiezione della [OSCURATO:PERSONA] deve essere respinta.
b) Sul criterio C.6
80. [OSCURATO:PERSONA] contesta, altresì, l’applicazione del criterio C.6, il cosiddetto criterio Top 5. In base a tale criterio le cinque
zone migliori di ogni regione per ogni specie di uccelli vanno considerate come zone più idonee per la protezione degli uccelli.
All’interno dei singoli [OSCURATO:PERSONA] membri le regioni vengono delimitate in conformità alla ripartizione statistica in zone dell’Europa
effettuata da Eurostat (Nomenclature des unités territoriales statistiques - NUTS). Per i vari [OSCURATO:PERSONA] membri la BirdLife ha
scelto differenti livelli di questa ripartizione in zone, in modo da ottenere regioni europee di grandezza comparabile (
57
). Per la [OSCURATO:PERSONA] è stato scelto il livello 2, che corrisponde alle [OSCURATO:PERSONA] autonome e che pertanto comporta una suddivisione
in diciassette regioni.
81. [OSCURATO:PERSONA] si rifiuta di riconoscere le proprie [OSCURATO:PERSONA] autonome come regioni europee per le finalità del predetto criterio.
[OSCURATO:PERSONA] autonome, infatti, non sono state delimitate in base a criteri ornitologici, essendo esse unità amministrative.
In questo senso, ci sarebbero diciassette regioni di tal tipo in [OSCURATO:PERSONA], venti in Italia e novantacinque in [OSCURATO:PERSONA] (
58
). Ci si dovrebbe, invece, basare sulle cosiddette regioni biogeografiche, che sono state utilizzate nell’ambito della direttiva
habitat.
82. Ai fini della direttiva habitat, l’intero territorio della [OSCURATO:PERSONA] è attualmente suddiviso in sette regioni biogeografiche:
continentale, mediterranea, alpina, atlantica, macaronesica, boreale e pannonica. [OSCURATO:PERSONA] si trovano parti di quattro delle
suddette regioni, segnatamente parti della regione biogeografica atlantica, di quella mediterranea, di quella alpina e di
quella macaronesica.
83. Se venissero riconosciute come «regioni europee» per le finalità del criterio C.6 soltanto le parti spagnole delle predette
regioni biogeografiche, il numero delle zone corrispondenti a tale criterio si ridurrebbe sensibilmente. [OSCURATO:PERSONA] si passerebbe,
infatti, da un massimo di 85 migliori zone per ogni specie protetta ad un massimo di solo 20 migliori zone per ogni specie
protetta.
84. Questa obiezione della [OSCURATO:PERSONA] non può essere respinta tanto agevolmente. A questo proposito risulta irrilevante l’argomento
della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] finora avrebbe sempre insistito affinché l’adempimento degli obblighi di classificazione
venga valutato separatamente in base alle [OSCURATO:PERSONA] autonome, le sole competenti in materia. Le competenze delle [OSCURATO:PERSONA] autonome,
infatti, non possono essere decisive al fine di stabilire quali zone devono essere classificate. La scelta delle zone deve
notoriamente fondarsi su criteri scientifici (
59
).
85. Decisamente più orientato all’ornitologia, ma ciononostante non decisivo è anche l’ulteriore argomento della [OSCURATO:PERSONA],
secondo cui le regioni biogeografiche della direttiva habitat non prenderebbero in considerazione l’avifauna, bensì, principalmente,
la distribuzione dei tipi di habitat naturali; e gli uccelli solo impropriamente potrebbero essere paragonati alle specie
ed agli habitat tutelati dalla direttiva habitat. Tuttavia, anche se le regioni biogeografiche non sono specificamente destinate
alla protezione degli uccelli, la loro connessione con la protezione degli uccelli risulta comunque ben più significativa
di quella delle suddivisioni territoriali di tipo amministrativo-statistico.
86. La stessa BirdLife International ammette che il fare riferimento alla ripartizione in zone della NUTS non è ideale a fini
ornitologici, in quanto molte specie di uccelli prediligono zone scarsamente popolate dall’uomo, mentre la NUTS si basa sulla
popolazione, sicché là dove la densità abitativa è più bassa vengono formate regioni più grandi. Per assicurare la possibilità
di una comparazione tra regioni si sono, pertanto, scelti, a seconda dello Stato membro di volta in volta preso in esame,
differenti livelli della NUTS.
87. Da questa motivazione emerge l’effettivo significato del riferimento alla ripartizione in zone della NUTS – ripartizione di
per sé indifferente ai profili ornitologici. Esso consente, infatti, di disporre, in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri, di una grandezza
di riferimento omogenea per l’applicazione del criterio Top 5. Ciò a sua volta garantisce una ripartizione tendenzialmente
uniforme delle ZPS all’interno della [OSCURATO:PERSONA]. Una siffatta ripartizione costituisce il presupposto affinché le ZPS non si
concentrino solo in determinati settori, ma formino nel loro insieme una rete che copra in modo più o meno uniforme la [OSCURATO:PERSONA].
88. Una siffatta copertura uniforme è particolarmente necessaria per ragioni ornitologiche, dal momento che essa assicura la protezione
delle specie in tutta la loro area di ripartizione. L’importanza della ripartizione geografica delle specie emerge dalla definizione
di stato di conservazione delle specie di cui all’art. 1, lett. i), della direttiva habitat. Lo stato di conservazione indica
l’effetto della somma dei fattori che, influendo sulla specie in causa, possono alterare a lungo termine la
ripartizione
e l’importanza delle sue popolazioni. Benché tale definizione non sia direttamente applicabile alla direttiva sugli uccelli,
essa, tuttavia, illustra il consenso scientifico che deve assumere un rilievo decisivo anche all’atto della scelta, da motivare
dal punto di vista ornitologico, di una zona in base alla direttiva sugli uccelli.
89. Se, invece, come grandezza di riferimento venissero scelte regioni più grandi, ad esempio le regioni biogeografiche proposte
dalla [OSCURATO:PERSONA], si otterrebbe, a parità di numero di zone da classificare per regione, un numero inferiore di ZPS. La rete sarebbe
in questo caso meno fitta. Vi sarebbe, inoltre, il rischio di una ripartizione di queste ZPS meno uniforme di quanto invece
avviene facendo riferimento a regioni più piccole. Tale rischio, peraltro, sussisterebbe anche nel caso in cui, fermo il riferimento
a regioni più grandi, si aumentasse il numero delle zone da classificare. In entrambi i casi, infatti, non potrebbe escludersi
che le zone migliori si concentrino in determinati settori, mentre altri settori – che se considerati come regioni autonome
a loro volta rispettivamente presenterebbero cinque zone – rimangono esclusi.
90. Se, quindi, si volessero adottare, al posto della ripartizione in zone della NUTS, altre regioni di riferimento, il criterio
risultante dovrebbe essere strutturato in modo tale da condurre ad una rete di ZPS dalle maglie altrettanto strette. Con l’impiego
delle necessarie risorse scientifiche sarebbe sicuramente possibile effettuare una siffatta suddivisione del territorio spagnolo
su base ornitologica e poi utilizzarla per individuare le ZPS (
60
). [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, non ha intrapreso una siffatta opera, ma si è limitata a fare riferimento alle regioni biogeografiche,
le quali, però, non costituiscono, ai fini della creazione di una rete uniforme, una base paragonabile alle [OSCURATO:PERSONA] autonome.
91. Conseguentemente, la [OSCURATO:PERSONA] anche in relazione al criterio C.6 non ha dimostrato che l’inventario IBA 98 non costituisce il
miglior documento scientifico per l’individuazione delle zone più idonee per la protezione degli uccelli.
c) [OSCURATO:PERSONA] delimitazione delle IBA
92. [OSCURATO:PERSONA], infine, si dichiara insoddisfatta della delimitazione delle IBA. Tale delimitazione sarebbe spesso errata, in quanto
vengono ricomprese superfici manifestamente inidonee, come ad esempio centri abitati. Inoltre, le IBA risulterebbero in molti
casi troppo vaste, in media molto più vaste che in altri [OSCURATO:PERSONA] membri.
93. Al pari della scelta delle zone di protezione degli uccelli, anche la loro delimitazione deve basarsi sui criteri ornitologici
menzionati nell’art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva sugli uccelli (
61
). [OSCURATO:PERSONA] critica la delimitazione delle IBA, ma non i criteri utilizzati per effettuare tale delimitazione. Conseguentemente
le sue censure sono rivolte esclusivamente contro la loro applicazione, oppure contro i dati a tal fine impiegati. Tuttavia,
i riferimenti grossolani, ad esempio ai centri abitati, non bastano per incardinare un esame specifico su queste censure.
La presenza di determinate specie di uccelli è stata segnalata, in determinate condizioni, proprio in habitat di tal tipo.
Così ad esempio è pacifico che colonie di grillai (
Falco naumanni
) – una specie a rischio in tutto il mondo – nidificano anche nei centri abitati.
94. [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, giustamente rileva che la [OSCURATO:PERSONA], in un altro passaggio del ricorso, si contraddice da sola a proposito
dell’addebito concernente le IBA solo in parte coperte da ZPS (
62
). In tale passaggio, infatti, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene di aver accettato gli argomenti scientifici delle [OSCURATO:PERSONA] autonome
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] valenciana, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] secondo cui la delimitazione delle loro ZPS per
ciascuna
(«cada una») delle loro IBA sarebbe idonea ad assicurare il rispetto della direttiva sugli uccelli. [OSCURATO:PERSONA], nella
propria replica (
63
), fa riferimento a questo rilievo della [OSCURATO:PERSONA], tuttavia né in tale atto né rispondendo alle controdomande in udienza ha risolto
tale contraddizione.
95. Questa esposizione dei motivi di ricorso, effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA], non soddisfa i requisiti di cui all’art. 38, n. 1,
lett. c), del regolamento di procedura. L’esposizione dei motivi di ricorso, necessaria ai sensi della citata disposizione,
deve, infatti, essere sufficientemente chiara e precisa per consentire alla parte convenuta di preparare la sua difesa e alla
Corte di esercitare il suo controllo. Ne discende che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali un ricorso si
basa devono emergere in modo coerente e comprensibile dal testo dell’atto introduttivo di ricorso (
64
). Tuttavia, in relazione alle ZPS ritagliate all’interno delle IBA, site nelle summenzionate [OSCURATO:PERSONA] autonome, a causa di
questa contraddizione nell’atto introduttivo di ricorso non è chiaro se la [OSCURATO:PERSONA] effettivamente muova, o meno, tale
addebito. Pertanto, non sono possibili né un’adeguata difesa, né una valutazione da parte della Corte.
96. Questa parte del ricorso è, pertanto, irricevibile. Tale difetto concerne le ZPS classificate e comunicate alla [OSCURATO:PERSONA]
all’epoca della proposizione del ricorso, site nei territori delle [OSCURATO:PERSONA] autonome [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]
valenciana e [OSCURATO:PERSONA].
97. Conseguentemente, l’addebito di aver classificato come zone di protezione speciale degli uccelli alcune zone di dimensioni
troppo ridotte deve essere esaminato solo con riferimento all’Andalusia, alle Baleari e alle [OSCURATO:PERSONA].
D –
Sulle singole [OSCURATO:PERSONA] autonome
98. Entrambe le parti, infine, formulano ulteriori osservazioni relative alle singole [OSCURATO:PERSONA]. Tali osservazioni vanno di volta
in volta considerate in relazione a ciascuna regione.
1. Andalusia
99. [OSCURATO:PERSONA] base di un confronto tra l’IBA 98 e le classificazioni effettuate in Andalusia la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, alla scadenza
del termine fissato nel parere motivato, 37 delle 60 IBA non erano affatto coperte da ZPS, che le 22 zone classificate come
ZPS coincidevano solo in parte con 23 IBA, e che varie specie erano ricomprese solo in misura insufficiente, in particolare
l’aquila imperiale iberica (
Aquila adalberti
), la cicogna nera (
Ciconia nigra
), la folaga cornuta (
Fulica cristata
), l’anatra marmorizzata (
Marmaronetta angustirostris
), il grillaio, il pollo sultano (
Porphyrio porphyrio
), il gabbiano corso (
Larus audouinii
), la gallina prataiola (
Tetrax tetrax
), l’otarda (
Otis tarda
), l’albanella minore (
Circus pygargus
) e l’aquila del Bonelli (
Hieraaetus fasciatus
). [OSCURATO:PERSONA] sostiene altresì che la superficie classificata, pari a circa un milione di ettari, corrisponde solo a circa
un terzo delle superfici coperte dalle IBA.
100. [OSCURATO:PERSONA] non replica in relazione a questo addebito. Pertanto lo si deve considerare come ammesso. Conseguentemente, in relazione
all’Andalusia il ricorso deve essere integralmente accolto.
2. Baleari
101. Alla data rilevante sulle Baleari risultavano classificate 40 ZPS con una superficie di 121 015 ettari. Tuttavia, le 20 IBA,
con una superficie complessiva di 131 243 ettari, erano coperte solo nella misura del 54 %. [OSCURATO:PERSONA] lamenta, in particolare,
che il nibbio reale (
Milvus milvus
) sarebbe ricompreso solo in misura insufficiente.
102. [OSCURATO:PERSONA] replica che le zone individuate nell’IBA 98 già a causa della scala utilizzata di 1:2 500 000 non sono utili e sono
comunque obsolete, ma ammette che il nibbio reale deve essere meglio ricompreso nelle ZPS ed infatti a tale scopo, nell’ambito
di un progetto di conservazione della specie, ha classificato nuove ZPS e ha ridisegnato ZPS già esistenti in modo tale da
coprire il 70 % di questa specie.
103. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, in via di principio ha ammesso gli addebiti della [OSCURATO:PERSONA] anche con riferimento alle Baleari. Non
si può valutare se le nuove conoscenze delle autorità competenti mettano effettivamente in dubbio il valore probatorio dell’IBA 98,
dal momento che tali conoscenze non sono state allegate.
104. Conseguentemente in relazione alle Baleari il ricorso deve essere integralmente accolto.
3. [OSCURATO:PERSONA]
105. Alla data rilevante, e a tutt’oggi, sulle [OSCURATO:PERSONA] risultano classificate 28 ZPS con una superficie di 211 598 ettari. Esse
comprendono circa il 59,5 % delle 65 IBA, con una superficie di 133 443 ettari. 23 IBA non sono affatto coperte, mentre una
parte delle restanti IBA è coperta solo parzialmente. [OSCURATO:PERSONA] lamenta in particolare l’insufficiente copertura delle
seguenti specie: l’ubara (
Chlamydotis undulata
), il capovaccaio (
Neophron percnopterus
), il saltimpalo delle [OSCURATO:PERSONA] (
Saxicola dacotiae
), il corrione biondo (
Cursorius cursor
) e la berta di Bulwer (
Bulweria bulwerii
).
106. [OSCURATO:PERSONA] ammette la necessità di classificare nuove ZPS e/o di ampliare quelle esistenti. Le autorità competenti, tuttavia,
sulla scorta di valutazioni scientifiche, non acconsentirebbero a tutte le IBA in tutta la loro estensione. Per dimostrare
la validità di tale argomento, il governo spagnolo ha allegato al controricorso uno studio dettagliato relativo a tutte le
IBA delle [OSCURATO:PERSONA] non ancora completamente ricomprese, nel quale vengono illustrati i criteri ornitologici sulla scorta dei
quali le IBA devono o meno essere classificate come ZPS (
65
). Questo studio non è stato contestato dalla [OSCURATO:PERSONA]. Il suo contenuto va pertanto considerato ammesso e configura, rispetto
all’IBA 98, il mezzo di prova più attuale e più preciso con riferimento all’esistenza di carenze nella classificazione. La
censura vertente su una classificazione di territori insufficiente permane quindi soltanto entro i limiti in cui, stando allo
studio sulle [OSCURATO:PERSONA], devono essere classificate nuove ZPS o ampliate quelle esistenti.
107. Entro i predetti limiti il ricorso deve, pertanto, essere accolto anche in relazione alle [OSCURATO:PERSONA].
4. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]
108. Anche nel caso della [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA] confronta le ZPS classificate con i dati dell’IBA 98. Dieci delle
trentanove IBA con una superficie di 261 000 ettari non sono affatto coperte, le restanti IBA sono coperte in tutto solo per
il 32,3 %. In particolare non sono ancora sufficientemente ricompresi il grillaio e la gallina prataiola.
109. Si è già sopra constatato che la censura relativa alla delimitazione delle ZPS all’interno delle IBA è irricevibile (
66
). In relazione alle dieci IBA per nulla coperte dalle ZPS, invece, la [OSCURATO:PERSONA] ha nel frattempo riconosciuto in tre casi la
necessità di una classificazione e, infatti, vi ha anche provveduto nel frattempo (
67
). In mancanza di una esposizione sul punto da parte della [OSCURATO:PERSONA] non è possibile valutare se la divergenza della delimitazione
delle varie ZPS rispetto all’IBA 98 sia fondata, o meno, su ragioni ornitologiche. Rimane, tuttavia, controversa la questione
relativa ad altre sette IBA.
110. In relazione a cinque delle suddette IBA, la [OSCURATO:PERSONA] è contraria a una loro classificazione come ZPS in quanto solo piccole
porzioni di esse si trovano sul territorio della [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]. Tali porzioni non avrebbero una rilevanza ornitologica
autonoma e, pertanto, non dovrebbero essere classificate.
111. Questa tesi, tuttavia, non convince. La circostanza che una zona perfettamente idonea alla protezione di determinate specie
si estenda sul territorio di più regioni differenti non giustifica il fatto che si taglino fuori alcune sue porzioni. Se tali
porzioni costituiscono parte integrante dell’intera zona, allora anch’esse devono essere classificate, perché altrimenti su
tali superfici potrebbero essere adottate misure al di fuori di ogni controllo, che possono pregiudicare la zona nel suo complesso.
[OSCURATO:PERSONA] inoltre sostiene, senza essere contraddetta sul punto, che almeno in due delle porzioni di zone in questione
covano specie di cui all’allegato I, e segnatamente l’aquila imperiale iberica – specie a rischio in tutto il mondo –, la
cicogna nera, l’aquila del Bonelli, l’aquila reale (Aquila chrysaetos), il grifone (
Gyps fulvus
), il capovaccaio e il falco pellegrino (
Falco peregrinus
).
112. In relazione all’IBA n. 185 «[OSCURATO:PERSONA]Villarrobledo», la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che essa, con una superficie di 103 000 ettari,
sarebbe troppo vasta. In confronto, le popolazioni ivi presenti di grillaio, di otarda, di grandule (
Pterocles alchata
) e di gallina prataiola sarebbero piccole.
113. Questa tesi non convince per il semplice fatto che la zona in questione è stata inserita nell’IBA 98 non solo perché è una
delle cinque migliori zone, ma anche perché ospita significative popolazioni di specie a rischio in tutto il mondo e in Europa.
Tali eccezioni, pertanto, a determinate condizioni potrebbe giustificare una diversa delimitazione della zona, ma non certo
una completa rinuncia alla sua classificazione.
114. Tanto è vero che la [OSCURATO:PERSONA], nelle more del procedimento giudiziale, ha classificato una ZPS con lo stesso nome, la quale comprende
almeno 10 677,81 ettari, in tal modo riconoscendo in via di principio che anche questa zona doveva essere classificata. Poiché,
però, la [OSCURATO:PERSONA] non ha esposto le ragioni della delimitazione di questa zona, non è possibile valutare se tale delimitazione
sia corretta dal punto di vista ornitologico.
115. [OSCURATO:PERSONA] si rifiuta, infine, di classificare l’IBA n. 199 «Torrijos», con una superficie di 28 600 ettari, in quanto la sua
popolazione di 150-200 otarde sarebbe irrilevante se confrontata con la popolazione totale di otarde nella [OSCURATO:PERSONA] autonoma,
pari a circa 3000 esemplari. A tal riguardo, tuttavia, occorre sottolineare l’importanza europea di questa presenza di una
specie a rischio in tutto il mondo. Essa rappresenta comunque un multiplo della soglia (che per la [OSCURATO:PERSONA] è già stata un po’
elevata) di popolazione significativa, costituita da 50 esemplari. Inoltre l’IBA 98 registra anche una significativa presenza
di 1200 esemplari di un’altra specie a rischio in tutto il mondo, la gallina prataiola, per la quale la soglia è di 200 esemplari.
La classificazione di questa zona appare, pertanto, irrinunciabile.
116. A proposito delle carenze nella protezione del grillaio e della gallina prataiola, lamentate dalla [OSCURATO:PERSONA] sulla scorta
del confronto con l’IBA 98, la necessità di classificare nuove ZPS per queste due specie risulta già da quanto è stato sopra
esposto.
117. Proprio in considerazione della minaccia che incombe sulla gallina prataiola, la [OSCURATO:PERSONA] non può nemmeno invocare a proprio
favore le difficoltà derivanti dalla grande mobilità di questo uccello, dal suo debole legame con luoghi determinati, dalla
sua esigenza di cambiare diversi habitat durante i diversi periodi dell’anno e dalla mancanza di precise stime sulla sua popolazione.
È compito della [OSCURATO:PERSONA] affrontare tali difficoltà attraverso ulteriori ricerche e attraverso la classificazione di zone sufficientemente
estese e gestibili con un’adeguata flessibilità, perché altrimenti questa specie è destinata all’estinzione.
118. Risulta, altresì, errata la tesi secondo cui non potrebbero essere classificate come ZPS le colonie di grillaio presenti all’interno
dei centri abitati. Se la presenza del grillaio è stata registrata in tali habitat, allora proprio lì è necessario proteggerli
attraverso la classificazione di una zona. Solo in questo modo si può garantire che interventi, ad esempio di edilizia urbana,
non disperdano il grillaio. Nemmeno l’interesse allo sviluppo dell’edilizia urbana consente di rinunciare ad una classificazione,
giacché è noto che ad una classificazione non possono essere opposte ragioni di natura economica e sociale. Qualora tali considerazioni
dovessero, invece, prevalere sull’interesse alla protezione del grillaio, allora esse dovrebbero trovare attuazione nell’ambito
dell’art. 6, n. 4, della direttiva habitat, vale a dire in mancanza di soluzioni alternative e previa adozione delle necessarie
misure compensative.
119. Conseguentemente, le eccezioni della [OSCURATO:PERSONA] contro le IBA in [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] non ancora coperte, nemmeno in parte, da
ZPS devono essere respinte nel loro complesso. Entro tali termini deve essere accolto il ricorso della [OSCURATO:PERSONA].
5. [OSCURATO:PERSONA]
120. Anche in relazione alla [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA] confronta l’IBA 98 con le classificazioni effettive e giunge alla conclusione
che 10 delle 21 IBA non sono affatto ricomprese e che le altre lo sono solo in parte, sicché delle 62 specie di uccelli dell’allegato
I che si riproducono in [OSCURATO:PERSONA] alcune sono protette solo in misura insufficiente nelle ZPS: l’averla cenerina (
Lanius minor
), il gallo cedrone (
Tetrao urogallus
), il marangone dal ciuffo (
Phalacrocorax aristotelis
), la gallina prataiola, la calandra (
Melanocorypha calandra
), l’allodola del Dupont (
Chersophilus duponti
), la ghiandaia marina (
Coracias garrulus
), la calandrella (
Calandrella brachydactyla
) e la pernice di mare (
Glareola pratincola
).
121. Si è già sopra constatato che la censura relativa alla delimitazione delle ZPS all’interno delle IBA è irricevibile (
68
). Per quanto riguarda le altre 10 IBA che non sono per nulla coperte da ZPS, l’IBA 98 non segnala né l’averla cenerina, né
il gallo cedrone, né l’allodola del Dupont, né la pernice di mare. Rispetto a queste specie manca, quindi, la prova di un’insufficiente
classificazione di zone.
122. [OSCURATO:PERSONA] contesta, inoltre, la ricevibilità del ricorso in relazione alle summenzionate specie di uccelli, in quanto non
sarebbe chiaro per quali specie dovrebbero essere classificate nuove ZPS. [OSCURATO:PERSONA], infatti, parla di 62 specie dell’allegato
I, ma in base al diritto catalano le specie da proteggere sono 73. Inoltre la [OSCURATO:PERSONA] durante il procedimento precontenzioso
non ha fatto riferimento sempre alle stesse specie.
123. Questa obiezione va, tuttavia, respinta. Prima di tutto, infatti, la [OSCURATO:PERSONA] fraintende il riferimento alle specie di uccelli:
è vero che la [OSCURATO:PERSONA] per la [OSCURATO:PERSONA] parla di 62 specie dell’allegato I, tuttavia segnala carenze di classificazione
solo in relazione alle specie sopra esplicitamente menzionate. Almeno implicitamente, poi, queste specie costituivano già
oggetto del procedimento precontenzioso, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] si è sempre fondata sull’IBA 98 e le suddette specie risultano
dalle differenze tra l’IBA 98 e le ZPS della [OSCURATO:PERSONA].
124. [OSCURATO:PERSONA] sostiene, inoltre, che una parte delle IBA è già stata proposta come sito di importanza comunitaria nell’ambito
della direttiva habitat. Tuttavia, sul piano giuridico tali proposte non possono compensare carenze nella classificazione
di ZPS, dal momento che la classificazione di ZPS si basa sull’art. 4 della direttiva sugli uccelli, mentre la proposta di
un sito si basa sull’art. 4 della direttiva habitat, vale a dire su normative differenti, produttive di differenti conseguenze
giuridiche.
125. Nella controreplica la [OSCURATO:PERSONA] richiama il fatto che la maggior parte degli habitat non ancora classificati come ZPS sono comunque
protetti nell’ambito del piano delle zone di interesse naturalistico oppure come zone sottoposte a protezione naturalistica
speciale in base al diritto regionale. A prescindere dalla questione se una siffatta protezione possa, o meno, soddisfare
le esigenze di protezione delle ZPS, essa non giustifica la rinuncia alla classificazione come ZPS. L’art. 4, nn. 1 e 2, della
direttiva sugli uccelli impone la classificazione affinché le zone possano essere inserite, ai sensi del n. 3, in una rete
europea. All’interno di tale rete la qualità della protezione viene assicurata da norme europee. Pertanto, la Corte ha già
statuito che all’obbligo di classificazione di ZPS non è possibile sottrarsi adottando altre misure (
69
). Anche gli interventi di protezione di rilievo meramente interno allo Stato membro vanno considerati alla pari delle suddette
«altre misure», che non possono sostituire una classificazione (
70
).
126. Infine, nella controreplica la [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla [OSCURATO:PERSONA], si confronta per la prima volta su un piano scientifico
con l’IBA 98. Essa mette, infatti, a confronto i dati dell’IBA 98 relativi alla presenza di specie nelle IBA con i dati relativi
alla popolazione complessiva delle varie specie in [OSCURATO:PERSONA], desumendo tali dati da un atlante degli uccelli stanziali, che
si fonda su osservazioni effettuate tra il 1999 e il 2002. Questi numeri, tuttavia, sono solo in parte confrontabili, giacché
le popolazioni complessive delle varie specie nell’intera [OSCURATO:PERSONA] saranno di regola più numerose delle popolazioni presenti
nelle IBA.
127. Orbene, i numeri più recenti solo nel caso di quattro specie, presenti nelle IBA che rientrano tuttora nell’oggetto del procedimento,
mostrano che i dati dell’IBA 98 sono più elevati delle successive osservazioni: si tratta dell’uccello delle tempeste (
Hydrobates pelagicus
) con 0-10 coppie anziché 5-15, del tarabuso (
Botaurus stellaris
) con 1-5 coppie anziché 8-11, dell’albanella minore con 5-10 coppie anziché 15-20, e della ganga (
Pterocles orientalis
) con 5-10 coppie anziché 10. Da ciò, tuttavia, non deriva che i dati su cui si è basato l’IBA 98 erano errati, bensì, tutt’al
più, che queste specie, già molto rare in [OSCURATO:PERSONA], sono prossime all’estinzione e, pertanto, necessitano di una protezione
speciale.
128. Per il resto, risulta che le popolazioni complessive delle specie presenti nelle 10 IBA che rientrano tuttora nell’oggetto
del procedimento, sono maggiori delle popolazioni delle IBA. In alcuni casi nelle IBA sono comprese solo piccole frazioni
della popolazione complessiva, come, ad esempio, nel caso del martin pescatore (
Alcedo atthis
), che è presente nelle IBA con 20-30 coppie, mentre in totale registra una popolazione di 1 009-1 420 coppie, o come nel
caso della cappellaccia spagnola (
Galerida theklae
), che è presente nelle IBA con 100-200 coppie rispetto ad una popolazione totale di 7 300-18 400 coppie. Pertanto, tale confronto
non dimostra che non c’è bisogno di nuove classificazioni, ma, anzi, costituisce un indizio della necessità di classificare
zone anche al di là delle indicazioni di IBA 98.
129. [OSCURATO:PERSONA] allega, inoltre, una tabella in cui sono rappresentate le presenze delle specie nelle ZPS. [OSCURATO:PERSONA] sottolinea
che in alcuni casi le quote della popolazione comprese nelle ZPS della [OSCURATO:PERSONA] sono più grandi di quelle dell’IBA 98. [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, dichiara anche di essere al di sotto dei livelli di IBA 98 rispetto a 16 specie. Queste specie sono presenti
anche in 9 delle 10 IBA ancora controverse. L’ultima IBA (n. 138, «[OSCURATO:PERSONA]»), inoltre, consentirebbe di proteggere almeno
due specie molto rare che finora non sono affatto presenti nelle ZPS della [OSCURATO:PERSONA], e cioè l’uccello delle tempeste e il
marangone dal ciuffo. Anche questo argomento non costituisce, pertanto, una replica idonea agli argomenti della [OSCURATO:PERSONA].
130. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, non è stata in grado di replicare adeguatamente alle censure della [OSCURATO:PERSONA] relative alle IBA della
[OSCURATO:PERSONA] che sono ancora completamente scoperte da ZPS. Entro questi termini il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] deve essere accolto.
6. [OSCURATO:PERSONA]
131. In relazione alla [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] constata che 3 delle 11 IBA non sono classificate come ZPS e che alcune delle altre
lo sono solo in parte. In totale solo il 10 % delle superfici comprese nelle IBA è coperto da ZPS. Ne deriva che il tarabuso,
l’albanella minore, l’aquila del Bonelli, il gallo cedrone, la gallina prataiola, il falco pecchiaiolo (
Pernis apivorus
) e la sottospecie iberica della starna (
Perdix perdixhispaniensis
) sono protetti solo in misura insufficiente.
132. Si è già sopra constatato che la censura relativa alla delimitazione delle ZPS all’interno delle IBA è irricevibile (
71
). In relazione alle rimanenti 3 IBA che non sono affatto coperte da ZPS, l’IBA 98 non segnala né il tarabuso, né l’aquila
del Bonelli, né il falco pecchiaiolo. Rispetto a queste specie manca, quindi, la prova di un’insufficiente classificazione
di zone.
133. Una delle tre rimanenti IBA è stata nel frattempo classificata per l’86 % come ZPS; le altre due, in base a studi nel frattempo
effettuati, sono destinate ad essere in parte classificate come ZPS. [OSCURATO:PERSONA], quindi, in via di principio ha riconosciuto
la parte residua degli addebiti della [OSCURATO:PERSONA] e non ha contestato, per lo meno non nella sostanza, i confini delle IBA.
Il ricorso deve, pertanto, essere accolto in relazione alle IBA della [OSCURATO:PERSONA] che sono ancora completamente scoperte da ZPS.
7. [OSCURATO:PERSONA] valenciana
134. In relazione alla [OSCURATO:PERSONA] valenciana la [OSCURATO:PERSONA] menziona 5 delle 21 IBA che non sono affatto coperte da ZPS, mentre alcune
delle altre lo sarebbero solo in parte. Pertanto il tarabuso, la sgarza ciuffetto (
Ardeola ralloides
), l’anatra marmorizzata, il gobbo rugginoso (
Oxyura leucocephala
), la folaga cornuta, l’albanella minore e l’aquila del Bonelli non sono sufficientemente tutelati nelle ZPS.
135. Si è già sopra constatato che la censura relativa alla delimitazione delle ZPS all’interno delle IBA è irricevibile (
72
). In relazione alle rimanenti 5 IBA che non sono affatto coperte da ZPS, l’IBA 98 segnala solo l’aquila del Bonelli. Rispetto
alle altre specie manca, pertanto, la prova di un’insufficiente classificazione di zone.
136. [OSCURATO:PERSONA] non replica al ricorso in relazione alla [OSCURATO:PERSONA] valenciana, anzi comunica nuove classificazioni di zone. Il ricorso,
pertanto, deve essere accolto in relazione alle IBA della [OSCURATO:PERSONA] valenciana che sono ancora completamente scoperte da ZPS.
E –
Conclusione
137. [OSCURATO:PERSONA], nelle [OSCURATO:PERSONA] autonome Andalusia, Baleari, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] valenciana
ha dichiarato come zone di protezione speciale per gli uccelli un numero insufficiente di zone, e nelle [OSCURATO:PERSONA] autonome
Andalusia, Baleari e [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato come zone di protezione speciale per gli uccelli alcune zone di dimensioni troppo
ridotte.
V –
Sulle spese
138. Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta
domanda. Nel presente caso la [OSCURATO:PERSONA] ha rinunciato al ricorso in relazione ad una [OSCURATO:PERSONA] autonoma, dopo che la [OSCURATO:PERSONA]
aveva ottemperato alle richieste della [OSCURATO:PERSONA]. Per questa parte del ricorso, nonché per la parte di esso relativa alle
tre [OSCURATO:PERSONA] autonome rispetto alle quali la [OSCURATO:PERSONA] è interamente vittoriosa, la [OSCURATO:PERSONA] deve essere condannata alle spese.
139. Per contro, in relazione ad altre quattro [OSCURATO:PERSONA] autonome una parte importante del ricorso deve essere respinta. Pertanto
le relative spese devono essere ripartite.
140. Conseguentemente, la [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe sopportare tre quarti delle proprie spese e tre quarti delle spese della [OSCURATO:PERSONA],
mentre la [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe sopportare un quarto delle spese della [OSCURATO:PERSONA] e un quarto delle proprie spese.
VI –
Conclusione
141. Considerato quanto sopra esposto, propongo alla Corte di statuire come segue:
1) [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza dell’art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva del
Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in quanto:
– nelle [OSCURATO:PERSONA] autonome Andalusia, Baleari, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] valenciana ha dichiarato
come zone di protezione speciale per gli uccelli un numero insufficiente di zone, e
– nelle [OSCURATO:PERSONA] autonome Andalusia, Baleari e [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato come zone di protezione speciale per gli uccelli alcune
zone di dimensioni troppo ridotte,
rispetto al fine di offrire protezione a tutti gli uccelli elencati nell’allegato I della direttiva, nonché alle specie migratrici
di uccelli non comprese nell’allegato I.
2) Per il resto, il ricorso è respinto.
3) [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] sopporta tre quarti delle proprie spese e tre quarti delle spese della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] sopporta
un quarto delle proprie spese e un quarto delle spese del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA].
1
– Lingua originale: il tedesco.
2
– GU L 103, pag. 1.
3
– Sentenza 19 maggio 1998, causa C‑3/96 (Racc. pag. I-3031).
4
– Sentenza 26 novembre 2002, causa C‑202/01 (Racc. pag. I-11019).
5
– Sentenza 6 marzo 2003, causa C‑240/00 (Racc. pag. I-2187).
6
– Sentenza 20 marzo 2003, causa C‑378/01 (Racc. pag. I-2857).
7
– V. le mie conclusioni presentate in data odierna nella causa C‑334/04.
8
– V. le mie conclusioni presentate in data odierna nella causa C‑418/04.
9
– Comunicato stampa della [OSCURATO:PERSONA] 14 gennaio 2005, IP/05/45.
10
– [OSCURATO:PERSONA] (a cura di),
Áreas importantes para las aves en España
, Madrid, 1998.
11
– GU L 206, pag. 7.
12
– Dati tratti da [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], aggiornato al giugno 2006, ec.europa.eu/environment/nature/nature_conservation/useful_info/barometer/barometer.htm.
13
– Parimenti la Corte, ad esempio nella causa C‑6/04, ha ristretto la domanda contenuta nel ricorso della [OSCURATO:PERSONA], che
si riferiva al [OSCURATO:PERSONA] nel suo complesso, alla sola Gibilterra; v. sentenza 20 ottobre 2005 (Racc. pag. I-9017, punto
79 e quarto trattino del primo dispositivo).
14
– [OSCURATO:PERSONA], cit. alla nota 3 (punti 55 e segg.).
15
– [OSCURATO:PERSONA] 2 agosto 1993, causa C‑355/90, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Paludi di Santoña) (Racc. pag. I-4221, punto 26); 11 luglio
1996, causa C‑44/95, [OSCURATO:PERSONA] for the Protection of Birds ([OSCURATO:PERSONA]) (Racc. pag. I-3805, punto 26), nonché sentenza
[OSCURATO:PERSONA], cit. alla nota 3 (punti 59 e segg.).
16
– Sentenza Paludi di Santoña, cit. alla nota 15 (punto 11).
17
– [OSCURATO:PERSONA] 4 luglio 2002, causa C‑173/01, [OSCURATO:PERSONA]/Grecia (Racc. pag. I‑6129, punto 7); 10 aprile 2003, causa C‑114/02,
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑3783, punto 9), nonché sentenza 18 maggio 2006, causa C‑221/04, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (caccia
tramite l’uso di lacci) (Racc. pag. I-0000, punto 23).
18
– [OSCURATO:PERSONA], cit. alla nota 4 (punti 19 e segg.); Finlandia, cit. alla nota 5 (punti 28 e segg.), nonché Italia, cit.
alla nota 6 (punto 16).
19
– Sentenza 28 febbraio 1991, causa C‑57/89, [OSCURATO:PERSONA]/Germania (Leybucht) (Racc. pag. I-883, punto 20).
20
– Sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit. alla nota 4 (punto 20).
21
– Sentenza Finlandia, cit. alla nota 5 (punto 31).
22
– Sentenza Italia, cit. alla nota 6 (punto 17).
23
– Sentenza Italia, cit. alla nota 6 (punto 18).
24
– I procedimenti contro la [OSCURATO:PERSONA] e l’Italia giacciono, da più di un anno, nella fase del parere motivato ai sensi dell’art. 228
CE (comunicati stampa della [OSCURATO:PERSONA] 12 gennaio 2005, IP/05/29, sulla [OSCURATO:PERSONA], e 18 gennaio 2005, IP/05/56, sull’Italia).
[OSCURATO:PERSONA], tuttavia, al momento sta verificando se la [OSCURATO:PERSONA] abbia nel frattempo adempiuto i suoi obblighi attraverso
nuove classificazioni (comunicato stampa della [OSCURATO:PERSONA] 3 luglio 2006, IP/06/907).
25
– V. conclusioni dell’avvocato generale Alber, presentate il 27 giugno 2002 nella causa C‑202/01, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I-11019,
paragrafo 25).
26
– Convenzione 2 febbraio 1971, UNTS, vol. 996, pag. 245.
27
– V. sentenze 17 gennaio 1991, causa C‑157/89, [OSCURATO:PERSONA]/Italia (periodi di caccia) (Racc. pag. I-57, punto 15) e 8 giugno
2006, causa C‑60/05, WWF Italia e a. (Racc. pag. I-0000, punto 27).
28
– Sentenza Paludi di Santoña, cit. alla nota 15 (punto 11).
29
– Sentenza 23 marzo 2006, causa C‑209/04, [OSCURATO:PERSONA]/Austria ([OSCURATO:PERSONA]) (Racc. pag. I‑2755, punto 44).
30
– Punto 38 del controricorso.
31
– Punto 183 del ricorso; in proposito v. infra, paragrafi 94 e segg.
32
– [OSCURATO:PERSONA], cit. alla nota 3 (punti 68-70) e Italia, cit. alla nota 6 (punto 18).
33
– V. sentenze [OSCURATO:PERSONA], cit. alla nota 3 (punto 66) e Italia, cit. alla nota 6 (punto 18), entrambe in relazione all’IBA 89,
nonché conclusioni dell’avvocato generale Léger, causa C‑240/00, [OSCURATO:PERSONA]/Finlandia (Racc. pag. I-2187, paragrafo 42).
34
– Solo in relazione alla [OSCURATO:PERSONA] autonoma [OSCURATO:PERSONA] e alle [OSCURATO:PERSONA] è rinvenibile un approccio di tipo scientifico a sostegno
delle tesi della [OSCURATO:PERSONA]; sul punto v. infra, paragrafi 106 nonché 126 e segg.
35
– Cit. alla nota 3.
36
– Heath, M.F. & M.I. [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA]. Priority sites for conservation. Volume 2: [OSCURATO:PERSONA]
, BirdLife [OSCURATO:PERSONA] n. 8, vol. II, Cambridge, 2000, pag. 515 e segg.
37
– V. il relativo elenco a pag. 14 di IBA 98.
38
– Sentenza 9 dicembre 2004, causa C‑79/03, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I-11619, punto 19).
39
– V. infra, paragrafi 70 e segg.
40
– IBA 2000, cit. alla nota 36.
41
– Secondo il [OSCURATO:PERSONA], aggiornato al giugno 2005, cit. alla nota 12, le ZPS rappresentano il 23 % del territorio
sloveno e il 25,2 % del territorio slovacco.
42
– Benché la regolamentazione del finanziamento di cui all’art. 8 della direttiva habitat non comprenda le ZPS ai sensi della
direttiva sugli uccelli, tuttavia l’art. 6 del sesto programma di azione in materia di ambiente menziona quale azione prioritaria
il «creare la rete “[OSCURATO:PERSONA] 2000” e [l’]attuare gli strumenti e le misure necessari sul piano tecnico e finanziario richiesti
per la sua piena attuazione, nonché per la protezione, al di fuori delle zone parte di [OSCURATO:PERSONA] 2000, delle specie protette
ai sensi delle direttive sulla conservazione degli habitat naturali e sulla protezione degli uccelli selvatici» [art. 6, n. 2,
lett. a), settimo trattino, della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 22 luglio 2002, n. 1600/2002/CE, che istituisce
il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente (GU L 242, pag. 1)].
43
– IBA 98, pag. 363 e segg.
44
– IBA 98, pag. 39.
45
– IBA 98, pag. 43, figura 5.
46
– IBA 98, pagg. 364 e seg.
47
– I criteri alla base di IBA 89 sono descritti in IBA 2000, vol. 2, pagg. 776 e seg., e vengono confrontati con i criteri
utilizzati per i nuovi inventari; v. anche IBA 98, pag. 368.
48
– Questo criterio corrisponde al criterio n. 5 di IBA 89.
49
– Questo criterio corrisponde al criterio n. 1 di IBA 89.
50
– Questo criterio non trova corrispondenti in IBA 89.
51
– I criteri C.4 e C.5 costituiscono un’ulteriore evoluzione del criterio n. 9 di IBA 89. Questo comprendeva le zone di stazione
di più di 20 000 uccelli acquatici o di più di 5 000 rapaci.
52
– Il criterio C.6 non era espressamente menzionato nella lista dei criteri di IBA 89, ma lo era nelle relative note esplicative:
v. allegato 7, pag. 2, del ricorso nella causa C‑3/96, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], e allegato 16 del ricorso nella causa C‑378/01,
[OSCURATO:PERSONA]/Italia. Successivamente tale criterio è stato perfezionato ed applicato nell’ambito del progetto [OSCURATO:PERSONA].
53
– IBA 2000, pag. 13.
54
– [OSCURATO:PERSONA], cit. alla nota 3 (punto 69) e Italia, cit. alla nota 6 (punto 18).
55
– V. i rinvii alla nota 33.
56
– IBA 2000, pag. 13.
57
– IBA 2000, vol. 2, pag. 18. Ad esempio, a pag. 778 risulta che per il Belgio, la Grecia e l’Irlanda è stato scelto un livello
più elevato rispetto all’IBA 89, con conseguente riduzione del numero delle regioni.
58
– Sul punto la [OSCURATO:PERSONA] si sbaglia: in base all’IBA 2000, vol. 2, pag. 778, anche per la [OSCURATO:PERSONA] si utilizza il secondo livello
del NUTS, che contiene ventidue regioni.
59
– V. i rinvii alla nota 15.
60
– Così, ad esempio, in Germania, per individuare i siti da proporre nell’ambito della direttiva habitat, si utilizzano, quali
sottopartizioni delle porzioni tedesche delle regioni biogeografiche, le cosiddette unità-base degli habitat.
61
– [OSCURATO:PERSONA], cit. alla nota 15 (punto 26) e 13 luglio 2006, causa C‑191/05, [OSCURATO:PERSONA]/Portogallo (Moura, Mourão,
Barrancos) (Racc. pag. I-0000, punto 10).
62
– Punto 183 del ricorso.
63
– Punto 33 della replica.
64
– Sentenza 9 gennaio 2003, causa C‑178/00, Italia/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I-303, punto 6); v. anche le mie conclusioni presentate
il 15 dicembre 2005 nella causa C‑221/04, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (caccia tramite l’uso di lacci) (Racc. pag. I-0000, paragrafo 25).
65
Allegato 11 al controricorso.
66
– V. supra, paragrafo 94 e segg.
67
– Si tratta dell’IBA n. 78 «Puebla de Beleña», dell’IBA n. 183 «Hoces del río Mundo y del río Segua» e dell’IBA n. 189 «Parameras
de Embid-Molina».
68
– V. supra, paragrafi 94 e segg.
69
– V. supra, paragrafo 21.
70
– [OSCURATO:PERSONA], cit. alla nota 29 (punto 48).
71
– V. supra, paragrafi 94 e segg.
72
– V. supra, paragrafi 94 e segg.